Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al numero 2053/2022
Avente ad OGGETTO: Assicurazione contro i danni
Promossa da:
Parte 1 -appellante-
Rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Iannello
Contro
Controparte 1 - convenuta in appello-
Rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Ferrari
E contro
Controparte_2 -convenuta in appello contumace-
Conclusioni
Per parte appellante:
"Piaccia al Tribunale Ill-mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma dell'impugnata sentenza;
dichiararne la nullità per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e/o per motivazione apparente;
in ogni caso, respingere la domanda avanzata da CP 1 in quanto infondata in fatto ed in diritto, avendo essa ad oggetto la richiesta di risarcimento danni afferente un sinistro pacificamente simulato;
trasmettere gli atti del giudizio alla competente Procura della Repubblica. Con vittoria di spese, competenze cd onorari del doppio grado di giudizio."
Per parte convenuta in appello:
FATTO E DIRITTO
Nel primo grado di giudizio l' citava CP 2 Parte 2
Parte 1 a comparire dinnanzi al Giudice di Pace
[...] e la sua compagnia assicurativa, della Spezia chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia al Giudice di Pace, previo accertamento della validità e dell'efficacia del contratto di cessione di credito sottoscritto, condannare i convenuti in solido al pagamento a favore della cessionaria ditta [...] Controparte_3 ed a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal cedente Pt 3
[...] e quantificati in € 9.050,00 oltre IVA, € 400,00 per spese di noleggio di auto sostitutiva;
€ 150,00 per spese di soccorso stradale, fermo tecnico, danno da sosta forzata ed interessi dal fatto al saldo effettivo o comunque in quella somma che sarà riconosciuta e provata nei limiti di competenza del Giudice adito. Invita i convenuti a costituirsi in giudizio nei termini e forme di legge ed a comparire all'udienza stessa con avvertimento che in difetto si procederà in loro dichiaranda contumacia".
[…]A sostegno della propria domanda formulata nel primo grado di giudizio l' Controparte_3 affermava che, per effetto del contratto stipulato in data 27.02.2020 con Pt 3
[...] era divenuta cessionaria del credito sorto in capo a quest'ultima a seguito del sinistro stradale avvenuto il giorno 19.02.2020 nel Comune di Carrara.
Nello specifico, parte attrice esponeva che nel predetto giorno la vettura di tipo FI 50, con targa FP042CW, di proprietà di Parte 3 percorreva Viale Colombo, in località Marina di
Carrara, con direzione di marcia La Spezia-Massa quando, giunta all'intersezione con Via G. Galilei, effettuava manovra di arresto dietro alla vettura FA ME, targata CZ469SF. In quel frangente la FI 50 veniva tamponata dalla vettura OR ST, targata FT722XZ, condotta da Parte_3 tamponava la vettura Controparte_2 Per effetto dell'urto la macchina di
FA ME sopracitata.
L'autovettura di Persona 1 per effetto del tamponamento compiuto in data 19.02.2020 dalla
OR ST di proprietà di assicurata presso la compagnia Parte 1 Controparte_2 avrebbe patito un danno quantificato da parte attrice- in euro 9.050,00 oltre IVA, a cui si sarebbero dovuti aggiungere sempre secondo la difesa di CP 1 euro 400,00 per spese di noleggio di auto sostitutiva, euro 150,00 per spese di soccorso stradale, fermo tecnico e danno da sosta forzata.
Si costituiva in giudizio la Parte_1 deducendo che parte attrice, nella narrazione dei fatti, avrebbe omesso di esporre le modalità con cui si era svolta la fase “stragiudiziale” del sinistro. In particolare, parte convenuta asseriva che CP 1 con lettera raccomandata a/r del 21.02.2020, aveva richiesto, in qualità di cessionaria del credito vantato da Persona 1 il risarcimento del danno patito dal veicolo di quest'ultima (in conseguenza del sinistro occorso in data 19.02.2020), senza documentare in alcun modo l'avvenuta cessione del credito. Detta missiva, peraltro, oltre a non indicare l'ora, il giorno e la dinamica dell'incidente, avrebbe violato, secondo la difesa di parte convenuta, gli artt. 148 e 145 del Codice delle Assicurazioni, per omessa segnalazione dell'ora e del giorno in cui la vettura era disponibile ai fini dell'accertamento dei danni, rendendo quindi improcedibile la domanda giudiziale formulata da parte attrice. La Parte 1 invocava altresì l'improcedibilità per violazione dell'art. 149 bis del Codice delle Assicurazioni, attesa l'insussistenza nel caso de quo- del documento fiscale relativo agli interventi riparativi e contestava, nel merito, le somme pretese da parte attrice a titolo di risarcimento del danno.
Controparte_2 rimaneva contumace. Parte attrice, nel corso del giudizio, depositava il rapporto redatto dagli agenti della Polizia Locale di Carrara, i quali si erano recati sul luogo dell'incidente subito dopo il verificarsi dello stesso. Nel verbale era descritta la dinamica del sinistro, accertata mediante visione delle immagini contenute in un filmato registrato ed acquisito dalla Polizia Locale- dalle telecamere di un Hotel situato in prossimità del luogo teatro del sinistro. Oltre a ciò in detto verbale erano riportate le dichiarazioni dei soggetti coinvolti nell'incidente, ascoltati in sede di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p..
Nella fase istruttoria era espletato interrogatorio formale di Controparte_2 a cui faceva seguito CTU cinematica in ordine ai seguenti quesiti: "Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, acquisito il rapporto di incidente della Polizia di Carrara, ispezionato il veicolo dell'attore compia gli accertamenti tecnici sulle circostanze e sulle cause che condussero all'evento dannoso;
domandati gli opportuni chiarimenti, accerti la compatibilità dei danni riportati dai veicoli tra loro e con la dinamica del sinistro per cui è causa;
abbia cura di accertare la dinamica del sinistro, la sussistenza o meno dello stesso, la sua dipendenza da cause accidentali, oppure, in conseguenza di un rischio volontariamente assunto;
consideri la consulenza tecnica non solo uno strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti;
descriva quali siano stati i lavori necessari per reintegrare il veicolo danneggiato dall'attore quantificando le spese con l'I.V.A. ed al netto di questa;
dica se sia derivata svalutazione tecnica e/o commerciale del veicolo, quantificandola, nel caso positivo, in percentuale ed in valore;
indichi, infine, il tempo necessario per l'esecuzione delle riparazioni, fornendo ogni parametro necessario per la determinazione del danno da fermo tecnico."
Il Giudice di Pace della Spezia, con sentenza n.538/2022, emessa il 23.08.2022, accertata l'esclusiva responsabilità di Controparte_2 accoglieva la domanda attorea
, e, conseguentemente, condannava quest'ultima, in solido con la compagnia assicurativa Parte 1 al risarcimento del danno, a favore dell' Controparte_3 quantificato in euro 9.616,94, ed alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, con spese di CTU definitivamente a carico delle parti soccombenti.
impugnava la sopracitata sentenza, invocando la nullità della stessa per omesso La Parte 1 esame circa un fatto decisivo per il giudizio e per motivazione apparente. Parte appellante chiedeva altresì in riforma della sentenza impugnata- il rigetto della domanda avanzata da CP 1 dal momento che la stessa, alla luce delle risultanze del rapporto redatto dalla Polizia Locale, risultava fondata su un incidente simulato. Per ultimo, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
chiedeva, mediante ricorso depositato ilNel corso del giudizio di appello, la Parte 1 31.10.2022, che venisse disposta inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva ai sensi dell'art. art. 351 c.p.c., dal momento che la CP 1 aveva notificato a parte appellante atto di precetto in forza della sentenza di primo grado. Oltre a ciò parte appellante deduceva il pericolo di insolvenza della CP 1 -nell'ipotesi di accoglimento dell'appello- atteso che la stessa risultava priva di garanzie immobiliari.
Si costituiva nel procedimento cautelare l' Controparte 1 evidenziando come le circostanze dedotte con i motivi di appello, non sussistendo nuove istanze istruttorie, non apportassero alcun significativo mutamento a quanto già esposto ed esaminato nel primo grado di giudizio. Inoltre parte appellata contestava l'esistenza del pericolo di insolvenza, paventato dalla Compagnia Assicurativa, deducendo che la CP_1 godeva di un cospicuo affidamento bancario.
Pertanto non sussisteva alcun elemento di gravità e fondatezza che potesse giustificare l'accoglimento dell'istanza di sospensione. Parte appellata si costituiva altresì nel giudizio di merito, deducendo che la dinamica del sinistro fosse corrispondente a quella già esposta nel giudizio di primo grado, alla luce dei riscontri rilevati dalla Polizia Locale e delle risultanze della CTU espletata nel predetto giudizio. La CP_1 quindi, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Questo giudicante, con ordinanza del 02.12.2022, confermava il decreto emesso in data 2.11.2022, con il quale aveva rigettato l'istanza di sospensione formulata da parte appellante.
Nel merito
Sull' asserita nullità della sentenza
Parte appellante invoca la nullità della sentenza impugnata ritenendo che il Giudice di prime cure non abbia considerato una circostanza dirimente (che di seguito verrà esposta), desumibile dal contenuto del rapporto redatto dalla Polizia Locale ed acquisito dal CTU ai fini dell'espletamento della perizia.
Nello specifico, secondo la difesa di Parte 1 dalle risultanze del rapporto sopracitato si evincerebbe l'esistenza di una dolosa simulazione dell'incidente oggetto di giudizio. Tale assunto troverebbe conferma nelle seguenti annotazioni contenute nel verbale:
“...successivamente all'intervento, da sopralluogo effettuato in loco, emergeva che nella facciata dell' erano presenti telecamere di video sorveglianza. Veniva richiesta al Parte 4 و
responsabile dell'hotel copia delle immagini registrate dall'impianto. Nella circostanza, per una difficoltà tecnica nell'estrapolazione delle immagini, il filmato delle telecamere veniva registrato con uno smartphone. Dalla visione delle immagini registrate, si accertava che l'autovettura FA ME ER tg CZ469SF, l'autovettura FI 50 tg FP042CW e l'autovettura OR ST tg FT722XZ, percorrevano nell'ordine viale Colombo da Sarzana verso Massa. Giunti nei pressi all'intersezione con viale Galileo Galilei, l'autovettura FA ME si andava a posizionare nella corsia di destra, fermandosi poco prima della intersezione suddetta con le quattro frecce "hazard" prima dell'impatto e poi sopraggiungeva il veicolo C "OR". La FI si fermava di colpo e veniva tamponata dalla OR e una volta colpita la FI sobbalzava in avanti e a sua volta andava a tamponare l'FA ME. Dall'autovettura FI 50 dal lato conducente scendeva una persona dall'aspetto di sesso maschile, con cappotto scuro, sciarpa al collo e capelli brizzolati, non corrispondente né per fisico né per abbigliamento alla dichiaratasi conducente Controparte_4 Dalla visione delle immagini suddette sorgevano forti dubbi sulla reale accidentalità del sinistro. Si può ipotizzare che alla guida della FI 50 non ci fosse la Signora Controparte_4 ma la persona dalla stessa indicata come il marito, l'uomo che si trovava sul luogo del sinistro, riconosciuto mediante controllo anagrafico e dal dettaglio della patente di guida....in Testimone 1 circostanza l'uomo veniva ritratto nelle foto scattate sul luogo del sinistro al momento dei rilievi".
Ed ancora, parte appellante richiama quanto segue: "...da ulteriori accertamenti effettuati tramite la visione delle telecamere "targa System CPS SELEA installate dal Comune di Carrara ai varchi di uscita ed ingresso nel territorio comunale, dal varco di ingresso nel lungomare del Comune di Carrara, dal lungomare del Comune di Sarzana "varco Fabbricotti IN", direzione indicata dai tre come unica strada percorsa poco prima del sinistro occorso in viale Colombo, emergeva quanto segue:
-l'ultimo passaggio dell'autovettura FA ME ER...viene registrato nel territorio del Comune di Carrara in data 12/01/2020 alle 00.35, in contraddizione con quanto dichiarato dal conducente, che riferiva di aver percorso il lungomare nel Comune di Sarzana e poi aver percorso il lungomare nel Comune di Carrara fino al luogo del sinistro: -l'ultimo passaggio della FI 50... viene registrato al varco di via Fabbricotti (sul confine tra i Comuni di Carrara e Sarzana) in data 19/02/2020, giorno del sinistro, alle ore 17.19 circa un'ora prima del sinistro. La conducente riferiva di aver percorso anch'essa il lungomare nel Comune di Sarzana e poi aver continuato la marcia percorrendo il lungomare nel Comune di Carrara precisando di non aver effettuato nessuna fermata;
-in ultimo l'autovettura OR ST... in data 19/02/2020 non veniva registrato alcun passaggio in via Fabbricotti, ma alle ore 18.00 veniva registrato il transito in via Aurelia in ingresso nel Comune di Sarzana e poi di aver continuato la marcia nel lungomare del Comune di Carrara, fino al luogo del sinistro.
Alla luce di quanto esposto, i tre conducenti, sedicenti protagonisti dell'incidente, venivano richiamati ed escussi a sommarie dichiarazioni testimoniali, per meglio chiarire la vicenda. In data 29/02/2020, veniva escusso a sommarie informazioni testimoniali di Testimone 2 seguito in data 03/03/2020 veniva escussa a sommarie informazioni testimoniali la signora infine la signora Controparte_4 Tutti confermavano che alla Controparte_2 guida della FI 50 ci fosse la Controparte_4 il cui verbale di sommarie informazioni del 05/03/2020 veniva sospeso, quando venivano ravvisati gli estremi di reato a carico del dichiarante. La donna veniva informata delle sua qualità di persona sottoposta alle indagini in merito al reato di cui all'art. 483 e 495 del codice penale".
Tanto premesso, si deve evidenziare che, sebbene gli agenti della Polizia Locale abbiano visionato le videoregistrazioni (da loro acquisite) relative all'incidente oggetto di giudizio, le conclusioni contenute nel rapporto circa la dubbia accidentalità del sinistro costituiscono mere valutazioni. Le videoregistrazioni - peraltro - sono state sottoposte al vaglio del CTU nel giudizio di primo grado anche al fine di verificare la dinamica del sinistro.
Giova infatti ricordare che il rapporto redatto dagli Agenti della polizia locale fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti (come nel caso in esame), si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
È bene precisare che nel giudizio di primo grado non sono state formulate istanze istruttorie -da parte della volte a dimostrare, alla luce del rapporto della Polizia Locale, Parte 5 la sussistenza nel caso in esame degli estremi del reato di frode assicurativa, come dedotto nel presente giudizio di appello.
Oltre a ciò, occorre evidenziare che il Consulente, nella suddetta CTU -il cui metodo e conclusioni sono condivise e fatte proprie da questo giudicante e da intendersi qui integralmente richiamate- a seguito della visone del filmato de quo ha constatato che “...dopo il transito di un piccolo autocarro, arriva spedita l'FA ME ER alla quale, nel momento in cui effettua la frenata di emergenza si accendono le quattro frecce. Dietro di essa, ad una distanza di circa m. 10-15 sta marciando la FI che a sua volta effettua un rallentamento con le quattro frecce accese. Quando la 50 è quasi ferma viene tamponata...". Tale assunto risulta in contrasto con quanto riportato dagli agenti nel verbale, da cui emerge che l'FA ME ER si sarebbe “posizionata” (e quindi fermata) con le quattro frecce "inspiegabilmente accese” e subito dopo sarebbe sopraggiunta la FI 50 (anch'essa con le frecce “inspiegabilmente accese") che veniva tamponata dalla OR ST.
Dalla ricostruzione della dinamica dell'incidente effettuata dal CTU risulta evidente, invece, che le vetture coinvolte nel sinistro, al momento dello stesso, fossero in movimento. Peraltro la perizia ha specificato che l'accensione delle quattro frecce (inspiegabile per gli agenti) costituisce una dotazione di sicurezza dell'automobile, che si attiva automaticamente a seguito dell'esecuzione di una frenata di emergenza.
A ciò si deve aggiungere che il CTU, dopo aver visionato il video relativo al sinistro ed esaminato i veicoli coinvolti, non ha fatto cenno ad una possibile simulazione dolosa dell'incidente, come dedotto da parte appellante. Nello specifico, il Consulente, in ordine al quesito afferente alle cause - accidentali o volontarie- del sinistro, ha specificato che “gli accertamenti effettuati, la corrispondenza altimetrica, la congruenza dei danni con lo svolgimento dei fatti narrati dalle parti e il filmato acquisito dalla Polizia Municipale, indicano la sussistenza dell'evento dedotto."
In ordine alla circostanza relativa alla differenza tra il tragitto percorso dalle vetture prima del sinistro accertato dalla Polizia Locale sulla base delle videoregistrazioni acquisite e quello dichiarato in sede di sommarie informazioni da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'incidente (di cui ai punti che precedono), si ritiene che non possa assumere alcun particolare rilievo nel caso in se non in ordine all'attendibilità soggettiva dei dichiaranti atteso che la CTU, nella esame- - ricostruzione della dinamica dell'evento dannoso - basata sul dato oggettivo delle immagini di cui al filmato acquisito - non ha rilevato alcun elemento da cui desumere un tentativo di frode ai danni della Compagnia Assicurativa.
Si deve altresì considerare che, al fine che ci occupa, appare irrilevante il fatto che alla guida della FI 50 vi fosse il marito di Controparte_4 e non quest'ultima, come dichiarato dalla stessa e dagli altri protagonisti dell'incidente in sede di sommarie informazioni. Tale circostanza, unitamente al diverso percorso dichiarato dai protagonisti della vicenda, seppure possa ingenerare il dubbio circa la genuinità del sinistro, non appare tuttavia sufficiente al fine di ritenerne dimostrata la volontarietà, come asserito da parte appellante, dal momento che le ragioni sottese alle false dichiarazioni potevano essere di natura esclusivamente personale e che nessun ulteriore riscontro probatorio è stato fornito circa l'esistenza del presunto accordo, posto che neppure si è a conoscenza di eventuali rapporti pregressi esistenti tra le parti.
Parte 1Peraltro, in merito alle circostanze appena esposte la non ha formulato nel primo grado di giudizio alcuna istanza istruttoria. Oltre a ciò, non risulta che parte appellante abbia presentato denuncia querela per il reato dedotto nel presente giudizio, allo scopo di avviare le opportune indagini in sede penale al fine di raccogliere ulteriori elementi di giudizio.
Alla luce di quanto sin qui esposto appare evidente che, sebbene la sentenza impugnata non espliciti i motivi per cui si esclude la volontarietà dell'incidente -come prospettato dall'odierna appellante- il richiamo alle risultanze della CTU contenuto nella stessa escluda l'esistenza dell'asserita nullità. La perizia, infatti, ha esaurientemente ricostruito la dinamica dell'incidente, alla luce delle videoregistrazioni acquisite dalla Polizia Locale e del rapporto redatto dagli A genti, evidenziando la natura accidentale dello stesso.
Sull'asserito errore del Giudice di prime cure
Parte appellante invoca l'errore del Giudice di Pace, avendo questi completamente omesso di considerare le risultanze del rapporto della Polizia Locale, da cui si ricaverebbe la simulazione dell'incidente e la sua precedente pianificazione. Ciò avrebbe dovuto indurre lo stesso Giudice a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica.
Tale assunto deve ritenersi infondato per le ragioni già esposte riguardo al motivo di impugnazione concernente l'asserita nullità della sentenza. Alla luce di quanto sin qui delineato l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/di trattazione.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando
-rigetta l'appello
E per l'effetto
-conferma la sentenza n.538/2022 emessa dal Giudice di Pace della Spezia;
Controparte_1 delle-condanna Parte 1 al pagamento, a favore dell' spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 4237,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
La Spezia, 25/2/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi