Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00201/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00694/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2025, proposto da
ON TU, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Eboli, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Consorzio Xenia, in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dagli avvocati Costanza Della Nave, Luigi Strano, Luigi Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Eugenio Comba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Italferr S.p.A., in persona del l.r.p.t. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
a – del provvedimento della Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino n. 3637 del 10.02.2025, notificato in data 12.02.2025, di comunicazione della insussistenza di interesse culturale particolarmente importante (art. 10 D.lgs. 42/2004) per avviare le procedure di dichiarazione di vincolo del complesso immobiliare denominato “Casa Rurale del Fico” o “Casa Romano Avezzano”, ad eccezione del “rilievo lapideo con epigrafe” collocato sulla Facciata Sud del Fabbricato 1 che è sottoposto “ope legis” alle disposizioni dell’art. 11 co. 1 lett. a) D.lgs. 42/2004;
b – della relazione del MIC - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 954 del 14.01.2025, di Valutazione della Sussistenza dei Requisiti d’Interesse Culturale Particolarmente Importante, successivamente conosciuta;
c - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Consorzio Xenia e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ON AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato alle controparti il 14 aprile 2025 e depositato il 29 aprile 2025, il ricorrente impugna il provvedimento della Soprintendenza provinciale archeologia, belle arti e paesaggio numero 3637 del 10 febbraio 2025, notificato il 12 febbraio 2025, con cui è stata comunicata la insussistenza di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell’articolo 10 del codice dei beni culturali, in merito alla procedura di dichiarazione di vincolo del complesso immobiliare denominato “Casa Rurale del Fico” ad eccezione del rilievo lapideo con epigrafe collocato sulla facciata sud del fabbricato 1, sottoposto per legge alle disposizioni dell’articolo 11, comma 1, lettera a) del codice dei beni culturali. Parte ricorrente impugna, contestualmente, la relazione istruttoria di valutazione della sussistenza dei requisiti di interesse culturale particolarmente importante.
Il consorzio Xenia, controinteressato al ricorso in quanto affidatario di Rete Ferroviaria Italiana, società per azioni, della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori relativi alle realizzazione della nuova linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, considerato che l’infrastruttura in corso di esecuzione avrà impatto sul compendio immobiliare di interesse del ricorrente, si costituisce in giudizio il 6 maggio 2025 ed eccepisce la inammissibilità del ricorso, per la carenza di legittimazione del ricorrente e l’infondatezza delle censure dedotte nei confronti del provvedimento impugnato.
Il Ministero della cultura si costituisce in giudizio, per resistere al ricorso, il 30 aprile 2025 e, nel contraddittorio scritto, precedente la trattazione del ricorso, ne eccepisce l’infondatezza.
Rete ferroviaria italiana si costituisce in giudizio il 19 maggio 2025 per chiedere il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replica all’eccezione di inammissibilità del ricorso e ribadisce le proprie censure.
Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, parte ricorrente rinuncia all’istanza sospensiva.
Al fine della trattazione di merito, le parti insistono nelle rispettive conclusioni.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, venendo in decisione.
Con l’atto impugnato del 10 febbraio 2025, la Soprintendenza provinciale archeologia, belle arti e paesaggio, in esito all’istanza presentata dall’attuale ricorrente il 20 giugno 2024, ha comunicato di non ritenere la casa rurale in località “Fontana del Fico” corrispondente ai requisiti di interesse culturale particolarmente importante, di tipo storico-artistico, previsti dall’articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali, e di non poter dunque avviare le procedure per la dichiarazione di interesse culturale. L’immobile è stato pertanto escluso dalla tutela culturale, ad eccezione di un rilievo lapideo con epigrafe, collocato sulla facciata sud del fabbricato numero 1 in un momento non precisato, ma, ad avviso della Soprintendenza, successivo ai lavori effettuati nel 1991, il quale è sottoposto, per legge, alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) del codice dei beni culturali, per cui qualsiasi lavoro da eseguire su di esso, compreso l’eventuale distacco o spostamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza.
Il provvedimento negativo impugnato è stato adottato sulla base di una relazione istruttoria per la valutazione, appunto, della eventuale sussistenza dei requisiti di interesse culturale particolarmente importante, redatta dagli esperti incaricati dalla Soprintendenza.
Dalla relazione risulta che l’immobile Casa Rurale Fontana del Fico, impropriamente denominato Villa Doria-Romano Avezzana, è di proprietà dell’attuale ricorrente e che l’istruttoria è stata eseguita al fine di decidere se attivare la procedura di dichiarazione di interesse culturale, di cui all’articolo 13 e all’articolo 14 del decreto legislativo 42 del 2004. È risultato che nel 1991 la Soprintendenza aveva chiesto al Comune di disporre la sospensione dei lavori in corso sul fabbricato, essendo stata avviata allora una procedura di vincolo, peraltro mai portata a compimento. La Soprintendenza aveva indicato che il presunto vincolo avrebbe riguardato il solo edificio posto a nord, lato ferrovia e aveva quindi autorizzato i lavori con prescrizioni.
Attualmente, in seguito all’approvazione del progetto della nuova linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria per il lotto 1A, Battipaglia-Romagnano, il fabbricato è classificato come edificio da demolire per la realizzazione dell’opera pubblica.
Dalle indagini condotte all’Archivio di Stato è stata ricostruita la storia del territorio su cui è collocato il fabbricato rurale ed è stata accertata l’esistenza di un fabbricato rurale presente nell’area nel 1757. Successivamente è stata riconosciuta una casa rurale in possesso dei Padri Cinesi finché, con il catasto terreni all’impianto disposto con legge del 1886, sono stati rilevati nella località Fontana del Fico due fabbricati rurali. A decorrere dal 1991 e, in precedenza, a causa del terremoto del 1980, il fabbricato avrebbe subito trasformazioni, essendo stato danneggiato e successivamente ripristinato. Nel 1991 risulta esistente un fabbricato numero 1, ubicato a nord dell’azienda, sul lato della ferrovia, realizzato in epoca remota e oggetto di lavori di consolidamento delle murature, con iniezioni di cemento armato, senza variazione alle facciate esterne e un fabbricato numero 2, costituito da due corpi, denominati A e B, realizzati nel periodo post bellico, di cui il primo, adibito a locale agricolo, è sviluppato su un unico piano e il secondo è sviluppato su due livelli ed è comprensivo di locali agricoli al piano terra e abitazione al primo piano. Questo fabbricato numero 2 sarebbe stato demolito e ricostruito in calcestruzzo armato.
La relazione si sofferma quindi sullo stato di fatto del fabbricato numero 1, analizzando i vari prospetti, gli interni, il giardino esterno e il rilievo lapideo, con epigrafe riferita a un immobile di proprietà del cardinale Carafa recuperata nel 1587, collocata sulla facciata sud dell’immobile dopo i lavori del 1991, ma non associabile al fabbricato rurale attuale.
La relazione conclude con la considerazione che il fabbricato sarebbe stato modificato e ampliato più volte, modificandone sia l’impianto morfologico che i materiali costitutivi. L’attuale impianto è stato proposto per la prima volta nel catasto di impianto di fine ‘800, verosimilmente ampliando e modificando la sagoma del precedente edificio rurale. Dopo il 1978 il fabbricato sarebbe stato oggetto di costanti modifiche morfologiche e metriche, tali da portare l’immobile ad essere un organismo verosimilmente diverso dall’originario, sia in pianta che in elevato. Anche il giardino avrebbe subito numerose modifiche che avrebbero stravolto l’assetto originario.
Ricostruita così la genesi e la motivazione del provvedimento impugnato, prima di entrare nel merito del ricorso, occorre risolvere la questione preliminare sollevata dal Consorzio controinteressato che ha eccepito la inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione, in quanto il ricorrente non avrebbe dimostrato di essere proprietario del complesso immobiliare.
L’eccezione è infondata perché, indipendentemente dalla considerazione che il ricorrente risulta pacificamente proprietario dell’immobile in tutti gli atti impugnati, la comunicazione finale e la relazione istruttoria, parte ricorrente ha depositato, ad ogni buon fine, gli atti successori e la visura dei beni presso l’Agenzia delle entrate, con estratti catastali che confermano il diritto di proprietà del ricorrente sul bene immobile oggetto degli atti impugnati.
Nel merito, con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato dalla violazione dell’articolo 10 bis della legge sul procedimento amministrativo. Infatti, essendo la verifica dei requisiti di interesse storico-artistico ampiamente discrezionale sul piano tecnico e valutativo, la tutela del privato interessato dovrebbe essere necessariamente collocata nel corso della istruttoria, nel rispetto del principio del giusto procedimento e del contraddittorio endoprocedimentale.
Le controparti eccepiscono la inutilità del preavviso di rigetto qualora il provvedimento adottato in concreto non sarebbe stato modificabile dalle osservazioni dell’interessato, per cui la omessa comunicazione dei motivi ostativi sarebbe in concreto irrilevante.
A giudizio del Collegio, il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.
Questo Tribunale amministrativo regionale ha già avuto occasione di ribadire, aderendo al costante orientamento della giurisprudenza, che in caso di provvedimento discrezionale - e solo in questo - l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta comunque la caducazione dell'atto viziato (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 22/01/2024, n. 219).
Ed infatti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15/09/2023, n. 8369) il diritto al contraddittorio, nell'ambito amministrativo, ha una speciale conformazione, che trova riscontro nella formulazione dell'art. 21 octies l. n. 241 del 1990, che si applica anche all'art. 10 bis L. 241/90. L'art. 10 bis L. 241/90 è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76 del 2020 che ha aggiunto all'art. 21 octies l'inciso secondo cui "la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis". Pertanto, in caso di provvedimento discrezionale - e solo in questo - l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta comunque la caducazione dell'atto viziato.
In termini più chiari, l’articolo 10 bis della legge sul procedimento amministrativo prevede l’obbligo, nei procedimenti ad istanza di parte, come quello in esame in cui l’interessato ha chiesto il riconoscimento dell’interesse storico-culturale del proprio fabbricato, prima della formale adozione di un eventuale provvedimento negativo, di comunicare tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. La norma consente alla parte interessata di presentare osservazioni entro 10 giorni, osservazioni di cui l’autorità competente è tenuta a dare conto nella motivazione del provvedimento finale negativo.
Si tratta, quindi, di una norma procedimentale che assume particolare rilevanza nel caso di procedimenti caratterizzati da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, come correttamente osservato dalla difesa di parte ricorrente, essendo correlativamente limitato il sindacato giurisdizionale sulle determinazioni finali della pubblica amministrazione. Proprio per questo, la pienezza del contraddittorio interno al procedimento costituisce la garanzia principale per il privato che intenda spiegare alla pubblica amministrazione le proprie ragioni.
Coerentemente con i principi del diritto amministrativo, l’articolo 21 octies della legge sul procedimento amministrativo, al comma 2, esclude la annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento, nel caso di attività vincolata oppure dal contenuto palesemente corrispondente a quello in concreto adottato, ma deroga alla norma generale e non consente alla pubblica amministrazione di dimostrare in giudizio, nel caso di attività discrezionale o tecnico-discrezionale, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, qualora sia stata violata la norma procedimentale recata dall’articolo 10 bis ossia qualora il provvedimento negativo sia stato adottato in esito a una valutazione tecnico-discrezionale e non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Nel caso controverso, il provvedimento negativo impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in tal modo impedendo la corretta instaurazione del contraddittorio interno al procedimento. Non compete al giudice amministrativo valutare la rilevanza delle osservazioni e dei documenti che l’interessato avrebbe potuto presentare, compresa la perizia di parte, agli atti, ma, nell’ottica della deflazione del contenzioso, la legge avrebbe richiesto che le contestazioni di merito dedotte in giudizio potessero essere anticipate nell’ambito del procedimento amministrativo.
In conclusione, il primo motivo di impugnazione è fondato e assorbente, per cui il ricorso deve essere accolto, con l’annullamento del provvedimento impugnato.
Di conseguenza la pubblica amministrazione dovrà riesercitare il potere sollecitato dalla parte privata e determinarsi definitivamente al riguardo dopo aver preso in esame le osservazioni di parte ricorrente.
Le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente devono essere poste a carico delle controparti, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto delle circostanze concrete del caso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la pubblica amministrazione statale resistente e le parti controinteressate costituite al pagamento delle spese processuali, a carico di ciascuna di esse per euro 1.000,00 oltre accessori dovuti per legge, in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON AN, Presidente, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ON AN |
IL SEGRETARIO