Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 4584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4584 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 221/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
in composizione collegiale, così composto
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Francesca Reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 221/2022 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra con sede legale in Avellino Parte_1
alla via F. Tedesco n. 389, C.F. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Bruno Meoli del Foro di
Avellino nonché dall'avv. Alessia Saccardo del Foro di Avellino;
- ATTORE - contro con sede in Napoli alla via Andrea d'Isernia n. Controparte_1
31, C.F. in persona del legale rappresentante, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avv. Mauro Fierro e dall'avv. Sergio Como;
- CONVENUTA -
Parte_2
P. Iva in persona del Vicepresidente del C.d.A., all'uopo P.IVA_3
incaricato con verbale consiliare del 05.01.2022, con sede legale in Avellino alla Via Francesco Tedesco n. 391, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, dall'Avv. Simone Labonia;
- CONVENUTA e terza chiamata in causa -
Oggetto: contributi consortili.
Conclusioni:
Per l'attore, come precisate dopo le difese nella prima memoria assertiva:
Voglia l'adito Tribunale accogliere la presente domanda e, per l'effetto, condannare la soc. e la soc. CP_1 [...]
in solido tra loro o chi di ragione, a pagare, Controparte_3
per i suddetti titoli, alla attrice soc. la Parte_1
somma di Euro 2.522.631,00 oltre rivalutazione sulle somme via via annualmente maturate e interessi moratori con le decorrenze e nelle misure di cui al d. lgs. 231 del 2002 o comunque con le decorrenze e nelle misure stabilite dal Giudice;
In via subordinata, piaccia al Tribunale condannare la soc. CP_1
a pagare la suddetta somma alla soc.
[...] Controparte_3
e condannare quest'ultima a versarla alla attrice soc.
[...]
, il tutto sempre con rivalutazione e interessi ex dl lgs. Pt_1
231\2002.
Vinte le spese del giudizio
Per la convenuta Controparte_1 previo differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., onde poter chiamare in causa la convenuta
[...]
Controparte_4
- in via preliminare (in rito), accertare e dichiarare, per le ragioni innanzi esposte, il difetto di legittimazione attiva della
[...]
e/o il difetto di legittimazione passiva della Parte_1
r.g.a.c. 221/2022 Pag. 2 r.g. 221/2022 Email_1
rispetto alla domanda proposta dalla Controparte_1 [...] con l'atto introduttivo del presente giudizio;
Parte_1
- in subordine e sempre in via preliminare (nel merito), accertare e dichiarare che il diritto posto a base della domanda proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio, ancorché azionato da un soggetto diverso dal suo titolare, si è prescritto sulla base di quanto previsto dall'art. 2949 c.c., per tutto il periodo antecedente al 28 dicembre 2016
(prescrizione quinquennale), ovvero ed in limine litis ai sensi dell'art. 2946 c.c. per il periodo antecedente al 28 dicembre 2011 (prescrizione decennale);
- ancora più in subordine e nel merito, accertare e dichiarare, per le ragioni innanzi esposte, l'illegittimità della clausola contenuta all'art. 8 dell'atto costitutivo e all'art. 4 del patto parasociale, nella parte in cui con tali disposizioni è stato previsto a carico dei soci della
[...]
e, in particolare, della Controparte_4 [...]
un obbligo di versamento di contributi in danaro che, in CP_1 violazione dell'art. 2615-ter, co. 2°, c.c., non è funzionale all'effettivo ripianamento, totale e parziale, delle perdite e/o dei costi di gestione della società consortile risultanti dalle risultanze dei bilanci di esercizio, né è corrispondente alle quote di partecipazione sociale, oltre ad essere disposto (quanto all'art. 4 del patto parasociale) in un atto diverso dall'atto costitutivo ed avente validità di soli 5 anni dalla sua sottoscrizione;
- in accoglimento della propria domanda, accertare e dichiarare che la
è tenuta a restituire, in Controparte_4 favore della ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in Controparte_1
alternativa, dell'art. 2041 c.c., tutte le somme indebitamente versate in più da quest'ultima a titolo di contributi consortili rispetto a quanto sarebbe stato corretto e legittimo pretendere laddove solo la previsione di cui all'art. 8 dell'atto costitutivo fosse stata rispondente all'art.
r.g.a.c. 221/2022 Pag. 3 r.g. 221/2022 Controparte_2
2615-ter, co. 2°, c.c., per l'effetto condannando la stessa
[...]
a pagare alla Controparte_4 Controparte_1
la relativa differenza, nella misura che sarà quantificata in corso di causa, comunque maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi ex d. lgs. n. 231 del 2002;
- con vittoria di spese;
Per la convenuta come Parte_2
precisate nella prima memoria assertiva, dopo a domanda riconvenzionale della : CP_1
- accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda attorea e/o l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Collegio arbitrale, in forza della clausola compromissoria stabilita all'art. 30 dello statuto sociale ed all'art. 10 del patto parasociale;
- accertare e dichiarare l'incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa, non rientrando la presente controversia nella previsione di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003 e s.m.i.;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi di legge, di parte del diritto di credito invocato dall'attore.
Nel merito
- in via gradata e nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , con conseguente Parte_2
estromissione dal giudizio;
- in ogni caso, respingere e rigettare la domanda attrice, siccome inammissibile ed infondata, ovvero in subordine, in ipotesi di suo accoglimento, anche solo parziale, riporre l'obbligo di pagamento a carico diretto ed esclusivo della società ; Controparte_1
- in ulteriore subordine e sempre in ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attrice, condannare la società CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne la
[...]
r.g.a.c. 221/2022 Pag. 4 r.g. 221/2022 Controparte_5
, in via di manleva e/o di regresso, da qualsivoglia
[...]
esborso e/o pregiudizio;
- respingere e rigettare l'atto di chiamata in causa della società
[...]
, unitamente ad ogni domanda, istanza e/o pretesa ivi CP_1
formulata nei confronti della deducente società consortile, siccome nulla, inammissibile, improcedibile, prescritta e, comunque, totalmente infondata, in fatto ed in diritto.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
A fondamento delle proprie conclusioni l'attore deduceva con l'atto introduttivo:
- che in data 3 dicembre 2012 era costituita, a progetto, la
[...]
dalle società e Parte_2 Parte_1
c., attore, convenuta, al fine di CP_1 Controparte_6
assumere i servizi cimiteriali come aggiudicati per 25 anni, con gara pubblica, dal Comune di Avellino;
- che l'art. 8 dell'atto costitutivo, all. 2, ripartiva tra i membri del consorzio il concreto svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento:
1. In particolare, esse stabilivano che quella individuata nell'art. 4 lett “A” dello statuto societario (e cioè l'attività di gestione delle costruzioni e dei terreni cimiteriali nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprietà comunali) restava affidata (salvo diversa determinazione dell'assemblea dei soci) alla soc. e al sig. CP_6 CP_7
;
[...]
2. La prestazione del servizio di lampade votive e la gestione dei relativi impianti (e cioè, l'attività indicata alla lett. “B” dell'art. 4 dello statuto) veniva affidata alla soc. CP_1
3. Infine, i servizi cimiteriali e i servizi comuni (quali la guardiania, il servizio navetta, il giardinaggio, la pulizia, la r.g.a.c. 221/2022 Pag. 5 r.g. 221/2022 Controparte_2
raccolta dei rifiuti, la manutenzione dell'ascensore,
l'informatizzazione etc.), e cioè i servizi di cui alle lett. “C” e
“D” dell'art. 4 dello statuto, erano (sempre in forza dell'art. 8 dell'atto costitutivo) assegnati alla soc. . Pt_1
- Che, con l'art. 8, III capoverso dell'atto costitutivo, i soci stabilivano anche che la soc. avrebbe avuto diritto di ricevere Parte_1
dalla società consortile, a titolo di remunerazione per i servizi resi di cui alla lett. “D” dello statuto (servizi per i quali non era prevista alcuna esazione di corrispettivi presso l'utenza) e per l'intera durata della concessione, la somma annua (rivalutabile) di Euro 370 mila oltre IVA, calcolata al netto della quota di sua competenza;
- Che circa il pagamento della somma per i servizi passivi di euro
370.000, con una previsione che sarebbe dovuta valere solo per il primo anno, il 2003, (nell'attesa della definizione di talune procedure contabili) di gestione del servizio, essa sarebbe stata pagata per euro
50.000 dalla e per il residuo, con pagamenti rateali, Controparte_6
dalla CP_1
- Che ciascuna somma incassata dai membri del nella CP_8
gestione del servizio sarebbe stata acquisita in nome e per conto della società consortile, con fatturazione a nome della stessa società;
- Che tali accordi erano fissati anche in patti parasociali, all. 5;
- Che la non aveva rispettato né l'atto costitutivo, né i CP_1
patti parasociali, perché, oltre ad incassare sempre le somme a proprio nome, senza che fossero esatti dalla società consortile, non aveva riversato alla società consortile le somme che avrebbero dovuto coprire l'esecuzione di servizi passivi da parte della società attrice, per i quali vi era l'accordo del trasferimento di euro 370.000 complessivi, di cui euro 320.000 a carico della CP_1
- Che in particolare, dal 2003 al 2020, invece del trasferimento di euro
6.664.000, la trasferiva al la somma di euro CP_1 CP_8
r.g.a.c. 221/2022 Pag. 6 r.g. 221/2022 Controparte_2
4.141.368,90, rimanendo a debito per euro 2.522.631,00, come pure risulta dal bilancio 2020 della società consortile, pari alla somma azionata nel presente giudizio.
Si costituiva la convenuta eccependo a Controparte_1
sostegno delle conclusioni rassegnate:
- Che fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio del 2015 la gestione della società consortile e il comportamento dei membri dello stesso si era conformata a quanto previsto dall'atto costitutivo, con riguardo alle modalità di incasso dei corrispettivi per la gestione del servizio delle lampade votive, incassando essa le somme in nome e per conto della società consortile, riversandole su un conto corrente dal quale poi prelevava le somme da versare a titolo di contributi consortili alla società. Con queste somme versate quali contributi consortili, poi, la società poteva poi remunerare la società attrice per i servizi comuni passivi, come da atto costitutivo;
- Successivamente i bilanci non vennero più approvati, fino a giungere alla delibera di esclusione della del 22 novembre Controparte_1
2021;
- In questo, senso, in primo luogo vi sarebbe il difetto di legittimazione passiva della la quale come membro del consorzio CP_1 non aveva alcun astratto obbligo nei confronti dell'attore, bensì nei confronti della società consortile;
- Infatti, solo per l'anno del 2003 era sancita la remunerazione diretta delle somme già destinate al membro e c. da parte Parte_1
degli altri membri, mentre per le annualità successive essi erano a carico della società consortile;
- In ogni caso la pretesa della e c. sarebbe prescritta Parte_1
ex art. 2949 c.c. per il quinquennio antecedente la prima messa in mora, costituita dall'atto introduttivo, e quindi fino al 28 dicembre
2016, potendo essere azionata, quindi, solo per i residui successivi,
r.g.a.c. 221/2022 Pag. 7 r.g. 221/2022 Controparte_2
imputabili alle differenze non pagate per le annualità successive comunque interessate da pagamenti;
- Che l'art. 8 dell'atto costitutivo sarebbe stato nullo per violazione dell'art. 2615-ter, comma 2° perché avrebbe posto in capo alla CP_1
un contributo consortile, fisso predeterminato senza criteri, in
[...]
denaro, sganciato sia dalla partecipazione sociale che dalla presenza di eventuali perdite consortili in favore della e c. e a Parte_1
carico della CP_1
- Che la predetta nullità colpirebbe anche l'art. 4 del patto parasociale che ripete pedissequamente l'art. 8 dell'atto costitutivo, patto parasociale che sarebbe altresì scaduto ex art. 2341 bis c.c. per essere stato sottoscritto il 3 dicembre 2022, senza mai essere rinnovato;
- Che in ogni caso dalle missive intercorse tra gli anni 2018 e 2019 la e c. chiedeva più volte somme diverse, in ogni Parte_1
caso riconoscendo l'esistenza di pagamenti nel corso del tempo, ma di entità variabile tali che al gennaio 2018 erano pari, secondo una sua richiesta, all. 9, ad euro 293.278,11, con riferimento alla posizione della CP_1
- Che tale somma richiesta era pari all'importo già rivalutato per ciascuna annualità dal 2003 al 2017, al netto degli importi percepiti;
- Che in realtà neanche questa somma era dovuta per l'effetto di accordi verbali intervenuti tra le parti;
- Che la nullità dell'art. 8 dell'atto costitutivo determinava la ripetibilità delle somme versate dal 2003 al 2021 dalla in danno CP_1
della società consortile al netto di quanto risulterà essere rispondente:
(i) all'effettivo ripianamento, totale e parziale, delle perdite e/o dei costi di gestione della società consortile, così come documentati e realmente sostenuti, oltre che riportati nei bilanci d'esercizio sociali;
(ii) alla quota di tale ripianamento di sua competenza, pari alla entità
r.g.a.c. 221/2022 Pag. 8 r.g. 221/2022 Controparte_2
della quota di partecipazione sociale da essa detenuta (rappresentativa del 33,33% del capitale sociale).
Si costituiva la convenuta nonché terza chiamata
[...]
eccependo a sostegno delle conclusioni Parte_2
rassegnate:
- Incompetenza a favore di collegio arbitrale composto da 4 e 5 arbitri amichevoli compositori, art. 30 statuto, come ripetuto ex art. 10 nei patti parasociali;
- Incompetenza della sezione specializzata adita perché la causa riguarderebbe il mero pagamento somme;
- Prescrizione del diritto attoreo;
- Gravi inadempimenti dei patti sociali della CP_1
giustificativi l'esclusione dalla compagine nel 2021, compiuti nel periodo in cui la società stessa indicava amministratori e consulenti della società, 2003-2018: - fatturazione emessa a proprio nome, invece che a nome della società consortile;
- incassi dirette delle somme precipue;
- sovrabollettazione delle utenze in violazione di convenzione;
- mancato accantonamento somme da assegnare poi alla e c.; Parte_1
Nelle memorie assertive ex art. 183 VI comma c.p.c.:
Parte attrice osservava l'infondatezza dell'incompetenza dedotta dalla
Servizi Cimiteriali in ragione della nullità sopravvenuta dell'art. 30 dello Statuto circa la clausola compromissoria, perché difforme dalla previsione inderogabile ex art. 34, comma 2°. L- 5 del 2003, nonché della contestazione della competenza della sezione specializzata, vertendo il giudizio sull'osservanza di clausole statutarie e patti parasociali.
Inoltre, affermava la legittimazione della in ragione CP_1
della genesi della vicenda, e là dove infondata modificava la domanda ponendola in via principale solo verso la società consortile.
r.g.a.c. 221/2022 Pag. 9 r.g. 221/2022 Controparte_2
Deduceva, l'attore, anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendosi applicare non quella relativa ai rapporti sociali quinquennale, bensì quella ordinaria decennale, discutendosi dell'adempimento di obbligazioni, e considerando altresì che l'effetto interruttivo è da attribuirsi anche alle trattative di bonario componimento e che il primo atto ufficiale, in tal senso, era del 9 gennaio 2018.
La e c. contestava anche la nullità dell'art. 8 dello Parte_1 statuto, poiché l'art. 2615-ter, comma II si applicherebbe solo all'ipotesi di contributi consortili per il ripianamento di perdite, nonché l'inefficacia degli accordi parasociali, poiché il limite quinquennale ex art. 2341 bis c.c. si applicherebbe solo alle ipotesi specifiche ivi contemplate nella disposizione.
Infine, allegava il prospetto circa le somme che avrebbe dovuto riscuotere per la parte riferibile agli obblighi di all. 18 CP_1
nella seconda memoria, tra il 2003 e i 2021, indicando le somme dovute, quelle pagate e quelle residue.
*****
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti appresso spiegati.
1) Le questioni di competenza
Preliminarmente, rigettando le eccezioni poste dalla Parte_2
si deve affermare la competenza del tribunale adito
[...]
sia con riguardo al ricorso alla giurisdizione pubblica che con riferimento alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
Circa la prima eccezione, per la presunta operatività della clausola compromissoria contenuta nell'art. 30 dello statuto societario del 3 dicembre 2002, se ne deve dichiarare l'infondatezza per la sua sopravvenuta nullità, a seguito del contrasto con la inderogabile previsione di cui all'art. 34, comma 2° della L. n. 5 del 2003, come r.g.a.c. 221/2022 Pag. 10 r.g. 221/2022 Controparte_2
mai più messo in dubbio dal Giudice di legittimità fin dalla sentenza n.
24867 del 2010 e consolidata poi nella pronuncia n. 15892 del 2011.
Infatti, la clausola statutaria, difformemente dal dettato normativo, prevede che la nomina dei primi due arbitri sia fatta dalle stesse parti in lite e non da un soggetto estraneo ad esse, incorrendo perciò nella affermata invalidità.
Inoltre, la società consortile non può neanche avvalersi della clausola compromissoria recata nei patti parasociali, i quali sono opponibili per definizione solo tra gli stessi soci sottoscrittori del , facoltà CP_8
di cui il socio non ha inteso peraltro avvalersi. CP_1
Mentre, con riguardo alla competenza di questa sezione, è indubbio che la lite ricada nelle materie indicate all'art. 3, n. 2, lett. A-C, del d. lgs. 168/2003, poiché, come anche sostenuto dall'attore nella seconda memoria ex art. 183 comma VI, n. 2, è evidente che sia caduta in lite l'interpretazione e la fedele esecuzioni di clausole dell'atto costitutivo della società consortile, lett. A, oltre che dei patti parasociali, lett. C.
2) Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_9
[...]
circa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotta
[...]
dalla in opposizione alla diretta domanda introdotta CP_1 dall'attore nei suoi confronti, se ne deve affermare la fondatezza.
Infatti, parte attrice chiede l'esecuzione dell'art. 8 dell'atto costitutivo che pone a carico della Società consortile l'obbligazione di pagamento per le somme destinate a coprire l'attività del socio Parte_1
e c. prive di remunerazione, là dove gli obblighi gravanti
[...]
sulla di predisporre la provvista per il pagamento CP_1
sussistono tra la stessa e la società consortile, per CP_1 espresso dettato di atto costitutivo e in applicazione dell'art. 2615 ter c.c.
r.g.a.c. 221/2022 Pag. 11 r.g. 221/2022 Controparte_2
Quindi, il socio è parte in causa quale garante CP_1
improprio della la quale intende scaricare Parte_2
sulla prima il peso economico dell'eventuale soccombenza in virtù dell'obbligazione consortile.
Ne consegue che l'azione diretta per il conseguimento delle somme dovute da patto sociale della e c. non può che Parte_1
essere rivolta solo che nei confronti della società consortile, mentre, come è accaduto, quest'ultima, può chiedere che l'obbligata CP_1
sia tenuta a tenerla indenne da ogni pretesa, senza però che si
[...]
verifichi un'estensione automatica della domanda dell'attore verso il garante improprio, rimanendo le due cause scindibili e distinte (ex multis Cass. 11103/2020).
In questo senso vale la pena ricordare anche che CP_1
quale garante improprio, ha interesse a contraddire con le proprie difese tanto la domanda di manleva, quanto la domanda dell'attore principale dal cui esito dipende anche quello del giudizio di manleva,
Cass. 29576/2021 che richiama Cass. 3969/2012).
3) Sull'eccezione di prescrizione.
Fatte le opportune premesse in rito, è possibile passare all'esame dell'eccezione preliminare di merito circa l'intervenuta prescrizione dell'obbligazione gravante in capo alla ex art. 8 CP_1
dell'atto fondativo della società consortile.
Si è già detto, in fatto, che entrambe le convenute, e più dettagliatamente eccepiscono la prescrizione del CP_1
diritto azionato dall'attore, dovendosi a loro dire applicare ai fatti di causa il termine breve quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., vertendo il giudizio in tema di rapporti sociali.
L'attore sul punto contesta la qualificazione assegnata dalle convenute al rapporto dedotto in giudizio, per cui andrebbe applicata ai fatti di causa la prescrizione ordinaria decennale.
r.g.a.c. 221/2022 Pag. 12 r.g. 221/2022 Controparte_2
Ebbene, come peraltro sostenuto anche dall'attore in tema di sussistenza della competenza della sezione specializzata in materia di impresa, il presente giudizio ha ad oggetto la domanda del socio per l'adempimento di obbligazioni in suo favore, obbligazioni che trovano la loro fonte nell'atto costitutivo della società consortile.
Non solo, l'obbligazione a favore del socio in tanto è posta perché questi sopporta la gestione di servizi comuni di tipo passivo in favore della società consortile, passivi perché non trovano diretta remunerazione presso l'utenza della società consortile medesima.
Ne consegue che non vi sono dubbi che il titolo per cui vi è causa trovi la sua genesi nel contratto sociale e nei rapporti giuridici sorti per effetto del contratto sociale tra il socio e la società, con riferimento alla fonte del rapporto, alla qualità delle parti in senso proprio, all'oggetto, per cui si verta nel caso di specie a tutti gli effetti in un giudizio dove il diritto azionato è relativo a rapporti sociali.
Quindi senz'altro si può affermare che ai fatti di causa debba applicarsi la prescrizione ex art. 2949 c.c. quinquennale.
Declinando l'affermazione in concreto, si deve osservare che, nel prospetto depositato dall'attore con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., le annualità dei crediti richiesti vanno dal 2003 al 2021, mentre dagli atti risulta che l'atto di citazione è stato notificato il
28.12.2021.
Da ciò deriverebbe secondo la prescrizione per tutte le CP_1
obbligazioni il cui fatto costitutivo sarebbe antecedente al 28.12.2016, prendendo quale dies a quo la data della citazione a giudizio.
E tuttavia sul punto sono fondate le difese dell'attore che allega e prova di aver inviato la prima richiesta di pagamento delle differenze dovute sulle somme ex contractu in data 10.01.2018, all. 1 alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., là dove nella missiva in modo espresso si contesta l'adempimento parziale delle somme dovute r.g.a.c. 221/2022 Pag. 13 r.g. 221/2022 Controparte_2
rispetto a quelle previste dal patto sociale, oltre che la mancata rivalutazione anch'essa prevista dalla fonte pattizia.
Detta missiva, quindi, costituisce a tutti gli effetti un atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 4°, ex multis Ordinanza n.
24913 del 18/08/2022, per cui da quella data, il 10.01.2018 inizia a correre nuovamente un nuovo termine ed è invece prescritto il diritto per l'ultraquinquennio a quella data e quindi a far data dal 09.01.2013.
4) Nel merito.
Il merito della causa quindi ha come sua delimitazione la debenza delle somme richieste in favore dell'attore a far data dai crediti che sarebbero maturati dall'anno 2013 fino al 2021 ex art. 4 dell'atto costituivo della società consortile.
In questo senso si deve assumere a base di calcolo il prospetto versato in atti dall'attore, con l'allegato 18, nella seconda memoria assertiva e istruttoria, dove sono indicate anno per anno (per quello che qui occorre al netto della prescrizione maturata) dal 2013 al 2021, le somme effettivamente percepite dall'attore, somme che devono intendersi quali riconoscimento del pagamento per il loro importo. E dove sono anche indicate le somme a ricevere per differenza, rispetto all'ammontare.
Ebbene, sul punto si deve osservare che se per il “percepito” il prospetto depositato è incontestato e pacifico, il “dovuto” è invece difforme da quello pattuito all'art. 8 dell'atto costitutivo, dove era previsto l'importo di euro 320.000,00 oltre rivalutazione anno per anno. Infatti, nel prospetto depositato le somme anno per anno
“dovute” secondo parte attrice sono crescenti e non è dato di sapere il perché, difettando sul punto le opportune allegazioni necessarie e quindi non essendo stato adempiuto l'onere ex art. 2697 c.c.
Conseguentemente, quali parametri per valutare le eventuali differenze dovute, deve essere assunta quale somma dovuta anno per anno quella r.g.a.c. 221/2022 Pag. 14 r.g. 221/2022 Controparte_2
da statuto, l'unica certa e documentalmente provata, e quindi euro
320.000,00, mentre quale somma percepita l'importo invece risultante dal prospetto dell'attore, oltre poi ad applicare la rivalutazione anno per anno sulla differenza dovuta, anch'essa prevista dall'atto costitutivo.
Applicando questi criteri risulta quale somma dovuta dal 2013 al 2021, nove annualità per euro 320.000, euro 2.880.000,00.
Quale somma percepita risultano euro 2.184.246,22 e quale differenza euro 695.753,78, oltre la rivalutazione anno per anno per ciascuna annualità sulle differenze maturate.
Tuttavia, prima di ritenere fondata la domanda attorea nei limiti soggettivi e oggettivi predetti, si deve prendere posizioni sulle residue eccezioni delle convenute: - circa la nullità dell'art. 8 dell'atto costitutivo per violazione dell'art. 2615 ter c.c.; - l'inefficacia dei patti parasociali nella parte coincidente per violazione dell'art. 2341 bis c.c.; - le presunte intervenute modifiche verbali agli importi previsti dall'atto costitutivo.
In ordine circa il primo punto, la nullità dell'art. 8 per violazione dell'art. 2615 ter c.c., se ne deve affermare l'assoluta infondatezza.
E', infatti, pacifico in dottrina e giurisprudenza che l'art. 2615 ter c.c.
2° comma, rappresenti proprio la conseguenza dell'applicazione del tipo consortile allo schema societario, dopo aver ammesso, al primo comma, proprio che il fosse svolto in forma societaria. CP_8
Ossia la disposizione, prevedendo la possibilità di contributi obbligatori da atto costitutivo, e quindi pattuiti all'unanimità, piega il tipo societario alla fattispecie consortile, là dove il raggiungimento dello scopo consortile, per ciascun membro, può prevedere in capo a taluni soci obblighi di versamento per riequilibrare i rapporti con i soci che non beneficiano di pari ricavi.
r.g.a.c. 221/2022 Pag. 15 r.g. 221/2022 Controparte_2
Ai fini della validità dell'obbligazione, quindi, rileva la previsione di contributi nell'atto costitutivo, mentre la sua funzione è chiaramente quella di derogare allo schema societario, là dove i conferimenti sono iniziali e mai periodici, per consentire il raggiungimento dello scopo consortile, ossia di evitare che taluni soci ricevano meno utilità degli altri.
I contributi così individuati non sono assolutamente da confondere con i conferimenti, Cass. 11081/2004, perché hanno scadenza periodica, non fanno parte del capitale sociale, non sono ripetibili.
Per completare la ricostruzione dell'istituto, tali contributi possono anche servire per il ripianamento di perdite derivanti da bilancio, purché l'obbligo sorga sempre da atto costitutivo e purché sia sempre predeterminato a monte il procedimento per la quantificazione, Cass.
122/2005, e senza che l'obbligo di contribuzione non alteri il regime della responsabilità limitata qualora si verta nel regime delle società di capitale.
Nel caso di specie è proprio accaduto quanto sopra descritto in tema di generale previsione di contributi periodici ex art. 2615 ter c.c., con la piena e conseguente validità dell'art. 8 dell'atto costitutivo, non ricorrendo il caso dei contributi per il ripianamento di perdite.
Infatti, dal patto costitutivo emerge chiaramente che la Parte_1
e c. riceveva delle somme in virtù di servizi resi
[...]
nell'interesse del che non trovavano diretta remunerazione CP_8
nella tariffazione di servizi a terzi, per cui questi servizi costituivano solo una passività per il socio. Nell'atto costitutivo fu così previsto a carico dei soci, che invece prestavano servizi a tariffazione verso terzi, che una parte dei loro ricavi fosse versata al proprio per CP_8
creare la provvista necessaria per perequare la posizione di parte attrice.
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Le affermazioni fatte determinano anche l'infondatezza della domanda di ripetizione ex art. 2033-2041 c.c. che la ha proposto CP_1
nei confronti della Società consortile che sarebbe stata conseguente alla declaratoria di nullità dell'art. 8, con riguardo ai contributi versati medio tempore.
Con riferimento invece alla violazione dei patti parasociali, là dove ripetono pedissequamente l'art. 8 dell'atto costitutivo, dell'art. 2341 bis c.c., se ne deve affermare parimenti l'infondatezza, poiché
l'oggetto dei patti per cui vi è causa non è tra quelli di cui alla disposizione evocata dalla convenuta, dove in nessuno dei commi si discute della contribuzione periodica di un socio.
In ogni caso, deve dirsi che la validità dei patti parasociali in essere tra le parti non è sine die, bensì collegata alla vita della società consortile che è stata istituita a progetto, per l'esecuzione della gara pubblica di cui si era resa aggiudicataria, ragione per cui non si pone comunque nessuna indeterminatezza nella durata nel tempo dell'obbligazione.
Infine, e per mera completezza, è rimasta assolutamente priva di prova l'esistenza di variazioni dell'obbligo contributivo di cui all'art. 8, le quali sono dedotte come originate da accordi di fonte orale, là dove la modifica dell'atto costitutivo della società consortile a r.l. non sarebbe potuta avvenire che nella medesima forma prevista per la sua nascita all'art. 2463 c.c.
Si deve quindi affermare la fondatezza della domanda della Parte_1
e c. nei confronti della
[...] Parte_2
nella misura di euro 695.753,78, oltre la rivalutazione anno per
[...]
anno per ciascuna annualità sulle differenze maturate secondo lo schema di calcolo di cui allegato 18, nei limiti in cui è richiamato in parte motiva, ricavando la differenza per ciascuna annualità dalla sottrazione di euro 320.000,00, dovuta, da quelle ivi indicate anno per anno dal 2013 al 2021, nella colonna “percepite”.
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Si riconoscono gli interessi compensativi a fare data dall'ultimo giorno di ciascuna annualità, Cass. Sez. III, 20.04.2020, n. 7948, accessori a calcolarsi annualmente sulla somma rivalutata anno per anno, tale che gli interessi siano calcolati una sola volta per ciascuna annualità rivalutata.
Mentre, circa la misura degli interessi, essi vanno liquidati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla debenza di ciascuna somma, e per ciascuna di essa, fino alla data della domanda, nonché nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla domanda e fino al soddisfo.
Le somme così calcolate, e come adempiute dalla
[...]
in favore di Parte_2 Parte_3
in virtù della domanda di manleva proposta dalla prima nei
[...]
confronti della devono essere oggetto di Controparte_1
indennizzo integrale da parte della stessa Controparte_1
Infatti, come anticipato al capo 2) della presente, la chiamata in garanzia impropria che la società consortile ha spiegato nei confronti della è fondata ex contractu, perché prevista Controparte_1 dall'atto costitutivo, là dove proprio nell'atto costitutivo, art. 8, si pone a carico del membro in questione l'obbligazione di perequazione dei ricavi in favore dell'attore, mediante il versamento delle somme ivi indicate in favore della società consortile medesima, al fine, si ripete, di predisporre la provvista in favore della Parte_3
[...]
Le spese seguono la soccombenza tra le parti e si liquidano sul decisum ai valori medi.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa avente r.g. 221/2022, pendente tra le parti come sopra individuate, rappresentate e difese:
r.g.a.c. 221/2022 Pag. 18 r.g. 221/2022 Email_1
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
rispetto all'azione proposta da e per Parte_3
l'effetto condanna e c. s.r.l. al pagamento dei Parte_1
compensi di causa nei confronti di che si liquidano Controparte_1
in euro 29.193, oltre accessori di legge;
2) Condanna la al Parte_2
pagamento in favore di c. della somma di euro Parte_3
695.753,78 oltre rivalutazione ed interessi compensativi come in parte motiva esposto ai fini del calcolo, nonché al pagamento sempre in favore di dei compensi di causa che si Pt_1 Parte_3
liquidano in euro 29.193,00 e CU;
3) Condanna la società , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., a tenere indenne la società consortile
[...]
dagli esborsi che dovrà sopportare in favore della Controparte_4
in esecuzione della presente sentenza e nei Parte_3
limiti di questa, nonché al pagamento dei compensi di causa in favore della stessa società consortile che si liquidano in euro 29.193,00;
Così deciso in Napoli, il 29.04.2025
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
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