Sentenza 2 marzo 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 02/03/2015, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01340/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03588/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3588 del 2010, proposto dalla società “Giframa s.a.s. di De NE UI e C.”, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. Michele Costagliola, con domicilio eletto in Napoli, al viale Gramsci, n. 19;
contro
Comune di MM di AB, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso, nonché in forza di provvedimento di conferimento dell’incarico n. 467 del 12 luglio 2010, dall’avv. Giuseppe Abbamonte, presso il cui studio è eletto domicilio in Napoli, viale Gramsci, n. 16;
nei confronti di
degli stabilimenti balneari denominati “Bagno Elena”, “Lido Moderno”, Garden Beach”, “La Limpida” e “Bagno Conte”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti -ad eccezione dell’ultimo (“Bagno Conte”)- rappresentati e difesi, per mandati a margine dell’(unico) atto di costituzione in giudizio, dagli avv.ti Antonio Palma e Simona Scatola, con domicilio eletto in Napoli, alla via G. Orsini, n. 30;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
a) della delibera n. 50 del 21 maggio 2010 della Giunta municipale del Comune di MM di AB, successivamente pubblicata, avente ad oggetto: “ Stagione balneare esercizio 2010 – gestione dell’arenile denominato “Bagni di Pozzano” – affidamento concessioni e gestioni spiagge libere attrezzate. Provvedimenti ”, nonché della relazione istruttoria e della conseguente proposta di deliberazione, entrambe del 19 maggio 2010, a firma del dirigente del Settore ambiente, territorio e risorse del medesimo Comune;
b) della determinazione n. 36 del 4 giugno 2010, con la quale il dirigente del Settore IX ha revocato la precedente determina n. 15 del 15 marzo 2010, recante l’approvazione del bando di gara e del relativo disciplinare per il rilascio delle concessioni demaniali in (detta) località Pozzano;
c) di tutti i provvedimenti genericamente richiamati nella relazione istruttoria, di cui sub a), con i quali sono state revocate eventualmente altre disposizioni dirigenziali per lo svolgimento delle gare ad evidenza pubblica, ivi compresa la nota sindacale n. 309 del 31 marzo 2010 e la comunicazione del Settore economico-finanziario n. 201 del 24 aprile 2010, ivi citate e delle quali si ignora l’esatto contenuto;
d) delle concessioni demaniali marittime nn. 1, 2, 3, 4 e 5 rilasciate in data 10 giugno 2010 in favore dei soggetti intimati come controinteressati;
e) di ogni atto presupposto, preordinato, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi compreso il verbale della conferenza dei servizi indetta dal Comune di MM di AB ai sensi dell’art. 14 della l. 241 del 1990, genericamente richiamata negli atti impugnati sub pregressa lettera c), di cui tutto si ignora, e dei pareri di altri organi e/o enti pubblici in quella sede eventualmente intervenuti;
nonché, per il risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente, anche con specifico riferimento al c. detto danno da perdita di chance, con riserva di relativa quantificazione in corso di causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di MM di AB e (vista) l’annessa produzione;
Visto il congiunto atto di costituzione in giudizio degli stabilimenti balneari denominati “Bagno Elena”, “Lido Moderno”, Garden Beach” e “La Limpida”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1- A mezzo del ricorso in esame, avviato per le notifiche a mezzo posta il 24 giugno 2010, notificato il giorno successivo al Comune di MM di AB (non note le date di perfezionamento delle notifiche ai controinteressati) e depositato il giorno 25 giugno 2010, la società “Giframa s.a.s. di De NE UI e C.”- che “ ha nel proprio oggetto sociale il conseguimento di titoli concessori finalizzati allo svolgimento di attività di impresa nel settore della balneazione ” (come dichiarato e comprovato in atti: cfr. allegato 2 della produzione attorea)- si duole dei provvedimenti in epigrafe indicati, a partire dalla delibera n. 50 del 21 maggio 2010 della Giunta municipale del Comune di MM di AB, cui tramite si è deciso di affidare “in via temporanea e per il solo periodo dall’1/6/2010 al 30/12/2010 ” la concessione di aree demaniali marittime ai soggetti qui intimati come controinteressati e già titolari delle medesime, ancorchè scadute, si è quindi provveduto in tali sensi, nel contempo revocandosi gli atti comunali a mezzo dei quali si era in precedenza disposto di provvedere al rilascio delle concessioni, per le annualità 2010/2016 , a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.
1a- Parte ricorrente ha affidato il gravame a più mezzi di impugnazione, volti a denunciare, in riferimento ai singoli provvedimenti gravati, plurime illegittimità.
1b- In aggiunta alla domanda di annullamento, è stata proposta anche azione risarcitoria, per vero meramente enunciata senza che sia stata sciolta la riserva di quantificazione dei danni in corso di causa.
2- Il Comune di MM di AB si è costituito in giudizio, in data 20 luglio 2010, per resistere alla pretesa attorea, della quale con apposita, articolata, memoria, ha predicato l’infondatezza, previamente sostenendo che, nella situazione peculiare qui data ed in difetto di produzione di istanze da parte della Gifrana tese ad ottenere una concessione demaniale, non sussisterebbe in capo ad essa un interesse protetto all’impugnazione.
3- In giudizio, in data 19 luglio 2010, si sono costituiti anche quattro dei cinque stabilimenti balneari controinteressati (per aver avuto rilasciati i titoli concessori temporanei, di cui sopra) ed hanno, con memoria di stile, genericamente concluso per infondatezza, inammissibilità e/o improcedibilità del gravame.
4- Nelle descritte condizioni ( e previa rinuncia, in data 28 giugno e 17 luglio 2000, alla richiesta tutela cautelare provvisoria e collegiale ) la causa è pervenuta alla pubblica udienza del 19 febbraio 2015 e qui è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5- In questa sede il (delegato del) procuratore attoreo ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
6- Di tale sopravvenienza il Collegio non può che prendere atto; ed invero, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , quali che ne siano le ragioni, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, “ non potendo in tal caso -in omaggio al principio dispositivo- il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità ” (cfr, ex multis in detti sensi, Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551; Tar Campania, Napoli, questa settima sezione, 11 febbraio 2015, n. 1022; sesta sezione, n. 1100 del 13 febbraio 2015; sezione quarta, n. 22318 del 3 novembre 2010).
7- Per l’effetto, ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
7a- Le spese di giudizio, anche alla luce della definizione in rito del gravame, vanno compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore
Luca De Gennaro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2015
IL SEGRETARIO