Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 58
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione della pretesa tributaria

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, dato che era decorso un termine superiore ai tre anni dalla notifica delle cartelle fino alla notifica dell'atto impugnato, senza che fossero intervenuti atti interruttivi.

  • Rigettato
    Impugnabilità dell'atto di proposta di compensazione

    Il giudice ha respinto l'eccezione di inammissibilità, affermando che ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria è impugnabile, inclusa la proposta di compensazione, in base ai principi costituzionali di tutela del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 58
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 58
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo