TAR Salerno, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 201
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione dell'art. 10 bis L. 241/90 (omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)

    Il Collegio ritiene fondato il motivo di ricorso, confermando che l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, in caso di provvedimento discrezionale, comporta la caducazione dell'atto viziato. La norma garantisce al privato la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione del provvedimento negativo.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 10 bis L. 241/90 (omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)

    Il Collegio ritiene fondato il motivo di ricorso, confermando che l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, in caso di provvedimento discrezionale, comporta la caducazione dell'atto viziato. La norma garantisce al privato la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione del provvedimento negativo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 201
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 201
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo