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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 391/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LAMANNA FILIPPO, Presidente e Relatore
BLANDINI JACOPO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1932/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4520/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17 e pubblicata il 14/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95840 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95841 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95842 TARI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95843 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95844 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95845 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 375/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 (R.G. 3905/2024), il sig. Ricorrente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – Sez. 17 – 6 avvisi di accertamento
TARI per gli anni 2017- 2022 [nn. RE-95840/2023 (anno 2017), RE-95841/2023 (anno 2018),
RE-95842/2023 (anno 2019), RE-95843/2023 (anno 2020), RE-95844/2023 (anno 2021) e
RE-95845/2023 (anno 2022)], notificati in data 24 gennaio 2024 dal Comune di Milano, relativi all'immobile sito in Luogo_1, Indirizzo_1 , per omessa denuncia di occupazione e conseguente omesso versamento del tributo.
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
― di aver sempre presentato denuncia di occupazione ai fini TARI;
― di aver intrattenuto plurime interlocuzioni con il Comune e di essersi reso disponibile al pagamento;
― la prescrizione dell'annualità 2017 (estesa anche al 2018);
- l'erroneità del calcolo per talune annualità (numero occupanti e periodi di tassazione);
- l'illegittimità delle sanzioni;
- la mancata risposta alle istanze di autotutela e accertamento con adesione.
Con riferimento all'anno 2022, evidenziava la vendita dell'immobile in data 24 gennaio 2022, chiedendo la rideterminazione del tributo in base all'effettiva occupazione.
Nel corso del giudizio di primo grado, il ricorrente depositava istanza di ammissione di prova testimoniale.
Il Comune di Milano si costituiva chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso limitatamente alla rideterminazione del tributo per l'anno 2022 e il rigetto per le restanti annualità, sostenendo la correttezza della contestazione di omessa denuncia, la tempestività degli avvisi anche alla luce della proroga dei termini ex art. 67 D.L. 18/2020 - e la legittimità delle sanzioni.
Con sentenza n. 4520/2024, depositata il 14 novembre 2024, la Corte di primo grado:
― respingeva l'istanza di prova testimoniale;
- riteneva non provata la presentazione della denuncia TARI;
-– escludeva la decadenza per l'anno 2017 in ragione della proroga dei termini conseguente alla sospensione emergenziale COVID;
― confermava la legittimità delle sanzioni;
- accoglieva il ricorso limitatamente alla rideterminazione del tributo per l'anno 2022;
- compensava integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1, articolando nove motivi, così sintetizzabili: 1. prescrizione e/o decadenza delle annualità 2017 e 2018 per errata applicazione della proroga ex art. 67 D.L. 18/2020; 2. violazione dell'onere della prova in ordine alla presentazione della denuncia TARI;
3. illegittimo rigetto dell'istanza di prova testimoniale;
illegittimità delle sanzioni per difetto dell'elemento soggettivo;
4.
5. illegittima compensazione delle spese;
non contestazione del Comune su taluni fatti;
6. violazione dello Statuto del contribuente e dei principi di buona fede e collaborazione;
7.
violazione del diritto di difesa e del contraddittorio;
8.
difetto e/o contraddittorietà della motivazione. 9.
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, insistendo sulla correttezza della proroga dei termini di accertamento per effetto della sospensione COVID e sulla legittimità della pretesa tributaria e delle sanzioni.
Con ordinanza n. 667/2025, questa Corte respingeva l'istanza di sospensione della sentenza appellata.
All'odierna pubblica udienza svoltasi in videoconferenza telematica, questa Corte, sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta prescrizione/decadenza delle annualità 2017 e 2018
Il primo motivo di appello è infondato.
Per le entrate tributarie locali trova applicazione l'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, secondo cui gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Per l'anno 2017, la denuncia avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 giugno 2018; il termine decadenziale ordinario scadeva, dunque, il 31 dicembre 2023. La sospensione dei termini disposta dall'art. 67 D.L. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015, ha comportato la sospensione dei termini di accertamento dall'8 marzo al
31 maggio 2020 (85 giorni), con conseguente proroga "a cascata” dei termini pendenti alla data dell'8 marzo 2020.
La formulazione letterale della norma ("sono sospesi... i termini relativi alle attività di... accertamento") non distingue tra annualità in scadenza nel 2020 e annualità ancora accertabili.
L'effetto sospensivo opera, pertanto, su tutti i termini pendenti, determinandone lo slittamento per un periodo corrispondente.
La giurisprudenza di merito ha inizialmente espresso orientamenti contrastanti circa l'estensione della sospensione ai termini non scadenti nel 2020.
Tuttavia, alla luce di recenti pronunce della Corte di Cassazione (tra cui ordinanza n. 960/2025, decreto delle Sezioni Unite n. 1630/2025 e ordinanza n. 21765/2025) deve ritenersi che l'orientamento di legittimità si sia consolidato nel senso dell'applicabilità della sospensione anche ai termini di decadenza che, pur non scadendo nel 2020, erano in corso durante il periodo di sospensione, determinando uno slittamento in avanti per un periodo pari a 85 giorni.
In particolare, è stato affermato che la sospensione opera come meccanismo generale di congelamento del decorso del termine, con conseguente proroga del termine finale, e che tale effetto riguarda indistintamente i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori.
Tale interpretazione appare coerente con il dato letterale della norma e con il richiamo espresso all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015, che non circoscrive l'effetto sospensivo alle sole annualità in scadenza nel periodo emergenziale. Non consta, allo stato, che il legislatore sia intervenuto per "disinnescare" lo slittamento degli 85 giorni. Con il D.Lgs. n. 219/2023 (Riforma dello Statuto del Contribuente) il legislatore ha cercato di riequilibrare il rapporto fisco-contribuente, ma le nuove norme sulla decadenza non hanno efficacia retroattiva tale da annullare gli effetti dell'art. 67 del D.L. 18/2020. Anche nell'attuazione della recente
Riforma Fiscale (Legge 111/2023), il tema della "proroga generalizzata COVID" non è stato toccato, lasciando così che il citato contrasto giurisprudenziale venga risolto alla luce dell'orientamento di legittimità ormai consolidatosi.
Ne consegue che, per l'anno 2017, il termine del 31 dicembre 2023 è stato prorogato di 85 giorni, con scadenza al 25 marzo 2024. La notifica effettuata il 24 gennaio 2024 deve ritenersi tempestiva.
Quanto all'anno 2018, il termine ordinario di decadenza (31 dicembre 2024) non risulta in ogni caso spirato alla data della notifica (24 gennaio 2024), con conseguente infondatezza della relativa eccezione. 2. Sull'onere della prova e sulla denuncia TARI
Il secondo motivo non merita accoglimento.
È principio consolidato che, in materia di TARI, grava sull'Amministrazione l'onere di provare il presupposto impositivo (occupazione o detenzione di locali), mentre grava sul contribuente l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, quali la presentazione della denuncia o le condizioni per fruire di riduzioni o esenzioni.
Nel caso di specie, non è controversa l'occupazione dell'immobile; la contestazione riguarda invece l'omessa denuncia.
La Corte di primo grado ha accertato che nessuna denuncia è stata prodotta dal contribuente né risulta agli atti dell'Ente. L'appellante non ha offerto prova documentale dell'avvenuta presentazione della dichiarazione TARI.
Non può condividersi l'assunto secondo cui sarebbe l'Ente a dover dimostrare "l'assenza" della denuncia: trattandosi di fatto positivo (presentazione della dichiarazione), la relativa prova incombe su chi lo afferma.
Parimenti infondata è la censura relativa alla pretesa illegittimità della richiesta di conservazione della denuncia oltre il quinquennio, atteso che qui non si verte in tema di prova del pagamento di annualità remote, ma di dimostrazione dell'adempimento di un obbligo dichiarativo costitutivo del rapporto tributario. 3. Sul rigetto della prova testimoniale
Anche tale motivo è infondato.
Nel processo tributario, pur essendo ammessa la prova testimoniale in forma scritta, il giudice conserva un potere valutativo circa la rilevanza e decisività del mezzo istruttorio.
La Corte di primo grado ha ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta, la prova testimoniale non fosse idonea a far emergere fatti nuovi decisivi.
La presentazione della denuncia TARI è del resto un atto formale, che deve risultare documentalmente. Non è idonea a essere dimostrata per testi in mancanza di qualsivoglia riscontro documentale.
La decisione di non ammettere la prova, pertanto, non appare né illogica né lesiva del diritto di difesa.
4. Sulle sanzioni La contestazione concerne omessa denuncia e omesso versamento.
Accertata l'omissione dell'obbligo dichiarativo, correttamente sono state irrogate le sanzioni, applicando il criterio del cumulo giuridico.
L'appellante invoca la buona fede e la collaborazione, ma tali elementi pur apprezzabili
- - non risultano idonei a escludere l'elemento soggettivo richiesto per l'irrogazione della sanzione, atteso che l'obbligo dichiarativo non è stato adempiuto.
Sulla motivazione e sulle ulteriori censure5.
Le doglianze relative a difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione dei principi di buona fede e collaborazione non colgono nel segno.
La sentenza impugnata espone chiaramente la ratio decidendi: accertata l'omessa denuncia, vengono meno le ulteriori contestazioni, fatta salva la rideterminazione per l'anno 2022.
Non si ravvisa motivazione apparente né contraddittoria.
Il riferimento al numero degli occupanti per l'anno 2017 non incide sull'argomentazione principale, fondata sull'omessa denuncia. 6. Sulle spese di primo grado
La compensazione disposta in primo grado trova giustificazione nella parziale soccombenza reciproca (rideterminazione 2022), non risultando, quindi, censurabile.
7. Conclusioni
L'appello deve pertanto essere integralmente rigettato.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, è conseguente la condanna di Ricorrente 1, secondo soccombenza, a rifondere le spese al Comune di Milano del grado d'appello nella misura liquidata, per brevità, direttamente in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Ricorrente 1 avverso la sentenza n. 4520/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano;
2. condanna l'appellante Ricorrente_1 a rifondere all'appellato Comune di Milano le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, in data 18 febbraio 2026
Il Presidente Rel. Estensore
(Dott. Filippo Lamanna)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LAMANNA FILIPPO, Presidente e Relatore
BLANDINI JACOPO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1932/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4520/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17 e pubblicata il 14/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95840 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95841 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95842 TARI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95843 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95844 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95845 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 375/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 (R.G. 3905/2024), il sig. Ricorrente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – Sez. 17 – 6 avvisi di accertamento
TARI per gli anni 2017- 2022 [nn. RE-95840/2023 (anno 2017), RE-95841/2023 (anno 2018),
RE-95842/2023 (anno 2019), RE-95843/2023 (anno 2020), RE-95844/2023 (anno 2021) e
RE-95845/2023 (anno 2022)], notificati in data 24 gennaio 2024 dal Comune di Milano, relativi all'immobile sito in Luogo_1, Indirizzo_1 , per omessa denuncia di occupazione e conseguente omesso versamento del tributo.
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
― di aver sempre presentato denuncia di occupazione ai fini TARI;
― di aver intrattenuto plurime interlocuzioni con il Comune e di essersi reso disponibile al pagamento;
― la prescrizione dell'annualità 2017 (estesa anche al 2018);
- l'erroneità del calcolo per talune annualità (numero occupanti e periodi di tassazione);
- l'illegittimità delle sanzioni;
- la mancata risposta alle istanze di autotutela e accertamento con adesione.
Con riferimento all'anno 2022, evidenziava la vendita dell'immobile in data 24 gennaio 2022, chiedendo la rideterminazione del tributo in base all'effettiva occupazione.
Nel corso del giudizio di primo grado, il ricorrente depositava istanza di ammissione di prova testimoniale.
Il Comune di Milano si costituiva chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso limitatamente alla rideterminazione del tributo per l'anno 2022 e il rigetto per le restanti annualità, sostenendo la correttezza della contestazione di omessa denuncia, la tempestività degli avvisi anche alla luce della proroga dei termini ex art. 67 D.L. 18/2020 - e la legittimità delle sanzioni.
Con sentenza n. 4520/2024, depositata il 14 novembre 2024, la Corte di primo grado:
― respingeva l'istanza di prova testimoniale;
- riteneva non provata la presentazione della denuncia TARI;
-– escludeva la decadenza per l'anno 2017 in ragione della proroga dei termini conseguente alla sospensione emergenziale COVID;
― confermava la legittimità delle sanzioni;
- accoglieva il ricorso limitatamente alla rideterminazione del tributo per l'anno 2022;
- compensava integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1, articolando nove motivi, così sintetizzabili: 1. prescrizione e/o decadenza delle annualità 2017 e 2018 per errata applicazione della proroga ex art. 67 D.L. 18/2020; 2. violazione dell'onere della prova in ordine alla presentazione della denuncia TARI;
3. illegittimo rigetto dell'istanza di prova testimoniale;
illegittimità delle sanzioni per difetto dell'elemento soggettivo;
4.
5. illegittima compensazione delle spese;
non contestazione del Comune su taluni fatti;
6. violazione dello Statuto del contribuente e dei principi di buona fede e collaborazione;
7.
violazione del diritto di difesa e del contraddittorio;
8.
difetto e/o contraddittorietà della motivazione. 9.
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, insistendo sulla correttezza della proroga dei termini di accertamento per effetto della sospensione COVID e sulla legittimità della pretesa tributaria e delle sanzioni.
Con ordinanza n. 667/2025, questa Corte respingeva l'istanza di sospensione della sentenza appellata.
All'odierna pubblica udienza svoltasi in videoconferenza telematica, questa Corte, sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta prescrizione/decadenza delle annualità 2017 e 2018
Il primo motivo di appello è infondato.
Per le entrate tributarie locali trova applicazione l'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, secondo cui gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Per l'anno 2017, la denuncia avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 giugno 2018; il termine decadenziale ordinario scadeva, dunque, il 31 dicembre 2023. La sospensione dei termini disposta dall'art. 67 D.L. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015, ha comportato la sospensione dei termini di accertamento dall'8 marzo al
31 maggio 2020 (85 giorni), con conseguente proroga "a cascata” dei termini pendenti alla data dell'8 marzo 2020.
La formulazione letterale della norma ("sono sospesi... i termini relativi alle attività di... accertamento") non distingue tra annualità in scadenza nel 2020 e annualità ancora accertabili.
L'effetto sospensivo opera, pertanto, su tutti i termini pendenti, determinandone lo slittamento per un periodo corrispondente.
La giurisprudenza di merito ha inizialmente espresso orientamenti contrastanti circa l'estensione della sospensione ai termini non scadenti nel 2020.
Tuttavia, alla luce di recenti pronunce della Corte di Cassazione (tra cui ordinanza n. 960/2025, decreto delle Sezioni Unite n. 1630/2025 e ordinanza n. 21765/2025) deve ritenersi che l'orientamento di legittimità si sia consolidato nel senso dell'applicabilità della sospensione anche ai termini di decadenza che, pur non scadendo nel 2020, erano in corso durante il periodo di sospensione, determinando uno slittamento in avanti per un periodo pari a 85 giorni.
In particolare, è stato affermato che la sospensione opera come meccanismo generale di congelamento del decorso del termine, con conseguente proroga del termine finale, e che tale effetto riguarda indistintamente i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori.
Tale interpretazione appare coerente con il dato letterale della norma e con il richiamo espresso all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015, che non circoscrive l'effetto sospensivo alle sole annualità in scadenza nel periodo emergenziale. Non consta, allo stato, che il legislatore sia intervenuto per "disinnescare" lo slittamento degli 85 giorni. Con il D.Lgs. n. 219/2023 (Riforma dello Statuto del Contribuente) il legislatore ha cercato di riequilibrare il rapporto fisco-contribuente, ma le nuove norme sulla decadenza non hanno efficacia retroattiva tale da annullare gli effetti dell'art. 67 del D.L. 18/2020. Anche nell'attuazione della recente
Riforma Fiscale (Legge 111/2023), il tema della "proroga generalizzata COVID" non è stato toccato, lasciando così che il citato contrasto giurisprudenziale venga risolto alla luce dell'orientamento di legittimità ormai consolidatosi.
Ne consegue che, per l'anno 2017, il termine del 31 dicembre 2023 è stato prorogato di 85 giorni, con scadenza al 25 marzo 2024. La notifica effettuata il 24 gennaio 2024 deve ritenersi tempestiva.
Quanto all'anno 2018, il termine ordinario di decadenza (31 dicembre 2024) non risulta in ogni caso spirato alla data della notifica (24 gennaio 2024), con conseguente infondatezza della relativa eccezione. 2. Sull'onere della prova e sulla denuncia TARI
Il secondo motivo non merita accoglimento.
È principio consolidato che, in materia di TARI, grava sull'Amministrazione l'onere di provare il presupposto impositivo (occupazione o detenzione di locali), mentre grava sul contribuente l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, quali la presentazione della denuncia o le condizioni per fruire di riduzioni o esenzioni.
Nel caso di specie, non è controversa l'occupazione dell'immobile; la contestazione riguarda invece l'omessa denuncia.
La Corte di primo grado ha accertato che nessuna denuncia è stata prodotta dal contribuente né risulta agli atti dell'Ente. L'appellante non ha offerto prova documentale dell'avvenuta presentazione della dichiarazione TARI.
Non può condividersi l'assunto secondo cui sarebbe l'Ente a dover dimostrare "l'assenza" della denuncia: trattandosi di fatto positivo (presentazione della dichiarazione), la relativa prova incombe su chi lo afferma.
Parimenti infondata è la censura relativa alla pretesa illegittimità della richiesta di conservazione della denuncia oltre il quinquennio, atteso che qui non si verte in tema di prova del pagamento di annualità remote, ma di dimostrazione dell'adempimento di un obbligo dichiarativo costitutivo del rapporto tributario. 3. Sul rigetto della prova testimoniale
Anche tale motivo è infondato.
Nel processo tributario, pur essendo ammessa la prova testimoniale in forma scritta, il giudice conserva un potere valutativo circa la rilevanza e decisività del mezzo istruttorio.
La Corte di primo grado ha ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta, la prova testimoniale non fosse idonea a far emergere fatti nuovi decisivi.
La presentazione della denuncia TARI è del resto un atto formale, che deve risultare documentalmente. Non è idonea a essere dimostrata per testi in mancanza di qualsivoglia riscontro documentale.
La decisione di non ammettere la prova, pertanto, non appare né illogica né lesiva del diritto di difesa.
4. Sulle sanzioni La contestazione concerne omessa denuncia e omesso versamento.
Accertata l'omissione dell'obbligo dichiarativo, correttamente sono state irrogate le sanzioni, applicando il criterio del cumulo giuridico.
L'appellante invoca la buona fede e la collaborazione, ma tali elementi pur apprezzabili
- - non risultano idonei a escludere l'elemento soggettivo richiesto per l'irrogazione della sanzione, atteso che l'obbligo dichiarativo non è stato adempiuto.
Sulla motivazione e sulle ulteriori censure5.
Le doglianze relative a difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione dei principi di buona fede e collaborazione non colgono nel segno.
La sentenza impugnata espone chiaramente la ratio decidendi: accertata l'omessa denuncia, vengono meno le ulteriori contestazioni, fatta salva la rideterminazione per l'anno 2022.
Non si ravvisa motivazione apparente né contraddittoria.
Il riferimento al numero degli occupanti per l'anno 2017 non incide sull'argomentazione principale, fondata sull'omessa denuncia. 6. Sulle spese di primo grado
La compensazione disposta in primo grado trova giustificazione nella parziale soccombenza reciproca (rideterminazione 2022), non risultando, quindi, censurabile.
7. Conclusioni
L'appello deve pertanto essere integralmente rigettato.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, è conseguente la condanna di Ricorrente 1, secondo soccombenza, a rifondere le spese al Comune di Milano del grado d'appello nella misura liquidata, per brevità, direttamente in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Ricorrente 1 avverso la sentenza n. 4520/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano;
2. condanna l'appellante Ricorrente_1 a rifondere all'appellato Comune di Milano le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, in data 18 febbraio 2026
Il Presidente Rel. Estensore
(Dott. Filippo Lamanna)