CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2023, n. 18536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18536 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OL IM, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 22-07-2022 del Tribunale di Foggia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18536 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 luglio 2022, il Tribunale del Riesame di Foggia confermava il decreto emesso il 23 giugno 2022 dal P.M. presso il Tribunale di Foggia, con il quale, nell'ambito di un articolato procedimento a carico di una pluralità di indagati, era stato disposto, all'esito di perquisizioni locali e personali, il sequestro probatorio degli apparecchi elettronici, di taluni documenti, del dispositivo mobile Samsung Galaxy S21 54 e dell'importo di 37.500 euro, risultando l'iniziativa del P.M. correlata ad acquisire elementi investigativi in ordine ai reati di cui agli art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi A e B), 640 commi 1 e 2 cod. pen. (capo C) e 416 cod. pen. (capo D) contestati agli indagati, tra cui HE NO, legale rappresentante della società Finance 2008 s.r.I., con sede in San Severo, asseritamente coinvolto in un'associazione a delinquere finalizzata a creare fittiziamente, mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti con riferimento ai lavori edili da compiere in almeno 246 cantieri, crediti di imposta fittizi in materia di bonus edilizi, crediti ceduti o a intermediari finanziari o a società di grandi dimensioni;
fatti commessi in San Severo, Lucera e Roma negli anni 2020 e 2021. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, OL, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, oggetto di doglianza è la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle eccezioni difensive con le quali era stata rimarcata l'assenza di riferimenti alla condotta penalmente rilevante che avrebbe posto in essere il ricorrente e agli elementi di fatto che avrebbero consentito di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato, non evincendosi alcun dato concreto dalla lettura delle imputazioni. A OL sono state attribuite le qualifiche di co-gestore di fatto e di socio di fatto della Ad Trading s.r.l. in maniera generica e assertiva, senza alcun confronto con le deduzioni difensive. Con il secondo motivo, infine, la difesa deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale, pur avendo esplicitato di avere contezza che OL risulta essere formalmente collaboratore della AD Trading s.r.l. con contratto di collaborazione continuativa e coordinata, ha contestualmente ritenuto indizianti a suo carico, in relazione al ruolo rivestito nella vicenda, il contenuto di una serie di conversazioni intercorse tra De AR e NO, tra NA e D'Addario, oltre che tra MA OL e altri soggetti, ovvero DR OL, PO e un incaricato della Unicredit s.p.a., spiegandosi tali conversazioni con il fatto che il ricorrente era un collaboratore della Ad Trading e in tale veste si è occupato dei rapporti di lavoro con altri soggetti, tra cui la M.I.P. s.r.l. legalmente rappresentata da De AR. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. 1. Premesso che i due motivi di ricorso possono essere affrontati unitariamente, in quanto tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che la valutazione indiziaria compiuta nell'ordinanza impugnata non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione. In proposito, sono state innanzitutto richiamate le attività investigative svolte dall'Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, Settore Contrasto Illeciti, Sezione Analisi e Strategie Antifrode, che ha riscontrato una serie di anomalie nella verifica del meccanismo di cessione dei crediti di imposta effettuato da alcuni operatori economici nell'ambito di taluni interventi realizzati nel regime di detrazioni fiscali introdotto durante l'emergenza pandemica allo scopo di favorire la ripresa economica nel settore edilizio (cd. "superbonus al 110%, bonus facciate, ecobonus, bonus ristrutturazioni e sismabonus"). In particolare, sono stati individuati alcuni soggetti, società e persone fisiche, che hanno ideato, realizzato e gestito un sistema fraudolento, finalizzato alla creazione e alla monetizzazione di falsi crediti di imposta per oltre un miliardo di euro: la simulazione della sussistenza dei presupposti costitutivi del beneficio fiscale, ovvero del diritto del contribuente alla detrazione dell'imposta lorda dell'intero importo delle spese sostenute per gli interventi di cui al decreto legge n. 34 del 2020, è risultata strumentale alla creazione di crediti di imposta inesistenti, in funzione del conseguimento di un duplice obbietivo illecito: da un lato, l'indebito ottenimento di ingenti liquidità monetarie di lecita provenienza, conseguite grazie alla cessione dei crediti a istituti bancari o intermediari finanziari, in taluni casi attraverso la previa cessione intermedia a società o persone fisiche compiacenti;
dall'altro lato, l'elusione fiscale, attuata mediante l'indebita compensazione dei crediti di imposta, con conseguente locupletazione dei profitti derivanti dall'omesso versamento delle imposte dovute (cd. risparmio di spesa). In tale contesto, è emerso il compimento di rilevanti operazioni compiute sulla "Piattaforma cessione crediti" da parte della società AD Trading, riconducibile all'indagato IM OL;
tale società è risultata cessionaria, in pochi mesi, di crediti di imposta inesistenti, F6 per un ammontare complessivo pari a 123.205.226 euro, di cui la maggior parte generati in modo fraudolento dalle società Sviluppo Immobiliare Vallè e Mama International Business (riconducibili ai coindagati IO AT De AR e AR AR De AR) e successivamente monetizzati per un importo pari a 69.576.776 euro, attraverso la successiva cessione a intermediari finanziari o a grandi società energetiche;
l'analisi dei dati ha consentito di accertare che la Ad Trading non risulta aver ceduto crediti di imposta in qualità di primo cedente, cioè di soggetto beneficiario dell'agevolazione in ragione dell'avvenuta esecuzione dei lavori di ristrutturazione, ma di aver solo veicolato e portato, seppur parzialmente, all'incasso crediti maturati in capo ad altri soggetti. Dei circa 123 milioni di euro acquistati dalla società, 30 milioni erano stati ceduti alla Sviluppo Immobiliare Vallè Sviluppo e 60 milioni alla Mama International Business, essendo tali società il centro di creazione dei crediti fiscali fittizi. Dalle verifiche della P.G. è emerso che, al fine di ottenere la maggiore agevolazione possibile, le società, per ogni intervento edilizio, indicavano prezzi esorbitanti per l'esecuzione dei lavori, non congrui peraltro rispetto alle caratteristiche degli immobili e agli interventi realizzabili in concreto, usufruendo esclusivamente della percentuale massima di detrazione. Inoltre, in relazione a 246 pratiche edilizie, è stato accertato che per ben 196 difettavano i necessari titoli abilitativi (permesso di costruire e autorizzazione sismica), fermo restando che dei 246 interventi programmati, ne sono risultati concretamente avviati solo 45. Di qui la conclusione secondo cui le fatture emesse in relazione a tali interventi fossero relativi a operazioni inesistenti e che dunque erano fittizie le collegate cessioni di credito. In tale scenario, è stato delineato dai giudici cautelari il ruolo di IM OL, il quale è risultato essere, formalmente, dipendente/collaboratore della Ad Trading, amministrata dal fratello DR, e sostanzialmente gestore di fatto della società. Tale affermazione è stata fondata sul contenuto di alcuni dialoghi intercettati e riportati alle pagine da 21 a 23 dell'ordinanza impugnata (cfr. progr. n. 125 del 17 marzo 2022, n. 292 e 317 del 25-26 marzo 2022, n. 140 del 30 marzo 2022, n. 72-82 del 31 marzo 2022, n. 22 e 141 del 14 aprile 2022 e n. 243 del 18 aprile 2022), dialoghi da cui è emerso il costante ruolo attivo di IM OL non solo nella gestione della Ad Trading, ma, più in generale, nella realizzazione del programma criminoso attuato unitamente agli altri coindagati, tra cui il citato IO AT De AR e HE NO, amministratore della Finance 2008. Orbene, la lettura delle conversazioni intercettate operata dal Tribunale del Riesame è oggetto di critica del ricorso, con considerazioni volte a sollecitare differenti apprezzamento di merito che non possono tuttavia trovare ingresso in questa sede, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sezioni Unite n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715 e Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259516), secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se, come nel caso di specie, risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. 3. In definitiva, fermo restando che i temi sollevati dalla difesa potranno essere sviluppati, anche a livello probatorio, nell'evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che, allo stato, l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata rispetto all'ascrivibilità all'indagato delle condotte contestate, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le acquisizioni investigative, non presta il fianco alle censure difensive, che invero si muovono nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo tuttavia non deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di OL deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/01/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18536 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 luglio 2022, il Tribunale del Riesame di Foggia confermava il decreto emesso il 23 giugno 2022 dal P.M. presso il Tribunale di Foggia, con il quale, nell'ambito di un articolato procedimento a carico di una pluralità di indagati, era stato disposto, all'esito di perquisizioni locali e personali, il sequestro probatorio degli apparecchi elettronici, di taluni documenti, del dispositivo mobile Samsung Galaxy S21 54 e dell'importo di 37.500 euro, risultando l'iniziativa del P.M. correlata ad acquisire elementi investigativi in ordine ai reati di cui agli art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi A e B), 640 commi 1 e 2 cod. pen. (capo C) e 416 cod. pen. (capo D) contestati agli indagati, tra cui HE NO, legale rappresentante della società Finance 2008 s.r.I., con sede in San Severo, asseritamente coinvolto in un'associazione a delinquere finalizzata a creare fittiziamente, mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti con riferimento ai lavori edili da compiere in almeno 246 cantieri, crediti di imposta fittizi in materia di bonus edilizi, crediti ceduti o a intermediari finanziari o a società di grandi dimensioni;
fatti commessi in San Severo, Lucera e Roma negli anni 2020 e 2021. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, OL, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, oggetto di doglianza è la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle eccezioni difensive con le quali era stata rimarcata l'assenza di riferimenti alla condotta penalmente rilevante che avrebbe posto in essere il ricorrente e agli elementi di fatto che avrebbero consentito di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato, non evincendosi alcun dato concreto dalla lettura delle imputazioni. A OL sono state attribuite le qualifiche di co-gestore di fatto e di socio di fatto della Ad Trading s.r.l. in maniera generica e assertiva, senza alcun confronto con le deduzioni difensive. Con il secondo motivo, infine, la difesa deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale, pur avendo esplicitato di avere contezza che OL risulta essere formalmente collaboratore della AD Trading s.r.l. con contratto di collaborazione continuativa e coordinata, ha contestualmente ritenuto indizianti a suo carico, in relazione al ruolo rivestito nella vicenda, il contenuto di una serie di conversazioni intercorse tra De AR e NO, tra NA e D'Addario, oltre che tra MA OL e altri soggetti, ovvero DR OL, PO e un incaricato della Unicredit s.p.a., spiegandosi tali conversazioni con il fatto che il ricorrente era un collaboratore della Ad Trading e in tale veste si è occupato dei rapporti di lavoro con altri soggetti, tra cui la M.I.P. s.r.l. legalmente rappresentata da De AR. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. 1. Premesso che i due motivi di ricorso possono essere affrontati unitariamente, in quanto tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che la valutazione indiziaria compiuta nell'ordinanza impugnata non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione. In proposito, sono state innanzitutto richiamate le attività investigative svolte dall'Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, Settore Contrasto Illeciti, Sezione Analisi e Strategie Antifrode, che ha riscontrato una serie di anomalie nella verifica del meccanismo di cessione dei crediti di imposta effettuato da alcuni operatori economici nell'ambito di taluni interventi realizzati nel regime di detrazioni fiscali introdotto durante l'emergenza pandemica allo scopo di favorire la ripresa economica nel settore edilizio (cd. "superbonus al 110%, bonus facciate, ecobonus, bonus ristrutturazioni e sismabonus"). In particolare, sono stati individuati alcuni soggetti, società e persone fisiche, che hanno ideato, realizzato e gestito un sistema fraudolento, finalizzato alla creazione e alla monetizzazione di falsi crediti di imposta per oltre un miliardo di euro: la simulazione della sussistenza dei presupposti costitutivi del beneficio fiscale, ovvero del diritto del contribuente alla detrazione dell'imposta lorda dell'intero importo delle spese sostenute per gli interventi di cui al decreto legge n. 34 del 2020, è risultata strumentale alla creazione di crediti di imposta inesistenti, in funzione del conseguimento di un duplice obbietivo illecito: da un lato, l'indebito ottenimento di ingenti liquidità monetarie di lecita provenienza, conseguite grazie alla cessione dei crediti a istituti bancari o intermediari finanziari, in taluni casi attraverso la previa cessione intermedia a società o persone fisiche compiacenti;
dall'altro lato, l'elusione fiscale, attuata mediante l'indebita compensazione dei crediti di imposta, con conseguente locupletazione dei profitti derivanti dall'omesso versamento delle imposte dovute (cd. risparmio di spesa). In tale contesto, è emerso il compimento di rilevanti operazioni compiute sulla "Piattaforma cessione crediti" da parte della società AD Trading, riconducibile all'indagato IM OL;
tale società è risultata cessionaria, in pochi mesi, di crediti di imposta inesistenti, F6 per un ammontare complessivo pari a 123.205.226 euro, di cui la maggior parte generati in modo fraudolento dalle società Sviluppo Immobiliare Vallè e Mama International Business (riconducibili ai coindagati IO AT De AR e AR AR De AR) e successivamente monetizzati per un importo pari a 69.576.776 euro, attraverso la successiva cessione a intermediari finanziari o a grandi società energetiche;
l'analisi dei dati ha consentito di accertare che la Ad Trading non risulta aver ceduto crediti di imposta in qualità di primo cedente, cioè di soggetto beneficiario dell'agevolazione in ragione dell'avvenuta esecuzione dei lavori di ristrutturazione, ma di aver solo veicolato e portato, seppur parzialmente, all'incasso crediti maturati in capo ad altri soggetti. Dei circa 123 milioni di euro acquistati dalla società, 30 milioni erano stati ceduti alla Sviluppo Immobiliare Vallè Sviluppo e 60 milioni alla Mama International Business, essendo tali società il centro di creazione dei crediti fiscali fittizi. Dalle verifiche della P.G. è emerso che, al fine di ottenere la maggiore agevolazione possibile, le società, per ogni intervento edilizio, indicavano prezzi esorbitanti per l'esecuzione dei lavori, non congrui peraltro rispetto alle caratteristiche degli immobili e agli interventi realizzabili in concreto, usufruendo esclusivamente della percentuale massima di detrazione. Inoltre, in relazione a 246 pratiche edilizie, è stato accertato che per ben 196 difettavano i necessari titoli abilitativi (permesso di costruire e autorizzazione sismica), fermo restando che dei 246 interventi programmati, ne sono risultati concretamente avviati solo 45. Di qui la conclusione secondo cui le fatture emesse in relazione a tali interventi fossero relativi a operazioni inesistenti e che dunque erano fittizie le collegate cessioni di credito. In tale scenario, è stato delineato dai giudici cautelari il ruolo di IM OL, il quale è risultato essere, formalmente, dipendente/collaboratore della Ad Trading, amministrata dal fratello DR, e sostanzialmente gestore di fatto della società. Tale affermazione è stata fondata sul contenuto di alcuni dialoghi intercettati e riportati alle pagine da 21 a 23 dell'ordinanza impugnata (cfr. progr. n. 125 del 17 marzo 2022, n. 292 e 317 del 25-26 marzo 2022, n. 140 del 30 marzo 2022, n. 72-82 del 31 marzo 2022, n. 22 e 141 del 14 aprile 2022 e n. 243 del 18 aprile 2022), dialoghi da cui è emerso il costante ruolo attivo di IM OL non solo nella gestione della Ad Trading, ma, più in generale, nella realizzazione del programma criminoso attuato unitamente agli altri coindagati, tra cui il citato IO AT De AR e HE NO, amministratore della Finance 2008. Orbene, la lettura delle conversazioni intercettate operata dal Tribunale del Riesame è oggetto di critica del ricorso, con considerazioni volte a sollecitare differenti apprezzamento di merito che non possono tuttavia trovare ingresso in questa sede, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sezioni Unite n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715 e Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259516), secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se, come nel caso di specie, risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. 3. In definitiva, fermo restando che i temi sollevati dalla difesa potranno essere sviluppati, anche a livello probatorio, nell'evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che, allo stato, l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata rispetto all'ascrivibilità all'indagato delle condotte contestate, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le acquisizioni investigative, non presta il fianco alle censure difensive, che invero si muovono nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo tuttavia non deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di OL deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/01/2023