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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/02/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14595/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 14595/2019 promossa da (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPRETTI ROSSELLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato attore contro (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PEDRETTI FEDERICA presso il cui studio è elettivamente domiciliato convenuto
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 10.10.20.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ.,
è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie,
1 siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294).
§ 2. Svolgimento del processo e ricostruzione dei fatti.
Con decreto n. 4202/2019 in data 14.8.2019 il Tribunale di Brescia ingiungeva a il pagamento della somma di euro 54.000,00 in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di restituzione di mutuo come da dichiarazione di riconoscimento
[...] di debito sottoscritta dall'ingiunto.
Avverso il titolo monitorio, proponeva opposizione chiedendo Parte_1 preliminarmente la sospensione della provvisoria esecutorietà.
Nel merito, previo accertamento del contrato di soccida intercorso tra le parti nonché delle somme dovute dal sulla base di tale contratto, l'attore CP_1 chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nessuna somma
è dovuta al CP_1
In via riconvenzionale, inoltre, chiedeva condannarsi il al pagamento di CP_1 somme derivanti dal suddetto contratto di soccida, con favore di spese e compensi professionali.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare il rigetto dell'istanza di Controparte_1 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti e, comunque, non ricorrendone gravi motivi.
Nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché il rigetto ogni istanza e domanda formulata dall'apponente, anche in via riconvenzionale, in quanto illegittima e infondata, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, all'occorrenza, dichiararsi l'attore tenuto al al pagamento della somma di euro 54.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali al saldo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2 All'udienza del 6.2.2020 il Giudice, ritendo l'opposizione fondata sul contratto di soccida, la cui competenza spetta alla sezione agraria, previa separazione della causa relativa a tale contratto e trasmissione degli atti alla sezione agraria del
Tribunale di Brescia, disponeva procedersi nei limiti di competenza per materia.
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa era istruita a mezzo di prova orale per interrogatorio formale e per testimoni.
Sulle conclusioni delle parti, rassegnate per l'udienza in trattazione scritta del
10.10.2024, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario del fascicolo, l'assumeva in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche
§ 3. L'oggetto del contendere e l'eccezione sollevata dall'opponente, di improponibilità della domanda.
Richiamata l'ordinanza resa dal precedente Giudice assegnatario del processo a verbale all'udienza del 6.02.2020, con la quale è stata disposta la separazione della causa relativamente alle questioni attinenti al contratto di soccida, trasmesse per competenza funzionale alla Sezione Agraria, va altresì recepita la delimitazione della controversia al titolo dedotto con il decreto ingiuntivo, con esclusione della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente come specificato, in maniera condivisibile, nell'ordinanza del 19.10.2020.
L'espunzione dall'oggetto del contendere delle questioni di natura agraria comporta l'infondatezza dell'eccezione, reiterata dall'opponente in sede di conclusioni, di improponibilità ai sensi dell'art.46 L. 203/1896, che, pertanto, va disattesa.
§ 4. L'infondatezza del motivo fondante l'opposizione.
Entro i limiti sopra circoscritti, si procederà ad accertare se sia fondata la pretesa creditoria azionata in monitorio.
non ha contestato di aver sottoscritto la scrittura del 31.12.2016, Parte_1
3 avente ad oggetto riconoscimento di debito per euro 54.000,000 (doc. 1 all. al ricorso monitorio) in forza della quale , ha richiesto ed ottenuto il Controparte_1 provvedimento monitorio opposto in questa sede.
L'attore, tuttavia, ha allegato che il credito sarebbe estinto perché le parti, nell'ambito di un più generale rapporto dare-avere scaturente da un contratto di soccida tra le stesse intercorso nel periodo di riferimento, lo avrebbero compensato con il credito dallo stesso vantato di euro 52.800,00, relativo al pagamento “indebito” della fattura emessa dal sul finire del 2016 per il CP_1 trinciato.
Il convenuto, a sua volta, ha negato che tra le parti sia intercorso un accordo in tal senso.
A fronte delle contrastanti allegazioni delle parti, si premette anzitutto che, ai sensi dell'art. 1988 c.c. la scrittura contenente la promessa di pagamento, non essendo stata disconosciuta dall'attore, ma piuttosto invocata al fine di far valere la compensazione, dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale e fa fede dell'esistenza del credito fino a prova contraria.
Ne discende, in primo luogo, l'irrilevanza della questione dibattuta dalle parti circa la pregressa dazione di denaro (mutuo) dalla quale sarebbe scaturita la richiesta restitutoria del in secondo luogo, l'onere in capo al di dimostrare CP_1 Parte_1 il verificarsi della causa estintiva evocata in citazione ossia l'accordo compensativo.
Ebbene, l'attore non ha assolto all'onere probatorio in questione, essendosi limitato a chiedere l'ammissione di prova testimoniale invero soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 2722 in forza del quale “La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea” (ove si ipotizzi, in assenza di puntuali allegazioni sul punto, che l'accordo estintivo fosse stato coevo alla ricognizione di debito) e art. 2723 c.c., a norma del quale l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare
4 verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali” (se si ipotizza una volontà estintiva successiva).
Ed invero, la prova dell'accordo compensativo sia esso contestuale ovvero successivo alla ricognizione del debito, trattandosi di volontà con questa in antitesi, va inquadrato nel principio della prevalenza della prova documentale su quella testimoniale muovendo dalla teoria che se le parti hanno prodotto un determinato accordo scritto, è poco verosimile che possano averne stipulati altri differenti, precedentemente o in contemporanea, che non siano stati indicati nell'atto.
Le testimonianze assunte su istanza dell'attore, dunque, non possono costituire valido mezzo di prova dell'accordo contestuale alla ricognizione di debito e pur ritenendone l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2723 c.c., viene in evidenza che tra i testimoni dallo stesso citati, solo e Testimone_1 Testimone_2
(rispettivamente figlia e coniuge separato dell'attore) hanno riferito in merito all'accordo compensativo.
Le loro propalazioni, tuttavia, oltre ad essere scarsamente affidabili in ragione del rapporto di parentela che le lega all'attore, non si sono rivelate utili in quanto estremamente generiche e prive di riferimenti temporali necessari a contestualizzare nel tempo l'asserita compensazione.
Non è possibile, pertanto, ricondurre con certezza l'accordo, al quale le congiunte del hanno riferito di aver assistito, al credito per cui è causa e ciò anche Parte_1 in ragione della peculiarità del contesto in cui si collocano i fatti di causa, caratterizzato da fitti rapporti economici-commerciali all'epoca intercorrenti tra le parti, come dall'attore stesso allegato.
Sotto differente profilo, non va sottaciuta l'assenza di prova delle condizioni indispensabili perché operi la compensazione ai sensi dell'art. 1241 e ss c.c., ossia la certezza, liquidità ed esigibilità dal momento che i crediti che l'attore adduce essersi compensati con quello ingiunto costituiscono oggetto di accertamento nel giudizio separato.
5 In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, può senz'altro affermarsi che l'opposizione sia destituita di fondamento in fatto e in diritto.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto con declaratoria di definitiva esecutorietà.
§ 5. Le spese di lite.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico dell'attore in favore del convenuto nella misura, calcolata - applicando i parametri vigenti dello scaglione di riferimento (da euro 52.000 a euro 260.000)attestati sui valori medi, in ragione della mancanza di questioni di rilievo- in euro 2552,00 per fase studio, euro 1628,00 per fase introduttiva, euro 5670,00 per fase di trattazione, euro
4253,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 14.103,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.4202/2019, emesso in data 14.8.2019 dal Tribunale di Brescia su ricorso di
. Controparte_1
Dichiara il predetto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
Condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite nella misura di euro
14.103,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, così deciso il 12.02.2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 14595/2019 promossa da (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPRETTI ROSSELLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato attore contro (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PEDRETTI FEDERICA presso il cui studio è elettivamente domiciliato convenuto
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 10.10.20.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ.,
è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie,
1 siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294).
§ 2. Svolgimento del processo e ricostruzione dei fatti.
Con decreto n. 4202/2019 in data 14.8.2019 il Tribunale di Brescia ingiungeva a il pagamento della somma di euro 54.000,00 in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di restituzione di mutuo come da dichiarazione di riconoscimento
[...] di debito sottoscritta dall'ingiunto.
Avverso il titolo monitorio, proponeva opposizione chiedendo Parte_1 preliminarmente la sospensione della provvisoria esecutorietà.
Nel merito, previo accertamento del contrato di soccida intercorso tra le parti nonché delle somme dovute dal sulla base di tale contratto, l'attore CP_1 chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nessuna somma
è dovuta al CP_1
In via riconvenzionale, inoltre, chiedeva condannarsi il al pagamento di CP_1 somme derivanti dal suddetto contratto di soccida, con favore di spese e compensi professionali.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare il rigetto dell'istanza di Controparte_1 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti e, comunque, non ricorrendone gravi motivi.
Nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché il rigetto ogni istanza e domanda formulata dall'apponente, anche in via riconvenzionale, in quanto illegittima e infondata, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, all'occorrenza, dichiararsi l'attore tenuto al al pagamento della somma di euro 54.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali al saldo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2 All'udienza del 6.2.2020 il Giudice, ritendo l'opposizione fondata sul contratto di soccida, la cui competenza spetta alla sezione agraria, previa separazione della causa relativa a tale contratto e trasmissione degli atti alla sezione agraria del
Tribunale di Brescia, disponeva procedersi nei limiti di competenza per materia.
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa era istruita a mezzo di prova orale per interrogatorio formale e per testimoni.
Sulle conclusioni delle parti, rassegnate per l'udienza in trattazione scritta del
10.10.2024, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario del fascicolo, l'assumeva in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche
§ 3. L'oggetto del contendere e l'eccezione sollevata dall'opponente, di improponibilità della domanda.
Richiamata l'ordinanza resa dal precedente Giudice assegnatario del processo a verbale all'udienza del 6.02.2020, con la quale è stata disposta la separazione della causa relativamente alle questioni attinenti al contratto di soccida, trasmesse per competenza funzionale alla Sezione Agraria, va altresì recepita la delimitazione della controversia al titolo dedotto con il decreto ingiuntivo, con esclusione della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente come specificato, in maniera condivisibile, nell'ordinanza del 19.10.2020.
L'espunzione dall'oggetto del contendere delle questioni di natura agraria comporta l'infondatezza dell'eccezione, reiterata dall'opponente in sede di conclusioni, di improponibilità ai sensi dell'art.46 L. 203/1896, che, pertanto, va disattesa.
§ 4. L'infondatezza del motivo fondante l'opposizione.
Entro i limiti sopra circoscritti, si procederà ad accertare se sia fondata la pretesa creditoria azionata in monitorio.
non ha contestato di aver sottoscritto la scrittura del 31.12.2016, Parte_1
3 avente ad oggetto riconoscimento di debito per euro 54.000,000 (doc. 1 all. al ricorso monitorio) in forza della quale , ha richiesto ed ottenuto il Controparte_1 provvedimento monitorio opposto in questa sede.
L'attore, tuttavia, ha allegato che il credito sarebbe estinto perché le parti, nell'ambito di un più generale rapporto dare-avere scaturente da un contratto di soccida tra le stesse intercorso nel periodo di riferimento, lo avrebbero compensato con il credito dallo stesso vantato di euro 52.800,00, relativo al pagamento “indebito” della fattura emessa dal sul finire del 2016 per il CP_1 trinciato.
Il convenuto, a sua volta, ha negato che tra le parti sia intercorso un accordo in tal senso.
A fronte delle contrastanti allegazioni delle parti, si premette anzitutto che, ai sensi dell'art. 1988 c.c. la scrittura contenente la promessa di pagamento, non essendo stata disconosciuta dall'attore, ma piuttosto invocata al fine di far valere la compensazione, dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale e fa fede dell'esistenza del credito fino a prova contraria.
Ne discende, in primo luogo, l'irrilevanza della questione dibattuta dalle parti circa la pregressa dazione di denaro (mutuo) dalla quale sarebbe scaturita la richiesta restitutoria del in secondo luogo, l'onere in capo al di dimostrare CP_1 Parte_1 il verificarsi della causa estintiva evocata in citazione ossia l'accordo compensativo.
Ebbene, l'attore non ha assolto all'onere probatorio in questione, essendosi limitato a chiedere l'ammissione di prova testimoniale invero soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 2722 in forza del quale “La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea” (ove si ipotizzi, in assenza di puntuali allegazioni sul punto, che l'accordo estintivo fosse stato coevo alla ricognizione di debito) e art. 2723 c.c., a norma del quale l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare
4 verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali” (se si ipotizza una volontà estintiva successiva).
Ed invero, la prova dell'accordo compensativo sia esso contestuale ovvero successivo alla ricognizione del debito, trattandosi di volontà con questa in antitesi, va inquadrato nel principio della prevalenza della prova documentale su quella testimoniale muovendo dalla teoria che se le parti hanno prodotto un determinato accordo scritto, è poco verosimile che possano averne stipulati altri differenti, precedentemente o in contemporanea, che non siano stati indicati nell'atto.
Le testimonianze assunte su istanza dell'attore, dunque, non possono costituire valido mezzo di prova dell'accordo contestuale alla ricognizione di debito e pur ritenendone l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2723 c.c., viene in evidenza che tra i testimoni dallo stesso citati, solo e Testimone_1 Testimone_2
(rispettivamente figlia e coniuge separato dell'attore) hanno riferito in merito all'accordo compensativo.
Le loro propalazioni, tuttavia, oltre ad essere scarsamente affidabili in ragione del rapporto di parentela che le lega all'attore, non si sono rivelate utili in quanto estremamente generiche e prive di riferimenti temporali necessari a contestualizzare nel tempo l'asserita compensazione.
Non è possibile, pertanto, ricondurre con certezza l'accordo, al quale le congiunte del hanno riferito di aver assistito, al credito per cui è causa e ciò anche Parte_1 in ragione della peculiarità del contesto in cui si collocano i fatti di causa, caratterizzato da fitti rapporti economici-commerciali all'epoca intercorrenti tra le parti, come dall'attore stesso allegato.
Sotto differente profilo, non va sottaciuta l'assenza di prova delle condizioni indispensabili perché operi la compensazione ai sensi dell'art. 1241 e ss c.c., ossia la certezza, liquidità ed esigibilità dal momento che i crediti che l'attore adduce essersi compensati con quello ingiunto costituiscono oggetto di accertamento nel giudizio separato.
5 In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, può senz'altro affermarsi che l'opposizione sia destituita di fondamento in fatto e in diritto.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto con declaratoria di definitiva esecutorietà.
§ 5. Le spese di lite.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico dell'attore in favore del convenuto nella misura, calcolata - applicando i parametri vigenti dello scaglione di riferimento (da euro 52.000 a euro 260.000)attestati sui valori medi, in ragione della mancanza di questioni di rilievo- in euro 2552,00 per fase studio, euro 1628,00 per fase introduttiva, euro 5670,00 per fase di trattazione, euro
4253,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 14.103,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.4202/2019, emesso in data 14.8.2019 dal Tribunale di Brescia su ricorso di
. Controparte_1
Dichiara il predetto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
Condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite nella misura di euro
14.103,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, così deciso il 12.02.2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
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