Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 391
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione e/o decadenza annualità 2017 e 2018

    La Corte ha ritenuto che la sospensione dei termini di accertamento dovuta all'emergenza COVID-19 abbia comportato una proroga di 85 giorni, rendendo tempestiva la notifica del 24 gennaio 2024 per l'annualità 2017. Per l'annualità 2018, il termine ordinario di decadenza non era ancora spirato alla data della notifica.

  • Rigettato
    Violazione dell'onere della prova sulla presentazione della denuncia TARI

    La Corte ha confermato che grava sul contribuente l'onere di provare i fatti impeditivi, come la presentazione della denuncia TARI. Non essendo stata fornita prova documentale dell'avvenuta presentazione, la contestazione è stata respinta.

  • Rigettato
    Illegittimo rigetto dell'istanza di prova testimoniale

    La Corte ha ritenuto che la prova testimoniale non fosse decisiva, dato che la presentazione della denuncia TARI è un atto formale che deve risultare documentalmente. La decisione di non ammettere la prova è stata considerata non illogica.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni

    Accertata l'omissione dell'obbligo dichiarativo, le sanzioni sono state ritenute correttamente irrogate, anche applicando il criterio del cumulo giuridico. La buona fede non è stata ritenuta idonea a escludere l'elemento soggettivo per l'irrogazione della sanzione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e violazione principi di buona fede e collaborazione

    La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata esponga chiaramente la ratio decidendi e che non vi sia motivazione apparente o contraddittoria. Il riferimento al numero degli occupanti per l'anno 2017 è stato considerato non incidente sull'argomentazione principale basata sull'omessa denuncia.

  • Rigettato
    Illegittima compensazione delle spese di primo grado

    La compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata dalla parziale soccombenza reciproca, dato l'accoglimento del ricorso limitatamente alla rideterminazione del tributo per l'anno 2022.

  • Accolto
    Vendita immobile e richiesta di rideterminazione tributo

    La Corte di primo grado ha accolto il ricorso limitatamente alla rideterminazione del tributo per l'anno 2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 391
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 391
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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