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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/09/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.5662/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Cardaropoli;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.11.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società dall'11.3.2021 al Controparte_1
31.10.2022, con inquadramento al Liv. 2 – Operai – dell'allora vigente CCNL
Edili di categoria applicato, e mansioni di stuccatore, esponeva di non aver ricevuto le retribuzioni di settembre ed ottobre 2022 e il TFR alla cessazione del rapporto, né in seguito, nonostante le richieste successivamente formulate tramite i propri legali. Assumendo, quindi, di essere creditore di euro 3.326,30
a titolo di TFR e di euro 4.000,00 a titolo di retribuzioni dovute per i mesi di settembre ed ottobre 2022, adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire condannare la al Controparte_1 pagamento in suo favore dei suddetti importi, oltre accessori di legge, vinte le spese di lite, da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società convenuta non si costituiva.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 24.9.2025.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società Controparte_1
che, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, né è
[...]
comparsa in udienza a mezzo del suo legale rappresentante (v. notifica in atti).
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di cui alla presente motivazione.
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori
(art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di somme a titolo di retribuzione, provare i fatti costitutivi del diritto di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, non solo la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, ma anche la quantità (orario e giorni di lavoro)
e qualità (mansioni) dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava, poi, sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
E' noto, poi, che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e che, a tal fine, è ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. n.15777/2006); ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione ( Cass. n. 3601/2006).
Ebbene, con riguardo alla fattispecie di causa, si evidenzia che la parte ricorrente ha provato, mediante la produzione in giudizio dell'estratto contributivo e delle buste paga (v. All. 2 e 3 del ricorso), l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza dal 11.3.2021 al 31.10.2022, nonchè la qualifica ed il livello di inquadramento (conformi alle allegazioni attoree) e l'applicazione al rapporto del CCNL per i dipendenti delle imprese edili;
conseguentemente, ha fornito la prova dei fatti costitutivi del diritto alle mensilità di settembre ed ottobre 2022 e del TFR.
La parte convenuta, viceversa, rimanendo contumace, non ha assolto all'onere probatorio, su di essa gravante, in ordine alla estinzione della propria obbligazione retributiva nei confronti della parte ricorrente.
Riguardo alla quantificazione delle somme dovute per gli emolumenti di cui si
è accertato il diritto, può farsi riferimento, come richiesto dal ricorrente, alla retribuzione minima tabellare prevista dal CCNL di settore (in atti) e ai valori retributivi emergenti dalle buste paga (anche esse in atti) per le retribuzioni dei mesi di settembre ed ottobre 2022; per il TFR, la quantificazione è agevolmente effettuabile sulla base dei dati emergenti dall'estratto contributivo.
Pertanto, tenuto conto di tali risultanze documentali, riformulando i conteggi allegati al ricorso, spetta al ricorrente l'importo di euro 4.000,00 a titolo di retribuzioni pe le mensilità di settembre ed ottobre 2022 ed euro 3.213,85 a titolo di TFR somme al cui pagamento va condannata la società convenuta.
Gli importi dovuti, come sopra determinati, sono da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992). Sulle singole componenti del credito sono dovuti, ex art. 429, comma 3, c.p.c., la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio legale dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, condanna la società
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1
in favore di di euro 3.213,85 a titolo di TFR ed euro 3.270,34 a Parte_1
titolo di retribuzioni di settembre ed ottobre 2022, oltre accessori di legge dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
- Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.320,00 oltre spese genarli al 15%, IVA (se dovuta) e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Rosa Cardaropoli.
Così deciso in Salerno, il 24.9.2025.
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.5662/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Cardaropoli;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.11.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società dall'11.3.2021 al Controparte_1
31.10.2022, con inquadramento al Liv. 2 – Operai – dell'allora vigente CCNL
Edili di categoria applicato, e mansioni di stuccatore, esponeva di non aver ricevuto le retribuzioni di settembre ed ottobre 2022 e il TFR alla cessazione del rapporto, né in seguito, nonostante le richieste successivamente formulate tramite i propri legali. Assumendo, quindi, di essere creditore di euro 3.326,30
a titolo di TFR e di euro 4.000,00 a titolo di retribuzioni dovute per i mesi di settembre ed ottobre 2022, adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire condannare la al Controparte_1 pagamento in suo favore dei suddetti importi, oltre accessori di legge, vinte le spese di lite, da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società convenuta non si costituiva.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 24.9.2025.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società Controparte_1
che, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, né è
[...]
comparsa in udienza a mezzo del suo legale rappresentante (v. notifica in atti).
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di cui alla presente motivazione.
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori
(art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di somme a titolo di retribuzione, provare i fatti costitutivi del diritto di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, non solo la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, ma anche la quantità (orario e giorni di lavoro)
e qualità (mansioni) dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava, poi, sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
E' noto, poi, che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e che, a tal fine, è ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. n.15777/2006); ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione ( Cass. n. 3601/2006).
Ebbene, con riguardo alla fattispecie di causa, si evidenzia che la parte ricorrente ha provato, mediante la produzione in giudizio dell'estratto contributivo e delle buste paga (v. All. 2 e 3 del ricorso), l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza dal 11.3.2021 al 31.10.2022, nonchè la qualifica ed il livello di inquadramento (conformi alle allegazioni attoree) e l'applicazione al rapporto del CCNL per i dipendenti delle imprese edili;
conseguentemente, ha fornito la prova dei fatti costitutivi del diritto alle mensilità di settembre ed ottobre 2022 e del TFR.
La parte convenuta, viceversa, rimanendo contumace, non ha assolto all'onere probatorio, su di essa gravante, in ordine alla estinzione della propria obbligazione retributiva nei confronti della parte ricorrente.
Riguardo alla quantificazione delle somme dovute per gli emolumenti di cui si
è accertato il diritto, può farsi riferimento, come richiesto dal ricorrente, alla retribuzione minima tabellare prevista dal CCNL di settore (in atti) e ai valori retributivi emergenti dalle buste paga (anche esse in atti) per le retribuzioni dei mesi di settembre ed ottobre 2022; per il TFR, la quantificazione è agevolmente effettuabile sulla base dei dati emergenti dall'estratto contributivo.
Pertanto, tenuto conto di tali risultanze documentali, riformulando i conteggi allegati al ricorso, spetta al ricorrente l'importo di euro 4.000,00 a titolo di retribuzioni pe le mensilità di settembre ed ottobre 2022 ed euro 3.213,85 a titolo di TFR somme al cui pagamento va condannata la società convenuta.
Gli importi dovuti, come sopra determinati, sono da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992). Sulle singole componenti del credito sono dovuti, ex art. 429, comma 3, c.p.c., la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio legale dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, condanna la società
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1
in favore di di euro 3.213,85 a titolo di TFR ed euro 3.270,34 a Parte_1
titolo di retribuzioni di settembre ed ottobre 2022, oltre accessori di legge dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
- Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.320,00 oltre spese genarli al 15%, IVA (se dovuta) e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Rosa Cardaropoli.
Così deciso in Salerno, il 24.9.2025.
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio