TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/11/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori
Dott. Andrea Carli Presidente relatore
Dott.ssa Marina Righi Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...], USA) il 04.03.1966 con l'Avv. Giovanni Ghiro contro
, (C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Iran) il 10.01.1964 contumace ccoonn ll''iinntteerrvveennttoo ddeell PPuubbbblliiccoo MMiinniisstteerroo avente ad oggetto separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio) sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente: come da ricorso per il P.M.: “visto”. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, sono decorsi i termini di legge dalla comparizione della ricorrente avanti al Presidente del Tribunale di Treviso, avvenuta in data 19/9/2024; la separazione è stata successivamente pronunciata dallo stesso Tribunale con sentenza n. 1737/2024, depositata in data 7/10/2024 e passata in giudicato.
La ricorrente ha dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge dalla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell' art. 1 della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro, la ricorrente, senza figli, non ha proposto alcuna condizione, chiedendo la sola pronuncia di stato.
Stante la natura della causa e l'assenza di soccombenza, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 30/4/2014 a Cambridge, fra (C.F. Parte_1
), nata a [...], USA) il 04.03.1966 e C.F._1
, (C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Iran) il 10.01.1964; ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione della sentenza nei pubblici registri anagrafici, con ogni eventuale ulteriore necessaria annotazione. nulla sulle spese.
Treviso, 25/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori
Dott. Andrea Carli Presidente relatore
Dott.ssa Marina Righi Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...], USA) il 04.03.1966 con l'Avv. Giovanni Ghiro contro
, (C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Iran) il 10.01.1964 contumace ccoonn ll''iinntteerrvveennttoo ddeell PPuubbbblliiccoo MMiinniisstteerroo avente ad oggetto separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio) sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente: come da ricorso per il P.M.: “visto”. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, sono decorsi i termini di legge dalla comparizione della ricorrente avanti al Presidente del Tribunale di Treviso, avvenuta in data 19/9/2024; la separazione è stata successivamente pronunciata dallo stesso Tribunale con sentenza n. 1737/2024, depositata in data 7/10/2024 e passata in giudicato.
La ricorrente ha dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge dalla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell' art. 1 della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro, la ricorrente, senza figli, non ha proposto alcuna condizione, chiedendo la sola pronuncia di stato.
Stante la natura della causa e l'assenza di soccombenza, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 30/4/2014 a Cambridge, fra (C.F. Parte_1
), nata a [...], USA) il 04.03.1966 e C.F._1
, (C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Iran) il 10.01.1964; ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione della sentenza nei pubblici registri anagrafici, con ogni eventuale ulteriore necessaria annotazione. nulla sulle spese.
Treviso, 25/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli