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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/12/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 888/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito dell'udienza
Cartolare del 10.11.25, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 888/2023 promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Carlo Voce e Sara Ferrari Parte_1
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Agostino Califano
resistente
Oggetto: superiore inquadramento differenze retributive
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il lavoratore rappresenta di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 9 aprile 1986 fino al 3 maggio 2023.
Il ricorrente lamenta come, a far data dal 1° maggio 1991, gli sono state assegnate dal datore di lavoro mansioni formalmente corrispondenti all'inquadramento contrattuale di Assistente al traffico livello B1, quando in realtà egli ha espletato le mansioni proprie della figura professionale dell'Aiuto Coordinatore
Posto Manutenzione livello B.
Segnatamente il ricorrente deduce di aver svolto le seguenti attività: gestione e coordinamento delle risorse
(interne ed esterne); controllo delle condizioni di efficienza del tratto autostradale;
controllo delle attrezzature e dei mezzi in dotazione al posto di manutenzione;
attività di pronto intervento;
contabilità dei lavori manutenzione ordinaria;
controllo delle imprese appaltatrici.
Sulla base di quanto dedotto, la parte ricorrente, chiede a questo Tribunale di accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento nel livello B del CCNL Autostrade e trafori con decorrenza dal 1.05.1991 o, in ipotesi,
1 con decorrenza dal 14.07.2011 o da quella diversa decorrenza che risulterà dall'istruttoria, sino al 3.05.2023, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive e contributive ed al ricalcolo di tutti gli istituti di legge e di CCNL.
Si costituiva la società resistente, la quale eccepiva tutto quanto dedotto da controparte.
In particolare, la società contesta la documentazione prodotta, segnatamente asserisce che alcuni dei documenti prodotti non sono presenti all'interno degli archivi aziendali e che altri documenti sono stati artefatti.
La società contesta, poi, le mansioni dedotte dal ricorrente e come parte delle stesse siano corrispondenti all'inquadramento contrattualmente previsto.
La causa è stata decisa sulla base degli atti introduttivi e della documentazione versata in atti.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
***
-Accertamento del superiore inquadramento e conseguente riconoscimento delle eventuali differenze retributive.
Il ricorrente chiede che la società resistente sia condannata al pagamento di differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento rivendicato;
ritiene questo Giudice che già dalla sola lettura del ricorso la suddetta richiesta non può essere accolta.
È noto che il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, per poi raffrontarle con i profili caratterizzanti le mansioni sia della superiore qualifica rivendicata, sia della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore. Deve, altresì, allegare e poi provare che lo svolgimento delle dedotte mansioni superiori sia stato costante e continuativo nello svolgimento del rapporto di lavoro.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte: “ il lavoratore che agisce in giudizio per far valere diritti attinenti allo svolgimento di mansioni superiori ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore invocata, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto “(Cass. n. 815/2020; Cass. n. 8025/2003).
Nel caso di specie manca uno specifico raffronto tra le mansioni contrattualmente previste e corrispondenti all'inquadramento assegnato, così come declinato all'interno della declaratoria contratto
2 collettivo di riferimento, e quelle in concreto svolte le quali sarebbero corrispondenti ad un livello superiore.
Più precisamente il lavoratore rivendica l'inquadramento corrispondente alla qualifica di Aiuto
Coordinatore P.M. livello B a fronte di un inquadramento contrattuale formalmente corrispondente al livello B1 con qualifica di Assistente al Traffico.
Il ricorrente avrebbe dovuto effettuare un raffronto tra le due declaratorie contrattuali, al fine di evidenziare le differenze tra le mansioni effettivamente svolte rispetto a quelle previste dalla declaratoria contrattuale.
Si riportano di seguito le due declaratorie:
- Livello B1 “Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede conoscenze tecnico- specialistiche acquisibili mediante interventi formativi. Tali lavoratori operano con autonomia operativa sulla base di procedure di media complessità e direttive definite ed hanno una responsabilità, circoscritta ad attività specifiche, anche di eventuali altre risorse.”
- Livello B “Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede elevate conoscenze tecnico-professionali, necessarie, e/o capacità di coordinamento e gestione di risorse, con un'influenza diretta su risultati specifici dell'unità di appartenenza. Tali lavoratori operano con un'autonomia operativa circoscritta e sulla base di direttive di massima, con una responsabilità diretta su attività specifiche dell'unità organizzativa di appartenenza.
Lavoratore che, sulla base di direttive di massima, attraverso il coordinamento di risorse, controlla le condizioni e lo stato di efficienza del tratto autostradale di sua competenza e delle attrezzature e dei mezzi in dotazione al posto di manutenzione, interviene in situazioni di emergenza per l'esecuzione di lavori di pronto intervento, esegue la contabilità lavori di manutenzione ordinaria, controlla il rispetto da parte delle imprese appaltatrici delle norme relative al capitolato d'appalto ed alla sicurezza, attraverso l'applicazione di specifiche conoscenze tecnico-professionali acquisibili mediante programmi di formazione ed esperienza.
Da una mera lettura delle due declaratorie contrattuali, il raffronto avrebbe dovuto soffermarsi sul diverso grado di autonomia assunto, nonché sull'espletamento di precipue mansioni contenute all'interno della declaratoria contrattuale del superiore livello (B), non previste nel livello inferiore (B1).
Il ricorrente, invece, deduce in parte di aver effettuato mansioni che astrattamente sono riconducibili al livello contrattualmente previsto e altre ancora riconducibili al livello superiore, senza tuttavia indicare con precisione i periodi in cui le stesse sono state effettuate e senza ivi indicare il grado di responsabilità e autonomia che differenzia le stesse, rispetto a quelle formalmente assegnategli dal livello indicato nel contratto.
I documenti versati in atti, poi, dimostrerebbero soltanto attività sporadiche prive del carattere della continuità, a tal proposito la giurisprudenza di legittimità è chiara nel sostenere che : “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare
3 la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. ord. n. 5536/2021).
Non si rinviene all'interno dell'atto introduttivo una specifica indicazione circa la natura e l'arco temporale a partire dal quale il ricorrente avrebbe assunto dette mansioni, limitandosi lo stesso ad indicare i soli periodi di tempo nei quali egli ha prestato la propria attività presso la società ovvero un arco temporale di oltre trent'anni.
Ciononostante, fermo restando quanto sopra, anche osservando la documentazione allegata non si rinviene una piena rispondenza rispetto a quanto domandato con il ricorso, essendo il compendio probatorio, complessivamente considerato, troppo lontano dall'assolvere all'onere richiesto dall'ordinamento in materia.
Segnatamente, nel documento n. 5, allegato al ricorso, sono riportati i corsi di formazione effettuati dal dipendente i quali tuttavia non dimostrano le elevate conoscenze tecnico-professionali riportate nella declaratoria contrattuale rivendicata, così come i documenti 24 e 25 i quali riportano mere registrazioni degli interventi effettuati i quali non sono sufficienti a dimostrare mansioni corrispondenti all'esecuzione di attività contabile, in merito a lavori di manutenzione ordinaria, così come descritti nella declaratoria contrattuale, essendo viceversa sintomatici di un'attività meramente operativa.
Dalla documentazione e dalle deduzioni contenute nel ricorso non si rinviene poi alcuna specifica incidenza dell'attività svolta dal ricorrente “su risultati specifici dell'unità di appartenenza “ elemento espressamente previsto dalla declaratoria contrattuale rivendicata, quale elemento distintivo del livello superiore reclamato, rispetto al livello inferiore formalmente attribuito al ricorrente.
In ultima analisi preme sottolineare come gli in tema di superiore inquadramento hanno di Parte_2 recente fornito un'interpretazione rigorosa circa la valutazione elementi di fatto comprovanti un'eventuale superiore inquadramento, infatti, la sentenza n. 1393/2025, resa in data 20 gennaio 2025, ha statuito che:
“un superiore livello contrattuale non può riconoscersi sol perché il lavoratore svolge mansioni connotate da un quid pluris rispetto a quanto descritto nella declaratoria di appartenenza ove – come nel caso di specie – tale quid pluris non integri elemento decisivo (o comunque caratterizzante) del superiore inquadramento rivendicato.”
Ed ancora: “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale”(Cass. n. 8025/2003;
Cass. n. 815/2020).
Elementi che come già detto non sono stati neppure dedotti con chiarezza all'interno del ricorso introduttivo, ragion per cui anche un'eventuale istruttoria testimoniale non sarebbe stata, comunque, in
4 grado di assolvere all'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente.
-Spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo sulla base dei parametri di legge previsti dal D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 3.689 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Lucca, 1 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito dell'udienza
Cartolare del 10.11.25, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 888/2023 promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Carlo Voce e Sara Ferrari Parte_1
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Agostino Califano
resistente
Oggetto: superiore inquadramento differenze retributive
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il lavoratore rappresenta di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 9 aprile 1986 fino al 3 maggio 2023.
Il ricorrente lamenta come, a far data dal 1° maggio 1991, gli sono state assegnate dal datore di lavoro mansioni formalmente corrispondenti all'inquadramento contrattuale di Assistente al traffico livello B1, quando in realtà egli ha espletato le mansioni proprie della figura professionale dell'Aiuto Coordinatore
Posto Manutenzione livello B.
Segnatamente il ricorrente deduce di aver svolto le seguenti attività: gestione e coordinamento delle risorse
(interne ed esterne); controllo delle condizioni di efficienza del tratto autostradale;
controllo delle attrezzature e dei mezzi in dotazione al posto di manutenzione;
attività di pronto intervento;
contabilità dei lavori manutenzione ordinaria;
controllo delle imprese appaltatrici.
Sulla base di quanto dedotto, la parte ricorrente, chiede a questo Tribunale di accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento nel livello B del CCNL Autostrade e trafori con decorrenza dal 1.05.1991 o, in ipotesi,
1 con decorrenza dal 14.07.2011 o da quella diversa decorrenza che risulterà dall'istruttoria, sino al 3.05.2023, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive e contributive ed al ricalcolo di tutti gli istituti di legge e di CCNL.
Si costituiva la società resistente, la quale eccepiva tutto quanto dedotto da controparte.
In particolare, la società contesta la documentazione prodotta, segnatamente asserisce che alcuni dei documenti prodotti non sono presenti all'interno degli archivi aziendali e che altri documenti sono stati artefatti.
La società contesta, poi, le mansioni dedotte dal ricorrente e come parte delle stesse siano corrispondenti all'inquadramento contrattualmente previsto.
La causa è stata decisa sulla base degli atti introduttivi e della documentazione versata in atti.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
***
-Accertamento del superiore inquadramento e conseguente riconoscimento delle eventuali differenze retributive.
Il ricorrente chiede che la società resistente sia condannata al pagamento di differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento rivendicato;
ritiene questo Giudice che già dalla sola lettura del ricorso la suddetta richiesta non può essere accolta.
È noto che il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, per poi raffrontarle con i profili caratterizzanti le mansioni sia della superiore qualifica rivendicata, sia della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore. Deve, altresì, allegare e poi provare che lo svolgimento delle dedotte mansioni superiori sia stato costante e continuativo nello svolgimento del rapporto di lavoro.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte: “ il lavoratore che agisce in giudizio per far valere diritti attinenti allo svolgimento di mansioni superiori ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore invocata, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto “(Cass. n. 815/2020; Cass. n. 8025/2003).
Nel caso di specie manca uno specifico raffronto tra le mansioni contrattualmente previste e corrispondenti all'inquadramento assegnato, così come declinato all'interno della declaratoria contratto
2 collettivo di riferimento, e quelle in concreto svolte le quali sarebbero corrispondenti ad un livello superiore.
Più precisamente il lavoratore rivendica l'inquadramento corrispondente alla qualifica di Aiuto
Coordinatore P.M. livello B a fronte di un inquadramento contrattuale formalmente corrispondente al livello B1 con qualifica di Assistente al Traffico.
Il ricorrente avrebbe dovuto effettuare un raffronto tra le due declaratorie contrattuali, al fine di evidenziare le differenze tra le mansioni effettivamente svolte rispetto a quelle previste dalla declaratoria contrattuale.
Si riportano di seguito le due declaratorie:
- Livello B1 “Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede conoscenze tecnico- specialistiche acquisibili mediante interventi formativi. Tali lavoratori operano con autonomia operativa sulla base di procedure di media complessità e direttive definite ed hanno una responsabilità, circoscritta ad attività specifiche, anche di eventuali altre risorse.”
- Livello B “Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede elevate conoscenze tecnico-professionali, necessarie, e/o capacità di coordinamento e gestione di risorse, con un'influenza diretta su risultati specifici dell'unità di appartenenza. Tali lavoratori operano con un'autonomia operativa circoscritta e sulla base di direttive di massima, con una responsabilità diretta su attività specifiche dell'unità organizzativa di appartenenza.
Lavoratore che, sulla base di direttive di massima, attraverso il coordinamento di risorse, controlla le condizioni e lo stato di efficienza del tratto autostradale di sua competenza e delle attrezzature e dei mezzi in dotazione al posto di manutenzione, interviene in situazioni di emergenza per l'esecuzione di lavori di pronto intervento, esegue la contabilità lavori di manutenzione ordinaria, controlla il rispetto da parte delle imprese appaltatrici delle norme relative al capitolato d'appalto ed alla sicurezza, attraverso l'applicazione di specifiche conoscenze tecnico-professionali acquisibili mediante programmi di formazione ed esperienza.
Da una mera lettura delle due declaratorie contrattuali, il raffronto avrebbe dovuto soffermarsi sul diverso grado di autonomia assunto, nonché sull'espletamento di precipue mansioni contenute all'interno della declaratoria contrattuale del superiore livello (B), non previste nel livello inferiore (B1).
Il ricorrente, invece, deduce in parte di aver effettuato mansioni che astrattamente sono riconducibili al livello contrattualmente previsto e altre ancora riconducibili al livello superiore, senza tuttavia indicare con precisione i periodi in cui le stesse sono state effettuate e senza ivi indicare il grado di responsabilità e autonomia che differenzia le stesse, rispetto a quelle formalmente assegnategli dal livello indicato nel contratto.
I documenti versati in atti, poi, dimostrerebbero soltanto attività sporadiche prive del carattere della continuità, a tal proposito la giurisprudenza di legittimità è chiara nel sostenere che : “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare
3 la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. ord. n. 5536/2021).
Non si rinviene all'interno dell'atto introduttivo una specifica indicazione circa la natura e l'arco temporale a partire dal quale il ricorrente avrebbe assunto dette mansioni, limitandosi lo stesso ad indicare i soli periodi di tempo nei quali egli ha prestato la propria attività presso la società ovvero un arco temporale di oltre trent'anni.
Ciononostante, fermo restando quanto sopra, anche osservando la documentazione allegata non si rinviene una piena rispondenza rispetto a quanto domandato con il ricorso, essendo il compendio probatorio, complessivamente considerato, troppo lontano dall'assolvere all'onere richiesto dall'ordinamento in materia.
Segnatamente, nel documento n. 5, allegato al ricorso, sono riportati i corsi di formazione effettuati dal dipendente i quali tuttavia non dimostrano le elevate conoscenze tecnico-professionali riportate nella declaratoria contrattuale rivendicata, così come i documenti 24 e 25 i quali riportano mere registrazioni degli interventi effettuati i quali non sono sufficienti a dimostrare mansioni corrispondenti all'esecuzione di attività contabile, in merito a lavori di manutenzione ordinaria, così come descritti nella declaratoria contrattuale, essendo viceversa sintomatici di un'attività meramente operativa.
Dalla documentazione e dalle deduzioni contenute nel ricorso non si rinviene poi alcuna specifica incidenza dell'attività svolta dal ricorrente “su risultati specifici dell'unità di appartenenza “ elemento espressamente previsto dalla declaratoria contrattuale rivendicata, quale elemento distintivo del livello superiore reclamato, rispetto al livello inferiore formalmente attribuito al ricorrente.
In ultima analisi preme sottolineare come gli in tema di superiore inquadramento hanno di Parte_2 recente fornito un'interpretazione rigorosa circa la valutazione elementi di fatto comprovanti un'eventuale superiore inquadramento, infatti, la sentenza n. 1393/2025, resa in data 20 gennaio 2025, ha statuito che:
“un superiore livello contrattuale non può riconoscersi sol perché il lavoratore svolge mansioni connotate da un quid pluris rispetto a quanto descritto nella declaratoria di appartenenza ove – come nel caso di specie – tale quid pluris non integri elemento decisivo (o comunque caratterizzante) del superiore inquadramento rivendicato.”
Ed ancora: “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale”(Cass. n. 8025/2003;
Cass. n. 815/2020).
Elementi che come già detto non sono stati neppure dedotti con chiarezza all'interno del ricorso introduttivo, ragion per cui anche un'eventuale istruttoria testimoniale non sarebbe stata, comunque, in
4 grado di assolvere all'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente.
-Spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo sulla base dei parametri di legge previsti dal D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 3.689 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Lucca, 1 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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