Articolo 54 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 53Articolo 55
Versione
6 maggio 1952
Art. 54.
(Concessioni di estrazione e di raccolta)


Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali vengono fatte con licenza conforme al modello stabilito dal ministero per la marina mercantile nella quale sono determinati:
1) la localita' nella quale l'estrazione o la raccolta c consentita;
2) la quantita' di materiale da estrarre o da raccogliere;
3) il periodo di tempo entro il quale l'estrazione o la raccolta deve avvenire;
4) le modalita' che il concessionario deve seguire nell'operare l'estrazione o la raccolta;
5) il canone e le modalita' di pagamento.
Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali, quando importino la costruzione di opere e impianti di difficile rimozione, sono fatte con atto di concessione a norma del secondo comma dell'articolo 36 del codice.
Prima di iniziare l'estrazione o la raccolta il concessionario devo denunciare alla guardia di finanza, gli estremi della concessione ottenuta.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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