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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2520/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
PAESANO MARIA LAURA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8203/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20171T012835000 REGISTRO 2017
- sul ricorso n. 8327/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017 1T 012835 000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1633/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di liquidazione n. 2017 1T 012835 000, emesso dall'Agenzia delle Entrate, DP II di Roma, con cui vengono revocate le agevolazioni per l'acquisto prima, in relazione ad immobili poi conferiti in un Trust prima del decorso del quinquennio.
Il medesimo ricorso risulta iscritto a ruolo due volte, con procedimenti numero RG 8203/2025 e
8237/2025, che devono essere perciò riuniti.
Il ricorrente sostiene di non essere decaduto dall'agevolazione, poiché il conferimento, nel quinquennio dall'acquisto, di immobili in un Trust, non configura assolutamente la vendita degli stessi e quindi non necessita di riacquisto entro un anno di immobile da adibire a propria abitazione principale. Infatti, il trasferimento dei beni in favore del trustee avviene in via strumentale e temporanea;
tale trasferimento non determina effetti traslativi in favore del trustee, perché non comporta una attribuzione definitiva di beni a suo vantaggio.
Resiste l'Ufficio finanziario con proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità del proprio operato, con condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e meritano il rigetto. Pur riconoscendo le peculiarità del conferimento in trust di un bene immobile, argomento preponderante, ai fini del decidere, risulta essere il fatto che il contribuente, che ha fruito delle agevolazioni, non risulti più proprietario, previo conferimento, dell'immobile in oggetto, integrando perciò la causa di decadenza dalle agevolazioni che si verifica ogni qualvolta avvenga il trasferimento, per atto a titolo oneroso o gratuito, degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine dei cinque anni dalla data del loro acquisto. Non può ritenersi estranea a tale fattispecie il conferimento in trust: infatti, la circostanza che il conferimento dell'immobile non realizzi un arricchimento in capo al trustee, sicuramente indubbia, non incide sul fatto che il bene esca comunque dalla titolarità del disponente, integrando il presupposto che determina la perdita dei benefici fiscali, salvo il riacquisto entro l'anno, non verificatosi.
Pertanto, i ricorsi RG 8203/2025 e 8237/2025, previa riunione, vanno rigettati.
La peculiarità dell'istituto del trust giustifica comunque la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
PAESANO MARIA LAURA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8203/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20171T012835000 REGISTRO 2017
- sul ricorso n. 8327/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017 1T 012835 000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1633/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di liquidazione n. 2017 1T 012835 000, emesso dall'Agenzia delle Entrate, DP II di Roma, con cui vengono revocate le agevolazioni per l'acquisto prima, in relazione ad immobili poi conferiti in un Trust prima del decorso del quinquennio.
Il medesimo ricorso risulta iscritto a ruolo due volte, con procedimenti numero RG 8203/2025 e
8237/2025, che devono essere perciò riuniti.
Il ricorrente sostiene di non essere decaduto dall'agevolazione, poiché il conferimento, nel quinquennio dall'acquisto, di immobili in un Trust, non configura assolutamente la vendita degli stessi e quindi non necessita di riacquisto entro un anno di immobile da adibire a propria abitazione principale. Infatti, il trasferimento dei beni in favore del trustee avviene in via strumentale e temporanea;
tale trasferimento non determina effetti traslativi in favore del trustee, perché non comporta una attribuzione definitiva di beni a suo vantaggio.
Resiste l'Ufficio finanziario con proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità del proprio operato, con condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e meritano il rigetto. Pur riconoscendo le peculiarità del conferimento in trust di un bene immobile, argomento preponderante, ai fini del decidere, risulta essere il fatto che il contribuente, che ha fruito delle agevolazioni, non risulti più proprietario, previo conferimento, dell'immobile in oggetto, integrando perciò la causa di decadenza dalle agevolazioni che si verifica ogni qualvolta avvenga il trasferimento, per atto a titolo oneroso o gratuito, degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine dei cinque anni dalla data del loro acquisto. Non può ritenersi estranea a tale fattispecie il conferimento in trust: infatti, la circostanza che il conferimento dell'immobile non realizzi un arricchimento in capo al trustee, sicuramente indubbia, non incide sul fatto che il bene esca comunque dalla titolarità del disponente, integrando il presupposto che determina la perdita dei benefici fiscali, salvo il riacquisto entro l'anno, non verificatosi.
Pertanto, i ricorsi RG 8203/2025 e 8237/2025, previa riunione, vanno rigettati.
La peculiarità dell'istituto del trust giustifica comunque la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese.