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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 3553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3553 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 15.04.2025, nella causa iscritta al n. 9489/2024
R.G
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Antonio Ambrosino e Gabriele Rinaldi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Paolo della Valle n. 32/44, come da procura in atti;
Ricorrente
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Francesco Castiglione e Maria Rosaria
Messina, con i quali ha eletto domicilio in Napoli alla Via G. Carducci n. 42.
Resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.04.2024, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze dalla dall'1.03.2014, con mansioni di impiegato di III livello del Controparte_1
CCNL Trasporto Aereo – Sezione Handlers;
che durante i periodi di fruizione delle ferie non ha percepito una retribuzione equiparabile a quella corrisposta dalla società nei periodi di servizio;
che, in particolare, la datrice di lavoro non ha mai ricompreso nel calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni: a) “indennità giornaliera” di cui all'art. H19 del CCNL di settore;
b) “indennità di turno” di cui all'art. H20; c) “indennità di campo” di cui all'art. H21.
Tanto premesso, ha affermato il proprio diritto all'inclusione delle indicate indennità nella base di calcolo delle ferie, in quanto intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, volte a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle stesse e, in ogni caso, correlate al peculiare status professionale o personale dell'interessata.
Ha richiamato, in proposito, la “nozione europea di retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, come elaborata dalla giurisprudenza europea e nazionale, per cui la retribuzione ordinaria deve essere mantenuta anche durante le ferie e qualsiasi disposizione che ne determini la riduzione, deve ritenersi in contrasto con il diritto dell'UE e in particolare, con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Ha quindi concluso per sentire: “I. accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità di eventuali contratti integrativi aziendali confliggenti con la “nozione europea di retribuzione”, il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva delle voci “indennità giornaliera”, “indennità di turno” ed “indennità di campo”, così come erogate in busta paga nei giorni di effettiva presenza, con conseguente inclusione nella base di calcolo della retribuzione imponibile (in misura totale); II. per l'effetto, condannare la società convenuta a corrispondere in favore della sig.ra le differenze Parte_1
retributive dirette ed indirette già maturate, nei limiti della prescrizione, e maturande, e, in particolare, l'indennità di ferie inclusiva delle “indennità giornaliera”, “indennità di turno” ed
“indennità di campo”, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, il tutto da quantificarsi in separato giudizio;
III. Con vittoria di spese, spese generali e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”
Si è costituita la che ha eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando Controparte_1
che la giurisprudenza eurounitaria è da interpretarsi nel senso di escludere che vi possa essere un diritto alla assoluta parità della retribuzione percepita durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante l'attività lavorativa, sussistendo solo il diritto ad una retribuzione feriale che sia semmai paragonabile a quella ordinaria;
ha dedotto, inoltre, che le indennità reclamate sono legate all'effettiva presenza fisica in servizio e rientranti nella retribuzione variabile, pertanto non idonee ad essere ricomprese nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie;
ha contestato l'assunto secondo il quale la mancata corresponsione delle indennità richieste per le giornate di ferie possa produrre un effetto dissuasivo dal godimento delle stesse, ritenendo esigua l'incidenza di tale voci sulla retribuzione ordinaria giornaliera. Con riferimento alla indennità giornaliera, ha evidenziato inoltre che, in applicazione della nuova previsione contrattuale dettata dal CCNL sottoscritto il 25.10.2023, essa società a decorrere dall'1.1.2024 ha incluso l'indennità giornaliera nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie, con conseguente cessazione della materia del contendere quanto alle pretese inerenti l'emolumento in questione, corrisposto nel rispetto della norma contrattuale vigente, peraltro mai contestata dalla lavoratrice.
Ha eccepito, infine, la prescrizione di tutti i crediti retributivi vantati da parte ricorrente fino al
21.06.2019, va a dire anteriormente al quinquennio calcolato a ritroso dalla notifica del ricorso in data 21.06.2024, in assenza di atti interruttivi antecedenti.
Concludeva quindi con le seguenti richieste al Tribunale: “1) rigetti la domanda proposta dalla sig.ra in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) in via gradata, dichiari cessata Parte_1 la materia del contendere per quanto attiene all'indennità giornaliera;
3) condanni parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in ossequio alla regola della soccombenza”.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'udienza del 15.04.2025 con lettura del dispositivo secondo rito.
***
In via preliminare deve esaminarsi la richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere in relazione alla indennità giornaliera stante il rinnovo del CCNL di riferimento (CCNL
Trasporto Aereo – Sezione Handlers, 25.10.2023) che ha incluso la stessa nella base di calcolo della retribuzione per la giornata di ferie e che risulta correttamente applicato dalla società convenuta.
Deve però ritenersi che non vi sia stata alcuna cessazione della materia del contendere per quanto riguarda il periodo richiesto nel ricorso sino al gennaio 2024, mentre per il periodo successivo deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente cha ha appunto confermato l'inserimento da tale data dell'indennità giornaliera nella retribuzione percepita durante le ferie.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive,
l'importo sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti a titolo di indennità giornaliera, indennità di turno e indennità di campo.
Ritiene il Tribunale che la questione debba essere risolta alla luce dei principi espressi dalla
Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e di retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Per la soluzione della controversia, occorre richiamare la nozione cd. “europea” di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003”
(cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425/2019, n. 22401/2020 e n. 37589/2021).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, Per_1 Per_2
Per_ Per_ punto 22; del 29 novembre 2017, C- 214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, ,
C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5
giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva
2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, Williams e altri, C- CP_2
155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)")
e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto
31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie Persona_6
annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_2
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_6 CP_2
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
" sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e Per_7
altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente
a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
Esposti i principi espressi in ambito eurounitario e ribaditi dai giudici di legittimità della Suprema
Corte, occorre esaminare quanto previsto dalla contrattazione collettiva in relazione alle indennità di turno e di campo.
In merito alla prima, il CCNL (nella versione dell'11.12.2015, vigente ratione temporis) prevede all'art. H20 che “Al personale dipendente le cui prestazioni sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h16 e h24) che prevedono orari di inizio del lavoro differenziati nell'arco delle 24 ore, viene corrisposta una indennità di euro 0,26 per ciascuna giornata di presenza”.
Quanto all'indennità di campo, l'art. H21 del citato CCNL stabilisce che “Al personale dipendente che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta, per ogni giornata di presenza, una indennità di campo nelle seguenti misure: – ove l'aeroporto disti fino a Km. 20 dal centro urbano, euro 0,21 giornaliere;
– ove l'aeroporto disti più di Km. 20 dal centro urbano, euro 0,26 giornaliere”.
Dalle previsioni contrattuali appare evidente che trattasi di indennità intrinsecamente connesse e collegate all'espletamento delle mansioni e alle modalità che il lavoratore è tenuto ad osservare in forma del suo contratto di lavoro.
Si tratta, in sintesi, di indennità che non hanno nessun nesso con modalità occasionali o variabili di espletamento della prestazione, ma sono intrinsecamente connesse alle ordinarie modalità lavorative del singolo dipendente e che vanno a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), non può che concludersi che le indennità di turno e di campo siano senza dubbio collegate all'esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere al lavoratore che ne gode ordinariamente, anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Nel caso in esame, è pacifico, in quanto mai contestato dalla datrice di lavoro, che la ricorrente abbia svolto la sua prestazione lavorativa secondo turni avvicendati, articolati nell'ambito Pt_1
delle 16/24 ore, come ricavabile dalle buste paga in atti;
altresì, che abbia prestato la sua attività presso la sede di lavoro coincidente con l'aeroporto di Capodichino;
che abbia percepito in busta paga, per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, tanto l'indennità di turno quanto quella di campo.
Sulla base della previsione di cui all'articolo 7 della Direttiva europea n. 88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia, deve ritenersi che tali indennità, intrinsecamente connesse con l'espletamento delle mansioni lavorative, siano da ricomprendere nel computo della retribuzione da corrispondere anche in relazione al periodo delle ferie.
Ed invero, considerati i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione (diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), risulta chiaro che l'esclusione di tali voci, ordinariamente inserite nella retribuzione giornaliera, dal computo delle ferie potrebbe determinare quell'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione sovranazionale vuole scongiurare, dovendosi considerare l'incidenza complessiva data dalla somma di tali indennità sulla retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore e dal numero di giorni di ferie da godere annualmente. In ogni caso, posto che l'effetto dissuasivo che la Corte di Giustizia intende evitare va valutato ex ante, e non ex post, non rileva l'entità della somma dovuta all'esito della quantificazione effettuata in giudizio.
Occorre quindi esaminare l'ulteriore voce richiesta, l'indennità giornaliera.
In proposito, il CCNL di categoria, nella versione dell'11.12.2015, vigente ratione temporis, all'art. H19 prevede che “A ciascun dipendente viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, una indennità di euro 2,03 giornaliere. Limitatamente al personale le cui prestazioni non sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h16 e h24) e per il quale non trova applicazione quanto previsto al successivo art. H20, (indennità di turno) la misura giornaliera di cui al precedente comma viene stabilita in euro 3,27. A far data dall'1.1.2011 tali importi vengono incrementati di euro 0,35. Tale indennità ha natura omnicomprensiva essendo stata fin dall'origine determinata comprendendovi i riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, contrattuali e legali. Essa, inoltre, non è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto”.
La società resistente ha dedotto che stante il tenore della previsione contrattuale, la cui legittimità non è stata messa in discussione dalla parte attrice, l'indennità in questione ha natura omnicomprensiva, nell'accordo tra le parti essendo stata fin dall'origine determinata comprendendovi i riflessi sugli istituti retributivi indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio) e differiti, contrattuali e legali. Di contro, ha evidenziato che la parte ricorrente nulla ha dedotto e documentato sulla connessione tra tale indennità e l'espletamento della prestazione lavorativa secondo le specifiche modalità che è tenuta ad osservare o il suo status personale e professionale.
A sostegno della propria tesi, ha quindi sottolineato la diversa portata della norma nella nuova formulazione di cui al CCNL sottoscritto in data 25.10.2023, laddove prevede espressamente che
“…l'indennità …sarà riconosciuta anche in ipotesi di godimento di ferie”; ha dedotto di avere dato pronta applicazione alla nuova norma, includendo, a decorrere dall'1.01.2024, l'indennità giornaliera nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie. Ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto alle pretese inerenti all'emolumento in questione, sempre corrisposto nel rispetto della normativa contrattuale vigente.
Ebbene, in concordanza con l'interpretazione offerta dalla menzionata giurisprudenza dell'Unione Europea e da quella nazionale di legittimità, si ritiene che anche l'indennità giornaliera debba essere ricompresa nel computo della retribuzione da corrispondersi nel periodo delle ferie.
Tanto, in base alla medesima ratio del collegamento funzionale con le mansioni tipicamente espletate, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base ad una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
Appare evidente, infatti, che l'indennità in questione, corrisposta continuativamente nel corso dell'anno, risulta intrinsecamente correlata alla presenza del lavoratore e, dunque, allo svolgimento delle sue mansioni che è l'unica ragione della sua presenza al lavoro.
Come ribadito dalla Suprema Corte in recentissimo arresto (cfr. Cass. sez. lav. n. 6282 del
9.03.2025) “nell'interpretazione delle norme collettive …. è necessario tenere conto della finalità della direttiva recepita dal legislatore italiano di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può infatti realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci escludendo talune indennità che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La giurisprudenza UE ha chiarito invero che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che a livello retributivo sia paragonabile ai periodi di lavoro cioè in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.”
In conclusione, in applicazione dei riportati principi, disapplicate le clausole contrattuali in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, va dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento degli importi dovuti a titolo di “indennità giornaliera”, di “indennità di campo” e di “indennità di turno”, nel calcolo della retribuzione utile per la determinazione del compenso nei giorni di ferie con conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive, a tale titolo maturate, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla scadenza del credito al soddisfo.
Quanto all'eccepita prescrizione, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26246 del 06/9/2022
Cass. n.11766 del 02/05/2024, Cass. n. 36108/2022), ha fissato il principio di diritto secondo cui:
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012
e del Dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di a percepire per ciascun giorno di Parte_1 ferie una retribuzione comprensiva dell'“indennità giornaliera” sino a dicembre 2023 , dell'“indennità di turno” e dell'“indennità di campo” e per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive maturate a tale titolo
, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in € 462,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori costituiti.
3. termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Napoli il 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 15.04.2025, nella causa iscritta al n. 9489/2024
R.G
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Antonio Ambrosino e Gabriele Rinaldi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Paolo della Valle n. 32/44, come da procura in atti;
Ricorrente
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Francesco Castiglione e Maria Rosaria
Messina, con i quali ha eletto domicilio in Napoli alla Via G. Carducci n. 42.
Resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.04.2024, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze dalla dall'1.03.2014, con mansioni di impiegato di III livello del Controparte_1
CCNL Trasporto Aereo – Sezione Handlers;
che durante i periodi di fruizione delle ferie non ha percepito una retribuzione equiparabile a quella corrisposta dalla società nei periodi di servizio;
che, in particolare, la datrice di lavoro non ha mai ricompreso nel calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni: a) “indennità giornaliera” di cui all'art. H19 del CCNL di settore;
b) “indennità di turno” di cui all'art. H20; c) “indennità di campo” di cui all'art. H21.
Tanto premesso, ha affermato il proprio diritto all'inclusione delle indicate indennità nella base di calcolo delle ferie, in quanto intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, volte a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle stesse e, in ogni caso, correlate al peculiare status professionale o personale dell'interessata.
Ha richiamato, in proposito, la “nozione europea di retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, come elaborata dalla giurisprudenza europea e nazionale, per cui la retribuzione ordinaria deve essere mantenuta anche durante le ferie e qualsiasi disposizione che ne determini la riduzione, deve ritenersi in contrasto con il diritto dell'UE e in particolare, con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Ha quindi concluso per sentire: “I. accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità di eventuali contratti integrativi aziendali confliggenti con la “nozione europea di retribuzione”, il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva delle voci “indennità giornaliera”, “indennità di turno” ed “indennità di campo”, così come erogate in busta paga nei giorni di effettiva presenza, con conseguente inclusione nella base di calcolo della retribuzione imponibile (in misura totale); II. per l'effetto, condannare la società convenuta a corrispondere in favore della sig.ra le differenze Parte_1
retributive dirette ed indirette già maturate, nei limiti della prescrizione, e maturande, e, in particolare, l'indennità di ferie inclusiva delle “indennità giornaliera”, “indennità di turno” ed
“indennità di campo”, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, il tutto da quantificarsi in separato giudizio;
III. Con vittoria di spese, spese generali e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”
Si è costituita la che ha eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando Controparte_1
che la giurisprudenza eurounitaria è da interpretarsi nel senso di escludere che vi possa essere un diritto alla assoluta parità della retribuzione percepita durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante l'attività lavorativa, sussistendo solo il diritto ad una retribuzione feriale che sia semmai paragonabile a quella ordinaria;
ha dedotto, inoltre, che le indennità reclamate sono legate all'effettiva presenza fisica in servizio e rientranti nella retribuzione variabile, pertanto non idonee ad essere ricomprese nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie;
ha contestato l'assunto secondo il quale la mancata corresponsione delle indennità richieste per le giornate di ferie possa produrre un effetto dissuasivo dal godimento delle stesse, ritenendo esigua l'incidenza di tale voci sulla retribuzione ordinaria giornaliera. Con riferimento alla indennità giornaliera, ha evidenziato inoltre che, in applicazione della nuova previsione contrattuale dettata dal CCNL sottoscritto il 25.10.2023, essa società a decorrere dall'1.1.2024 ha incluso l'indennità giornaliera nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie, con conseguente cessazione della materia del contendere quanto alle pretese inerenti l'emolumento in questione, corrisposto nel rispetto della norma contrattuale vigente, peraltro mai contestata dalla lavoratrice.
Ha eccepito, infine, la prescrizione di tutti i crediti retributivi vantati da parte ricorrente fino al
21.06.2019, va a dire anteriormente al quinquennio calcolato a ritroso dalla notifica del ricorso in data 21.06.2024, in assenza di atti interruttivi antecedenti.
Concludeva quindi con le seguenti richieste al Tribunale: “1) rigetti la domanda proposta dalla sig.ra in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) in via gradata, dichiari cessata Parte_1 la materia del contendere per quanto attiene all'indennità giornaliera;
3) condanni parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in ossequio alla regola della soccombenza”.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'udienza del 15.04.2025 con lettura del dispositivo secondo rito.
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In via preliminare deve esaminarsi la richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere in relazione alla indennità giornaliera stante il rinnovo del CCNL di riferimento (CCNL
Trasporto Aereo – Sezione Handlers, 25.10.2023) che ha incluso la stessa nella base di calcolo della retribuzione per la giornata di ferie e che risulta correttamente applicato dalla società convenuta.
Deve però ritenersi che non vi sia stata alcuna cessazione della materia del contendere per quanto riguarda il periodo richiesto nel ricorso sino al gennaio 2024, mentre per il periodo successivo deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente cha ha appunto confermato l'inserimento da tale data dell'indennità giornaliera nella retribuzione percepita durante le ferie.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive,
l'importo sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti a titolo di indennità giornaliera, indennità di turno e indennità di campo.
Ritiene il Tribunale che la questione debba essere risolta alla luce dei principi espressi dalla
Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e di retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Per la soluzione della controversia, occorre richiamare la nozione cd. “europea” di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003”
(cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425/2019, n. 22401/2020 e n. 37589/2021).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, Per_1 Per_2
Per_ Per_ punto 22; del 29 novembre 2017, C- 214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, ,
C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5
giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva
2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, Williams e altri, C- CP_2
155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)")
e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto
31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie Persona_6
annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_2
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_6 CP_2
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
" sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e Per_7
altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente
a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
Esposti i principi espressi in ambito eurounitario e ribaditi dai giudici di legittimità della Suprema
Corte, occorre esaminare quanto previsto dalla contrattazione collettiva in relazione alle indennità di turno e di campo.
In merito alla prima, il CCNL (nella versione dell'11.12.2015, vigente ratione temporis) prevede all'art. H20 che “Al personale dipendente le cui prestazioni sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h16 e h24) che prevedono orari di inizio del lavoro differenziati nell'arco delle 24 ore, viene corrisposta una indennità di euro 0,26 per ciascuna giornata di presenza”.
Quanto all'indennità di campo, l'art. H21 del citato CCNL stabilisce che “Al personale dipendente che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta, per ogni giornata di presenza, una indennità di campo nelle seguenti misure: – ove l'aeroporto disti fino a Km. 20 dal centro urbano, euro 0,21 giornaliere;
– ove l'aeroporto disti più di Km. 20 dal centro urbano, euro 0,26 giornaliere”.
Dalle previsioni contrattuali appare evidente che trattasi di indennità intrinsecamente connesse e collegate all'espletamento delle mansioni e alle modalità che il lavoratore è tenuto ad osservare in forma del suo contratto di lavoro.
Si tratta, in sintesi, di indennità che non hanno nessun nesso con modalità occasionali o variabili di espletamento della prestazione, ma sono intrinsecamente connesse alle ordinarie modalità lavorative del singolo dipendente e che vanno a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), non può che concludersi che le indennità di turno e di campo siano senza dubbio collegate all'esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere al lavoratore che ne gode ordinariamente, anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Nel caso in esame, è pacifico, in quanto mai contestato dalla datrice di lavoro, che la ricorrente abbia svolto la sua prestazione lavorativa secondo turni avvicendati, articolati nell'ambito Pt_1
delle 16/24 ore, come ricavabile dalle buste paga in atti;
altresì, che abbia prestato la sua attività presso la sede di lavoro coincidente con l'aeroporto di Capodichino;
che abbia percepito in busta paga, per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, tanto l'indennità di turno quanto quella di campo.
Sulla base della previsione di cui all'articolo 7 della Direttiva europea n. 88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia, deve ritenersi che tali indennità, intrinsecamente connesse con l'espletamento delle mansioni lavorative, siano da ricomprendere nel computo della retribuzione da corrispondere anche in relazione al periodo delle ferie.
Ed invero, considerati i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione (diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), risulta chiaro che l'esclusione di tali voci, ordinariamente inserite nella retribuzione giornaliera, dal computo delle ferie potrebbe determinare quell'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione sovranazionale vuole scongiurare, dovendosi considerare l'incidenza complessiva data dalla somma di tali indennità sulla retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore e dal numero di giorni di ferie da godere annualmente. In ogni caso, posto che l'effetto dissuasivo che la Corte di Giustizia intende evitare va valutato ex ante, e non ex post, non rileva l'entità della somma dovuta all'esito della quantificazione effettuata in giudizio.
Occorre quindi esaminare l'ulteriore voce richiesta, l'indennità giornaliera.
In proposito, il CCNL di categoria, nella versione dell'11.12.2015, vigente ratione temporis, all'art. H19 prevede che “A ciascun dipendente viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, una indennità di euro 2,03 giornaliere. Limitatamente al personale le cui prestazioni non sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h16 e h24) e per il quale non trova applicazione quanto previsto al successivo art. H20, (indennità di turno) la misura giornaliera di cui al precedente comma viene stabilita in euro 3,27. A far data dall'1.1.2011 tali importi vengono incrementati di euro 0,35. Tale indennità ha natura omnicomprensiva essendo stata fin dall'origine determinata comprendendovi i riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, contrattuali e legali. Essa, inoltre, non è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto”.
La società resistente ha dedotto che stante il tenore della previsione contrattuale, la cui legittimità non è stata messa in discussione dalla parte attrice, l'indennità in questione ha natura omnicomprensiva, nell'accordo tra le parti essendo stata fin dall'origine determinata comprendendovi i riflessi sugli istituti retributivi indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio) e differiti, contrattuali e legali. Di contro, ha evidenziato che la parte ricorrente nulla ha dedotto e documentato sulla connessione tra tale indennità e l'espletamento della prestazione lavorativa secondo le specifiche modalità che è tenuta ad osservare o il suo status personale e professionale.
A sostegno della propria tesi, ha quindi sottolineato la diversa portata della norma nella nuova formulazione di cui al CCNL sottoscritto in data 25.10.2023, laddove prevede espressamente che
“…l'indennità …sarà riconosciuta anche in ipotesi di godimento di ferie”; ha dedotto di avere dato pronta applicazione alla nuova norma, includendo, a decorrere dall'1.01.2024, l'indennità giornaliera nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie. Ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto alle pretese inerenti all'emolumento in questione, sempre corrisposto nel rispetto della normativa contrattuale vigente.
Ebbene, in concordanza con l'interpretazione offerta dalla menzionata giurisprudenza dell'Unione Europea e da quella nazionale di legittimità, si ritiene che anche l'indennità giornaliera debba essere ricompresa nel computo della retribuzione da corrispondersi nel periodo delle ferie.
Tanto, in base alla medesima ratio del collegamento funzionale con le mansioni tipicamente espletate, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base ad una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
Appare evidente, infatti, che l'indennità in questione, corrisposta continuativamente nel corso dell'anno, risulta intrinsecamente correlata alla presenza del lavoratore e, dunque, allo svolgimento delle sue mansioni che è l'unica ragione della sua presenza al lavoro.
Come ribadito dalla Suprema Corte in recentissimo arresto (cfr. Cass. sez. lav. n. 6282 del
9.03.2025) “nell'interpretazione delle norme collettive …. è necessario tenere conto della finalità della direttiva recepita dal legislatore italiano di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può infatti realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci escludendo talune indennità che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La giurisprudenza UE ha chiarito invero che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che a livello retributivo sia paragonabile ai periodi di lavoro cioè in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.”
In conclusione, in applicazione dei riportati principi, disapplicate le clausole contrattuali in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, va dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento degli importi dovuti a titolo di “indennità giornaliera”, di “indennità di campo” e di “indennità di turno”, nel calcolo della retribuzione utile per la determinazione del compenso nei giorni di ferie con conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive, a tale titolo maturate, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla scadenza del credito al soddisfo.
Quanto all'eccepita prescrizione, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26246 del 06/9/2022
Cass. n.11766 del 02/05/2024, Cass. n. 36108/2022), ha fissato il principio di diritto secondo cui:
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012
e del Dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di a percepire per ciascun giorno di Parte_1 ferie una retribuzione comprensiva dell'“indennità giornaliera” sino a dicembre 2023 , dell'“indennità di turno” e dell'“indennità di campo” e per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive maturate a tale titolo
, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in € 462,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori costituiti.
3. termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Napoli il 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori