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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/10/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2505 /2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro, alla udienza del 23.09.2025 ha pronunciato ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2505/2018 R.G. TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Giuseppe
IE e EL LI, con i quali elettivamente domicilia, come in atti;
Ricorrente E
in persona del suo Presidente pro tempore, C.F. rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Via Pretoria n. 263 - 85100 Potenza;
Resistente
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.11.2018 il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di Lagonegro deducendo di aver ricevuto una nota dell' del 18.07.2018 con cui l'istituto CP_1 previdenziale le intimava il pagamento di euro 1.305,00 “quale somma indebitamente percepita a titolo di indennità di disoccupazione agricola” relativa all'anno 2006, non spettante a causa della “mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”. Deduceva che, sebbene fosse stata regolarmente iscritta e poi cancellata dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'annualità di riferimento, il Tribunale di Sala Consilina aveva accertato la sussistenza del rapporto lavorativo con la sentenza n. 88/2013, a seguito della quale l' provvedeva alla CP_1 reiscrizione con la pubblicazione del primo elenco di variazione dell'anno 2013. Precisava di non aver mai riscosso la somma richiesta in ripetizione e, in ogni caso, eccepiva la
Pagina 1 di 4 prescrizione del diritto alla pretesa restituzione. Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto, con vittoria di spese. In data 20.09.2019 si costituiva in giudizio, a mezzo del suo procuratore, l' CP_2 resistente, il quale deduceva di aver provveduto all'abbandono dell'indebito sulla base del provvedimento definitorio richiamato dalla parte ricorrente, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 19.05.2021, preso atto della contestazione di parte ricorrente in ordine al mancato pagamento delle somme richieste in ripetizione, il GdL, dott.ssa Valeria Palmisano, onerava parte resistente di produrre idonea documentazione contenente la data di disponibilità e l'ente tesoriere, nonché di indicare la data di abbandono dell'indebito. All'esito dell'udienza del 20.03.2024 il GdL onerava la parte più diligente a fornire prova della data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso il contrasto esistente in merito alla deliberazione sulle spese di lite. La causa veniva trattata dalla scrivente in ottemperanza ai criteri di cui al decreto Presidenziale n. 2/2025 del 10.01.2025 e successiva proroga con decreto n. 12/2025, con i quali veniva disposta la sostituzione del giudice assegnatario del ruolo con la scrivente nella trattazione e definizione dei procedimenti pendenti. Quindi, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Deve ritenersi pacifico, infatti, oltre che documentato, che la parte resistente abbia CP_1 provveduto all'abbandono dell'indebito il 04.06.2019, come da relazione istruttoria allegata agli atti. Pertanto, entrambe le parti hanno concordato sulla cessazione della materia del contendere, dissentendo esclusivamente in merito alla richiesta di condanna alle spese di lite formulata dalla ricorrente. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Pagina 2 di 4 Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Orbene, nel caso di specie la richiesta di cessazione della materia del contendere è stata formulata da entrambe le parti, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto abbandono dell'indebito determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Quanto alle spese, va tenuto conto che l' ha provveduto all'abbandono dell'indebito in CP_1 data 04.06.2019, ben prima della celebrazione della prima udienza del 9.10.2019 e, tuttavia, successivamente alla scadenza del termine per la evasione del ricorso amministrativo. Dal verbale di abbandono (cfr. allegato alle note depositate il 03.01.2022) si evince che CP_1
l'istituto previdenziale ha definito l'operazione di storno con la seguente motivazione:
“Accertata insussistenza del credito per sentenze civili che disconoscono il credito”. Ed invero, con la sentenza n. 88 del 06.02.2013, il Tribunale di Sala Consilina ha accertato la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo della ricorrente, relativamente all'annualità oggetto di contestazione, per 102 giornate lavorative. Dunque, pur a seguito della pronuncia in questione, richiamata nel ricorso introduttivo del presente giudizio, l' ha provveduto CP_1
a chiedere in ripetizione l'indennità di disoccupazione erogata alla ricorrente, ritenendola non dovuta. La domanda proposta, dunque, è fondata.
In applicazione del principio della cd. “soccombenza virtuale” le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere;
detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su
Pagina 3 di 4 indagine sommaria di delibazione del merito. Il comportamento processuale dell CP_1 dimostra che, qualora non si fosse pervenuti alla pronuncia di cui infra, la domanda avrebbe trovato accoglimento. Le spese vanno, quindi, poste a carico dell , non essendovi, CP_1 peraltro, prova che l'istituto abbia adottato il provvedimento di abbandono prima ancora di avere conoscenza della pendenza della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1 si liquidano in euro 1.312,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione ai difensori antistatari.
Lagonegro, 20.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro, alla udienza del 23.09.2025 ha pronunciato ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2505/2018 R.G. TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Giuseppe
IE e EL LI, con i quali elettivamente domicilia, come in atti;
Ricorrente E
in persona del suo Presidente pro tempore, C.F. rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Via Pretoria n. 263 - 85100 Potenza;
Resistente
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.11.2018 il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di Lagonegro deducendo di aver ricevuto una nota dell' del 18.07.2018 con cui l'istituto CP_1 previdenziale le intimava il pagamento di euro 1.305,00 “quale somma indebitamente percepita a titolo di indennità di disoccupazione agricola” relativa all'anno 2006, non spettante a causa della “mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”. Deduceva che, sebbene fosse stata regolarmente iscritta e poi cancellata dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'annualità di riferimento, il Tribunale di Sala Consilina aveva accertato la sussistenza del rapporto lavorativo con la sentenza n. 88/2013, a seguito della quale l' provvedeva alla CP_1 reiscrizione con la pubblicazione del primo elenco di variazione dell'anno 2013. Precisava di non aver mai riscosso la somma richiesta in ripetizione e, in ogni caso, eccepiva la
Pagina 1 di 4 prescrizione del diritto alla pretesa restituzione. Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto, con vittoria di spese. In data 20.09.2019 si costituiva in giudizio, a mezzo del suo procuratore, l' CP_2 resistente, il quale deduceva di aver provveduto all'abbandono dell'indebito sulla base del provvedimento definitorio richiamato dalla parte ricorrente, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 19.05.2021, preso atto della contestazione di parte ricorrente in ordine al mancato pagamento delle somme richieste in ripetizione, il GdL, dott.ssa Valeria Palmisano, onerava parte resistente di produrre idonea documentazione contenente la data di disponibilità e l'ente tesoriere, nonché di indicare la data di abbandono dell'indebito. All'esito dell'udienza del 20.03.2024 il GdL onerava la parte più diligente a fornire prova della data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso il contrasto esistente in merito alla deliberazione sulle spese di lite. La causa veniva trattata dalla scrivente in ottemperanza ai criteri di cui al decreto Presidenziale n. 2/2025 del 10.01.2025 e successiva proroga con decreto n. 12/2025, con i quali veniva disposta la sostituzione del giudice assegnatario del ruolo con la scrivente nella trattazione e definizione dei procedimenti pendenti. Quindi, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Deve ritenersi pacifico, infatti, oltre che documentato, che la parte resistente abbia CP_1 provveduto all'abbandono dell'indebito il 04.06.2019, come da relazione istruttoria allegata agli atti. Pertanto, entrambe le parti hanno concordato sulla cessazione della materia del contendere, dissentendo esclusivamente in merito alla richiesta di condanna alle spese di lite formulata dalla ricorrente. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Pagina 2 di 4 Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Orbene, nel caso di specie la richiesta di cessazione della materia del contendere è stata formulata da entrambe le parti, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto abbandono dell'indebito determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Quanto alle spese, va tenuto conto che l' ha provveduto all'abbandono dell'indebito in CP_1 data 04.06.2019, ben prima della celebrazione della prima udienza del 9.10.2019 e, tuttavia, successivamente alla scadenza del termine per la evasione del ricorso amministrativo. Dal verbale di abbandono (cfr. allegato alle note depositate il 03.01.2022) si evince che CP_1
l'istituto previdenziale ha definito l'operazione di storno con la seguente motivazione:
“Accertata insussistenza del credito per sentenze civili che disconoscono il credito”. Ed invero, con la sentenza n. 88 del 06.02.2013, il Tribunale di Sala Consilina ha accertato la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo della ricorrente, relativamente all'annualità oggetto di contestazione, per 102 giornate lavorative. Dunque, pur a seguito della pronuncia in questione, richiamata nel ricorso introduttivo del presente giudizio, l' ha provveduto CP_1
a chiedere in ripetizione l'indennità di disoccupazione erogata alla ricorrente, ritenendola non dovuta. La domanda proposta, dunque, è fondata.
In applicazione del principio della cd. “soccombenza virtuale” le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere;
detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su
Pagina 3 di 4 indagine sommaria di delibazione del merito. Il comportamento processuale dell CP_1 dimostra che, qualora non si fosse pervenuti alla pronuncia di cui infra, la domanda avrebbe trovato accoglimento. Le spese vanno, quindi, poste a carico dell , non essendovi, CP_1 peraltro, prova che l'istituto abbia adottato il provvedimento di abbandono prima ancora di avere conoscenza della pendenza della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1 si liquidano in euro 1.312,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione ai difensori antistatari.
Lagonegro, 20.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Gerardina Guglielmo
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