Art. 1.
Ai militari della Guardia di finanza che nel periodo di tempo 1 gennaio 1945-31 dicembre 1947 siano stati obbligatoriamente ricoverati in luoghi di cura a razionamento civile per malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto, e' concesso il rimborso della differenza fra le somme da essi effettivamente pagate a titolo di retta e quelle stabilite per i pari grado dell'Arma dei carabinieri per il ricovero negli stabilimenti sanitari militari.
Ai militari della Guardia di finanza che nel periodo di tempo 1 gennaio 1945-31 dicembre 1947 siano stati obbligatoriamente ricoverati in luoghi di cura a razionamento civile per malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto, e' concesso il rimborso della differenza fra le somme da essi effettivamente pagate a titolo di retta e quelle stabilite per i pari grado dell'Arma dei carabinieri per il ricovero negli stabilimenti sanitari militari.