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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa SS Petrolo Consigliere rel.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 497/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f.: ), nato il [...] in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
e (c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi residenti in Mendicino (CS), alla strada provinciale QU Santa Croce n. 50, rappresentati e difesi dall'avv. Rosanna Martellotta (c.f.: ), ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliati in Catanzaro (CZ), alla via NI Panello n. 1, presso lo studio dell'avv. Brunella
Candreva, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di appello;
Appellanti
E
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata in Cosenza (CS), corso Luigi Fera n. 23, presso lo studio dell'avv.
SS RC (c.f.: ) che la rappresenta e difende, giusta procura CodiceFiscale_5 rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta di secondo grado;
Appellata
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliato in Cosenza (CS), corso Luigi Fera n. 23, presso lo studio dell'avv.
SS RC (c.f.: ) che lo rappresenta e difende, giusta procura CodiceFiscale_5 rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta di secondo grado;
Appellato NONCHÉ
(P.IVA e Cod. Fisc.: , con sede in Milano, Via Largo Controparte_2 P.IVA_1
Tazio Nuvolari 1, in persona del suo Procuratore Dott. rappresentata e difesa dagli CP_3 avv.ti Giancarlo Lombardi (c.f.: ) e Sabrina Allegrini (C.F. CodiceFiscale_7 [...]
), ed elettivamente domiciliata in Catanzaro (CZ), alla via De Gasperi n. 30, presso lo C.F._8 studio dell'avv. Sabrina Allegrini;
Appellata
(P.IVA e Cod. Fisc.: , con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_4 P.IVA_2
(TV) alla via Marocchesa n. 14, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott.
e del Dirigente Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5 Controparte_6
FA LM (C.F.: ), ed elettivamente domicilia in Cosenza (CS) alla CodiceFiscale_9 via Pane Bianco n. 678, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiarello (c.f.: ), CodiceFiscale_10 giusta procura speciale prodotta in copia unitamente alla comparsa di costituzione di secondo grado;
Appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti, e : “in riforma dell'impugnata sentenza Parte_1 Parte_2 di primo grado, voglia l'Ill.ma Corte adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e quindi dell'ordinanza emessa in data 10/02/2020 per la separazione delle domande riconvenzionali, avanzate da entrambi i convenuti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, riformare la sentenza
n. 397/20 emessa dal Tribunale di Cosenza a firma del Giudice D.ssa Martella, il 10/02/2020 e pubblicata il 24/02/2020, notificata via pec il 05/03/2020 e pronunciata nella causa civile n. 1553/14
e accogliere la domanda avanzata da parte attrice, ossia condannare le parti convenute in solido al pagamento, dell'importo di € 90.153/00, quale ristoro del danno per insufficiente e/o inadeguata e/o difettosa attività professionale. Con vittoria delle spese e competenze del primo e del secondo grado del giudizio, con distrazione ex art 93 c.p.c.”;
per l'appellata, avv. “Voglia l'On.le Corte adita: - dichiarare Controparte_1 inammissibile o, quantomeno, respingere l'appello infondatamente proposto, previa reiezione della domanda di sospensione avanzata;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, disporre a carico del soggetto tenuto a garantire l'Avv. ogni onere eventualmente giudicato sussistente, a seguito CP_1 della domanda di garanzia, all'uopo ritualmente articolata in primo grado, e qui riproposta, in quanto rimasta assorbita. Con vittoria delle spese di lite”; per l'appellato, avv. “Voglia l'On.le Corte adita: - dichiarare inammissibile Parte_3
o, quantomeno, respingere l'appello infondatamente proposto, previa recezione della domanda di sospensione avanzata;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, disporre a carico del soggetto tenuto
a garantire l'Avv. ogni onere eventualmente giudicato sussistente, a seguito della domanda Pt_3 di garanzia, all'uopo ritualmente articolata in primo grado, e qui riproposta, in quanto rimasta assorbita. Con vittoria delle spese di lite”;
per l'appellata, “Voglia la Corte d'Appello adita, in via Controparte_2 preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis cpc per i motivi dedotti nel presente atto. In via principale, rigettare l'appello proposto dai signori e per Pt_1 Pt_2 ottenere la riforma della sentenza impugnata, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza resa dal Giudice unico del Tribunale di
Cosenza n. 397 del 24.02.2020, non sussistendo profili di responsabilità professionale attribuibili all'avvocato nell'esecuzione del suo incarico. In via subordinata, in caso di accoglimento Pt_3 dell'appello promosso dai signori e , rigettare la domanda di manleva e garanzia Pt_1 Pt_2 formulata dall'avvocato nei confronti della terza chiamata in Parte_3 Controparte_2 quanto infondata in fatto e in diritto, non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “Tua Professione” nr. 40004912000141 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Sempre in via subordinata: in caso di accoglimento dell'appello promosso dai signori
e , rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato Pt_1 Pt_2 [...] nei confronti della terza chiamata in quanto infondata in fatto e in Pt_3 Controparte_2 diritto per intervenuta decadenza dell'assicurato dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza “Tua Professione” n. 40004912000141 per tutti i motivi dedotti in narrativa. In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato nei confronti di Pt_3 Controparte_2 statuire la condanna di quest'ultima nei limiti delle condizioni di operatività del contratto di assicurazione prodotto agli atti di causa, compresi franchigie e massimali. Spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio rifusi”;
per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis Controparte_4 reiectiis, disattendere l'impugnazione proposta dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cosenza, n. 397/2020, resa nel giudizio RG. 1553/2014, pubblicata il 24/02/2020, siccome inammissibile e completamente destituita di fondamento e, per
l'effetto, previa integrale conferma della gravata pronuncia, condannare essi appellanti alla refusione di spese e competenze di cui al presente grado di appello da riconoscere, anche, nei confronti di essa impresa assicuratrice appellata. In via subordinata, salvo gravame da proporre innanzi alla Suprema Corte di cassazione, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione svolta dagli appellanti, rigettare, comunque, la domanda di manleva spiegata dall'avv. nei confronti di essa stante l'inoperatività della Controparte_1 Controparte_4 garanzia così come eccepita anche nel giudizio di primae curae. Con vittoria, anche in questo caso, di spese e competenze di lite. In via ancora più subordinata, e sempre nell'ipotesi di cui sopra, ricondurre nell'ambito dei limiti di cui alle condizioni di assicurazione (massimale garantito e scoperto contrattuale) l'accoglimento della domanda di garanzia e tenuto conto della previsione di cui all'art. 6 delle condizioni di assicurazione che prevede la copertura assicurativa per la sola quota di responsabilità attribuita al professionista contraente (esclusa quindi la solidarietà passiva con altri corresponsabili). Con compensazione, in tale ultimo caso, di spese e competenze di lite”.
RILEVATO IN FATTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
e hanno citato in giudizio gli avv.ti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
chiedendo la loro condanna al pagamento in solido della somma di euro Controparte_1
90.153,00 quale “ristoro del danno per insufficiente e/o inadeguata e/o difettosa attività professionale”.
Hanno premesso a tal fine che in data 16.3.2007 per atto a rogito Notar rep 26860 Per_1 racc. 11073, registrato il 20.3.2007 al n. 2133 serie IT, essi e Parte_1 Parte_2 avevano acquistato dalla un immobile (porzione di villetta trifamiliare su due livelli con CP_7 corte esclusiva di circa 200 mq al piano terra, per la somma di euro 167.000,00, oltre IVA, per un totale di euro 173.680,00; che, a seguito della mancata esecuzione del contratto e della mancata esecuzione delle opera di rifinitura concordate con separata scrittura privata del 16.3.2007 e da eseguirsi entro il termine perentorio del 30.3.2007 (cfr. in tal senso specificamente il ricorso ex art.
696 bis c.p.c.), si era verificato un ritardo di 588 giorni nell'esecuzione delle opere rispetto al termine previsto in contratto ed a causa di ciò ed a causa della mancata esecuzione a regola d'arte delle opere e della ricorrenza di vizi, avevano dato incarico professionale all'avv. per Parte_3 presentare ricorso per accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 669/09 R.G. del Tribunale di
Cosenza; che il CTU Geom. , nominato in sede di ATP, aveva stimato in euro 80.300,00 Persona_2 il danno per mancata esecuzione del contratto, per un tempo stimato del ritardo di 803 giorni - precisamente calcolati dal 30.3.2007 al 12.6.2009, ndr - (essendo stata prevista in contratto una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo) e di euro 9.853,00 il costo per portare l'opera a perfetta regola d'arte, presentando l'immobile delle deficienze costruttive nelle rifiniture;
che all'esito dell'ATP essi attori avevano dato incarico congiuntamente agli avv.ti e Parte_3 (già intervenuta nel corso del procedimento per ATP) per promuovere ricorso Controparte_1 ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti della iscritto al n. 4082/09 R.G. (chiedendo di accertare CP_7
e dichiarare il ritardo nell'adempimento contrattuale e condannare la in applicazione della CP_7 clausola penale sottoscritta dalle parti in seno al contratto, al pagamento della somma di euro
91.400,00 per giorni 914 di ritardo alla data del 30.9.2009 ed, accertati i gravi vizi presenti nell'immobile, considerati i costi di intervento e la diminuzione del valore del bene oggetto di vendita ex art. 1490 c.c., condannare la al pagamento della somma di euro 23.219,85, o della CP_7 minor somma qualificata in sede di ATP, con condanna della convenuta al pagamento di spese e competenze del giudizio e delle spese sostenute per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c.; che il giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza dell'11.1.2010 fissata con decreto, aveva rilevato
d'ufficio la mancanza dell'avvertimento a parte resistente, non costituitasi, previsto al n. 7 dell'art.
163 c.p.c. ed aveva disposto la rinnovazione del ricorso e della notifica per l'udienza del 12.4.2010; che all'esito della rinnovazione della notifica la convenuta si era costituita, eccependo in CP_7 via preliminare la mancata rinnovazione da parte attrice del ricorso introduttivo nel termine perentorio, atteso che parte ricorrente si era limitata a notificare nuovamente il primigenio ricorso unitamente al verbale di udienza con cui era stata disposta la rinnovazione del ricorso medesimo;
che il successivo giudice assegnatario della causa, ritenuta fondata l'eccezione di parte resistente, con ordinanza del 17.6.2011, aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione della procedura ex artt. 164 e 307 c.p.c. ritenuta la nullità dell'atto di rinnovazione per mancanza dell'avvertimento ex art. 163 comma 7 c.p.c. “che deve essere contenuto nell'atto posto in essere dalla parte, trattandosi di requisito di validità dello stesso” ed essendo priva di efficacia retroattiva la rinnovazione mediante atto invalido (cfr. l'ordinanza del 17.6.2011); che gli Avv.ti e Pt_3
(i quali in data 27.9.2011 avevano nuovamente proposto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei CP_1 confronti della cfr. il ricorso in atti) avevano comunicato - con raccomandate, CP_7 rispettivamente del 21/25.10.2011 e del 24/27.10.2011 - la rinuncia al mandato (per essere venuto meno il rapporto fiduciario, come si legge) con efficacia immediata;
che in data 25.11.2011 essi attori avevano ritirato presso lo studio dell'Avv.to il contratto di compravendita e gli CP_1 originali del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; che essi attori si erano costituiti nel procedimento ex art.
702 bis c.p.c., iscritto al n. 3242/2011 R.G., nei confronti della con il patrocinio di un nuovo CP_7 difensore;
che all'udienza del 21.5.2013 il giudice assegnatario aveva ordinato la produzione in giudizio della visura camerale della che, essendo risultato dalla visura prodotta che la CP_7 era fallita in data 14.12.2011, il giudice, all'udienza del 25 giugno 2013, aveva dichiarato CP_7 improcedibile la domanda e dichiarato l'estinzione del giudizio;
che, richieste notizie in data
26.6.2013 al Curatore fallimentare, Avv.to Grandinetti sull'attivo fallimentare, e formulata istanza di accesso agli atti della procedura fallimentare in data 17.6.2013, il Curatore aveva comunicato che non erano state rinvenute attrezzature e beni mobili riconducibili alla società e che le indagini condotte presso il PRA e presso catasto e conservatorie immobiliari non avevano consentito
l'individuazione di beni riconducibili alla società fallita e che non vi era spazio per agire in revocatoria fallimentare, non presentandosi nessun attivo riconducibile alla società (cfr. la nota a firma del curatore); che non presentandosi l'utilità di una insinuazione nella massa fallimentare, avevano richiesto, quindi, ali odierni convenuti un ristoro dei danni, chiedendo di fornire i dati delle rispettive polizze assicurative, al fine di addivenire ad una soluzione bonaria;
che - essendo rimasto senza esito tale tentativo e ravvisando negligenza da parte dei convenuti e violazione dell'art. 1176 comma 2 c.p.c. nello svolgimento della loro opera professionale- si erano determinati infine ad agire in via giudiziale per ottenere il risarcimento dei danni.
A tal fine, hanno evidenziato l'erroneità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., inizialmente stilato dai predetti convenuti e la mancata rinnovazione dello stesso, a seguito del rilievo d'ufficio della nullità del ricorso da parte del giudice, ed ancora la nullità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato il 30.6.2011, in quanto notificato presso lo studio nonostante il legale Controparte_8 rappresentante fosse il sig. con sede in Cosenza, addebitando altresì ai predetti Controparte_9 convenuti la mancata proposizione, all'esito della ATP, di un ricorso per sequestro conservativo, finalizzato a garantire il credito di essi clienti, e ciò pur essendo note ai due legali le difficoltà economiche in cui versava la come emerge dalla missiva inviata dai convenuti e datata CP_7
6.12.2013 (anch'essa in atti), con conseguente impossibilità da parte degli attori di ottenere dalla società fallita il risarcimento del danno già quantificato in sede di ATP, attesa l'assenza di attivo fallimentare.
Nel costituirsi con separate comparse di costituzione e risposta i due convenuti: hanno dedotto
l'infondatezza della domanda attorea;
hanno chiesto ed, a ciò autorizzati, hanno proceduto alla chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva, rispettivamente della l'Avv.to Controparte_4 CP_1
e della l'Avv.to hanno formulato entrambi domanda ex art. 96 comma Controparte_2 Pt_3
3 c.p.c. di condanna in solido degli attori per lite temeraria e domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per danno all'immagine di essi professionisti;
hanno chiesto, in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, di essere manlevati dalle rispettive assicurazioni;
hanno chiesto, in ogni caso, la condanna degli attori in solido al pagamento delle competenze ad essi spettanti per l'attività rispettivamente svolta nelle cause iscritte ai n. 669/09 r.g., n. 3242/2011 r.g. e
n. 4820/09 r.g. del Tribunale di Cosenza, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
I convenuti, in atti, hanno contestato il contenuto dell'atto di citazione deducendo non ricorrere colpa professionale: 1) nella rinnovazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nel proc. 4820/09 R.G., avendo essi esattamente ottemperato all'ordinanza del giudice data all'udienza dell'11.1.2010 con cui si disponeva “che il ricorrente notifichi copia del ricorso e del presente verbale al resistente entro
i termini di legge ed assegna al convenuto termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione, avvertendolo che in difetto incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.”, contenendo pertanto il verbale in sé l'avvertimento al convenuto ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c., con conseguente correttezza della rinnovazione della notifica del ricorso e della citata ordinanza del giudice e dovendosi, comunque, escludere la ricorrenza del dolo o della colpa grave e, di conseguenza, una loro responsabilità professionale (Cass. Civ., sez. II, 11.08.2005, n. 16846; negli stessi sensi anche Cass., n. 11612 del 4.12.1990 e Trib. Di Monza, sez. I, 18.05.2011; Cass. Civ., sez.
III n. 11906/2016); 2) nella notifica alla del secondo ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto CP_7 al n. 3242/2011 r.g., essendo avvenuta in maniera regolare la notifica del detto ricorso e del decreto di fissazione di udienza e del verbale dell'udienza del 21.5.2013 alla società convenuta presso la sede verificata mediante acquisizione della visura camerale del 22.7.2011 (in Cosenza alla via Nicola
Parisio n. 25 c/o studio cfr. la visura camerale allegata alla memoria ex art. 183 Controparte_8 comma 6 n. 2 c.p.c.); 3) nella mancata proposizione di ricorso per ottenere sequestro conservativo, atteso che, al momento della proposizione dell'azione di merito ex art. 702 c.p.c. (28.9.2009) come da visura effettuata a cura della Sirinform Italia SpA, relativa al periodo dall'1.1.2009 al 22.4.201 emerge l'intestazione in capo alla unicamente di aree urbane in territorio di Mendicino, CP_7 iscritte al fg 8, p.lla 1020/1 e p.lla 915/12 p.t., facenti parte dei fabbricati urbani costruiti dalla
[...]
e già venduti a terzi (indicata nell'atto di compravendita del 16.3.2007 come posta a servizio CP_7 esclusivo del rispettivo fabbricato, sul quale è riservato “quale pertinenza, il diritto al parcheggio di due autovetture, per ciascun appartamento (cfr. l'atto di compravendita), e, rispettivamente, ai medesimi attori ed asservita al complesso residenziale - come da perizia di parte a firma dell'Ing.
, il quale ha concluso che, sebbene l'area, al catasto, risulti intestata ancora alla società Per_3 fallita, costituisce area in parte comune ed in parte pertinenziale ai fabbricati realizzati CP_7 dalla essendo costituita in parte da strada ed in parte da marciapiedi ed in parte da corti CP_7 al servizio esclusivo dei fabbricati realizzati dalla in forza del permesso a costruire n. CP_7
6/2005 del Comune di Mendicino e segue i fabbricati ai quali è asservita e non è, pertanto, suscettibile di esecuzione forzata (cfr. la perizia di parte convenuta a firma dell'Ing. di cui Per_3 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.)-, tanto che il curatore fallimentare aveva concluso per la mancanza di attivo fallimentare e per l'insussistenza dei presupposti per procedere a revocatoria fallimentare. Atteso altresì che gli stessi odierni convenuti avevano effettuato all'epoca una visura
al fine di verificare l'esistenza di un patrimonio societario riconducibile alla società CP_10 CP_7
[... nonché visure catastali al fine di verificare l'intestazione di beni immobili intestati in comproprietà alla amministratrice della ed alla medesima il tutto con esito CP_7 CP_7 negativo, con conseguente impossibilità di recupero del credito vantato dai coniugi Persona_4 per l'assenza di beni aggredibili (cfr. la visura risalente all'1.10.2009 e visura catastale CP_10 dell'1.10.2009 prodotte dalle parti convenute con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Hanno inoltre evidenziato: a) che gli attori solo nel febbraio del 2009 si erano rivolti al legale, benché le manchevolezze in ordine alla esecuzione e completamento dei lavori risalissero già al periodo 2007-2008; b) che corretta era stata la scelta di procedere mediante ATP, atteso che l'esito del procedimento aveva comportato la sospensione (come dedotto anche nel ricorso per ATP presentato dai coniugi ) del pagamento dell'ultima rata del prezzo, di importo pari Persona_4 ad euro 8.180,00, e conforme all'importo quantificato dal CTU in sede di ATP per l'eliminazione dei vizi riscontrati sull'immobile, ed aveva comportato altresì che la si fosse adoperata per CP_7 ultimare le opere di rifinitura dell'immobile, come constatato dal medesimo CTU in sede di sopralluogo in data 30.3.2009; c) che la quantificazione fatta in sede di ATP dal CTU della penale giornaliera (pari ad euro 100,00 al giorno) avrebbe dovuto essere ridimensionata alla luce del fatto che alla data del 30.3.2009 i lavori erano stati già ultimati (tranne che per l'ultimazione della pittura esterna, cfr. la relazione del CTU Geom. , a pag. 6), depositata il 17.6.2009, con Persona_2 conseguente riduzione della penale - per esclusione del periodo dal 30.3.2009 al 12.6.2009 - di euro
7.300,00 e con conseguente possibilità di ulteriore riduzione della penale, ove si fosse dimostrato in giudizio che l'epoca di completamento dei lavori fosse ancora antecedente e con possibilità di parziale compensazione fra l'importo della penale e l'importo dell'ultima rata di prezzo non corrisposta;
d) che, avendo dedotto la che la ditta esecutrice dei lavori era stata l'impresa CP_7
Meda TR di IN NI ed avendo altresì la società convenuta contestato che si fosse verificato ritardo, la detta convenuta nel giudizio avrebbe potuto addurre giustificazioni e ragioni in ordine al ritardo nella ultimazione e completamento delle opere, con conseguente esito incerto del giudizio;
e) che per tali ragioni, come da verbale di sopralluogo del 19.5.2009 in sede di CTU, essi legali avevano consigliato ai loro assistiti di valutare la possibilità di addivenire ad un bonario componimento, formulando proposta per una transazione;
f) che nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo essi legali avevano seguito costantemente e con scrupolo gli interessi dei loro assistiti;
g) che, in considerazione della natura giuridica della e della CP_7 mancanza di beni e immobili ad essa intestati, era stata corretta la scelta, accettata dai coniugi
, di procedere ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., stante la celerità che contraddistingue Persona_4 la struttura di tale procedimento;
h) che la necessitata rinnovazione del ricorso e la successiva cancellazione della causa dal ruolo non avevano compromesso la possibilità di proporre nuovo ricorso, come appunto era stato proposto da essi legali a distanza di poco tempo dalla ordinanza di estinzione;
che, infatti, un nuovo ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. era stato infine proposto, in data 6.7.2011, nei confronti della iscritto al n. 3242/2011 R.G, regolarmente notificato CP_7 alla presso la sua sede legale […]; i) che, nelle more, su proposta di essi legali (in CP_7 considerazione della incertezza sugli effettivi giorni di ritardo al fine di quantificazione della penale
e del mancato pagamento dell'ultima rata di prezzo da parte di essi attori), era stata anche presentata dagli odierni attori istanza di mediazione […], senza che ciò comportasse ritardo nella trattazione del ricorso -che, hanno dedotto i convenuti, invece, successivamente alla costituzione del nuovo legale, veniva rinviato per due udienze (del 20.3.2012 e del 23.10.2013) per adesione del legale alla astensione proclamata dall'UA -, infine dichiarata, in data 25.6.2013, improcedibile la domanda a seguito del fallimento della società convenuta intervenuto con sentenza del 14.12.2011, pertanto in data antecedente alla costituzione (in data 22.12.2011) del nuovo legale che - hanno sostenuto le odierne parti convenute - non provvedeva a riassumere il processo nei confronti della curatela fallimentare;
l) che il sequestro conservativo, auspicato nel presente giudizio dagli odierni attori, non era stato richiesto neanche dopo la rinuncia in data 25.10.2011 al mandato di essi legali;
che in ogni caso non vi erano beni della società convenuta da sottoporre a misura;
che il sequestro di un eventuale bene rinvenuto, successivamente convertito in pignoramento, sarebbe stato assorbito nella procedura concorsuale;
m) che, stante l'assenza di attivo fallimentare, anche la celere formazione di un titolo giudiziale da fare valere nei confronti della procedura per l'ammissione allo stato passivo del relativo credito, non avrebbe consentito di raggiungere un utile risultato in termini risarcitori;
n) l'insussistenza di loro responsabilità professionale anche in considerazione del fatto che la scelta della strategia processuale, al fine di verificare tale responsabilità del difensore, deve essere valutata ex ante e non ex post e non ricorre nell'ipotesi in cui tale scelta si basi soluzioni che presentino margini di opinabilità, tali da rendere plausibili le scelte difensive perseguite.
chiamata in causa dall'avv. costituitasi, ha eccepito la non Controparte_4 CP_1 operatività della polizza con riferimento al sinistro per il quale si chiede garanzia, in quanto successivo alla scadenza della polizza medesima;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea.
, chiamata in causa dall'avv. costituitasi, ha resistito alla Controparte_2 Pt_3 domanda di manleva, evidenziando che l'assicurato all'atto della sottoscrizione della polizza aveva sottaciuto la circostanza della cancellazione della causa ex art. 702 bis c.p.c. dal ruolo, quale circostanza che avrebbe potuto dare luogo ad una richiesta di risarcimento, deducendo anch'essa pertanto l'inoperatività della garanzia assicurativa;
contestando, altresì, la riferibilità della quietanza di pagamento del premio assicurativo, prodotta dal convenuto, alla polizza stipulata da detto legale;
eccependo la decadenza del legale dal diritto all'indennizzo; associandosi, nel merito, alle deduzioni difensive di parte convenuta.
Concessi alle parti i termini ex art 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente con ordinanza del 3.4.2016, rigettate le richieste istruttorie (prova per testi richiesta dalle parti attrici e, rispettivamente, dalle parti convenute) e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22 novembre 2018 le parti hanno precisato le loro conclusioni e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.”.
Il Tribunale, con la sentenza n. 397/2020, pubblicata il 24.2.2020, ha così statuito:
- in via preliminare, ha disposto la separazione della domanda formulata dai convenuti avv.
e avv. ex art. 28 L. 794/1942, volta alla condanna degli attori in Parte_3 Controparte_1 solido al pagamento delle competenze professionali maturate per l'attività svolta nei procedimenti n.
669/09 r.g., n. 3242/2011 r.g. e n. 4820/09 r.g. innanzi al Tribunale di Cosenza, provvedendo, con separata ordinanza, alla trasmissione degli atti al Presidente di Sezione per quanto di sua competenza;
- ha rigettato la domanda attorea per le ragioni espresse in parte motiva;
- ha dichiarato assorbita ogni ulteriore questione concernente la domanda di manleva proposta dai convenuti nei confronti delle società terze chiamate;
- ha rigettato, per le ragioni esposte in motivazione, le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti volte alla condanna degli attori al risarcimento per danno all'immagine e le domande ex art. 96 comma 1 e 3 c.p.c.;
- ha compensato integralmente le spese del giudizio di primo grado tra attori e convenuti, nonché tra i convenuti e i terzi chiamati.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda attorea, rilevando che:
- i legali, nel rinnovare la notifica del ricorso, si erano attenuti alle disposizioni impartite dal giudice assegnatario del giudizio con l'ordinanza dell'11.1.2010 e, quindi, all'interpretazione della norma formulata dallo stesso giudicante che aveva assegnato i termini per la costituzione del convenuto e formulato gli avvertimenti di legge, con la conseguenza che non era possibile individuare sul punto profili di negligenza a loro carico;
- la mancata impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo per nullità del ricorso, non costituiva indice di acquiescenza, potendo la scelta di riproporre il ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. essere coerente con l'obiettivo di maggiore celerità, piuttosto che attendere l'esito dell'impugnazione;
- quanto alla dedotta nullità della notifica del secondo ricorso proposto ex articolo 702 bis c.p.c., eseguita a mani di persone diversa dal legale rappresentante, il giudice di primo grado ha osservato che detta notifica era stata effettuata presso la sede della società risultante dalla visura camerale, come documentato da parte convenuta;
- con riferimento alla dedotta omissione della richiesta di sequestro conservativo, il Tribunale ha rilevato che già all'epoca della proposizione del primo ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. (datato 28 settembre 2009 e depositato l'8 ottobre 2009) non esistevano beni intestati alla società utilmente aggredibili, situazione rimasta invariata sino alla dichiarazione di fallimento, pertanto, la diversa strategia difensiva invocata dagli attori non avrebbe consentito il risultato sperato.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha escluso qualsiasi responsabilità professionale in capo ai convenuti, sia in relazione alla rinnovazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., sia quanto alle scelte difensive adottate, valutate ex ante come adeguate al risultato perseguito.
Ne è conseguito il rigetto della domanda attorea e l'assorbimento della domanda di manleva.
Il Tribunale ha inoltre rigettato le domande riconvenzionali dei convenuti volte alla condanna degli attori al risarcimento del danno all'immagine e alla condanna ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3,
c.p.c., ritenendo insussistente la prova del danno e mancante l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
Avverso tale decisione hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 censurandola sotto molteplici profili e avanzando contestualmente richiesta di inibitoria.
In particolare, con il primo motivo gli appellanti hanno contestato la separazione delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti ex art. 28 L. 794/1942, che secondo gli appellanti avrebbe dovuto comportare dichiarazione di inammissibilità per violazione del principio di esclusività del rito, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 150/2011.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente escluso profili di responsabilità professionale in capo agli Avv.ti e in relazione alla redazione e notifica del ricorso ex Controparte_1 Parte_3 art. 702 bis c.p.c., privo dell'avvertimento previsto dall'art. 163, n. 7 c.p.c., e per avere successivamente reiterato il medesimo errore in occasione della rinnovazione della notifica.
Con il terzo motivo di appello, hanno contestato la valutazione di validità della notifica del secondo ricorso ex art. 702 bis c.p.c., eseguita a mani di persona diversa dal legale rappresentante della società convenuta.
Con il quarto motivo, gli odierni appellanti hanno censurato la valutazione del Tribunale di
Cosenza in merito alla mancata richiesta di sequestro conservativo dei beni della A tal CP_7 fine, hanno dedotto: a) che la valutazione operata dal Tribunale (che, nel rigettare la richiesta di sequestro, aveva fondato il proprio giudizio sulla circostanza che le ultime vendite di beni immobili della società erano avvenute antecedentemente al deposito dell'ultimo elaborato peritale del CTU, datato 15 giugno 2009, e che la risultava proprietaria esclusivamente di aree urbane non CP_7 suscettibili di esecuzione forzata, nonché sull'assenza di attivo fallimentare) era errata e contraddittoria, poiché, sebbene l'ultimo elaborato del CTU fosse datato 15 giugno 2009, la CP_7 aveva effettuato la vendita di un locale deposito il 28 luglio 2009 e quella di un alloggio il 5
[...] agosto 2009, cioè dopo tale data;
b) che il sequestro conservativo avrebbe dovuto essere chiesto tempestivamente, senza consentire la vendita successiva di beni importanti, che erano invece ancora nella disponibilità della società; c) che la documentazione catastale e le visure dell'Agenzia delle
Entrate aveva dimostrato che le aree di proprietà della definite dal Tribunale pertinenze o CP_7 aree comuni non pignorabili, erano, in realtà, beni immobili urbani individuali, soggetti ad espropriazione forzata;
d) che il curatore fallimentare aveva dichiarato l'assenza di attivo non perché
i beni fossero impignorabili, ma perché, al momento dell'apertura del fallimento, le aree erano già state vendute e quindi non più nella disponibilità della società.
Per tali ragioni, gli odierni appellanti hanno sostenuto che, se i professionisti avessero agito con tempestività, avrebbero potuto chiedere e ottenere il sequestro conservativo e/o l'espropriazione delle aree, evitando così che fossero alienate e sottratte al soddisfacimento dei creditori.
Gli appellanti hanno, poi, censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto tardiva la deduzione formulata dagli appellanti in sede di comparsa conclusionale, riguardante la mancata valutazione dell'azione revocatoria ordinaria, sul presupposto che la stessa non costituisce una domanda nuova o un'eccezione, bensì un ulteriore elemento utile a valutare la condotta negligente degli avvocati convenuti, valutazione che il Tribunale avrebbe potuto effettuare d'ufficio.
Con il sesto motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per avere il Tribunale erroneamente valutato il tempo trascorso ai fini della ricorrenza del nesso causale tra la condotta dei professionisti e il danno lamentato.
In particolare, hanno sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato come momento iniziale di riferimento la proposizione del primo ricorso ex art. 702 bis c.p.c., trascurando il deposito dell'elaborato peritale nella fase di accertamento tecnico preventivo, avvenuto il 15 giugno 2009, da cui sarebbe sorto il diritto di richiedere misure cautelari.
Infine, gli appellanti hanno richiamato i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità professionale, deducendo che il contratto d'opera intellettuale è stato eseguito senza la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c. e hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Instaurato il contraddittorio, mediante separate comparse di costituzione e risposta si sono costituiti in giudizio gli avv.ti e sostenendo l'infondatezza Controparte_1 Parte_3 dell'appello per i motivi che seguono.
Preliminarmente, hanno eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, deducendo l'invalidità della procura alle liti, in quanto, sebbene formalmente dichiarata come “a margine” dell'atto di appello, era in realtà stata conferita su foglio separato, privo di qualsiasi riferimento al contenuto dell'impugnazione. Ciò, ad avviso degli appellati, non consentirebbe di collegare in modo certo e univoco la procura all'atto cui si riferisce, con conseguente violazione del requisito di specificità di cui all'art. 83 c.p.c., e dunque l'inammissibilità dell'intero gravame.
Nel merito, gli appellati hanno innanzitutto sostenuto la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui il giudice aveva disposto la separazione della domanda riconvenzionale di liquidazione degli onorari professionali dalla domanda di risarcimento per responsabilità professionale, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul punto (sentenza n. 4485/2018), secondo cui, nell'ambito delle controversie ex art. 28 della legge n. 794/1942, il giudice deve procedere alla separazione delle domande qualora quella riconvenzionale richieda un'istruttoria non sommaria, essendo preclusa la conversione in rito ordinario di entrambe le cause cumulate.
Hanno inoltre osservato che la connessione tra le domande assume rilievo solo laddove si ponga anche una questione di competenza, ipotesi non ricorrente nella fattispecie.
Gli appellati hanno inoltre ribadito che gli acconti versati dagli appellanti erano già stati detratti dalle parcelle e che non sussistevano ragioni ostative al diritto al compenso professionale.
Gli appellati hanno poi contestato radicalmente la ricostruzione attorea circa la pretesa esistenza di errori professionali, sottolineando l'inesistenza di qualsiasi danno causalmente riconducibile alle condotte dei difensori.
A tal fine, hanno dedotto: a) che gli odierni appellanti si erano rivolti ai legali soltanto nel 2009, sebbene le contestazioni alla società venditrice risalissero al 2007-2008, e che la scelta di promuovere un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. si era rivelata pienamente opportuna, avendo consentito di sospendere il pagamento dell'ultimo rateo di prezzo e di ottenere l'esecuzione delle opere di rifinitura sull'immobile acquistato;
b) la successiva scelta di instaurare i ricorsi ex art. 702 bis c.p.c. fu dettata da criteri di efficienza e rapidità, anche in ragione delle già precarie condizioni della società poi fallita;
c) che doveva escludersi qualsiasi colpa nella mancata proposizione del sequestro conservativo, posto che la stessa sarebbe stata comunque priva di utilità per l'assenza di beni aggredibili;
e) che, parimenti, doveva essere escluso ogni nesso tra la strategia processuale adottata e il successivo fallimento della società non sussistendo alcun titolo certo, liquido CP_7 ed esigibile che avrebbe potuto consentire un'effettiva soddisfazione del credito. Gli appellati hanno, poi, sostenuto, la mancanza dei presupposti della colpa professionale, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità dell'avvocato può configurarsi solo in presenza di ignoranza o violazione di norme di legge, ovvero di errori su questioni prive di margine di opinabilità, dovendosi invece escludere in caso di scelte processuali ragionevolmente giustificabili.
Infine, gli appellati hanno riproposto la domanda di chiamata in garanzia rimasta assorbita nel primo grado di giudizio.
L'avv. ha ribadito di aver attivato la propria compagnia assicurativa Pt_3 Controparte_2
con riferimento alla polizza professionale “Tua Professione” n. 40004912000141,
[...] regolarmente stipulata e operante secondo il modello claims made, coprente anche fatti antecedenti purché la richiesta di risarcimento intervenga durante la vigenza del contratto. Ha prodotto documentazione comprovante la validità della copertura, il pagamento del premio e la tempestiva denuncia del sinistro, contestando l'eccezione di inoperatività sollevata dalla compagnia assicuratrice.
L'avv. ha analogamente richiamato l'operatività della propria polizza n. 291188298, CP_1 includente una clausola di ultrattività quinquennale, sostenendo la piena efficacia della garanzia.
costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello proposto da e , ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Pt_1 Pt_2
Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti dall'avvocato eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa. Pt_3
In particolare, ha dedotto: a) che la polizza “Tua Professione” n. 40004912000141 opera in regime “claims made”, con copertura limitata alle richieste di risarcimento formulate e comunicate nel periodo di vigenza contrattuale e che essa esclude espressamente la garanzia per sinistri derivanti da circostanze preesistenti alla stipulazione della polizza e già note all'assicurato; b) che, alla data di sottoscrizione della copertura (3 febbraio 2012), l'avvocato era già a conoscenza di fatti e Pt_3 circostanze idonei a determinare una futura richiesta di risarcimento, poiché il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. da lui promosso nell'interesse dei coniugi e era stato cancellato dal Pt_1 Pt_2 ruolo ed estinto per nullità del ricorso non sanata, evento che lo esponeva al concreto rischio di contestazioni sulla propria condotta professionale;
c) che, trattandosi di circostanza pregressa e nota, la copertura assicurativa doveva ritenersi inoperante ai sensi dell'art. A.2 delle Condizioni Generali di polizza, oltre che in forza delle norme codicistiche in materia di dichiarazioni inesatte e reticenti
(artt. 1892 ss. c.c.), avendo l'assicurato, nella proposta di assicurazione, negato di essere a conoscenza di fatti suscettibili di dar luogo a richieste di risarcimento. Sotto altro profilo, ha eccepito la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 19 delle Condizioni Generali di assicurazione, per omessa comunicazione tempestiva del sinistro.
Ha quindi concluso come in epigrafe riportato.
A seguito dell'ordine della Corte di rinnovazione della notificazione dell'appello,
[...] si è costituita eccependo l'infondatezza dell'impugnazione, rilevando che gli argomenti CP_4 sollevati riproponevano temi già valutati e correttamente disattesi dal Tribunale di Cosenza, il quale, con ampia e corretta motivazione, aveva escluso qualsiasi nesso causale tra la condotta dei professionisti convenuti e il danno lamentato dagli attori
Pertanto, ha richiamato integralmente le eccezioni già formulate nel giudizio di primo grado in ordine alla non operatività della garanzia assicurativa, come precisate nelle proprie memorie istruttorie e conclusionali.
All'udienza del 20.5.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnato alle parti il termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, occorre dare atto che la parte appellata, nella Controparte_2 propria comparsa di costituzione, ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Tale eccezione - che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (Cass., Sez.
III, n. 19333 del 20 luglio 2018) deve essere valutata necessariamente in una fase anteriore all'inizio della trattazione del merito - non è suscettibile di essere esaminata nella presente sede decisionale.
Deve, infatti, rivelarsi che la Corte, nel disporre la trattazione della causa secondo le forme ordinarie e nel fissare successivamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha di fatto già implicitamente rigettato l'eccezione in questione.
Ne consegue che, in questa sede, nessuna ulteriore statuizione in ordine alla medesima può, né deve essere pronunciata.
3. Sempre in via preliminare, va esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da e da fondata sull'asserita invalidità della Parte_3 Controparte_1 procura alle liti conferita dagli appellanti1 La procura risulta, infatti, ritualmente conferita, poiché, pur essendo stata rilasciata su foglio separato, deve ritenersi materialmente congiunta all'atto di appello, conformemente a quanto richiesto dalla normativa processuale e dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito.
Ed invero, a fronte della mancata determinazione ad opera del legislatore del contenuto necessario della procura (l'art. 83 co. 2 c.p.c., infatti, si limita a distinguere tra procura generale e procura speciale, senza ulteriori specificazioni contenutistiche), deve ritenersi che la mancata indicazione degli estremi del giudizio non integri causa di nullità della procura allorquando la medesima sia apposta in calce al ricorso con il quale viene introdotto il giudizio. In tali ipotesi, infatti, la collocazione topografica della procura è idonea, come più volte affermato dalla S.C., a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede. (v. in questi termini
Corte di Appello di Milano n. 2869/2025).
Nel caso in esame, la procura contestata è stata rilasciata con documento separato, dotato di sottoscrizione autenticata e allegato all'atto introduttivo del giudizio, sicché la stessa può considerarsi
“apposta in calce” all'atto di citazione alla stregua della normativa regolamentare recante la disciplina del processo civile telematico. Il riferimento è, in particolare, all'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44 del
2011, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.m. 3 aprile 2013, n. 48, che così recita: “La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.”.
Tra l'altro, la suddetta procura, contrariamente a quanto affermato da parte appellata, contiene l'indicazione del numero della sentenza impugnata, elemento idoneo ad assicurare la certezza della provenienza del potere di rappresentanza dalla parte e la sua inequivoca riferibilità al presente grado di giudizio.
4. Passando al merito, con il primo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha disposto la separazione delle domande formulate in via riconvenzionale dai convenuti ai sensi dell'art. 28 l. 794/1942.
Al riguardo si osserva che, come da costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, la decisione del giudice in merito alla riunione o alla separazione di cause ha natura meramente strumentale e discrezionale e, pertanto, non è soggetto ad appello.
Ha, infatti, affermato la Suprema Corte che “Il provvedimento di riunione di cause, che si adegua al principio dell'economia dei giudizi, costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice che lo esercita incensurabilmente, e, pertanto, non è suscettibile di impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari;
conseguentemente, l'omessa riunione di procedimenti relativi alla stessa causa, che non risulta tra l'altro sanzionata da nullità, non può assolutamente essere configurata come uno dei capi della domanda sul quale manchi la decisione e per il quale può quindi configurarsi il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19693 del
17/07/2008); e, inoltre in epoca più recente, che “La decisione sull'istanza di riunione di più cause, che si adegua al principio dell'economia dei giudizi, costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice, che lo esercita quindi in maniera incensurabile, sicché resta inammissibile
l'impugnazione anche avverso il provvedimento che abbia semplicemente omesso di pronunciare sull'invocata riunione di procedimenti distinti” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 35134 del 18/11/2021).
Il motivo è pertanto inammissibile.
5. Con le ulteriori censure gli appellanti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui, a loro dire, il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di condotte negligenti e gravemente colpose poste in essere dagli avv.ti e nell'esecuzione Parte_3 Controparte_1 del mandato difensivo loro conferito.
Al riguardo, va premesso che, ai fini della configurabilità della responsabilità professionale dell'avvocato, non è sufficiente il semplice rilievo di una non corretta esecuzione dell'attività difensiva. È principio consolidato che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale siano, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato: il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la sua opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.
(Cass. 18612/2013). In caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, invece, il professionista è tenuto a rispondere solamente per dolo o colpa grave, ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile (cfr. Cass. civ. n. 6967/06).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
1. occorre distinguere tra l'interesse strumentale consistente nella corretta esecuzione della prestazione professionale, e l'interesse primario del cliente, rappresentato dal conseguimento del risultato finale;
2. l'inadempimento può determinare la lesione dell'interesse strumentale, ma non comporta automaticamente la lesione dell'interesse primario;
3. per tale ragione, vi è l'esigenza di dimostrare che la condotta contraria alle leges artis abbia determinato, eziologicamente, la lesione dell'interesse primario/presupposto e, dunque, il danno evento, non potendo “la responsabilità risarcitoria dell'avvocato sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione”, rendendosi necessaria, altresì, ai fini del risarcimento “la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” nella sede giudiziaria”
(cfr. Cass. civ. n. 24670 del 2024; principio sancito anche da Cass. civ. n. 28992 del 2019).
Si tratta, quindi, di stabilire, se la condotta corretta e adempiente del professionista, secondo il criterio del più probabile che non, avrebbe consentito al cliente il riconoscimento delle proprie ragioni giuridiche, con conseguente nesso eziologico tra il comportamento del legale e il danno derivatone.
Ed inoltre, al cospetto dell'omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, può essere applicata la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, non solo con riferimento all'accertamento del nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, ma anche con riferimento all'accertamento del nesso eziologico tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, esso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (cfr. Cass. civ. n. 25112/17).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, incombe sul cliente dimostrare: a) il conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza di un danno concretamente subito;
d) il nesso causale tra la condotta contestata e il danno (Cfr. Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238).
Inoltre, la responsabilità per scelte professionali è configurabile solo se la strategia difensiva adottata risulti, ex ante, irragionevole o inadeguata rispetto all'interesse del cliente, tenuto conto della natura e delle caratteristiche della controversia, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite (cfr. Cass. Ord. n.
30169/2018; 410/2017).
5.1. Con specifico riferimento al caso di specie, con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti deducono che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non ravvisare la responsabilità professionale dei difensori per aver redatto un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. privo degli avvertimenti di cui all'art. 163, n. 7 c.p.c., nonché per non aver provveduto alla rinnovazione dell'atto nei termini di legge.
Il motivo è infondato. In primo luogo, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, deve escludersi che possa essere imputata agli avvocati una responsabilità per non aver provveduto autonomamente alla rinnovazione del ricorso, poiché essi si sono attenuti pedissequamente a quanto disposto dal giudice con il provvedimento reso all'udienza dell'11.1.2010.
Dagli atti risulta infatti che lo stesso giudice, rilevata la mancanza nel ricorso dell'avvertimento al resistente previsto dall'art. 163, n. 7 c.p.c. - che la costituzione oltre i termini determina la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. - ha ritenuto di dover disporre la rinnovazione del ricorso e della notifica, rinviando all'udienza del 18.4.2010, e poi così provvedendo: “dispone che il ricorrente notifichi copia del ricorso e del presente verbale al resistente entro il termine di legge ed assegna al convenuto termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione, avvertendolo che in difetto incorrerà nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.”. Gli odierni appellati hanno dunque provveduto a notificare il ricorso e il provvedimento del giudice, nel rispetto di quel provvedimento.
Orbene, è principio pacifico che “per il principio del giusto processo, a tutela dell'affidamento della parte, il giudice d'appello, che abbia ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee, non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma deve revocare
l'ordinanza e concedere nuovo termine di notifica” (Cass. 10273/ 2014; Cass. 279/ 2017). Pertanto, essendo stato lo stesso giudice a disciplinare le modalità della rinnovazione disponendo la notifica del ricorso e del verbale, non avrebbe poi potuto essere dichiarata l'estinzione del giudizio per omessa rinnovazione del ricorso dichiarato nullo per mancanza dell'avvertimento di cu i all'art. 163 n. 7
c.p.c..
Né può ritenersi, come sostenuto dagli odierni appellanti, che l'avvocato - quale “tecnico del diritto” - avrebbe dovuto conosce le norme processuali e ad esse attenersi indipendentemente dall'interpretazione dei provvedimenti giudiziari.
Nel caso in esame, si ribadisce, è stato lo stesso giudice a regolare le modalità di rinnovazione del ricorso, a disporre cioè la rinotifica del ricorso e del verbale nel quale ha altresì assegnato al resistente termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione, con l'avvertimento che “in difetto incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.”, così rafforzando il convincimento che la notifica del suddetto verbale, unitamente al ricorso principale, sarebbe stato sufficiente a sanare la nullità in cui erano incorsi gli appellati con il ricorso.
Alla luce di ciò, pienamente pertinente risulta il richiamo giurisprudenziale valorizzato dal giudice di prime cure, secondo cui “Il giudice d'appello che, a seguito del mancato rispetto dei termini a comparire, ha ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma deve revocare l'ordinanza erroneamente pronunciata e, nel rispetto del principio del giusto processo ed a tutela dell'affidamento della parte appellante, deve concedere a quest'ultima un nuovo termine per la notifica, non potendo la stessa essere pregiudicata dall'invalidità di un atto determinata dall'ottemperanza ad un provvedimento del giudice, fatta ovviamente salva la costituzione dell'appellato, che comporta la sanatoria dell'atto difforme dal paradigma legale per il raggiungimento dello scopo, giusta l'art. 156, comma 3, c.p.c.” (Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 17926 del 28/06/2024).
Il principio sebbene espresso in riferimento alle ipotesi di rinnovazione della notifica dell'atto di appello, esprime un criterio generale pienamente applicabile anche alla fattispecie in esame:
l'invalidità dell'atto che sia determinata dal provvedimento del giudice non può pregiudicare la parte che abbia prestato osservanza a quest'ultimo.
Neppure può condividersi l'assunto secondo cui la scelta degli odierni appellati di non impugnare il provvedimento di estinzione, ma di proporre un nuovo ricorso integrerebbe acquiescenza. Al contrario, si tratta di una legittima scelta difensiva, orientata alla più celere prosecuzione del giudizio, tenuto conto anche dell'incertezza nei tempi e nell'esito dell'eventuale impugnazione.
Infine, quanto al profilo della dedotta responsabilità dei difensori per l'omesso avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., vale la pena di ricordare -in aggiunta a quanto si è già detto - che, in materia di responsabilità professionale, il cliente deve provare non solo di aver subito un danno, ma anche la correlazione eziologica tra l'attività insufficiente o inadeguata del professionista e il pregiudizio lamentato. È pertanto necessaria la rigorosa dimostrazione del nesso causale tra l'asserito errore e l'evento di danno.
Nel caso di specie, gli appellanti si sono limitati ad affermare che il processo si sarebbe concluso prima della dichiarazione di fallimento della società resistente, ma tale allegazione appare meramente ipotetica e del tutto generica, non supportata da alcun elemento concreto, anche solo considerando che alla data del 28.1.2011 il processo si trovava ancora in una fase embrionale, avendo il giudice trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale per incompetenza tabellare a trattare il procedimento.
Per tutte le ragioni esposte il primo motivo di appello deve essere integralmente rigettato, risultando pienamente condivisibile la soluzione adottata dal giudice di prime cure.
5.2. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo alle censure relative alla notificazione del secondo ricorso ex art. 702-bis c.p.c..
Dagli atti – e segnatamente dalla visura camerale prodotta – risulta infatti che, al contrario di quanto sostenuto dagli odierni appellanti, il rappresentante legale della società, all'epoca del giudizio, era il sig. e non . Controparte_8 Controparte_9 I difensori hanno dunque fatto corretta applicazione delle norme in materia di notificazione alle persone giuridiche2 che impongono l'esecuzione della notifica presso la sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.
5.3. Il quarto e il sesto motivo di gravame possono essere congiuntamente esaminati, stante la loro connessione logico-giuridica.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata lamentando l'erroneità della valutazione compiuta dal primo giudice in ordine alla mancata proposizione del sequestro conservativo, sostenendo che i difensori avrebbero dovuto attivarsi tempestivamente al fine di tutelare il credito.
Hanno, inoltre, contestato la valutazione operata dal giudice di primo grado con riferimento al tempo trascorso ai fini della ricorrenza del nesso causale tra la condotta dei professionisti e il danno lamentato.
La censura è infondata.
Gli appellanti non hanno indicato, nell'atto di citazione introduttivo, alcuna concreta circostanza fattuale idonea a rappresentare il fondato pericolo di perdere la garanzia del credito - presupposto necessario per l'adozione della misura cautelare di cui all'articolo 671 c.p.c.. Nell'atto introduttivo, infatti, l'unico richiamo operato è alla presunta conoscenza da parte dei difensori delle difficoltà economiche della società resistente, desunta da un'espressione contenuta nella missiva a firma dei difensori righe 27- 28, nella quale così si legge: “…già all'epoca del Parte_4 mandato conferitoci per stessa impressione dei suoi patrocinati, appariva in difficoltà…” (v. atto di citazione p.6).
Tale riferimento, tuttavia, è del tutto generico e non accompagnato da alcuna allegazione concreta in ordine a condotte dalla società qualificabili come depauperamento fraudolento del patrimonio, non potendosi ritenere sufficiente la mera affermazione secondo cui “avendo controparte effettuato un'ATP positiva per il cliente, avrebbe dovuto richiedere al Giudice, proprio perché sapeva le difficoltà economiche della un sequestro conservativo. Ed invero, sarebbe stato CP_7 opportuno richiedere l'applicazione dell'art. 671 c.p.c. visto che c'era fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito... Il collegio difensivo dei coniugi sapeva delle Persona_4 problematiche della visto che, a pagina 2 della missiva a firma dei difensori CP_7 Parte_4
righe 27- 28 allegata, così si legge: “…già all'epoca del mandato conferitoci per stessa
[...] impressione dei suoi patrocinati, appariva in difficoltà…” (v. atto di citazione p.6).
Inoltre, come noto, il periculum in mora nel sequestro conservativo è integrato da un comportamento del debitore volto a sottrarre al creditore la propria garanzia patrimoniale e nello specifico nulla è stato dedotto dagli attori in primo grado sul punto.
Solo con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc è stata allegata una visura catastale attestante la proprietà, in capo alla di un'area urbana di 242 mq individuata catastalmente CP_7 al fg 8, p.lla 915, sub. 12 e di una ulteriore area urbana di 340 mq, fg 8, p.lla 1020, sub. 1.
Orbene, a fronte di tali deduzioni gli odierni appellati hanno replicato evidenziando – mediante produzione documentale nella stesa fase processuale - che la scelta di non proporre ricorso per sequestro conservativo è stata dettata da quanto emerso dalla ricerche effettuate e, segnatamente sulla base delle visure VE prodotte, dalle quali emerge che al momento della definizione del procedimento per accertamento tecnico preventivo e della proposizione dell'azione di merito
(28.9.2009), la non possedeva beni immobili utilmente sequestrabili. CP_7
Ed invero, gli appellati hanno altresì prodotto con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c. relazione Sirinform Italia S.r.l. (doc. n. 26 del fascicolo di parte e Allegato II della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) dalla quale risulta che – almeno fino alla dichiarazione di fallimento
(la relazione si riferisce al periodo temporale compreso tra il 1.1.2009 ed il 22.4.2014) -, la CP_7 risultava catastalmente proprietaria unicamente dell'area urbana, censita in catasto al fg. 8, p.lla
[...]
1020 sub.1 e p.lla 915, sub. 12, esistente nel Comune di Mendicino (CS) alla c.da QU (v. il citato all. II), nella pratica asservite al complesso residenziale realizzato dalla società. Dalla stessa relazione emerge, infatti, che la suddetta area, identificata al Catasto con il codice F125, risulta parte dei fabbricati urbani (ivi compreso quello degli appellanti) realizzati dalla e venduti a vari CP_7 acquirenti che, come da relazione a firma dell'ing. (all. III della memoria ex art. Persona_5
183, sesto comma, n. 2), consiste in una superficie libera da costruzioni (identificata alla lettera F1 del catasto), asservita al complesso residenziale realizzato e, pertanto, non assoggettabile ad esecuzione in quanto già nella disponibilità̀ degli acquirenti delle singole unità abitative (v. relazione
Sirinform Italia all. n. III della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2).
Conferma di ciò si rinviene nel rogito notarile di compravendita stipulato tra la e CP_7 gli odierni appellanti in data 16.3.2007, nel quale, all'art. 3, è espressamente previsto che “Gli immobili oggetto della presente vendita, effettuata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, vengono trasferiti con ogni accessorio, accessione, pertinenza e servitù; con la corrispondente quota di comproprietà di beni e servizi sulle parti comuni del fabbricato di cui essi fanno parte, che sono tali per legge e che costituiscono il condominio dell'edificio.
Gli immobili in oggetto hanno accesso dalla esistente strada, realizzata dalla società venditrice che inizia sulla strada provinciale Cosenza- Cerisario, attraversa per breve tratto la proprietà di
e , continua all'interno dell'area di proprietà della Persona_6 Persona_7 venditrice ove sono ubicati gli immobili in contratto, prosegue all'interno della proprietà della società “ fino a raggiungere la restante proprietà di Parte_5
, dante causa di tutti questi ultimi. Persona_6
Sono compresi quindi nella vendita i diritti di comproprietà, proporzionalmente spettanti alle unità immobiliari in contratto, sulla porzione di strada che ricade all'interno dell'area di proprietà della e che nell'elaborato planimetrico di corredo dell'accatastamento del complesso di CP_7 cui tali unità fanno parte è identificata con le particelle 915 sub. 18 (strada) e 915 subb. 16 e 17
(marciapiedi), beni comuni non censibili…
… Le parti precise sono ancora che:
- non fanno parte dei beni comuni, le corti, identificate nel catasto fabbricati di detto Comune al foglio 8 particelle: 915 sub. 15, 915 sub. 14, 915 sub. 13 e 915 sub 12 che rimangono a servizio esclusivo dei rispettivi fabbricati, e sui quali è riservato, quale pertinenza, il diritto al parcheggio di due autovetture per ciascun appartamento, nonché le corti esclusive di pertinenza delle singole porzioni immobiliari”.
Inoltre, emerge dalla documentazione in atti (v. copia raccomanda ar del 6.12.2013 a firma degli avv.ti e doc. n. 26 fascicolo di parte appellata), che gli Parte_3 Controparte_1 odierni appellati, valutata la rischiosità dell'azione anche alla luce delle visure in atti, hanno esperito un tentativo di conciliazione nel corso del procedimento di ATP, come risulta dai verbali del
15.5.2009 e del 28.5.2009; tentativo non andato a buon fine per mancata adesione della CP_7
Ebbene, alla luce delle superiori considerazioni, può affermarsi che gli appellanti non hanno dimostrato né che, ove richiesto, il sequestro conservativo sarebbe stato concesso, né che la sua adozione avrebbe presumibilmente consentito il soddisfacimento del credito. La sola affermazione secondo cui il procedimento, ove regolarmente instaurato fin dall'inizio, si sarebbe definito prima della dichiarazione di fallimento costituisce, infatti, mera congettura, priva di supporto probatorio concreto e, pertanto, non idonea ad integrare la prova del nesso causale richiesto in tema di responsabilità professionale dell'avvocato. Ne consegue che, in difetto di elementi probatori idonei a fondare una valutazione prognostica positiva sull'esito del giudizio deve escludersi ogni responsabilità dei difensori.
Va, inoltre, precisato che, anche qualora il sequestro conservativo fosse stato tempestivamente richiesto e concesso, esso sarebbe comunque divenuto inefficace a seguito della dichiarazione di fallimento della poiché, a decorrere da tale momento, nessuna azione individuale, CP_7 esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento, come disposto dall'art. 51 Legge Fall..
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di fallimento del debitore, sui cui beni sia stato precedentemente autorizzato e ritualmente trascritto un sequestro conservativo, determina la “improseguibilità” del giudizio di merito instaurato a seguito della misura cautelare, attesa l'impossibilità di concepire, in presenza del fallimento e visto l'art. 52 legge Fall. un vincolo di indisponibilità sui beni facenti parte del compendio fallimentare, destinato ad avvantaggiare tutti i creditori (Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. del 05/04/2013).
5.4. Quanto, infine, all'ulteriore doglianza concernente l'asserita “erronea valutazione in merito all'azione revocatoria ordinaria”, deve rilevarsi che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto tardiva la deduzione di parte appellante – parte attrice in primo grado – relativa all'omessa proposizione di un'azione revocatoria ordinaria, avendo fatto cenno alla possibilità di proporre un'azione di tal genere solamente con la comparsa conclusionale, quando, cioè, il thema decidendum ed il thema probandum erano definitivamente delineati.
Non è possibile nemmeno ritenere che l'allegazione relativa all'omessa proposizione di un'azione revocatoria ordinaria fosse implicitamente ricompresa nella più ampia contestazione dell'attività svolta dai professionisti, sia perché l'atto di citazione introduttivo del giudizio individua puntualmente le condotte ritenute contrarie ai doveri professionali, sia perché una contestazione generica e indifferenziata dell'intera attività professionale pregiudicherebbe il diritto di difesa del convenuto, impedendogli di articolare una risposta puntuale rispetto a singole condotte determinate.
6. In conclusione, alla luce dell'esito del c.d. “giudizio controfattuale”, l'appello – come anticipato – dev'essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 397 del 2020 del Tribunale di Cosenza oggetto dello stesso.
Restano, di conseguenza, assorbite tutte le ulteriori domande, ivi comprese quelle proposte nei confronti delle compagnie assicuratrici chiamate in manleva dagli avvocati appellati.
7. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, con riferimento allo scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, applicando i valori medi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva, trattazione/istruttoria - secondo l'orientamento di legittimità che riconosce autonoma rilevanza a tale fase (cfr. Cass., ord. n.
29857/2023) - e decisoria, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa.
Tenuto conto della distinta posizione processuale delle parti appellate, deve rilevarsi che gli appellati, e , convenuti originari, si sono costituiti con atti separati, Parte_3 Controparte_1 ma a mezzo del medesimo difensore, svolgendo difese sostanzialmente coincidenti;
pertanto, appare equo liquidare in loro favore un importo unico pari ad euro 7.160,00, con l'aumento previsto dall'art.4 del D.M. n. 55/2014 in quanto il difensore ha assistito più soggetti aventi la stessa posizione processuale, così addivenendosi all'importo di euro 9.308,00, oltre accessori di legge.
Le appellate, e terzi chiamati in causa in primo Controparte_2 Controparte_4 grado e oggi appellati, si sono invece costituiti con difese autonome, a mezzo di distinti difensori, mediante atti non integralmente sovrapponibili. Ne consegue che le spese del grado devono essere liquidate in favore di ciascuno di essi in euro 7.160,00, oltre accessori di legge.
Le spese così determinate devono essere poste a carico di parte appellante, in quanto integralmente soccombente nel presente grado di giudizio.
Gli appellanti dovranno, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
La Corte di Appello di Catanzaro, I^ sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 397 Parte_1 Parte_2 del 2020, pubblicata il 24.2.2020, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida come segue:
-in favore degli appellati e , convenuti originari, nella somma Parte_3 Controparte_1 complessiva di euro 9.308,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
-in favore dell'appellata, la somma di euro 7.160,00, oltre rimborso Controparte_2 forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-in favore dell'appellata, la somma di € 7.160,00, oltre rimborso Controparte_4 forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa SS Petrolo Dott.ssa Anna Maria Raschellà
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così, entrambi gli appellati, nelle rispettive comparse di costituzione e risposta in appello: “SULL'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO PER INVALIDITA' DELLA PROCURA - Inammissibile risulta l'appello proposto dal momento che la procura alle liti - nonostante venga indicata nel corpo dell'atto come procura a margine - è stata apposta su foglio bianco e non contiene alcun riferimento al documento redatto”. 2 Così l'art. 145 c.p.c.: “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143”.