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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 3604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3604 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Isabella PAROLARI Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello n. 1616/2024 Registro Generale Lavoro, ver- tente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Congi Tiziana, Parte_1
L'LI IA e ZA UD
APPELLANTE
E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di Giudi- ce del lavoro, n.
5017/2024 pubbl. il 29/04/2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 18.1.2024 esponeva: Parte_1
-di aver prestato servizio alle dipendenze del come do- Controparte_1 centi, in forza di successivi contratti a tempo determinato, nei periodi 2022/2023 e
2023/2024, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
-di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1, commi 121 e ss. legge n.
107/2015 costituito dall'attribuzione della c.d. “Carta Elettronica del Docente”, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competen- ze professionali;
-che l'esclusione da tale beneficio, prevista dai D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e
28 novembre 2016, dovesse ritenersi contrastante con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del
28 giugno 1999.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna dell'amministrazione all'attribuzione della menzionata “Carta Elettronica del Docente”, dell'importo nominale di euro 500,00= per ogni anno scolastico.
L'amministrazione resisteva in giudizio, concludendo per il rigetto della doman- da.
Il Tribunale ha così deciso: “-dichiara il diritto dei ricorrenti all'attribuzione del- la “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 e, per conse- guenza, condanna il predetto a provvedere in tal senso, con attribu- CP_1 zione della suddetta Carta, secondo il sistema proprio di essa e per un valore cor- rispondente a quello perduto per ciascun anno scolastico in cui hanno svolto ser- vizio in virtù dei contratti a tempo determinato indicati nei ricorsi, oltre interessi
o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado”.
2.Avverso tale sentenza proponeva appello limitatamente alla Parte_1 statuizione concernente la compensazione delle spese di lite in deroga al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., per i seguenti motivi:
-insussistenza delle novità delle questioni esaminate;
2 -insussistenza di coerenza con le disposizioni normative vigenti.
L'appellante censurava la decisione del primo giudice solamente in ordine alla compensazione delle spese di lite statuita nonostante il granitico orientamento giu- risprudenziale favorevole alla pretesa azionata, tale da indurre lo stesso legislatore a sancire espressamente il diritto all'attribuzione della Carta docenti al personale non di ruolo con la previsione dell'art. 15 del d.l. n. 69/2023. Assumeva, quindi, che nel caso in esame, contrariamente a quanto riportato nella sentenza impugna- ta, non si era venuto a determinare alcun contrasto giurisprudenziale ma, al con- trario, l'autorità giudiziaria (Consiglio di Stato, Corte di Giustizia UE, Corte di
Cassazione richiamata dallo stesso giudice di primo grado) aveva costantemente accolto la domanda volta ad ottenere il beneficio, cristallizzando un principio di equiparazione dei trattamenti giuridici ed economici dei docenti divenuto ormai incontrovertibile. Pertanto, la motivazione addotta non era idonea a giustificare la deroga al principio ordinario della soccombenza.
Si costituiva in giudizio il , unitamente Controparte_1 all' , che concludeva per il rigetto Controparte_3 dell'appello.
All'udienza odierna, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata de- cisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello merita accoglimento.
Come noto, l'art. 91 c.p.c. dispone che alla soccombenza fa seguito la condanna alle spese di lite;
tuttavia, il giudice può compensare le spese processuali, par- zialmente o per intero, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., ovvero
“se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Alle ipotesi nominate di cui all'art. 92, comma 2, citato si aggiungono le “altre gravi ed eccezionali ragioni” riconosciute come rilevanti dalla sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale, non iscrivibili in un rigido catalogo e neces- sariamente rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
La Consulta, nella richiamata pronuncia n. 77/2018, ha chiarito che possono as- sumere rilievo, quali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di li- te anche le situazioni “di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giu- risprudenza”, in cui la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite
3 potrebbe costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Si è rite- nuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, come l'oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza, consente la compensa- zione delle spese, trattandosi di circostanze che incidono sull'atteggiamento sog- gettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimen- to al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20012 del 2023).
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha compensato le spese del giudizio di primo grado “in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pro- nunce della Corte di Giustizia e del Giudice amministrativo, nonché della recen- tissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata uni- tamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'Amministrazione in or- dine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richia- mate”.
Senonché, rileva il Collegio che al momento della presentazione del ricorso di primo grado (in data 18.1.2024) la questione relativa all'attribuzione della Carta del Docente agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato aveva già trovato soluzione, essendo stata oggetto delle pronunce del Consiglio di
Stato (sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842), della Corte di Giustizia (18 maggio
2022) nonché della Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 29961 del
27/10/2023). Tutte le decisioni intervenute avevano riconosciuto il diritto alla
Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 per i docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al 30 giugno.
In definitiva, al momento in cui il giudizio fu incardinato innanzi al Tribunale la questione non era più nuova, né controversa. In particolare, la Corte di Cassazio- ne, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023, a seguito di rin- vio pregiudiziale, aveva già fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, com- ma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
4 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una do- manda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scola- stiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una sup- plenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un va- lore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Pertanto, nella specie, non vi erano motivi per compensare le spese di lite del giu- dizio di primo grado e la decisione assunta sul punto dal Tribunale deve essere ri- formata.
Per quanto sopra esposto, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del primo grado seguono la soccombenza della Parte Pubblica e sono liqui- date come in dispositivo.
È bene precisare che dette spese sono determinate tenuto conto della tipologia del- la controversia (in materia di lavoro) e del valore della causa, rientrante nello sca- glione fino a 1.100,00 euro, nonché delle previsioni del DM n. 55/2014 (“Rego- lamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 di- cembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n.
147/2022, applicabile al caso di specie atteso che le prestazioni professionali dei procuratori dell' si sono esaurite successivamente alla data in cui è entra- Pt_1 to in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022.
Tenuto conto che la fase istruttoria in concreto non si è svolta, i compensi vanno determinati tenendo unicamente conto della “fase di studio”, della “fase introdut- tiva del giudizio” e della “fase decisionale”.
La serialità del contenzioso e la sostanziale assenza di questioni controverse giu- stifica la quantificazione dei compensi nella seguente misura, inferiore ai valori medi richiesti: euro 170,00 per la fase di studio, euro 80 per la fase introduttiva, euro 100 per la fase decisionale, con aumento ex art. 4 comma 1 bis d.m. 55/2014
5 in ragione dell'utilità concreta dei collegamenti ipertestuali ivi contenuti ai fini della decisione della causa.
4. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applica- zione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata tenuto conto dello scaglione di riferimento, della natura della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del
16/04/2021), con aumento ex art. 4 comma 1 bis d.m. 55/2014 in ragione dell'utilità concreta dei collegamenti ipertestuali ivi contenuti ai fini della decisio- ne della causa.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del dop- CP_1 pio grado di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 500,00 e quanto al secondo grado in euro 450,00, oltre – per entrambi i gradi - rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché refusione del contributo unificato ove versato.
Roma, 5.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
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