Sentenza 31 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02528/2026REG.PROV.COLL.
N. 04529/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4529 del 2025, proposto dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il signor IA Di NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Lorenzon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Veneto, Sezione III, n. 452 del 31 marzo 2025, resa inter partes , concernente l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor IA Di NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il consigliere AN TO e udito per la parte appellante l’avvocato Gino Madonia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 1215/2013, proposto innanzi al T.a.r. Veneto, i signori RG CO, IA Di NO, CH RO, VA OI, MA LI e MA IS, tutti ex militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri, collocati in quiescenza a seguito di domanda, avevano invocato l’accertamento del diritto a conseguire i benefici economici contemplati all’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita (TFS), mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata, con rivalutazione monetaria ed interessi.
2. A sostegno del ricorso avevano dedotto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’invocato beneficio economico.
3. Nella resistenza dell’INPS, il Tribunale adìto (Sezione III) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha accolto il ricorso, così accertando il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis d.l. n. 387 del 1987 (conv. in legge n. 472 del 1987), oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
- ha compensato le spese di lite, salvo il rimborso del contributo unificato.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che trovi applicazione l’art. 1911, comma 3, del C.O.M. – secondo cui “ Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ” – che è intervenuto in modo organico in merito all’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione del TFS al personale delle forze di polizia, ivi compresa l’Arma dei Carabinieri.
5. Avverso tale pronuncia l’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 22 maggio 2025 e depositato il 5 giugno 2025, articolando un unico complesso motivo di gravame (pagine 3-11) così rubricato: “ In via preliminare di merito, si censura la sentenza impugnata nel capo in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione ritualmente formulata dall’INPS perché resa in violazione dell’art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973 ”.
Si ripropone tale eccezione in questa sede, in quanto, pur prendendosi atto che, secondo un orientamento di questo Consiglio, il termine prescrizionale “ decorre dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale ”, si condivide la tesi opposta secondo cui decorre “ dalla data del collocamento a riposo del pubblico dipendente ”. Richiama a sostegno anche un preciso orientamento di dottrina e giurisprudenza.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, anche previa eventuale rimessione all’Adunanza plenaria della questione sollevata, la parziale riforma della sentenza impugnata.
7. In data 15 luglio 2025 il signor IA Di NO si è costituito in giudizio mediante apposita memoria, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame. Ha richiamato precisa giurisprudenza a sostegno delle proprie prospettazioni.
8. In data 12 febbraio 2025 parte appellata ha depositato ulteriore memoria insistendo per il rigetto dell’avverso gravame alla luce di un recente precedente favorevole di questo Consiglio di Stato.
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 17 marzo 2026, è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello, per le ragioni di seguito evidenziate, è da reputare infondato.
11. Come esposto in narrativa la vicenda di causa verte su una precisa questione, che riguarda la suscettibilità applicativa dell’articolo 6- bis , del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 - convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 - laddove prevede l’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione del TFS al personale delle forze di polizia.
Parte appellante, nel contestare la pronuncia di prime cure, torna ad eccepire l’intervenuta decorrenza del termine prescrizionale con conseguente estinzione del diritto azionato dal signor Di NO.
Ribadisce, in particolare, parte appellante quanto eccepito in prime cure e cioè che “ Ai sensi del secondo comma dell’art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973, il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui è sorto il diritto e cioè, ad avviso di questa difesa, dalla data di cessazione dal servizio ” (cfr. atto d’appello, pagina 3).
Ripropone, pertanto, quanto dedotto innanzi al T.a.r. e cioè che il “ Di NO IA è cessato dal servizio il 31.12.2017; - il primo atto interruttivo della prescrizione è intervenuto in data 5.06.2023, quando era già maturato il termine prescrizionale quinquennale ” (cfr. atto d’appello, pag. 4).
12. Venendo, quindi, alla disamina del gravame, occorre innanzitutto respingere quanto, in via preliminare, dedotto dall’appellante adducendo, alla luce del quadro motivazionale dell’impugnata sentenza, che i precedenti ivi richiamati non sarebbero adeguatamente esplicativi e segnatamente per il fatto che “ le articolate difese redatte da questo Istituto non avevano avuto ingresso ”.
Trattasi, infatti, di un rilievo che non è in grado di minare la sentenza impugnata, atteso che il giudice di prime cure ha mostrato di essersi esattamente soffermato su tutte le questioni sollevate, ivi compresa quella di decadenza, richiamando precisi precedenti del T.a.r. Veneto (n. 2552/2024 e n. 2924/2024).
Tali esatti riferimenti giurisprudenziali sono in grado di suffragare la determinazione adottata sul piano lessicale a prescindere dal tenore di dette pronunce, essendo ogni relativa contestazione afferente al merito della vicenda di causa.
13. Non resta, quindi, che transitare alla disamina di quanto a tal riguardo dedotto, evidenziando parte appellante che il termine prescrizionale, stante il lasso di tempo decorso dalla data in cui è sorto il diritto (come detto, 31 dicembre 2017), sarebbe ampiamente decorso.
Occorre rimarcare, in via preliminare, che le contestazioni di parte appellante esattamente attengono al passaggio motivazionale della sentenza, con la quale il T.a.r. ha ritenuto che “ è infondata anche l’eccezione di prescrizione rivolta contro uno dei ricorrenti, essendo stato documentalmente dimostrato che questi ha avanzato la pretesa oggetto di giudizio entro il quinquennio dalla data (15 gennaio 2020) del provvedimento di liquidazione del TFS, posto che è da tale momento che – secondo quanto prefigurato dall’art. 2935 c.c. – poteva essere esercitato il diritto ad ottenere la riliquidazione del trattamento ”.
Ebbene, quanto dedotto risulta infondato come da ormai consolidato orientamento di questo Consiglio, che, come segnalato da parte appellata, è stato ribadito di recente ritenendosi che “ il termine di prescrizione non decorre dalla cessazione dal servizio, come sostenuto dall'appellante; viceversa, come già rilevato dal Tar: "il termine di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio, disciplinati dall'articolo 20 del D.P.R. n. 1032/1973 decorre dal momento dell'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale” (Cons. Stato Sez. VI, 10/08/2018, n. 4898) ” (cfr. Cons. Stato, sezione VI, n. 10217 del 22 dicembre 2025)
Va quindi ribadita la circostanza fattuale rimarcata dal giudice di prime cure, in quanto denota la mancata decorrenza del termine prescrizionale quinquennale.
Il consolidamento di tale orientamento traspare con evidenza anche dalla seguente pronuncia di questa sezione, che così si esprime:
“ Il Collegio invero reputa, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale prevalente e da cui non intende discostarsi, che il termine di prescrizione quinquennale del diritto all’indennità di buonuscita stabilito dall’articolo 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973 decorra dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. Cons. Stato, II, 18/04/2023, n.3914 e giur. ivi richiamata: Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5870; VI, n. 1526 del 2012; VI, 14 novembre 2014, n. 5598), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto ”.
Alla luce di tanto, rilevato il consolidamento del richiamato orientamento giurisprudenziale, non emerge alcuna questione interpretativa da rimettere all’Adunanza plenaria come invece prospettato da parte appellante.
15. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
16. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4529/2025), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI AN TI, Presidente FF
AN TO, Consigliere, Estensore
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TO | GI AN TI |
IL SEGRETARIO