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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2163.
(Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria).
Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualita' e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;
2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantita' e qualita', valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantita', qualita' e stato d'uso.
(Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria).
Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualita' e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;
2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantita' e qualita', valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantita', qualita' e stato d'uso.
Commentari • 2
- 1. Contratto di mezzadriaAvv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 18 marzo 2006 · 141.5095
[…] Posto che la disdetta sia stata comunicata regolarmente, al termine della mezzadria le parti dovranno procedere alla divisione delle scorte così come previsto dall'art.2163 C.C., integrato dalla L. n.500 del 1956 ovvero: • se si tratta di scorte vive conferite da entrambe le parti , esse dovranno essere divise secondo la specie, il sesso, […]
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/1984, n. 2025Provvedimento: In tema di mezzadria, qualora il bestiame sia stato conferito (all'inizio del rapporto) ad opera di entrambe le parti in misura paritaria non trova applicazione l'art. 1 della legge n. 500 del 1956, che concerne la diversa ipotesi in cui le scorte vive siano state conferite dal solo concedente, ma la disciplina dell'art. 2163 cod. civ. con la conseguenza che per liquidare le consistenze di stalla alla fine del rapporto, il bestiame riconsegnato deve valutarsi alla stregua dei prezzi correnti all'epoca della riconsegna, ed identicamente deve essere rivalutato anche lo stesso bestiame consegnato in origine o durante il rapporto associativo, […]Leggi di più...
- diritti e obblighi delle parti·
- conferimento ad opera delle parti in misura paritaria·
- scorte·
- disciplina applicabile·
- contratti agrari·
- conseguenze in tema di liquidazione delle consistenze di stalla alla fine del rapporto·
- mezzadria·
- bestiame