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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/05/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 287 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
(C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
29.09.1968 a Castelluccio Inferiore (Pz) e ivi residente alla C.da Pietrasasso n.2, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a D.I. dall'avv. Santo Lamoglie, elettivamente e domiciliato presso il suo studio in Viggianello (Pz), alla via Carella n. 24
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. E P.IVA , con sede legale in Milano alla via Controparte_1 P.IVA_1
Massaua n. 6, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore, in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione di del 28.06.2019, Controparte_1 quale cessionaria del ramo d'azienda relativo all'attività di credito al consumo di CP_1
giusta atto di scissione parziale proporzionale per notar dott. del
[...] Persona_1
27.06.2019, rep. 7741 - racc. 4026, rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Roberto Rainone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla via Giacinto Vicinanza n. 16,
OPPOSTA
E
C.F. – P.IVA ), con sede in Milano, alla Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
piazza Filippo Meda n.4, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro- tempore dott. , in virtù di procura del 02.08.2021, rep. n.7041 - racc. n. Controparte_3
n. 287/2021 r.g.a.c. Pag. 1 4968, quale società incorporante della società giusta atto di fusione per Controparte_1
incorporazione del 22.06.2021, rep.n.11878 - racc. n.6344, rappresentata e difesa in forza di procura in calce all'atto di intervento dall'avv. Roberto Rainone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla via Giacinto Vicinanza n. 16,
INTERVENTORE EX ARTT. 105 e 111 C.P.C.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 22.02.2021, regolarmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2021 emesso dal
[...]
Tribunale di Lagonegro nel procedimento iscritto al n. 1517/2020 R.G., con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della la somma di euro 16.091,36, Controparte_1
oltre interessi maturati, spese e compensi del procedimento monitorio, in relazione al mancato pagamento delle rate scadute al 21.05.2020 del contratto di finanziamento
” n. 204796, nonché della residua quota capitale dovuta alla scadenza del CP_1
contratto fissata al 21.03.2023.
Con un solo motivo di opposizione, l'opponente deduceva che, nonostante le difficoltà economiche per avere perso il lavoro e per il quale era stato costretto a richiedere la sospensione del pagamento dei ratei, aveva onorato il contratto di finanziamento corrispondendo tutti i ratei mensili dovuti, anche quelli successivi all'intimata risoluzione del contratto o ancora in scadenza nelle more della proposizione del ricorso monitorio;
che, quindi, del tutto ingiustificata appariva l'intimata risoluzione del contratto di finanziamento ex art.1456 c.c. e la conseguente decadenza dal beneficio del termine, contestata con nota pec del 07.12.2020, nonché la richiesta di pagamento come formulata nell'originario ricorso per decreto ingiuntivo.
Su tali premesse, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.01/2021 emesso dal
Tribunale di Lagonegro in data 03.01.2021, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.05.2021, si costituiva la CP_1
la quale, previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto
[...]
ingiuntivo opposto, esponeva che, in data 8.10.2012, veniva sottoscritto contratto di n. 287/2021 r.g.a.c. Pag. 2 finanziamento n. 204796 tra l'opponente, quale debitore principale, e CP_4
coobbligata, con la per la somma di euro 32.000,00, da rimborsare in 120 Controparte_1
rate mensili di euro 378,00 ciascuna, a mezzo RID entro il 21 di ogni mese, con decorrenza dal 21.04.2013 al 21.03.2023 al TAN pari al 6,76% e TAEG pari al 7,15%; che era maturato un saldo debitore di euro 16.091,36 e nonostante la disponibilità dell'opposta a una definizione bonaria, si rendeva moroso;
che il procedimento di mediazione si Parte_1
concludeva con esito negativo il 23.04.2021 per mancata partecipazione di
[...]
; che il credito vantato ammontava a euro 16.091,36, di cui euro 3.280,00 a Parte_1
titolo di rate scadute non pagate, euro 11.976,45 a titolo di residuo, dedotti gli interessi e le spese di incasso maturate sulle rate a scadere alla data di decadenza del benefico del termine, euro 110,31 a titolo di interessi di mora maturati sino alla data di decadenza dal beneficio del termine (21.05.2020) ed euro 724,60 a titolo di interessi di mora maturati dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sino al 12.10.2020, oltre interessi di mora convenzionalmente pattuiti in misura pari al 10,75% da calcolare sulla sola sorta capitale, decorrenti dal 13.10.2020 sino al soddisfo;
che dagli estratti conto offerti dall'opponente risultavano versamenti relativi anche a un altro finanziamento distinto con il n. 204814 dell'8.10.2012 tra l'opposta e debitrice e P_ Parte_1
, coobbligato, non oggetto di causa;
che, invece, i pagamenti da imputare al
[...]
finanziamento n. 204796, oggetto di causa, ammontavano a euro 1.439,04 per un credito di euro 16.284,77, di cui euro 3.280,00 a titolo di rate scadute non pagate, euro 11.976,45 a titolo di residuo, dedotti gli interessi e le spese di incasso maturate sulle rate a scadere alla data di decadenza del benefico del termine, euro 12,56 a titolo di interessi di mora maturati dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sino al 12.10.2020, euro 1.015,76
a titolo di interessi di mora convenzionalmente pattuiti in misura pari al 10,75% calcolati sulla sola sorta capitale di euro 15.260,45, maturati dal 13.10.2020 al 27.05.2021, oltre interessi di mora dal 28.05.2021 al soddisfo e cioè superiore a quello ingiunto.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare Pronunciare ordinanza di ingiunzione provvisoriamente ed immediatamente esecutiva ex art. 186 ter
c.p.c. per il pagamento dell'importo di Euro 16.091,36, oltre interessi come da domanda, nonché spese e competenze della procedura ai sensi dell'art. 641, ult. comma, c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 186 ter, l° comma, c.p.c., essendo il credito fondato su prova scritta ed interamente provato, quanto ai titoli giustificativi e quanto all'ammontare, anche in ragione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.. Nel merito In via principale Accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto,
n. 287/2021 r.g.a.c. Pag. 3 rigettare integralmente l'opposizione proposta dal SI , Parte_1
confermando il decreto ingiuntivo n.1/2021 (R.G.N. 1517/2020), emesso dal Tribunale di
Lagonegro, per l'importo di Euro 16.091,36, oltre interessi come da domanda e spese liquidate, nei confronti del SI . In subordine Accertare e Parte_1
dichiarare che il SI è debitore, nei confronti della Parte_1
per l'importo di euro 16.284,77, di cui euro 3.280,00 a titolo di rate Controparte_1
scadute non pagate, euro 11.976,45 a titolo di residuo, dedotti gli interessi e le spese di incasso maturate sulle rate a scadere alla data di decadenza del benefico del termine, euro
12,56 a titolo di interessi di mora maturati dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sino al 12/10/2020, euro 1.015,76 a titolo di interessi di mora convenzionalmente pattuiti in misura pari al 10,75% calcolati sulla sola sorta capitale di euro 15.260,45, maturati dal 13/10/2020 al 27.05.2021, oltre interessi di mora dal
28.05.2021 al soddisfo e, comunque, per quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio o ritenuta di giustizia e, conseguentemente, condannare il SI
, al pagamento in favore della dell'importo Parte_1 Controparte_1
di euro 16.284,77, di cui euro 3.280,00 a titolo di rate scadute non pagate, euro 11.976,45 a titolo di residuo, dedotti gli interessi e le spese di incasso maturate sulle rate a scadere alla data di decadenza del benefico del termine, euro 12,56 a titolo di interessi di mora maturati dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sino al 12/10/2020, euro
1.015,76 a titolo di interessi di mora convenzionalmente pattuiti in misura pari al 10,75% calcolati sulla sola sorta capitale di euro 15.260,45, maturati dal 13/10/2020 al 27.05.2021, oltre interessi di mora dal 28.05.2021 al soddisfo o, della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria o ritenuta di giustizia, oltre interessi come in decreto o come meglio visto, e spese. Con vittoria di spese e compenso professionale, da liquidare anche in via equitativa”.
Con ordinanza del 10.12.2021, resa a scioglimento dell'udienza del 7.12.2021, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
Successivamente, con atto depositato in cancelleria il 14.12.2021 si costituiva, ai sensi degli artt. 105 e 111 c.p.c., quale società incorporante e Controparte_2 Controparte_1
successore a titolo particolare nel diritto controverso, giusta atto di fusione per incorporazione n. rep.11878 – n. racc. 6344 del 22.06,2021 con il quale, dal 19.07.2021, subentrava in tuti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla incorporata.
La causa veniva istruita con prove essenzialmente documentali.
n. 287/2021 r.g.a.c. Pag. 4 Con ordinanza del 11.02.2025, resa a seguito dell'udienza del 10.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con concessione dei termini ridotti di giorni 40 per il deposito di note conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
2. In via preliminare va detto che in data 14.12.2021 si è costituita quale Controparte_2
società incorporante in virtù di atto di fusione del 22.06.2021. Ciò posto, Controparte_1 occorre stabilire quali sono gli effetti. Come è noto, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. A quanto detto, ad avviso del Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti originarie (opponente e CP_1
ferma naturalmente la possibilità, per l'interventore ex art. 111 c.p.c., di farne propri
[...] gli effetti. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione la espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lei impugnabile e fruibile in sede esecutiva (Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta;
la
S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto)
(Cass. n. 15674/2007).
Sul punto va ulteriormente precisato che nessuna contestazione è sorta in merito alla titolarità del credito in capo alla parte intervenuta in giudizio quale società incorporante del credito oggetto di causa.
3. Ancora in via preliminare, il Tribunale osserva che il procedimento di mediazione obbligatorio ex d. lgs. n. 28/2010 è stato espletato essendo agli atti il verbale di mediazione n. 287/2021 r.g.a.c. Pag. 5 del 23.04.2021, conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione della parte invitata la quale, tra l'altro, non ha addotto alcuna giustificazione (all. n. 6 prod. parte opposta).
4. Passando a esaminare il merito della res controversa giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio.
Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto riveste la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ciò posto in termini generali, con riguardo al caso di specie è opportuno precisare che la domanda introdotta con il ricorso monitorio va qualificata in termini di azione di condanna all'adempimento contrattuale per responsabilità da inadempimento del debitore.
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente
n. 287/2021 r.g.a.c. Pag. 6 dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ancora sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
5. Tanto premesso, con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo, la ha Controparte_1 proposto domanda di adempimento del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente in virtù del contratto di finanziamento n. 204796 dell'8.10.2012 con il quale
[...]
ha ottenuto la somma di euro 32.000,00, a titolo di finanziamento, da Parte_1
restituire in 120 rate mensili a mezzo RID, ciascuna di euro 378,00, al Tan del 6,76 e al
Taeg del 7,15. All'uopo, infatti, ha depositato il fascicolo monitorio contenente il contratto di finanziamento, debitamente sottoscritto dall'opponente e da quale CP_4 coobbligata, non disconosciuto, con le condizioni generali e l'unito piano di ammortamento;
per quanto attiene il quantum della pretesa creditoria la Banca opposta ha prodotto anche la lista movimenti al 12.10.2020 del saldo a debito, con l'unita attestazione di conformità della certificazione rilasciata il 13.10.2020 dal notaio dott. , anch'essa non oggetto Persona_2
di contestazione, oltre alla missiva dell'1.05.2020 con la quale è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine e lettera a.r. del 18.11.2020 di risoluzione del contratto (all. n. 10
- prod. opposta).
Risulta evidente che la opposta ha fornito la prova del titolo della propria Controparte_1 pretesa creditoria, dell'erogazione delle relative somme e della mancata restituzione di alcuni ratei da parte dell'opponente dimostrando così l'esistenza e l'ammontare del suo credito così come azionato in via monitoria.
Dall'altro canto, parte opponente, che non ha disconosciuto il rapporto negoziale, ha sostenuto di avere regolarmente corrisposto i ratei allegando gli estratti del conto corrente bancario n. 294.04 e i bonifici dai quale emergerebbero i versamenti in favore dell'opposta
(all.ti prod. parte opponente).
n. 287/2021 r.g.a.c. Pag. 7 Tanto, però, è stato puntualmente contestato dall'opposta la quale ha provato ed evidenziato che i pagamenti addebitati sul c/c n. 294.04, intestato a , non Parte_1
sono del tutto riferiti al finanziamento n. 204796, oggetto di causa, ma attengono al finanziamento n. 204814 dell'8.10.2012 (avente la medesima data del contratto posto a base del monitorio) di euro 12.000,00, sottoscritto tra debitrice principale e da P_
, coobbligato, con la medesima opposta (all. nn. 7,8 e 9 prod. Parte_1
parte opposta). In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta del 27.05.2021, nonché nella comparsa conclusionale depositata il 17.03.2025, la creditrice ha analizzato gli estratti conto prodotti dall'opponente (all. prod. parte opponente), indicando gli importi imputabili al contratto n. 204814 come di seguito meglio specificati: euro 144,50 del
14.01.2019, euro 144,50 del 8.02.2019, euro 144,50 del 22.02.2019, euro 144,50 del
22.03.2019, euro 144,50 del 23.04.2019, euro 144,50 del 22.05.2019; altrettanto i bonifici di euro 570,5 dell' 1.10.2019 di cui 164,50 imputabili al contratto n. 204814 ed euro 406,00 al contratto per cui è causa, euro 1.000,00 del 5.12.2019, euro 236,00 del 5.02.2020, euro
380,50 del 12.03.2020, euro 236,00 del 28.07.2020, euro 53,00 del 4.08.2020, euro 318,00 del 5.10.2020, euro 318,00 del 13.11.2020, euro 236,00 del 21.12.2020, euro 145,00 del
18.05.2021. Al contempo, ha precisato che l'opponente ha corrisposto alcuni ratei, prima e dopo la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto, da attribuire al contratto di finanziamento n. 204796, per cui è causa e cioè le seguenti somme: euro 380,5 il 07.02.2019 (rata gennaio 2019), euro 380,5 il 22.02.2019 (rata febbraio 2019), euro 380,5 il 21.03.2019 (rata marzo 2019), euro 380,5 il 23.04.2019 (rata aprile 2019), euro 380,5 il 22.05.2019 (rata maggio 2019); mentre i pagamenti effettuati successivamente ammontano a complessivi euro 1.439,04 e specificatamente: euro 406,00 il
1.10.2019, euro 497,04 il 10.01.2020, euro 300,00 il 29.01.2021, euro 236,00 il 10.03.2021.
A fronte di tale quadro probatorio e delle precise contestazioni dell'opposta,
[...]
il quale, tra l'altro non ha depositato le memorie ex art. 183 comma VI Parte_1
c.p.c. egli scritti difensivi conclusionali, nulla ha dedotto nè tanto meno ha offerto elementi utili a contrastare la pretesa creditoria della anche in considerazione della genericità Pt_2
dell'opposizione e dell'inconferente produzione documentale, non del tutto pertinente al presente giudizio.
L'opposizione, quindi, va integralmente respinta, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1/2021 emesso il 3.01.2021 (dep. 04.01.2021) già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 10.12.2021.
n. 287/2021 r.g.a.c. Pag. 8 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati, tenuto conto del valore della causa, previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 del cit. decreto in considerazione della natura non particolarmente complessa delle questioni di fatto e di diritto affrontate, limitatamente all'attività processuale effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n./2021 già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1
che liquida in complessivi euro 1.689,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
3) condanna l'opponente al pagamento in favore del delle spese di Controparte_2
lite che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Cosi deciso in Lagonegro, 15.05.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
n. 287/2021 r.g.a.c. Pag. 9