Articolo 2 della Legge 7 ottobre 1986, n. 653
Articolo 1
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29 ottobre 1986
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 milioni annui per il triennio 1986-1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per "Vestiario ufficiali e sottufficiali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 ottobre 1986