TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 4518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4518 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 38351 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PENNAFORTI ENRICO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Pensione Vecchiaia anticipata ex D.lvo 503/92
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 30.11.2023 la ricorrente, nata il [...] ed in possesso del requisito contributivo ventennale, ha chiesto la condanna dell' all'erogazione della CP_1
pensione anticipata di invalidità ex art. 1 comma 8 D.lvo 503/92, previo accertamento del requisito sanitario utile a fruire della suddetta prestazione, giusta domanda amministrativa presentata in data 29.12.2022.
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione, l' non si è CP_1
costituito.
Il ricorso non può essere accolto.
La pensione di vecchiaia anticipata per ragione di invalidità (80%) di cui all'art. 1 comma 8 D.lvo 503/92, spetta infatti ai soli dipendenti del settore privato iscritti all'AGO.
Dall'estratto contributivo depositato in atti emerge invece che la ricorrente, dipendente di AMA Spa, è iscritta alla Gestione Dipendenti Pubblici (Cassa Pensioni
Dipendenti Enti Locali) ed in quanto tale, può accedere alle prestazioni riservate a tale categoria di dipendenti, fra le quali non è invece prevista quella per cui è causa.
Nulla per le spese di lite stante la contumacia dell' CP_1
Si pongono definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
pone a carico della ricorrente le spese di CTU liquidate come da separato decreto;
nulla per le spese di lite stante la contumacia dell' CP_1
Si comunichi
Roma 14.4.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 38351 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PENNAFORTI ENRICO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Pensione Vecchiaia anticipata ex D.lvo 503/92
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 30.11.2023 la ricorrente, nata il [...] ed in possesso del requisito contributivo ventennale, ha chiesto la condanna dell' all'erogazione della CP_1
pensione anticipata di invalidità ex art. 1 comma 8 D.lvo 503/92, previo accertamento del requisito sanitario utile a fruire della suddetta prestazione, giusta domanda amministrativa presentata in data 29.12.2022.
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione, l' non si è CP_1
costituito.
Il ricorso non può essere accolto.
La pensione di vecchiaia anticipata per ragione di invalidità (80%) di cui all'art. 1 comma 8 D.lvo 503/92, spetta infatti ai soli dipendenti del settore privato iscritti all'AGO.
Dall'estratto contributivo depositato in atti emerge invece che la ricorrente, dipendente di AMA Spa, è iscritta alla Gestione Dipendenti Pubblici (Cassa Pensioni
Dipendenti Enti Locali) ed in quanto tale, può accedere alle prestazioni riservate a tale categoria di dipendenti, fra le quali non è invece prevista quella per cui è causa.
Nulla per le spese di lite stante la contumacia dell' CP_1
Si pongono definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
pone a carico della ricorrente le spese di CTU liquidate come da separato decreto;
nulla per le spese di lite stante la contumacia dell' CP_1
Si comunichi
Roma 14.4.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
2