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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/11/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 321/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara - Giudice rel.
Dott. Sabato Riccardo - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 321/2025 R.G.V.G. vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Perrupato in forza di procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina
(Sa), alla via Matteotti n. 200,
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Romano in forza di procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala Consilina
(Sa), alla via Vario n. 2
-ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione su domanda congiunta.
pagina 1 di 3 Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 20.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il P.M. in data 10.05.2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 3.04.2025, e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sala Consilina (Sa) il CP_1
27.06.1970, in regime di comunione dei beni e che dal matrimonio sono nati tre figli, il Per_1
18.01.1972, deceduto il 28.08.2004, ON il 20.05.1974, sposato il 2006 e l'11.02.1978 Per_2 sposato il 2005, hanno dedotto che le divergenze insanabili e il mancato rispetto dell'obbligo di fedeltà da parte della coniuge hanno portato alla rottura dell'equilibrio familiare, con ripercussioni sulla coppia tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
che di fatto già vivono separati da un po' di tempo ognuno nella propria abitazione e la separazione è tutt'ora in essere.
Tanto premesso hanno chiesto che venga dichiarata la separazione consensuale dei coniugi e l'omologa alle condizioni concordate come di seguito:
“i coniugi vivranno separati, come già vivono, nel reciproco rispetto;
il signor corrisponderà, entro il giorno 5 del mese, € 150,00 alla moglie, rivalutabili secondo Pt_1
l'indice Istat, per il suo mantenimento, mediante ricarica postale su postepay che la sig.ra CP_1 comunicherà; la signora rinuncia a qualsiasi diritto sull'autovettura marca Peugeot modello Partner CP_1 targa DG270VZ a lei intestata e la cede al marito”.
Il P.M. in data 10.05.2025 ha espresso parere favorevole.
All'udienza del 20.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“i coniugi vivranno separati, come già vivono, nel reciproco rispetto;
il signor corrisponderà, entro il giorno 5 del mese, € 150,00 alla moglie, rivalutabili secondo Pt_1
l'indice Istat, per il suo mantenimento, mediante ricarica postale su postepay che la sig.ra CP_1 comunicherà;
pagina 2 di 3 la signora rinuncia a qualsiasi diritto sull'autovettura marca Peugeot modello Partner CP_1 targa DG270VZ a lei intestata e la cede al marito”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (assegno di mantenimento), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronunzia la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
2.09.1948 e nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in Sala Consilina (Sa), il 27.06.1970;
2) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e riportate in parte motiva;
3) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sala Consilina (Sa) per gli adempimenti di competenza di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 34, p. 2, Serie A, anno
1970 del Comune di Sala Consilina (Sa);
5) nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Maurizio Ferrara dott.ssa Giuliana Santa Trotta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara - Giudice rel.
Dott. Sabato Riccardo - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 321/2025 R.G.V.G. vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Perrupato in forza di procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina
(Sa), alla via Matteotti n. 200,
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Romano in forza di procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala Consilina
(Sa), alla via Vario n. 2
-ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione su domanda congiunta.
pagina 1 di 3 Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 20.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il P.M. in data 10.05.2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 3.04.2025, e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sala Consilina (Sa) il CP_1
27.06.1970, in regime di comunione dei beni e che dal matrimonio sono nati tre figli, il Per_1
18.01.1972, deceduto il 28.08.2004, ON il 20.05.1974, sposato il 2006 e l'11.02.1978 Per_2 sposato il 2005, hanno dedotto che le divergenze insanabili e il mancato rispetto dell'obbligo di fedeltà da parte della coniuge hanno portato alla rottura dell'equilibrio familiare, con ripercussioni sulla coppia tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
che di fatto già vivono separati da un po' di tempo ognuno nella propria abitazione e la separazione è tutt'ora in essere.
Tanto premesso hanno chiesto che venga dichiarata la separazione consensuale dei coniugi e l'omologa alle condizioni concordate come di seguito:
“i coniugi vivranno separati, come già vivono, nel reciproco rispetto;
il signor corrisponderà, entro il giorno 5 del mese, € 150,00 alla moglie, rivalutabili secondo Pt_1
l'indice Istat, per il suo mantenimento, mediante ricarica postale su postepay che la sig.ra CP_1 comunicherà; la signora rinuncia a qualsiasi diritto sull'autovettura marca Peugeot modello Partner CP_1 targa DG270VZ a lei intestata e la cede al marito”.
Il P.M. in data 10.05.2025 ha espresso parere favorevole.
All'udienza del 20.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“i coniugi vivranno separati, come già vivono, nel reciproco rispetto;
il signor corrisponderà, entro il giorno 5 del mese, € 150,00 alla moglie, rivalutabili secondo Pt_1
l'indice Istat, per il suo mantenimento, mediante ricarica postale su postepay che la sig.ra CP_1 comunicherà;
pagina 2 di 3 la signora rinuncia a qualsiasi diritto sull'autovettura marca Peugeot modello Partner CP_1 targa DG270VZ a lei intestata e la cede al marito”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (assegno di mantenimento), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronunzia la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
2.09.1948 e nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in Sala Consilina (Sa), il 27.06.1970;
2) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e riportate in parte motiva;
3) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sala Consilina (Sa) per gli adempimenti di competenza di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 34, p. 2, Serie A, anno
1970 del Comune di Sala Consilina (Sa);
5) nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Maurizio Ferrara dott.ssa Giuliana Santa Trotta
pagina 3 di 3