Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00465/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2018, proposto da
AN CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Gatta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Boville ER, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
delle ordinanze di demolizione nn. 31 e 32 del 2018 emesse in data 05 maggio 2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa AR AL US SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Il ricorrente è proprietario di un terreno sito nel Comune di Boville ER, in località Cancello San Lucio catastalmente individuato al fg. 25 partt. 670 e 671.
2. Da sopralluogo effettuato in data 18 settembre 2017 dall’Ufficio Urbanistica ed edilizia privata comunale risulta che il ricorrente in assenza di permesso di costruire ed autorizzazione sismica ha realizzato, le seguenti opere:
- sulla particella sulla particella 671: a) porzione di fabbricato, delle dimensioni in pianta di ml 9,50 x 20 e con altezza variabile da ml 2,00 a ml 3,10. La struttura portante verticale risulta realizzata tramite blocchi in cls di dimensioni cm 40 x 2’ x 20, mentre la copertura a tetto ad unica falda è costituita da travicelli in legni del diametro cm 10 x 10 con interposte cantinelle in legno e sovrastante tegole; b) porzione di fabbricato a forma di “L” in aderenza alla porzione di fabbricato di cui al punto a), delle dimensioni in pianta di ml 9,50 x 3,10 e ml 4,20 x 3,65 e con altezza variabile da ml 2,00 a ml 3,20. La struttura portante verticale, risulta realizzata da pali in legno del diametro di cm 15 collegati nella patre superiore sempre con il medesimo materiale, mentre la copertura, in parte ancorata alla struttura in muratura in aderenza, è del tipo a tetto a doppia falda non coincidente e costituita da travicelli in legno con interposte tavole in legno ognuna ml 1,00 circa e con sovrastante lamiera grecata. Di lamiera grecata sono pure le tamponature esterne; c) tettoia in ferro, in aderenza alla porzione di fabbricato di cui al punto a), delle dimensioni in pianta di ml 5,00 x 7,30 e ml 2,50 x 4,50, con altezza variabile da ml 1,80 a ml 3,40. La struttura portante verticale, risulta realizzata da tubolari in ferro del diametro di cm 5 collegati nella parte superiore da ulteriori tubolari in ferro, mentre la copertura a tetto ad unica falda, risulta realizzata con tubolari in ferro del diametro di 5 cm con interposte tavole in legno e successiva posa in lamiera grecata. Esternamente, su gran parte dei prospetti laterali della tettoia risulta posizionata della rete elettrosaldata e/o rete metallica per un’altezza di ml 2,00/2,50 ;
- sulla particella 670: un manufatto con destinazione a deposito e rimessa attrezzature, con le seguenti caratteristiche e dimensioni: «manufatto a forma rettangolare, con destinazione a deposito e rimessa attrezzature agricole, delle dimensioni in pianta di ml 11,90 x 5,30 e con altezza variabile da mlò 3,50 a ml 4,00. La struttura portante risulta realizzata da dodici palii in legno del diametro cm 10 x 10 collegati agli estremi superiori da pali in legno di medesime dimensioni. La copertura, a tetto ad unica falda, è costituita da travicelli in legno del diametro cm 10 x 10 con interposte tavole in legno di larghezza 15 cm circa distanziate tra loro di 50/60 cm, sopra le quali risulta infissa della lamiera grecata. Esternamente il manufatto risulta tamponato su gran parte dei prospetti da lamiera grecata».
2. Con ordinanza di demolizione n. 31 del 5 maggio 2018 il Comune di Boville ER ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere superiormente descritte, realizzate sulla particella n. 671, mentre con ordinanza n. 32 del 5 maggio 2018 il Comune ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere sopra descritte, realizzate sulla particella n. 670.
Il Comune nelle superiori ordinanze, ha ordinato al ricorrente di provvedere alla demolizione entro il termine di 90 giorni, con l’avvertimento che in caso di inottemperanza entro il superiore temine i beni e l’area di sedime nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sarebbero state acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale.
3.Avverso detti atti il ricorrente ha proposto ricorso, affidandolo a tre motivi: i) con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura le ordinanze di demolizione impugnate per non essere state precedute da comunicazione di avvio del procedimento; ii) con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che l’amministrazione avrebbe dovuto adeguatamente motivare le ordinanze di demolizione impugnate, indicando le ragioni di interesse pubblico a sostegno della rimozione dell’opera, anche tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso dalla realizzazione delle opere in questione, che avrebbe ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento sulla conservazione delle stesse; iii) ocn il terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che le opere in questione non necessitavano di permesso di costruire, essendo state realizzate anteriormente al 1967, in zona ubicata al di fuori del centro abitato.
4. Il Comune di Boville ER, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato nella sua complessità.
6.1. Non coglie nel segno la censura relativa alla omissione della comunicazione di avvio del procedimento di demolizione. Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale cui il Collegio aderisce, gli atti di repressione degli abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista per la pubblica amministrazione la possibilità di procedere con valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene (Consiglio di Stato sez. VII, 12/12/2023, n. 10722; Ta Lazio, Roma, Sezione seconda bis, 12 maggio 2025 n. 9118).
L’ordinanza di demolizione, in quanto provvedimento vincolato, non soggiace all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, una volta accertata la sussistenza delle condizioni per addivenire all’irrogazione della sanzione.
Ciò in quanto, essendo l’ordine di demolizione una conseguenza dell’accertamento dell’illegalità delle opere edilizie, rappresenta un atto obbligatorio e, pertanto, non richiede il preventivo avviso di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990. Questo provvedimento di carattere sanzionatorio per la violazione delle norme urbanistiche è una misura dovuta che segue un procedimento vincolato, precisamente stabilito dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge, non necessitando quindi di alcuna comunicazione conforme all’art. 7 cit. (Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 luglio 2024, n. 5968; Consiglio di Stato, Sezione III, 21 marzo 2025, n. 2335).
Ne consegue l’infondatezza della censura.
6.2. Parimenti infondata è la censura sollevata con il secondo motivo di ricorso. Per costante giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione III, 21/03/2025, n. 2335) l’ordinanza di demolizione costituisce un atto del tutto vincolato, rispetto al quale l'ente locale non è titolare di alcun margine di discrezionalità neppure quanto al suo contenuto. Esso inoltre non richiede alcuna autonoma comparazione dell'interesse pubblico con quello privato, dal momento che la repressione degli abusi edilizi costituisce attività doverosa e vincolata per l'Amministrazione appellata; quanto alla sua motivazione poi la stessa è adeguatamente costituita dalla descrizione delle opere abusive e della loro contrarietà al titolo, come è nella specie. Né il tempo trascorso dall'epoca di realizzazione del manufatto può comportare deviazioni dalla citata doverosità dell'intervento repressivo o fondare alcun legittimo affidamento in capo ai proprietari (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 08/02/2024, n. 1297).
Alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale, la P.A. per l’adozione di un’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, non è tenuta a compiere ulteriori indagini in merito alla sussistenza dell’interesse pubblico, concreto e attuale, alla repressione dell’abuso né ad effettuare una comparazione con l’interesse privato alla conservazione del manufatto abusivo, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito e al ripristino della legalità per il corretto e razionale governo del territorio e, con esso, dell’assetto urbanistico.
Nel caso di specie risulta soddisfatto l’obbligo di motivazione che, in subjecta materia, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa “è sufficientemente assolto, essendo l’ordine di demolizione un atto dovuto e rigidamente vincolato, con l'indicazione dei presupposti di fatto attraverso i quali sia comunque possibile ricostruire l'iter logico seguito dall'amministrazione”. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9/2017 e n. 16/2023).
6.3. Non è condivisibile neppure la censura sollevata con il terzo motivo di ricorso, poichè il ricorrente non ha dimostrato che le opere in questione sono state realizzate anteriormente al 1967.
Il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto fornire la prova dell’epoca di realizzazione delle opere abusive contestate con le ordinanze impugnate in epoca di edilizia libera, al fine di dimostrare lo stato legittimo delle stesse, pur in assenza di permesso di costruire. A monte di ogni considerazione, infatti, si pone il principio generale della “vicinanza” dell’onere della prova a colui che intenda avvalersene, sull’assunto che il proprietario abbia maggiori possibilità di procurarsi documentazione che comunque riguarda i suoi beni e che viceversa l’amministrazione potrebbe non avere conservato o non avere mai avuto. L’onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto a essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto. Come affermato, in più occasioni, dal Consiglio di Stato “l’onere di provare il carattere risalente del manufatto della cui demolizione si tratta, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge Ponte n. 765 del 1967, che con l’art. 10, novellando l’art. 31 della l. n. 1150 del 1942, ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano; …tale indirizzo giurisprudenziale si è consolidato non solo per l’ipotesi in cui si chiede di fruire del beneficio del condono edilizia, ma anche, in generale, per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione, appunto, di opera risalente ad epoca anteriore all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi; …esso trova fondamento nella evidenza che solo il privato può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone e dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto; mentre l’amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno dell’intero suo territorio”. (Consiglio di Stato, Sezione settima, 26 febbraio 2026 n. 1538; in senso conforme, ex plurimis Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 2025, n. 1924; 24 giugno 2024, n. 5547; 25 settembre 2024 n. 7770; Consiglio di Stato, VII, 9 febbraio 2024, n. 1310; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 gennaio 2022 n. 570).
E inoltre “ tale prova dev'essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca, e comunque su elementi oggettivi, con la conseguenza che l'eventuale incertezza (nella fattispecie neppure riscontrabile, per quanto già anticipato) non può che ridondare a danno del privato (cfr. ex multis, Cons. Stato, VI, n. 1086/2023; id., n. 10904/2022; id., n. 499/2022; id., n. 1476/2019; id., n. 4168/2018; id., IV, n. 2020/2018); - a tale stregua, non possono reputarsi sufficienti le sole dichiarazioni rese da terzi, o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà incluse nei contratti di compravendita ex art. 46 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto insuscettibili di essere verificate (cfr. ex multis, Cons. Stato, VI, n. 9612/2023; id., n. 2524/2020) ” (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 28 ottobre 2025, n. 7001).
Ebbene, di tale rigorosa prova non vi è traccia alcuna nelle difese di parte ricorrente.
7. A ciò si aggiunge che anche nell’ipotesi - non provata dal ricorrente - in cui le opere in questione siano state realizzate in epoca anteriore al 1967, in ogni caso esse sarebbero comunque abusive, in quanto realizzate in assenza di autorizzazione sismica, necessaria anche per le costruzioni realizzate anteriormente all’entrata in vigore della cd. “legge ponte”.
Infatti, un immobile costruito prima del 1° settembre 1967 può essere considerato legittimo dal punto di vista urbanistico-edilizio anche in assenza di licenza edilizia (fuori dai centri abitati), ma ciò non significa che sia conforme alle norme sismiche dell'epoca. Il rispetto delle norme tecniche antisismiche è infatti un presupposto strutturale necessario. Pertanto, un edificio in zona sismica costruito prima del 1967 senza autorizzazione (laddove obbligatoria) è considerato abusivo dal punto di vista strutturale.
8. Nella fattispecie, non essendovi elementi tali da indurre a ritenere che le opere in questione siano state realizzate anteriormente al 1967 in zona ricadente al di fuori del centro abitato, esse avrebbero dovuto essere munite di autorizzazione sismica preventiva, ai sensi dell’art. 94 DPR 380/2001. Secondo la predetta norma nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione. Con particolare riguardo alla disciplina regionale, all’epoca dei fatti di causa era vigente il Regolamento della Regione Lazio n. 14/2016. Ai sensi dell’art. 2 del predetto regolamento “Nelle zone sismiche del territorio della Regione, chiunque intenda procedere alla costruzione, riparazione, sopraelevazione, prima dell’inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dal dirigente dall’area regionale del Genio Civile competente per territorio in conformità a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 e ai sensi del comma 2”.
Nel caso di specie, trattasi di interventi che alterano lo stato dei luoghi e non rientranti tra quelli per i quali era esclusa l’autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 8 del predetto regolamento n. 14/2016. Ciò imponeva alla ricorrente il preventivo rilascio del nullaosta da parte del Genio Civile.
È evidente, pertanto, la natura abusiva delle opere in questione, non essendo dotate della necessaria autorizzazione sismica. E proprio in virtù di tale evidenza non potrebbe non applicarsi alla fattispecie all’esame la misura demolitoria. Sul punto, non può che richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui: i) “l'istituto della autorizzazione sismica in sanatoria non è riconosciuto nel nostro ordinamento. In particolare va osservato che l'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 2001 persegue il fine di eseguire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico ed è espressione di un principio fondamentale in materia di governo del territorio.” (cfr. ex multis, Cons. Stato, VI, n. 9355/ 2024; T.A. R. Sicilia, Catania, V, n. 3981/2024); ii) “Nel sistema introdotto dagli artt. 94 e ss., d.P.R. n. 380/2001, non è stato previsto il rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria su istanza del privato per opere edili già eseguite e assoggettate a controllo preventivo, a nulla rilevando che il fatto sia accertato dagli uffici amministrativi o dagli organi di polizia giudiziaria, ovvero che sia portato a conoscenza dell'ufficio tecnico regionale per effetto di un'auto - denuncia di chi ne sia stato l'autore” (cfr. ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 1347/2021; T.A.R. Lazio, Latina, I, n. 376/2020).
A tale stregua, diversamente da quanto previsto per la costruzione di opere in assenza del permesso di costruire, la specifica disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece la mera riconduzione a conformità, come si ricava da quanto dispone l’art. 98, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001.
Ne consegue che per le opere – come nella specie – eseguite non solo in assenza del titolo edilizio ma dell’autorizzazione sismica, non potrà che trovare applicazione la misura demolitoria.
9. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
10. Nulla è dovuto per le spese non essendo il Comune vittorioso costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC AN, Presidente
Valerio Torano, Consigliere
AR AL US SI, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AR AL US SI | IC AN |
IL SEGRETARIO