Articolo 10 della Legge 12 luglio 1938, n. 1487
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 ottobre 1938
Art. 10.

Per sopperire alle spese dei servizi di mercato puo' essere imposto il pagamento di un diritto di mercato non superiore all'1,25 per cento e di un diritto di asta non superiore all'1,25 per cento sull'importo delle vendite. Relativamente alle merci per le quali la Direzione del mercato esercita soltanto controlli statistici e sanitari ai sensi dell'art. 3 puo' essere imposto soltanto il pagamento di un diritto in misura non superiore a L. 0,50 il quintale. Da quest'ultimo diritto sono esentate le merci vendute alle ditte conserviere con contratti di carattere continuativo.
Entrata in vigore il 14 ottobre 1938