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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/03/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 809/2023
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
I SEZIONE CIVILE
ESITO NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DEL 14/3/2025
-ex art 127 ter c.p.c. introdotto dall'art. 3 del D.lgs. 149/22-
Il Giudice Onorario della prima sezione civile, avv.Maria Arcella premesso che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., dà atto che la parte costituita ha depositato le autorizzate note insistendo nelle proprie richieste.
In particolare il procuratore di pate istante chiede che il giudizio sia deciso il Giudice
si riserva.
A scioglimento della riserva assunta così decide:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile iscritta al n.809 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
Il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(SA) alla Via Cangiani n.3 ), elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Fasano (BR) alla Via Nazionale dei Trulli n.108, presso lo Studio dell'Avv. Raffaele
Giannoccaro, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura al margine del ricorso.( p.e.c. giannoccaro. it). ricorrente Email_1 Email_2
CONTRO
Controparte_1
resistente contumace
La presente sentenza viene estesa in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art.132 c.p.c., così come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17, della Legge 18.06.2009 n.69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con omissione dello svolgimento del processo e seguendo, per l'esame delle questioni, il criterio della ragione più liquida
(cfr. Cass. S.U. n.9936/2014; Cass. n.17214/2016). Giova, tuttavia, per la soluzione della controversia in esame, la puntualizzazione del contesto fattuale quale risulta dagli atti del presente giudizio.
Con ricorso tempestivamente depositato il sig. proponeva formale Pt_1
opposizione contro un'ordinanza-ingiunzione, emessa per presunte violazioni della normativa CITES relativa alla movimentazione di psittacidi, chiedendo
“l'annullamento dell'Ordinanza-Ingiunzione opposta e della sanzione pecuniaria amministrativa per le ragioni innanzi esposte, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sotto-scritto procuratore antistatario.”
2 All'uopo, premetteva che “ In data 08.04.2022 veniva emesso a carico dell'odierno
Ricorrente dal Nucleo Cites del Gruppo Napoli della Regione Carabinieri Forestale
“Campania” il Verbale di accertamento e contestazione n.12/2022. Nel predetto
Verbale si precisava che il sig. aveva asseritamente “movimentato Parte_1
esemplari di psittacidi di cui all. B del Reg. Ce 338/1997 e ss.mm. senza mai richiedere il registro Cites EB”. Pertanto, veniva accertata la asserita violazione di cui al D.M. 08.01.2022 (art.5 co.5 bis e co. 6 L. 150/1992). Inoltre, si precisava:
“L'infrazione può essere conciliata con effetto liberatorio mediante il pagamento in misura ridotta (più favorevole al trasgressore, art. 16 L.689/1981) della somma di
€.10.000,00 pari a 1/3 del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica”. Infine, si concludeva:
“L'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del presente Verbale, ha facoltà di far pervenire alla Regione Carabinieri Forestale
Campania – Servizio Cites Regionale di Napoli competente scritti difensivi e documenti inerenti la violazione e può chieder di essere sentito personalmente dallo stesso”. Il Ricorrente depositava tempestivamente scritti difensivi e chiedeva di essere ascoltato personalmente al fine di chiarire la propria posizione. L'audizione personale del sig. aveva luogo in data 28.09.2022 ove il Ricorrente Parte_1
insisteva per l'archiviazione dell'accertamento. In data 12.01.2023 veniva, tuttavia, notificata all'odierno Ricorrente l'Ordinanza-Ingiunzione n. 04/2022 CITES emessa in data 12.10.2022 dal , con la Controparte_2
quale – a seguito delle doglianze del Ricorrente esposte nelle note difensive - veniva arbitrariamente integrato ed emendato il Verbale di contestazione n.12.2022 del
08.04.2022 in ordine alla identificazione del precetto normativo asseritamente violato”
Il precedente Giudicante con ordinanza del dì 11/04/2024 così provvedeva
“ preso atto che la parte ricorrente ha ritualmente depositato le rispettive note insistendo nelle proprie richieste; rilevato che la Cancelleria ha provveduto alla
3 notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'odierna udienza al
con pec del 19-10-2023 e che Controparte_2
l'autorità che ha emesso l'ordinanza non si è costituita in giudizio;
ritenuta la causa matura per la decisione,
P.Q.M.
-Dichiara la contumacia del
[...]
. Controparte_2
All'udienza del 14/02/2025 lo scrivente Giudice sulle conclusioni della parte si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e proponibile avendo parte ricorrente rispettato le norme previste ex lege.
Va confermata la contumacia della parte resistente, ritualmente evocata in giudizio e giammai comparsa.
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La mancata produzione degli atti in possesso della sola P.A., per giurisprudenza consolidata, costituisce elemento fondamentale per un giudizio idoneo per confermare la sussistenza delle ragioni dell'opponente stesso.
Nei giudizi, come quello in esame, si realizza un'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente e, conseguentemente, la Pubblica Amministrazione assume la veste sostanziale di attore ed è tenuta, ex art. 2697 C.C., a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Parte resistente, nel giudizio in esame, non si è costituita, per cui non ha provveduto a depositare la sua documentazione provante la fondatezza della violazione contestata.
Inoltre, parte ricorrente ha dedotto che secondo l'assunto di cui all'art.3 co. 1, lett. e) del D.M. 08.01.2002 (G.U. n.15 del 18 gennaio 2002): “Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro:
4 e) i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse nell'allegato B del regolamento (CE) n.338/1997 e successive attuazioni e modifica- zioni, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo, incluse nell'allegato 1 al presente decreto, purché denunciati ai sensi dell'art. 8 ‐bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150
e marcati secondo modalità conformi alle disposizioni di cui all'art. n. 66 comma 2, del regolamento (CE) n. 865/2006”.
Il sig. deteneva e cedeva n.3 esemplari di pappagalli della specie Parte_1
“Myiopsitta monacus” come confermato nel Verbale di accertamento n.12/2022 del
08.04.2022 e di cui non è prevista l'annotazione nel Registro Cites e dei quali il sig.
aveva regolarmente denunciato la nascita ed effettuata la marcatura, Parte_1
come confermato dai medesimi accertatori a pag.2 del Verbale di accertamento e contestazione del 08.04.2022: “Agli atti di quest'Ufficio risulta che l'allevamento ha presentato denuncia di nascita”. Pt_1
Pertanto, la eventuale cessione a terzi non avrebbe dovuto far integrare la violazione contestata nella opposta Ordinanza-Ingiunzione poiché rientrerebbe nelle esclusioni del citato allegato 1 al medesimo D.M. 08.01.2002 (G.U. n. 15 del 18 gennaio 2002).
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona dell'avv. Maria Arcella, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n.04/2022
CITES emessa in data 12.10.2022 dal Controparte_2
e la conseguente sanzione pecuniaria amministrativa.
[...]
5 - condanna il , in persona Controparte_3
del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in €.1700,00 per compensi professionali ed € 280,00 per spese vive, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso delle spese generali come per legge.
Torre Annunziata, 08/03/2025
Il Giudice onorario avv. Maria Arcella
6
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
I SEZIONE CIVILE
ESITO NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DEL 14/3/2025
-ex art 127 ter c.p.c. introdotto dall'art. 3 del D.lgs. 149/22-
Il Giudice Onorario della prima sezione civile, avv.Maria Arcella premesso che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., dà atto che la parte costituita ha depositato le autorizzate note insistendo nelle proprie richieste.
In particolare il procuratore di pate istante chiede che il giudizio sia deciso il Giudice
si riserva.
A scioglimento della riserva assunta così decide:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile iscritta al n.809 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
Il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(SA) alla Via Cangiani n.3 ), elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Fasano (BR) alla Via Nazionale dei Trulli n.108, presso lo Studio dell'Avv. Raffaele
Giannoccaro, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura al margine del ricorso.( p.e.c. giannoccaro. it). ricorrente Email_1 Email_2
CONTRO
Controparte_1
resistente contumace
La presente sentenza viene estesa in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art.132 c.p.c., così come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17, della Legge 18.06.2009 n.69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con omissione dello svolgimento del processo e seguendo, per l'esame delle questioni, il criterio della ragione più liquida
(cfr. Cass. S.U. n.9936/2014; Cass. n.17214/2016). Giova, tuttavia, per la soluzione della controversia in esame, la puntualizzazione del contesto fattuale quale risulta dagli atti del presente giudizio.
Con ricorso tempestivamente depositato il sig. proponeva formale Pt_1
opposizione contro un'ordinanza-ingiunzione, emessa per presunte violazioni della normativa CITES relativa alla movimentazione di psittacidi, chiedendo
“l'annullamento dell'Ordinanza-Ingiunzione opposta e della sanzione pecuniaria amministrativa per le ragioni innanzi esposte, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sotto-scritto procuratore antistatario.”
2 All'uopo, premetteva che “ In data 08.04.2022 veniva emesso a carico dell'odierno
Ricorrente dal Nucleo Cites del Gruppo Napoli della Regione Carabinieri Forestale
“Campania” il Verbale di accertamento e contestazione n.12/2022. Nel predetto
Verbale si precisava che il sig. aveva asseritamente “movimentato Parte_1
esemplari di psittacidi di cui all. B del Reg. Ce 338/1997 e ss.mm. senza mai richiedere il registro Cites EB”. Pertanto, veniva accertata la asserita violazione di cui al D.M. 08.01.2022 (art.5 co.5 bis e co. 6 L. 150/1992). Inoltre, si precisava:
“L'infrazione può essere conciliata con effetto liberatorio mediante il pagamento in misura ridotta (più favorevole al trasgressore, art. 16 L.689/1981) della somma di
€.10.000,00 pari a 1/3 del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica”. Infine, si concludeva:
“L'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del presente Verbale, ha facoltà di far pervenire alla Regione Carabinieri Forestale
Campania – Servizio Cites Regionale di Napoli competente scritti difensivi e documenti inerenti la violazione e può chieder di essere sentito personalmente dallo stesso”. Il Ricorrente depositava tempestivamente scritti difensivi e chiedeva di essere ascoltato personalmente al fine di chiarire la propria posizione. L'audizione personale del sig. aveva luogo in data 28.09.2022 ove il Ricorrente Parte_1
insisteva per l'archiviazione dell'accertamento. In data 12.01.2023 veniva, tuttavia, notificata all'odierno Ricorrente l'Ordinanza-Ingiunzione n. 04/2022 CITES emessa in data 12.10.2022 dal , con la Controparte_2
quale – a seguito delle doglianze del Ricorrente esposte nelle note difensive - veniva arbitrariamente integrato ed emendato il Verbale di contestazione n.12.2022 del
08.04.2022 in ordine alla identificazione del precetto normativo asseritamente violato”
Il precedente Giudicante con ordinanza del dì 11/04/2024 così provvedeva
“ preso atto che la parte ricorrente ha ritualmente depositato le rispettive note insistendo nelle proprie richieste; rilevato che la Cancelleria ha provveduto alla
3 notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'odierna udienza al
con pec del 19-10-2023 e che Controparte_2
l'autorità che ha emesso l'ordinanza non si è costituita in giudizio;
ritenuta la causa matura per la decisione,
P.Q.M.
-Dichiara la contumacia del
[...]
. Controparte_2
All'udienza del 14/02/2025 lo scrivente Giudice sulle conclusioni della parte si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e proponibile avendo parte ricorrente rispettato le norme previste ex lege.
Va confermata la contumacia della parte resistente, ritualmente evocata in giudizio e giammai comparsa.
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La mancata produzione degli atti in possesso della sola P.A., per giurisprudenza consolidata, costituisce elemento fondamentale per un giudizio idoneo per confermare la sussistenza delle ragioni dell'opponente stesso.
Nei giudizi, come quello in esame, si realizza un'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente e, conseguentemente, la Pubblica Amministrazione assume la veste sostanziale di attore ed è tenuta, ex art. 2697 C.C., a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Parte resistente, nel giudizio in esame, non si è costituita, per cui non ha provveduto a depositare la sua documentazione provante la fondatezza della violazione contestata.
Inoltre, parte ricorrente ha dedotto che secondo l'assunto di cui all'art.3 co. 1, lett. e) del D.M. 08.01.2002 (G.U. n.15 del 18 gennaio 2002): “Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro:
4 e) i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse nell'allegato B del regolamento (CE) n.338/1997 e successive attuazioni e modifica- zioni, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo, incluse nell'allegato 1 al presente decreto, purché denunciati ai sensi dell'art. 8 ‐bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150
e marcati secondo modalità conformi alle disposizioni di cui all'art. n. 66 comma 2, del regolamento (CE) n. 865/2006”.
Il sig. deteneva e cedeva n.3 esemplari di pappagalli della specie Parte_1
“Myiopsitta monacus” come confermato nel Verbale di accertamento n.12/2022 del
08.04.2022 e di cui non è prevista l'annotazione nel Registro Cites e dei quali il sig.
aveva regolarmente denunciato la nascita ed effettuata la marcatura, Parte_1
come confermato dai medesimi accertatori a pag.2 del Verbale di accertamento e contestazione del 08.04.2022: “Agli atti di quest'Ufficio risulta che l'allevamento ha presentato denuncia di nascita”. Pt_1
Pertanto, la eventuale cessione a terzi non avrebbe dovuto far integrare la violazione contestata nella opposta Ordinanza-Ingiunzione poiché rientrerebbe nelle esclusioni del citato allegato 1 al medesimo D.M. 08.01.2002 (G.U. n. 15 del 18 gennaio 2002).
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona dell'avv. Maria Arcella, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n.04/2022
CITES emessa in data 12.10.2022 dal Controparte_2
e la conseguente sanzione pecuniaria amministrativa.
[...]
5 - condanna il , in persona Controparte_3
del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in €.1700,00 per compensi professionali ed € 280,00 per spese vive, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso delle spese generali come per legge.
Torre Annunziata, 08/03/2025
Il Giudice onorario avv. Maria Arcella
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