Articolo 1 della Legge 18 febbraio 1983, n. 47
Articolo 2
Versione
12 marzo 1983
Art. 1. Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell' articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni, puo' rispettivamente conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'autorizzazione e' concessa se l'assicurato puo' far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi:
a) 60 contributi mensili;
b) 260 contributi settimanali;
c) 465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
d) 310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
e) 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all' articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 .
L'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene altresi' concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato puo' far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:
36 contributi mensili;
156 contributi settimanali;
279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all' articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 .
Le tabelle che individuano i lavoratori stagionali agli effetti di cui ai commi precedenti sono aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Ai fini del computo del quinquennio di cui al quarto comma si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 .
Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione predetta sono determinati ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333 per i contributi mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani.
Il requisito di contribuzione di cui al comma precedente si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all' articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , modificato dall' articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
L' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 , e' abrogato.
L' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 , e' abrogato a partire dal giorno in cui si compiono i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 12 marzo 1983
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