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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/12/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al °2296/2024
R.G.
TRA
rappresentato/a e difeso/a Parte_1 dall'Avv. , come da procura in atti C.F._1 Parte_2
CONTRO
Controparte_1
, in persona del
[...]
Dirigente pro tempore, costituito ai sensi dell'art.417 bis c.p.c.
ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accogliee il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'assegnazione del bonus carta docente per gli anni scolastici indicati in ricorso;
• condanna pertanto l'amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente del corrispondente importo pari ad € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost.
n.459/00);
1 di 10 • condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, quota che liquida in complessivi €. 1.444,30 oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P. di legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“
1) DISAPPLICARE il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nella parte in cui escludono il profilo personale educativo nell'area personale docente;
e/o INTERPRETARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti anche il personale educativo;
2) DISAPPLICARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea;
Controparte_2 l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere tra i destinatari del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 anche il personale docente ed educativo non di ruolo;
3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e, 4) CONDANNARE il , in persona del Ministro in Controparte_1 carica, (C.F. , corrente in Roma, Viale Trastevere, 76/A all'attribuzione P.IVA_1 della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, così come prevista e disciplinata dalla normativa, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di: Prof.ssa (C.F. Parte_1
) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, C.F._2 2023/2024, 2024/2025 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 2.500,00, ovvero, in subordine, CONDANNARE il
, in persona del in carica, (C.F. Controparte_1 CP_3
), a corrispondere al Ricorrente una somma pari ad Euro 2.500,00, o la P.IVA_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato, a titolo di risarcimento del danno […]”; Per il : Controparte_1
“1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attricw in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale […]”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.414 Cod.Proc.Civ. e 63 d.lgs. n.165/2001, depositato in data
29/11/2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere attualmente docente presso l'istituto scolastico indicato in ricorso e di aver in anni scolastici
3 di 10 precedenti prestato servizio alle dipendenze del resistente in forza di contratti CP_1
a tempo determinato ed indeterminato, con la qualifica di “personale educativo”.
La parte ricorrente ha lamentato di non aver percepito, durante i contratti a tenpo indeterminato pregressi, il bonus denominato “carta docente”, riservato dall'art.1, co.121, L.107/2015 ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante che tale limitazione del beneficio ai docenti, con esclusione dei dipendenti aventi la qualifica di “personale educativo”, dovesse ritenersi frutto di un'interpretazione della disciplina di riferimento contraria al senso proprio di essa chiarito dalla giurisprudenza, richiamata nell'atto introduttivo, formatasi a seguito dell'arresto della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 18 maggio 2022, in causa 450/21 - suscitato da un rinvio pregiudiziale ex art.267 TFUE da parte del Tribunale di Vercelli in causa n.83/2021
R.G. – e definitivamente consolidatasi con la pronuncia della S.C. di Cassazione di cui si dirà infra.
L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l'infondatezza.
***
La presente controversia ha ad oggetto una questione che la S.C. ha avuto modo di affrontare nella sentenza n.32104 del 31 ottobre 2022, a cui il giudicante ritiene di dover uniformarsi, condividendo e facendo proprie le ragioni esposte nella relativa motivazione.
Prima di portare l'esame sul contenuto della sentenza e delle norme della cui interpretazione si tratta, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente le norme generali circa la “carta docente".
L'art.1, co.121, L.107/2015 ha introdotto il citato l'istituto della carta docente, disponendo che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4
4 di 10 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma di legge sopra citata va letta in correlazione con il regolamento di esecuzione.
Il regolamento attualmente vigente per la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della carta docente, a cui rinvia per la definizione dei relativi criteri il comma
122 del citato art.1 L.107/2015, è quello approvato con il d.P.C.M. 28 novembre 2016.
Del regolamento si cita ora l'art.3, co. 1 e 2, che danno esecuzione pedissequamente a quanto dispone la norma di legge formale nell'individuazione dei beneficiari della carta:
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
La parte ricorrente, nel lamentare la contrarietà dell'interpretazione restrittiva delle disposizioni citate in materia di ammissione al beneficio della “carta docente” dei soli appartenenti ai ruoli del personale insegnante, con esclusione del “personale educativo”, ha richiamato, come detto, il precedente di legittimità rappresentato dalla sentenza n.32104 del 31 ottobre 2022.
Ciò premesso, deve ancora premettersi, alla citazione del precedente giurisprudenziale, che la parte ricorrente ha prestato servizio nei seguenti periodi e con le seguenti qualifiche:
-nell'a.s. 2020/2021 la parte ricorrente ha lavorato con la qualifica di docente con un contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno);
-nell'a.s. 2021/2022 la parte ricorrente è stata immessa nel ruolo del personale educativo presso la Provincia di Ascoli Piceno;
5 di 10 -nell'a.s. 2022/2023 la parte ricorrente, a seguito di trasferimento presso la
Provincia di ha prestato servizio nella qualifica di docente con contratto a CP_1 tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno);
-negli aa.ss. 2023/2024 – 2024/2025 ha prestato servizio di ruolo come personale educativo presso la Provincia di CP_1
Ebbene, ai fini della risoluzione della questione se alla parte ricorrente spetti il diritto ad ottenere il bonus carta docente per i periodi di servizio prestato in qualità di
“personale educativo” si riporta il testo della massima tratta dalla sentenza n.32104 del
2022, seguita da stralci della relativa motivazione ad integrazione del rinvio per relationem ex art.118 disp. att. c.p.c. quale esposizione delle ragioni in diritto della presente decisione:
“La carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico che deve essere attribuita al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori. Il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Nella motivazione della sentenza, così massimata, si rileva, tra l'altro, quanto segue.
“2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n.
297 del 1994, art.395 rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto
Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
6 di 10 2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
7 di 10 Contrariamente a quanto opina la difesa del , l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che CP_5
"(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che il D.L.gs. 16 aprile 1994, n.297, art.398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del
, laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente CP_5 con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal
D.P.R. 31 maggio 1974, n.417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".
Com'e' agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
Tali considerazioni inducono a ritenere conforme ai canoni di interpretazione teleologica e sistematica una lettura dell'art.1, comma 121 sgg., L.107/2015 che privilegi rispetto al dato letterale quello teleologico dell'istituto ivi regolato, in guisa da rendere concreta nella disciplina di esso l'attuazione del principio di buon andamento dell'Amministrazione, costituente precetto di immediata applicabilità e canone direttivo per l'attribuzione di un significato conforme a tale precetto delle disposizioni di legge
8 di 10 primaria e regolamentari concernenti l'attività dell'Amministrazione pubblica in genere e di quella statale in particolare.
In conclusiva sintesi, dunque, ritiene il giudicante che l'azione promossa al fine di ottenere una sentenza di condanna all'accredito dell'importo della carta docente, riferita alle annalità scolastiche di cui al ricorso, in cui la parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del resistente con inquadramento nell'area del “personale CP_1 educativo” vada accolta.
Alla medesima conclusione si perviene con riferimento alla domanda proposta al fine di ottenere l'accertamento del diritto della parte ricorrente alla corresponsione del bonus carta docente in relazione al servizio prestato in forza di contratti di lavoro a tempo determinato sempre alle dipendenze dell'Amministrazione resistente.
A tale proposito è sufficiente richiamare il contenuto di una delle massime tratte dalla sentenza n.29961 del 27 ottobrte 2023 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che ha enunciato un principio di diritto sintetizzabile nei seguenti termini: la
Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, spetta anche agli insegnanti non di ruolo con incarichi annuali. E, qualora non l'abbiano ricevuta, hanno diritto all'adempimento in forma specifica per un valore corrispondente.
Se invece sono usciti dal sistema scolastico gli spetta un risarcimento (per i danni allegati).
Il giudicante fa proprio anche tale principio di diritto ai sensi dell'art.118 dist. att.
c.p.c., rilevandone la sostanziale funzione esplicativa delle modalità di recepimento nell'ordinamento nazionale del principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori con contratto a termine nel campo della docenza scolastica, in quanto riguarda l'erogazione di una componente del trattamento retributivo accessorio di tali lavoratori riconducibile alle “condizioni di impiego” nell'ambito delle quali, ai sensi della direttiva CEE in precedenza richiamata, è da ritenersi contraria all'obbligo di conformazione ad esso dell'ordinamento nazionale una disciplina che differenzi il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in ragione della mera circostanza della diversità della tipologia contrattuale rispetto al personale con contratto a tempo indeterminato.
La domanda trova pertanto accoglimento per tutti gli anni scolastici di cui al ricorso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione all'erogazione della somma pari ad
9 di 10 € 500,00 per ciascuno a favore della parte ricorrente, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria nei limiti di cui al dispositivo.
Le spese processuali sono poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in misura dimidiata rispetto al valore medio di liquidazione risultante dall'applicazione della tariffa forense per lo scaglione di pertinenza della causa, in ragione della natura
“seriale” del contenzioso in materia di bonus carta docente, applicandosi un aumento, in ogni caso, pari al 10% per l'uso di collegamenti ipertestuali nella redazione del ricorso.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
10 di 10
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al °2296/2024
R.G.
TRA
rappresentato/a e difeso/a Parte_1 dall'Avv. , come da procura in atti C.F._1 Parte_2
CONTRO
Controparte_1
, in persona del
[...]
Dirigente pro tempore, costituito ai sensi dell'art.417 bis c.p.c.
ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accogliee il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'assegnazione del bonus carta docente per gli anni scolastici indicati in ricorso;
• condanna pertanto l'amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente del corrispondente importo pari ad € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost.
n.459/00);
1 di 10 • condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, quota che liquida in complessivi €. 1.444,30 oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P. di legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“
1) DISAPPLICARE il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nella parte in cui escludono il profilo personale educativo nell'area personale docente;
e/o INTERPRETARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti anche il personale educativo;
2) DISAPPLICARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea;
Controparte_2 l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere tra i destinatari del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 anche il personale docente ed educativo non di ruolo;
3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e, 4) CONDANNARE il , in persona del Ministro in Controparte_1 carica, (C.F. , corrente in Roma, Viale Trastevere, 76/A all'attribuzione P.IVA_1 della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, così come prevista e disciplinata dalla normativa, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di: Prof.ssa (C.F. Parte_1
) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, C.F._2 2023/2024, 2024/2025 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 2.500,00, ovvero, in subordine, CONDANNARE il
, in persona del in carica, (C.F. Controparte_1 CP_3
), a corrispondere al Ricorrente una somma pari ad Euro 2.500,00, o la P.IVA_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato, a titolo di risarcimento del danno […]”; Per il : Controparte_1
“1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attricw in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale […]”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.414 Cod.Proc.Civ. e 63 d.lgs. n.165/2001, depositato in data
29/11/2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere attualmente docente presso l'istituto scolastico indicato in ricorso e di aver in anni scolastici
3 di 10 precedenti prestato servizio alle dipendenze del resistente in forza di contratti CP_1
a tempo determinato ed indeterminato, con la qualifica di “personale educativo”.
La parte ricorrente ha lamentato di non aver percepito, durante i contratti a tenpo indeterminato pregressi, il bonus denominato “carta docente”, riservato dall'art.1, co.121, L.107/2015 ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante che tale limitazione del beneficio ai docenti, con esclusione dei dipendenti aventi la qualifica di “personale educativo”, dovesse ritenersi frutto di un'interpretazione della disciplina di riferimento contraria al senso proprio di essa chiarito dalla giurisprudenza, richiamata nell'atto introduttivo, formatasi a seguito dell'arresto della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 18 maggio 2022, in causa 450/21 - suscitato da un rinvio pregiudiziale ex art.267 TFUE da parte del Tribunale di Vercelli in causa n.83/2021
R.G. – e definitivamente consolidatasi con la pronuncia della S.C. di Cassazione di cui si dirà infra.
L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l'infondatezza.
***
La presente controversia ha ad oggetto una questione che la S.C. ha avuto modo di affrontare nella sentenza n.32104 del 31 ottobre 2022, a cui il giudicante ritiene di dover uniformarsi, condividendo e facendo proprie le ragioni esposte nella relativa motivazione.
Prima di portare l'esame sul contenuto della sentenza e delle norme della cui interpretazione si tratta, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente le norme generali circa la “carta docente".
L'art.1, co.121, L.107/2015 ha introdotto il citato l'istituto della carta docente, disponendo che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4
4 di 10 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma di legge sopra citata va letta in correlazione con il regolamento di esecuzione.
Il regolamento attualmente vigente per la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della carta docente, a cui rinvia per la definizione dei relativi criteri il comma
122 del citato art.1 L.107/2015, è quello approvato con il d.P.C.M. 28 novembre 2016.
Del regolamento si cita ora l'art.3, co. 1 e 2, che danno esecuzione pedissequamente a quanto dispone la norma di legge formale nell'individuazione dei beneficiari della carta:
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
La parte ricorrente, nel lamentare la contrarietà dell'interpretazione restrittiva delle disposizioni citate in materia di ammissione al beneficio della “carta docente” dei soli appartenenti ai ruoli del personale insegnante, con esclusione del “personale educativo”, ha richiamato, come detto, il precedente di legittimità rappresentato dalla sentenza n.32104 del 31 ottobre 2022.
Ciò premesso, deve ancora premettersi, alla citazione del precedente giurisprudenziale, che la parte ricorrente ha prestato servizio nei seguenti periodi e con le seguenti qualifiche:
-nell'a.s. 2020/2021 la parte ricorrente ha lavorato con la qualifica di docente con un contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno);
-nell'a.s. 2021/2022 la parte ricorrente è stata immessa nel ruolo del personale educativo presso la Provincia di Ascoli Piceno;
5 di 10 -nell'a.s. 2022/2023 la parte ricorrente, a seguito di trasferimento presso la
Provincia di ha prestato servizio nella qualifica di docente con contratto a CP_1 tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno);
-negli aa.ss. 2023/2024 – 2024/2025 ha prestato servizio di ruolo come personale educativo presso la Provincia di CP_1
Ebbene, ai fini della risoluzione della questione se alla parte ricorrente spetti il diritto ad ottenere il bonus carta docente per i periodi di servizio prestato in qualità di
“personale educativo” si riporta il testo della massima tratta dalla sentenza n.32104 del
2022, seguita da stralci della relativa motivazione ad integrazione del rinvio per relationem ex art.118 disp. att. c.p.c. quale esposizione delle ragioni in diritto della presente decisione:
“La carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico che deve essere attribuita al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori. Il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Nella motivazione della sentenza, così massimata, si rileva, tra l'altro, quanto segue.
“2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n.
297 del 1994, art.395 rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto
Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
6 di 10 2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
7 di 10 Contrariamente a quanto opina la difesa del , l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che CP_5
"(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che il D.L.gs. 16 aprile 1994, n.297, art.398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del
, laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente CP_5 con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal
D.P.R. 31 maggio 1974, n.417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".
Com'e' agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
Tali considerazioni inducono a ritenere conforme ai canoni di interpretazione teleologica e sistematica una lettura dell'art.1, comma 121 sgg., L.107/2015 che privilegi rispetto al dato letterale quello teleologico dell'istituto ivi regolato, in guisa da rendere concreta nella disciplina di esso l'attuazione del principio di buon andamento dell'Amministrazione, costituente precetto di immediata applicabilità e canone direttivo per l'attribuzione di un significato conforme a tale precetto delle disposizioni di legge
8 di 10 primaria e regolamentari concernenti l'attività dell'Amministrazione pubblica in genere e di quella statale in particolare.
In conclusiva sintesi, dunque, ritiene il giudicante che l'azione promossa al fine di ottenere una sentenza di condanna all'accredito dell'importo della carta docente, riferita alle annalità scolastiche di cui al ricorso, in cui la parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del resistente con inquadramento nell'area del “personale CP_1 educativo” vada accolta.
Alla medesima conclusione si perviene con riferimento alla domanda proposta al fine di ottenere l'accertamento del diritto della parte ricorrente alla corresponsione del bonus carta docente in relazione al servizio prestato in forza di contratti di lavoro a tempo determinato sempre alle dipendenze dell'Amministrazione resistente.
A tale proposito è sufficiente richiamare il contenuto di una delle massime tratte dalla sentenza n.29961 del 27 ottobrte 2023 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che ha enunciato un principio di diritto sintetizzabile nei seguenti termini: la
Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, spetta anche agli insegnanti non di ruolo con incarichi annuali. E, qualora non l'abbiano ricevuta, hanno diritto all'adempimento in forma specifica per un valore corrispondente.
Se invece sono usciti dal sistema scolastico gli spetta un risarcimento (per i danni allegati).
Il giudicante fa proprio anche tale principio di diritto ai sensi dell'art.118 dist. att.
c.p.c., rilevandone la sostanziale funzione esplicativa delle modalità di recepimento nell'ordinamento nazionale del principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori con contratto a termine nel campo della docenza scolastica, in quanto riguarda l'erogazione di una componente del trattamento retributivo accessorio di tali lavoratori riconducibile alle “condizioni di impiego” nell'ambito delle quali, ai sensi della direttiva CEE in precedenza richiamata, è da ritenersi contraria all'obbligo di conformazione ad esso dell'ordinamento nazionale una disciplina che differenzi il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in ragione della mera circostanza della diversità della tipologia contrattuale rispetto al personale con contratto a tempo indeterminato.
La domanda trova pertanto accoglimento per tutti gli anni scolastici di cui al ricorso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione all'erogazione della somma pari ad
9 di 10 € 500,00 per ciascuno a favore della parte ricorrente, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria nei limiti di cui al dispositivo.
Le spese processuali sono poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in misura dimidiata rispetto al valore medio di liquidazione risultante dall'applicazione della tariffa forense per lo scaglione di pertinenza della causa, in ragione della natura
“seriale” del contenzioso in materia di bonus carta docente, applicandosi un aumento, in ogni caso, pari al 10% per l'uso di collegamenti ipertestuali nella redazione del ricorso.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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