Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 95
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Intervenuta prescrizione per tardiva notifica dell'atto

    Il giudice ritiene fondata l'eccezione di prescrizione. La sospensione dei termini per il terremoto del 2016 non si applica alla ricorrente in quanto non residente né proprietaria di immobili danneggiati. La sospensione per il COVID-19, sebbene applicabile, non è stata sufficiente a rendere tempestiva la notifica. La Corte di Cassazione ha interpretato la sospensione per il COVID-19 estendendola anche alle attività di accertamento, determinando un differimento della scadenza ordinaria dei termini. Tuttavia, anche considerando tale sospensione, l'atto è stato notificato oltre il termine di prescrizione quinquennale, che normalmente sarebbe scaduto il 31.12.2023 ma, a causa della sospensione di 85 giorni, è slittata al 26.3.2025. Essendo l'atto emesso a luglio 2025, la prescrizione era già maturata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 95
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo
    Numero : 95
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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