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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/08/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
n. r.g.v.g. 2890/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Renato Buzi Presidente dott.ssa Federica Ferreri Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 2890 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2024, promosso congiuntamente da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in Roma, alla via
[...] C.F._2
Giuseppe Dezza n. 8, presso lo studio dell'avv. Rita Chiara Furneri, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
e con la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti
[...]
1 civili del matrimonio dagli stessi contratto in La Romana, Repubblica Dominicana, in data 27.7.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Milano, relativo all'anno 2007, parte II, serie C/1, atto n. 554, deducendo di avere vissuto ininterrottamente separati dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale, e precisando che è ormai venuta definitivamente meno la comunione materiale e spirituale di vita fra gli stessi.
I medesimi hanno altresì asserito che dalla loro unione è nato il figlio in Per_1 data 21.2.2008.
Nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione, a cui i coniugi hanno espressamente rinunciato, questi ultimi hanno confermato che non sussistono possibilità di riconciliazione e di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 25.7.2025.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale, nel corso del quale è stata pronunciata la sentenza non definitiva di separazione n. 2418/2016, di cui è stato documentato l'avvenuto passaggio in giudicato.
È altresì emerso che, da allora, i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, tanto da doversi escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, elementi sufficienti a confermare che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi si è definitivamente esaurita.
A mente di quanto evidenziato, sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 2
e 3 della l. n. 898 del 1970 per pronunciare la cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio contratto dalle parti, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
3. Ciò precisato, si osserva che le condizioni concordate dalle parti appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affidamento condiviso del minore, con sua collocazione presso la madre, a cui è assegnata la casa coniugale, e ampie modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento.
Si ritiene, inoltre, che i contributi per il mantenimento del figlio minore e per il mantenimento di , posti a carico di siano Parte_2 Parte_1
parametrati alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, per come dalle stesse delineata nel ricorso introduttivo e documentata.
4. Il raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce ragione sufficiente a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c. 2
c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in La Romana, Repubblica Dominicana, in Pt_1 Parte_2
data 27.7.2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 2007, parte II, serie C1, atto n.
554;
b) dispone l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, che lo stesso sia collocato presso la madre, a cui è assegnata la casa coniugale, e che il padre possa vederlo e tenerlo con sé con le modalità indicate nel ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente trascritte;
3 c) determina in euro 300,00 mensili l'ammontare del contributo dovuto da
[...] in favore di , da corrispondersi entro il giorno 5 Pt_1 Parte_2
di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'i.s.t.a.t.;
d) determina in euro 300,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio minore, da corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'i.s.t.a.t.;
e) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
f) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile, tenutasi in data 5.8.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Renato Buzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Renato Buzi Presidente dott.ssa Federica Ferreri Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 2890 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2024, promosso congiuntamente da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in Roma, alla via
[...] C.F._2
Giuseppe Dezza n. 8, presso lo studio dell'avv. Rita Chiara Furneri, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
e con la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti
[...]
1 civili del matrimonio dagli stessi contratto in La Romana, Repubblica Dominicana, in data 27.7.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Milano, relativo all'anno 2007, parte II, serie C/1, atto n. 554, deducendo di avere vissuto ininterrottamente separati dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale, e precisando che è ormai venuta definitivamente meno la comunione materiale e spirituale di vita fra gli stessi.
I medesimi hanno altresì asserito che dalla loro unione è nato il figlio in Per_1 data 21.2.2008.
Nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione, a cui i coniugi hanno espressamente rinunciato, questi ultimi hanno confermato che non sussistono possibilità di riconciliazione e di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 25.7.2025.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale, nel corso del quale è stata pronunciata la sentenza non definitiva di separazione n. 2418/2016, di cui è stato documentato l'avvenuto passaggio in giudicato.
È altresì emerso che, da allora, i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, tanto da doversi escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, elementi sufficienti a confermare che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi si è definitivamente esaurita.
A mente di quanto evidenziato, sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 2
e 3 della l. n. 898 del 1970 per pronunciare la cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio contratto dalle parti, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
3. Ciò precisato, si osserva che le condizioni concordate dalle parti appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affidamento condiviso del minore, con sua collocazione presso la madre, a cui è assegnata la casa coniugale, e ampie modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento.
Si ritiene, inoltre, che i contributi per il mantenimento del figlio minore e per il mantenimento di , posti a carico di siano Parte_2 Parte_1
parametrati alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, per come dalle stesse delineata nel ricorso introduttivo e documentata.
4. Il raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce ragione sufficiente a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c. 2
c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in La Romana, Repubblica Dominicana, in Pt_1 Parte_2
data 27.7.2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 2007, parte II, serie C1, atto n.
554;
b) dispone l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, che lo stesso sia collocato presso la madre, a cui è assegnata la casa coniugale, e che il padre possa vederlo e tenerlo con sé con le modalità indicate nel ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente trascritte;
3 c) determina in euro 300,00 mensili l'ammontare del contributo dovuto da
[...] in favore di , da corrispondersi entro il giorno 5 Pt_1 Parte_2
di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'i.s.t.a.t.;
d) determina in euro 300,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio minore, da corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'i.s.t.a.t.;
e) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
f) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile, tenutasi in data 5.8.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Renato Buzi
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