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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. , resi- Parte_1 C.F._1 dente in VIA LEOPARDI 09072 CABRAS ITALIA Difeso dall'avv. CASULA LUCA (c.f. con C.F._2 studio in VIA BRUNELLESCHI 48 09170 ORISTANO
– Parte principale –
Controparte_1
(c.f.
[...]
), residente in [...]09072 CABRAS P.IVA_1
ITALIA Difeso dall'avv. FREDIANI ANGELO (c.f. ), C.F._3
BARBERIO CARLO ( ) VIA CARDUCCI, 34 C.F._4
09170 ORISTANO;
con studio in CORSO VITTORIO VENETO, 165 RAGUSA
– Controparte –
Ruolo: n. 1186/2021 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
— 1 — PIETRO IGNAZIO SIMBULA:
- accertare e, per l'effetto, dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà in favore dell'attore del terreno sito nel Comune di Cabras, nella via Leopardi, 66, distinto in Catasto terreni al foglio 44, mappale 1792, della superficie di are 25.60, confinante con la predetta via Leopardi, , eredi e eredi;
Persona_1 Per_2 Persona_3
- con vittoria delle spese di giudizio, nei confronti del convenuto che faccia opposizione.
ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFI-
CENZA - IPAB - ISTITUTO INFANTILE PRINCIPE DI PIEMONTE: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda, avanzata dal Sig. a danno dell' Pt_1 [...]
, avente ad oggetto Controparte_2 l'usucapione dell'immobile sito in Cabras, via Leopardi n. 66, distinto in Catasto terreni al foglio 44, mappale 1792, per totale assenza dei re- quisiti previsti dall'art. 1158 c.c., con vittoria di spese e competenze di lite.
Ragioni della decisione
La causa ha a oggetto un terreno a Cabras in via Leopardi 66 (Ca- tasto Oristano, foglio 44, mappale 1792).
sostiene di possederlo dal 1983, e quindi di averlo Parte_1 usucapito. In particolare, fonda il potere di fatto su opere di spandi- mento di terra vegetale per renderlo idoneo all'uso agricolo, sull'eser- cizio effettivo dell'attività agricola per tre anni, sulla realizzazione di un pozzo per il prelievo dell'acqua, sull'utilizzo a orto, uliveto e frut- teto. Ha diretto la sua domanda contro l' Controparte_1
in quanto intestatario catastale.
[...]
L' ha resistito alla domanda, in particolare deducendo che CP_1 il potere di fatto del sig. non contestato nella sua esistenza, è Pt_1 solo una detenzione discendente da una locazione.
Il sig. a sua volta, ha contestato che l' sia mai Pt_1 CP_1 stato effettivamente proprietario del terreno, rilevando che esso, pur so- stenendo di aver acquistato per successione ereditaria, non ha mai com- piuto un'accettazione beneficiata, unica forma possibile per gli enti giu- ridici non lucrativi. In secondo luogo, senza negare espressamente la conclusione di un contratto di affitto, si è limitato a contestare di non
— 2 — averne mai sottoscritto uno, il che, in virtù dell'obbligo di forma scritta nei contratti pubblici, deve portare alla conclusione che il potere di fatto da lui esercitato, in mancanza di altro titolo, deve essere considerato come possesso.
* * *
La domanda è infondata.
È pacifico tra le parti, in virtù della non contestazione, che il sig. ha conseguito la disponibilità del terreno in forza di un con- Pt_1 tratto di affitto.
È inoltre presente agli atti una quietanza che attesterebbe l'avve- nuto pagamento, da parte del sig. di 400.000 £ all'Istituto a Pt_1 titolo di canone di affitto del detto terreno per l'anno 1996. Anche qui il sig. senza smentire la circostanza di fatto di aver pagato Pt_1 quella somma a tale titolo, si è limitato a disconoscere la propria sotto- scrizione in prima udienza, con ciò rendendo pacifico il fatto del paga- mento.
Che poi il contratto di affitto sia valido o meno è irrilevante. A qualificare la detenzione è la consapevolezza e il riconoscimento che esiste sulla cosa un potere superiore al proprio, il che non si può negare nel caso di specie, dove le parti erano legate da un rapporto di affitto.
Altro tema del tutto irrilevante è la proprietà del terreno in capo all' , dal momento che esso non smentisce la natura detentiva del CP_1 potere di fatto esercitato dal sig. e dal momento che non è stata Pt_1 proposta in via riconvenzionale alcuna domanda di rivendicazione.
Avendo il sig. conseguito la disponibilità della cosa in Pt_1 forza del contratto di affitto, egli avrebbe dovuto compiere atti idonei a mutare il suo titolo da detenzione a possesso (art. 1141 comma 2 c.c.), e non risultano altri atti in tal senso prima della notificazione della cita- zione. Solo in essa, infatti, il sig. proclamandosi proprietario Pt_1
a colui da cui aveva ricevuto il potere di fatto, si è opposto al possessore, mutando la propria detenzione in possesso. Naturalmente, però, l'Isti- tuto, resistendo alla domanda, ha impedito che decorresse più di qual- che mese di possesso utile all'usucapione.
* * *
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore e complessità minima.
— 3 — In particolare, al terreno in questione, come da visura, risulta attribuito un reddito dominicale di 9,25 €, il che moltiplicato per 200 (art. 15 comma 1 c.p.c.), porta il valore della controversia a 1.850 €.
Dispositivo
Il Tribunale: 1. rigetta la domanda
2. condanna alle spese del processo, che si liqui- Parte_1 dano in 1.278 € per compensi, oltre accessori di legge
Si comunichi.
17 ottobre 2024
Il giudice
Nicolò Sesta
— 4 —