CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 592/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cortino - Frazione Cunetta 64040 Cortino TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 170 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente come da conclusione in atti
Resistente come da conclusione in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava avviso di accertamento l'avviso di accertamento esecutivo n. 170 del 25/07/2025
(Prot. n. 3536 del 24/07/2025), relativo all'omesso versamento IMU per l'anno 2018, per un importo totale di € 244,00, notificato in data 23/09/2025 dal Comune resistente. La parte eccepiva l'intervenuta decadenza dal potere impositivo dell' ente, poiché i termini di accertamento erano quinquennali. Chiedeva quindi l'annullamento del ricorso
Si costituiva il Comune resistente il quale sosteneva la correttezza del proprio operato. In merito all'eccezione di intervenuta prescrizione sostenuta dalla ricorrente, la riteneva infondata, poiché andava considerata la sospensione derivante dal terremoto 2016 e a cui si aggiungeva quella per covid. Pertanto riteneva che la notifica dell'atto era tempestiva Concludeva per rigetto del ricorso.
La parte depositava memorie di replica in cui affermava che la sospensione per il terremoto non poteva applicarsi alla ricorrente, perché all'epoca non era ancora residente nel comune e quindi a sospensione dei termini non poteva applicarsi nei suoi confronti . Insisteva, quindi, per l'intervenuta prescrizione e per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice ritiene fondato il ricorso per i motivi di cui appresso
La parte ha eccepito l'intervenuta prescrizione per tardiva notifica dell'atto, il comune ha sostenuto di contro, che stante la sospensione dei termini sia per il terremoto 2016 che per il covid non era intervenuta alcuna prescrizione.
Orbene la sospensione per i fatti del terremoto 2016 e 2017, era previsto non solo per i soggetti residenti nei comuni del cratere ma anche per coloro che erano proprietari di immobili che avevano subito danni.
Nessuno dei due casi si configura nel caso in esame, per cui l'ente avrebbe dovuto procedere nei confronti della parte nei termini ordinari per notificare l'accertamento entro il 31.12.2023. Seppure si fosse applicata una sospensione generalizzata dei termini di notifica degli atti di accertamento, tali termini sono cessati a giugno 2019, quando è stato prevista la ripresa di tutte le attività di accertamento e notifica degli atti. A causa del covid, però, nel 2020, il legislatore con il Dl 17/20 all'art 67 ha disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini di prescrizioni per le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Al comma 4 del medesimo articolo è stato, altresì, disposto che ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applicava la sospensione anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge n.
212/2000, l'articolo 12 comma 1 e 3 del D. Lgs 159/ 2015.
La Corte di Cassazione con la sentenza 1630/2025 ha ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 67 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale 8.3. – 31.5. dell'anno 2020, ma anche alle altre attività, determinando così un differimento della scadenza ordinaria dei termini per la stessa durata della sospensione. Quindi, la sospensione in discorso, si estende a tutte le annualità ancora pendenti a tale data, con una conseguente estensione della proroga di 85 giorni a tutte le annualità d'imposta dal 2015 al
2020.
Pertanto il mancato versamento Imu anno 2018, la cui prescrizione quinquennale normalmente sarebbe maturata il 31.12.2023, causa della sospensione di 85 giorni è slittata al 26.3.2025, tenuto anche conto che a giugno 2019 erano ripresi a decorre i termini di prescrizione derivati dalla sospensione del terremoto 2016 qualora fosse stata applicabile alla fattispecie in oggetto, per cui essendo l'atto emesso a luglio 2025 la prescrizione quinquennale era già maturata, prima della notifica dell'atto impugnato che è sicuramente tardiva per intervenuta prescrizione.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 400,00 oltre onere e accessori e rimborso del Cu. Cosi deciso in Teramo il 23.0.2026 Il giudice D.ssa
Roberta Pia Rita Papa
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 592/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cortino - Frazione Cunetta 64040 Cortino TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 170 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente come da conclusione in atti
Resistente come da conclusione in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava avviso di accertamento l'avviso di accertamento esecutivo n. 170 del 25/07/2025
(Prot. n. 3536 del 24/07/2025), relativo all'omesso versamento IMU per l'anno 2018, per un importo totale di € 244,00, notificato in data 23/09/2025 dal Comune resistente. La parte eccepiva l'intervenuta decadenza dal potere impositivo dell' ente, poiché i termini di accertamento erano quinquennali. Chiedeva quindi l'annullamento del ricorso
Si costituiva il Comune resistente il quale sosteneva la correttezza del proprio operato. In merito all'eccezione di intervenuta prescrizione sostenuta dalla ricorrente, la riteneva infondata, poiché andava considerata la sospensione derivante dal terremoto 2016 e a cui si aggiungeva quella per covid. Pertanto riteneva che la notifica dell'atto era tempestiva Concludeva per rigetto del ricorso.
La parte depositava memorie di replica in cui affermava che la sospensione per il terremoto non poteva applicarsi alla ricorrente, perché all'epoca non era ancora residente nel comune e quindi a sospensione dei termini non poteva applicarsi nei suoi confronti . Insisteva, quindi, per l'intervenuta prescrizione e per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice ritiene fondato il ricorso per i motivi di cui appresso
La parte ha eccepito l'intervenuta prescrizione per tardiva notifica dell'atto, il comune ha sostenuto di contro, che stante la sospensione dei termini sia per il terremoto 2016 che per il covid non era intervenuta alcuna prescrizione.
Orbene la sospensione per i fatti del terremoto 2016 e 2017, era previsto non solo per i soggetti residenti nei comuni del cratere ma anche per coloro che erano proprietari di immobili che avevano subito danni.
Nessuno dei due casi si configura nel caso in esame, per cui l'ente avrebbe dovuto procedere nei confronti della parte nei termini ordinari per notificare l'accertamento entro il 31.12.2023. Seppure si fosse applicata una sospensione generalizzata dei termini di notifica degli atti di accertamento, tali termini sono cessati a giugno 2019, quando è stato prevista la ripresa di tutte le attività di accertamento e notifica degli atti. A causa del covid, però, nel 2020, il legislatore con il Dl 17/20 all'art 67 ha disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini di prescrizioni per le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Al comma 4 del medesimo articolo è stato, altresì, disposto che ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applicava la sospensione anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge n.
212/2000, l'articolo 12 comma 1 e 3 del D. Lgs 159/ 2015.
La Corte di Cassazione con la sentenza 1630/2025 ha ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 67 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale 8.3. – 31.5. dell'anno 2020, ma anche alle altre attività, determinando così un differimento della scadenza ordinaria dei termini per la stessa durata della sospensione. Quindi, la sospensione in discorso, si estende a tutte le annualità ancora pendenti a tale data, con una conseguente estensione della proroga di 85 giorni a tutte le annualità d'imposta dal 2015 al
2020.
Pertanto il mancato versamento Imu anno 2018, la cui prescrizione quinquennale normalmente sarebbe maturata il 31.12.2023, causa della sospensione di 85 giorni è slittata al 26.3.2025, tenuto anche conto che a giugno 2019 erano ripresi a decorre i termini di prescrizione derivati dalla sospensione del terremoto 2016 qualora fosse stata applicabile alla fattispecie in oggetto, per cui essendo l'atto emesso a luglio 2025 la prescrizione quinquennale era già maturata, prima della notifica dell'atto impugnato che è sicuramente tardiva per intervenuta prescrizione.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 400,00 oltre onere e accessori e rimborso del Cu. Cosi deciso in Teramo il 23.0.2026 Il giudice D.ssa
Roberta Pia Rita Papa