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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/12/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1428/2025
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. AS NT Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1428/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1
dell'avv.SAPIA EMANUELE
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.
RS TO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 30/7/2025 Parte 1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 28/2/2015, che dalla unione erano nati i e rappresentavano di voler separarsi alle condizionifigli Persona_1 e Per_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
pronunciarsi la separazione tra i sig.ri ES AS e DI LI
AM disponendone l'annotazione nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
-R (CS), autorizzandoli a vivere separati;
disporsi l'affidamento condiviso di ES PI TI e ES PI
CO tra i genitori con collocazione prevalente presso la madre anche ai fini della residenza;
conseguentemente l'abitazione familiare sita in -R (CS) alla c.da Matassa piazza Nino Chefalo n.1 viene assegnata alla signora DI LI AM che la coabiterà con i figli minori;
in merito alla regolamentazione del diritto/dovere di visita il sig. ES
AS e DI EL AM, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del minore terrà con sé i figli: con possibilità per il padre di vederla due giorni alla settimana e precisamente il martedi e il giovedi dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con obbligo per il padre di curarne l'igiene e gli impegni scolastici pomeridiani ed infine un fine settimana alternato dalle 10.00 del sabato alle ore 20.00
della domenica assolvendo ad ogni necessaria esigenza dei minori nell'arco temporale previsto;
le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse dai minori ES PI
TI ed ES PI CO con entrambi i genitori secondo modalità che questi ultimi vorranno previamente concordare in base a tempistiche consone ai medesimi tenuto conto delle esigenze dei minori, (per una settimana con il padre e una con la madre;
per le festività del Natale i minori trascorreranno con il padre la Vigilia ed il giorno 25 con la madre, ad anni alterni, partendo da queste festività, i cui il figlio starà con il padre per la Vigilia;
lo stesso criterio varrà per il Capodanno in cui i minori staranno con la madre la Vigilia;
anche le vacanze Pasquali verranno trascorse in parti uguali con i genitori, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.) le altre vacanze del calendario scolastico: a novembre quelle di Ogni Santi e a febbraio quelle di carnevale verranno trascorse da ES PI TI e ES PI
CO una con la madre e l'altra con il padre, invertendole poi di anno in anno compatibilmente agli impegni di lavoro di entrambe le parti e salvo diverso accordo tra le medesime;
durante le vacanze estive ES PI TI e ES PI CO trascorreranno le vacanze secondo le modalità che le parti vorranno concordare compatibilmente con le ferie lavorative di ognuno e salva ogni ulteriore esigenza del minore;
Tutte le decisioni inerenti la salute e l'educazione del minore saranno prese concordemente dai genitori, i quali sin da ora dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi sulla salute, sull'educazione, sull'indirizzo scolastico o comunque sulle scelte che appaiono determinanti per il futuro degli stessi;
Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli corrispondendo la somma mensile di 250,00 euro (Trecento euro), da versarsi entro il 5 di ciascun mese sul conto corrente della signora DI EL AM, somma soggetta annualmente a rivalutazione Istat.
Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute in uguale misura dai genitori. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano quali spese straordinarie:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); b) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Ogni altra spesa di qualsiasi valore anche modico, salvo che la stessa rivesta il carattere dell'urgenza, dovrà essere preventivamente comunicata da entrambi i genitori ed oggetto di preventivo accordo. Le spese straordinarie andranno rimborsate entro trenta giorni dalla richiesta.
L'assegno unico verrà trattenuto dalla signora DI EL AM da destinare alla crescita dei figli minori e per assolvere a qualsivoglia esigenza economica dei medesimi;
Qualsiasi cambio di residenza va comunicato all'altro coniuge;
I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Parte_1 nato a [...] il Omologa la separazione dei coniugi
10/11/1980 e Controparte_1 nata a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 19 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
AS NT
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. AS NT Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1428/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1
dell'avv.SAPIA EMANUELE
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.
RS TO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 30/7/2025 Parte 1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 28/2/2015, che dalla unione erano nati i e rappresentavano di voler separarsi alle condizionifigli Persona_1 e Per_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
pronunciarsi la separazione tra i sig.ri ES AS e DI LI
AM disponendone l'annotazione nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
-R (CS), autorizzandoli a vivere separati;
disporsi l'affidamento condiviso di ES PI TI e ES PI
CO tra i genitori con collocazione prevalente presso la madre anche ai fini della residenza;
conseguentemente l'abitazione familiare sita in -R (CS) alla c.da Matassa piazza Nino Chefalo n.1 viene assegnata alla signora DI LI AM che la coabiterà con i figli minori;
in merito alla regolamentazione del diritto/dovere di visita il sig. ES
AS e DI EL AM, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del minore terrà con sé i figli: con possibilità per il padre di vederla due giorni alla settimana e precisamente il martedi e il giovedi dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con obbligo per il padre di curarne l'igiene e gli impegni scolastici pomeridiani ed infine un fine settimana alternato dalle 10.00 del sabato alle ore 20.00
della domenica assolvendo ad ogni necessaria esigenza dei minori nell'arco temporale previsto;
le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse dai minori ES PI
TI ed ES PI CO con entrambi i genitori secondo modalità che questi ultimi vorranno previamente concordare in base a tempistiche consone ai medesimi tenuto conto delle esigenze dei minori, (per una settimana con il padre e una con la madre;
per le festività del Natale i minori trascorreranno con il padre la Vigilia ed il giorno 25 con la madre, ad anni alterni, partendo da queste festività, i cui il figlio starà con il padre per la Vigilia;
lo stesso criterio varrà per il Capodanno in cui i minori staranno con la madre la Vigilia;
anche le vacanze Pasquali verranno trascorse in parti uguali con i genitori, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.) le altre vacanze del calendario scolastico: a novembre quelle di Ogni Santi e a febbraio quelle di carnevale verranno trascorse da ES PI TI e ES PI
CO una con la madre e l'altra con il padre, invertendole poi di anno in anno compatibilmente agli impegni di lavoro di entrambe le parti e salvo diverso accordo tra le medesime;
durante le vacanze estive ES PI TI e ES PI CO trascorreranno le vacanze secondo le modalità che le parti vorranno concordare compatibilmente con le ferie lavorative di ognuno e salva ogni ulteriore esigenza del minore;
Tutte le decisioni inerenti la salute e l'educazione del minore saranno prese concordemente dai genitori, i quali sin da ora dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi sulla salute, sull'educazione, sull'indirizzo scolastico o comunque sulle scelte che appaiono determinanti per il futuro degli stessi;
Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli corrispondendo la somma mensile di 250,00 euro (Trecento euro), da versarsi entro il 5 di ciascun mese sul conto corrente della signora DI EL AM, somma soggetta annualmente a rivalutazione Istat.
Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute in uguale misura dai genitori. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano quali spese straordinarie:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); b) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Ogni altra spesa di qualsiasi valore anche modico, salvo che la stessa rivesta il carattere dell'urgenza, dovrà essere preventivamente comunicata da entrambi i genitori ed oggetto di preventivo accordo. Le spese straordinarie andranno rimborsate entro trenta giorni dalla richiesta.
L'assegno unico verrà trattenuto dalla signora DI EL AM da destinare alla crescita dei figli minori e per assolvere a qualsivoglia esigenza economica dei medesimi;
Qualsiasi cambio di residenza va comunicato all'altro coniuge;
I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Parte_1 nato a [...] il Omologa la separazione dei coniugi
10/11/1980 e Controparte_1 nata a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 19 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
AS NT