CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1995/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROPOSTA COMPEN n. 09428202400000574000 BOLLO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7724/2025 depositato il
30/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, Catanzariti
OM ha impugnato l'atto n. 09428202400000574000 recante proposta di compensazione ex art. 28- ter DPR 602/73 relativo alle seguenti cartelle: - cartella di pagamento n. 09420110025751640000, notificata in data 02.12.2011, recante un ammontare, al netto di interessi e sanzioni, pari ad euro 270,12 (anno di imposta 2006); - cartella di pagamento n. 09420130019021739000, notificata in data 21.10.2013, recante un ammontare, al netto di interessi e sanzioni, pari ad euro 289,85 (anno di imposta 2007); - cartella di pagamento n. 09420130027324720000, notificata in data 21.02.2014, recante un ammontare, al netto di interessi e sanzioni, pari ad euro 284,31 (anno di imposta 2008); - cartella di pagamento n.
09420140022827644000, notificata in data 30.10.2014, recante un ammontare, al netto di interessi e sanzioni, pari ad euro 548,20 (anni di imposta 2009 e 2010), tutte per tassa auto.
A sostegno del ricorso ha eccepito la prescrizione della pretesa portata dalle citate cartelle.
Si è costituita solo la Regione Calabria che ha eccepito la non impugnabilità dell'atto e ha dedotto la regolare notifica degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle.
AdER è rimasta contumace.
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione Calabria.
Per costante giurisprudenza in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (da ultimo Cass. n. 10667/25), dovendosi pertanto ritenere immediatamente impugnabile anche l'atto contenente proposta di compensazione.
Ciò posto, il ricorso è fondato difettando la prova di atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle.
Essendo dunque decorso, sino alla data di notifica dell'atto impugnato, un termine di gran lunga superiore ai tre anni, è maturata la prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di DE cui è imputabile il maturare della prescrizione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
condanna AdER al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in €463,00 oltre C.U. e accessori, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
compensa le spese con la Regione Calabria. Reggio Calabria,
18.12.2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1995/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROPOSTA COMPEN n. 09428202400000574000 BOLLO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7724/2025 depositato il
30/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, Catanzariti
OM ha impugnato l'atto n. 09428202400000574000 recante proposta di compensazione ex art. 28- ter DPR 602/73 relativo alle seguenti cartelle: - cartella di pagamento n. 09420110025751640000, notificata in data 02.12.2011, recante un ammontare, al netto di interessi e sanzioni, pari ad euro 270,12 (anno di imposta 2006); - cartella di pagamento n. 09420130019021739000, notificata in data 21.10.2013, recante un ammontare, al netto di interessi e sanzioni, pari ad euro 289,85 (anno di imposta 2007); - cartella di pagamento n. 09420130027324720000, notificata in data 21.02.2014, recante un ammontare, al netto di interessi e sanzioni, pari ad euro 284,31 (anno di imposta 2008); - cartella di pagamento n.
09420140022827644000, notificata in data 30.10.2014, recante un ammontare, al netto di interessi e sanzioni, pari ad euro 548,20 (anni di imposta 2009 e 2010), tutte per tassa auto.
A sostegno del ricorso ha eccepito la prescrizione della pretesa portata dalle citate cartelle.
Si è costituita solo la Regione Calabria che ha eccepito la non impugnabilità dell'atto e ha dedotto la regolare notifica degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle.
AdER è rimasta contumace.
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione Calabria.
Per costante giurisprudenza in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (da ultimo Cass. n. 10667/25), dovendosi pertanto ritenere immediatamente impugnabile anche l'atto contenente proposta di compensazione.
Ciò posto, il ricorso è fondato difettando la prova di atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle.
Essendo dunque decorso, sino alla data di notifica dell'atto impugnato, un termine di gran lunga superiore ai tre anni, è maturata la prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di DE cui è imputabile il maturare della prescrizione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
condanna AdER al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in €463,00 oltre C.U. e accessori, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
compensa le spese con la Regione Calabria. Reggio Calabria,
18.12.2025