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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/09/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 405/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
30.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 405/2025 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via F. Nicotera n. 86 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Silvia Parsi e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Eugenio Martorelli n. 24/A presso lo studio dell'Avv. Francesca De Luca, che la rappresenta e difende, come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
03020231460000066007, relativamente alla cartella di pagamento n. 03020080000041969000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.02.2025 proponeva opposizione avverso la Parte_2 comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 03020231460000066007, relativamente alla cartella di pagamento n. 03020080000041969000, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti all' , CP_1 deducendo l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, posto che la predetta cartella era stata annullata dal Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 20/2016 del 15.01.2016, passata in giudicato.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia della comunicazione di iscrizione ipotecaria, limitatamente alle pretese di cui alla cartella di pagamento impugnata, con conseguente annullamento dell'iscrizione ipotecaria stessa;
chiedeva, inoltre, la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché CP_1
l'assenza di responsabilità dell'ente impositore in ordine alle contestazioni sollevate dal ricorrente;
chiedeva che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, l'ente fosse manlevato da ogni responsabilità, anche ai fini della condanna alle spese di lite.
3. Costituendosi in giudizio, l' insisteva per la declaratoria di cessazione della materia del CP_3 contendere, atteso che la cartella sottesa alla comunicazione di iscrizione ipotecaria era stata oggetto di annullamento giudiziale;
contestava la sussistenza dei presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
4. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Dall'esame della documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che, con sentenza n. 20/2016 del 15.01.2016, passata in giudicato, emessa nell'ambito dei giudizi riuniti nn. 2469/2008 R.G.,
857/2009 R.G., 1235/2009 R.G., 1420/2009 R.G., 232/2010 R.G. e 652/2010 R.G., il Tribunale di
Lamezia Terme ha annullato la cartella di pagamento n. 03020080000041969000, disponendo al contempo l'annullamento, limitatamente ai soli crediti di natura previdenziale, dell'iscrizione ipotecaria sui beni del ricorrente indicati nella parte motiva della citata sentenza ed ordinando all'Agenzia del Territorio di Catanzaro di procedere alla cancellazione dell'ipoteca a cura e spese di
Controparte_4
6. Alla luce della documentazione prodotta e tenuto conto della richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, pur non essendovi accordo tra le parti, il Tribunale ritiene che le medesime possano essere integralmente compensate nel rapporto tra l'opponente e l , tenuto conto del difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore, nonché nel rapporto CP_1 tra l'opponente e l , posto che quest'ultima non è stata parte del Controparte_2 procedimento definito con la sentenza n. 20/2016 e che l'inserimento della cartella annullata nella comunicazione di iscrizione ipotecaria avrebbe potuto essere evitato se il ricorrente avesse dedotto l'intervenuto giudicato nel precedente giudizio di opposizione n. 1549/2023 R.G.
Per gli stessi motivi deve essere respinta la richiesta di condanna delle parti resistenti al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- rigetta la domanda formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Lamezia Terme, 30.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
30.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 405/2025 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via F. Nicotera n. 86 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Silvia Parsi e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Eugenio Martorelli n. 24/A presso lo studio dell'Avv. Francesca De Luca, che la rappresenta e difende, come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
03020231460000066007, relativamente alla cartella di pagamento n. 03020080000041969000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.02.2025 proponeva opposizione avverso la Parte_2 comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 03020231460000066007, relativamente alla cartella di pagamento n. 03020080000041969000, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti all' , CP_1 deducendo l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, posto che la predetta cartella era stata annullata dal Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 20/2016 del 15.01.2016, passata in giudicato.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia della comunicazione di iscrizione ipotecaria, limitatamente alle pretese di cui alla cartella di pagamento impugnata, con conseguente annullamento dell'iscrizione ipotecaria stessa;
chiedeva, inoltre, la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché CP_1
l'assenza di responsabilità dell'ente impositore in ordine alle contestazioni sollevate dal ricorrente;
chiedeva che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, l'ente fosse manlevato da ogni responsabilità, anche ai fini della condanna alle spese di lite.
3. Costituendosi in giudizio, l' insisteva per la declaratoria di cessazione della materia del CP_3 contendere, atteso che la cartella sottesa alla comunicazione di iscrizione ipotecaria era stata oggetto di annullamento giudiziale;
contestava la sussistenza dei presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
4. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Dall'esame della documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che, con sentenza n. 20/2016 del 15.01.2016, passata in giudicato, emessa nell'ambito dei giudizi riuniti nn. 2469/2008 R.G.,
857/2009 R.G., 1235/2009 R.G., 1420/2009 R.G., 232/2010 R.G. e 652/2010 R.G., il Tribunale di
Lamezia Terme ha annullato la cartella di pagamento n. 03020080000041969000, disponendo al contempo l'annullamento, limitatamente ai soli crediti di natura previdenziale, dell'iscrizione ipotecaria sui beni del ricorrente indicati nella parte motiva della citata sentenza ed ordinando all'Agenzia del Territorio di Catanzaro di procedere alla cancellazione dell'ipoteca a cura e spese di
Controparte_4
6. Alla luce della documentazione prodotta e tenuto conto della richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, pur non essendovi accordo tra le parti, il Tribunale ritiene che le medesime possano essere integralmente compensate nel rapporto tra l'opponente e l , tenuto conto del difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore, nonché nel rapporto CP_1 tra l'opponente e l , posto che quest'ultima non è stata parte del Controparte_2 procedimento definito con la sentenza n. 20/2016 e che l'inserimento della cartella annullata nella comunicazione di iscrizione ipotecaria avrebbe potuto essere evitato se il ricorrente avesse dedotto l'intervenuto giudicato nel precedente giudizio di opposizione n. 1549/2023 R.G.
Per gli stessi motivi deve essere respinta la richiesta di condanna delle parti resistenti al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- rigetta la domanda formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Lamezia Terme, 30.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Valeria Salatino