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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/02/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 13901/2021
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 13901 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: una opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. introdotto con atto di citazione da:
C.F.: , nato il [...] a [...] e residente in [...]di Val Parte_1 C.F._1
D'Elsa e C.F.: , nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_2
Trento, n. 16, rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Manna, C.F.: e dall'Avv. Nicola Pezone, C.F._3
C.F. , del Foro di Siena;
CodiceFiscale_4
- Opponente
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
DELL'ISOLA ARTURO MARIA FRANCESCO, , domiciliato come in atti;
C.F._5
- Opposta;
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti a verbale all'udienza del 20 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e i signori e Parte_3 Parte_1
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 4392/2021, emesso il 3 novembre 2021 e Parte_2 notificato loro il successivo 17 novembre, con il quale veniva loro ingiunto di pagare alla Controparte_1 la somma di euro 278.549,39, oltre interessi di mora al tasso del 5,34% annuo (da applicarsi
[...] sull'importo di euro 228.598,87, di cui alla segnalazione a sofferenza ed alla certificazione ex art. 50 TUB) e spese legali.
Secondo la ricostruzione effettuata dalla ricorrente in sede monitoria, il saldo oggetto di ingiunzione corrisponderebbe al residuo insoluto di un contratto di mutuo ipotecario, stipulato dalla società debitrice principale, Parte_3
in data 18 ottobre 2007, con l'istituto di credito Banca Popolare di Vicenza e poi successivamente confluito nel
[...] patrimonio di in seguito ad una operazione di cartolarizzazione dei Controparte_1 crediti.
Rispetto alle obbligazioni derivanti da tale rapporto contrattuale prestavano garanzia personale gli opponenti e (cfr. art. 10 contratto di mutuo). Parte_1 Parte_2
Avverso tale titolo monitorio, gli opponenti formulavano i seguenti motivi di opposizione: carenza di titolarità del credito in capo alla , in quanto quest'ultima, ad avviso degli opponenti, non sarebbe riuscita a comprovare di CP_1 aver effettivamente acquisito il credito in oggetto dall'originario istituto di credito, Banca Popolare di Vicenza, non vi sarebbe prova, in particolare, della inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB indicata dall'opposta; insufficienza, sotto il profilo probatorio, della documentazione prodotta a giustificare la sussistenza e la consistenza del credito ingiunto;
mancanza dell'attestazione ex art. 50 TUB, proveniente dal dirigente della banca (mancherebbero le relative generalità e la firma non sarebbe leggibile).
Sulla scorta di tali rilievi, gli opponenti concludevano per la revoca del provvedimento monitorio, con condanna alle spese dell'istituto di credito opposto.
Si costituiva in giudizio, con comparsa del 2 maggio 2022, la AMCO insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In corso di causa veniva espletato, con esito negativo, il procedimento di mediazione, come da verbale relativo all'incontro del 25 ottobre 2022 (cfr. deposito di parte opposta del 23 novembre 2022).
Nelle more veniva dichiarato il fallimento della società debitrice, . Con Parte_3 provvedimento del 1° dicembre 2022 veniva dichiarata l'interruzione del processo nei confronti della società debitrice principale (e contestualmente ne veniva disposta la separazione) e veniva disposta la continuazione del giudizio nei confronti dei soli fideiussori.
Su richiesta delle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. All'esito delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20 febbraio 2025 le parti discutevano oralmente la causa ed il giudice la tratteneva in decisione a norma dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
L'opposizione è infondata e se ne impone il rigetto per i motivi che si vanno ad indicare di seguito.
L'istituto di credito opposto ha prodotto in atti: il contratto di mutuo da cui deriva la debitoria oggetto di ingiunzione;
le distinte relative agli accrediti e le relative quietanze intercorse in costanza di rapporto, attestanti l'effettiva erogazione delle somme mutuate;
l'attestazione ex art. 50 TUB, con cui l'istituto di credito ha determinato gli importi ancora spettanti;
l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale attestante il trasferimento del credito dalla Banca Popolare di Vicenza alla avvenuto con atto del 6 gennaio 2017; una dichiarazione rilasciata dal notaio Controparte_2 CP_3 attestante la corrispondenza della posizione relativa alla ad una di quelle medio tempore cedute dalla Parte_3 all'odierna parte opposta, , per effetto della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB Controparte_2 CP_1 conclusa tra le due società in data 23 aprile 2021 (quest'ultima prodotta in allegato alle memorie istruttorie).
Gli elementi addotti appaiono sufficienti, a parere del Tribunale, a comprovare i fatti costitutivi della domanda proposta dall'opposta in via monitoria, sicché non restano da analizzare che i fatti estintivi, modificativi od impeditivi addotti dagli opponenti.
Questi ultimi, come visto, hanno innanzitutto sostenuto che la documentazione prodotta non sia sufficiente a comprovare l'effettivo trasferimento in favore di del credito in esame. La doglianza appare priva di pregio. Il CP_1 credito originariamente nella titolarità della Banca Popolare di Vicenza, infatti, come dedotto dall'opposta è stato dapprima trasferito ad nel 2017 ed infine da questa ad nel 2021. Quanto alla prima Controparte_2 CP_1 operazione può ritenersi sufficiente a comprovare sia l'effettiva sussistenza della cartolarizzazione fra le due società, sia l'effettiva inclusione, fra quelli ceduti in blocco, del credito azionato in questa sede, l'avviso in Gazzetta Ufficiale prodotto. Nel caso in esame infatti i crediti oggetto di cessione, come si evince dall'avviso prodotto, vengono puntualmente individuati mediante la predisposizione di criteri cumulativi di inclusione (tutti presenti nel caso in esame) e di alcuni criteri di esclusione (che invece non ricorrono in relazione alla posizione della ). Ne Parte_3 consegue che deve ritenersi che il credito, nella originaria titolarità di Banca Popolare di Vicenza, sia stato effettivamente trasferito alla come dedotto dalla ricorrente in sede monitoria. Controparte_2
Allo stesso modo può ritenersi sufficiente a comprovare l'inclusione del medesimo credito nella successiva cessione intercorsa nel 2021 tra ed , odierna opposta, la dichiarazione effettuata dal Notaio della effettiva CP_2 CP_1 presenza del nominativo della tra le posizioni oggetto di cessione presenti nell'allegato alla cessione Parte_3 in blocco ex art. 58 TUB, con il quale le parti individuavano puntualmente i crediti oggetto di trasferimento.
Quanto alle censure dedotte da parte opponente in ordine alla certificazione ex art. 50 TUB, si osserva che in allegato alla propria comparsa l'opposta ha prodotto una certificazione ex art. 50 TUB pienamente leggibile ed aggiornata al 1° gennaio 2017, sottoscritta dai dirigenti di Banca Popolare di Vicenza. La circostanza che tale estratto sia stato prodotto soltanto in sede di costituzione (e non nella antecedente fase monitoria) non comporta, in ogni caso, all'esito del presente giudizio di merito, la necessità di procedere alla revoca del relativo titolo monitorio.
Peraltro va precisato che, trattandosi di un contratto di mutuo, e non di una apertura di credito in conto corrente – nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto – e non essendo contestata (né contestabile a fronte delle distinte e delle quietanze prodotte)
l'effettiva erogazione del mutuo, l'estratto conto ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, e che pertanto, al di là della sua efficacia probatoria in sede monitoria ex art. 50
TUB, è a carico del debitore l'onere di formulare contestazioni specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli ivi risultanti.
L'opposizione pertanto va rigettata e per l'effetto va disposta la conferma del decreto ingiuntivo n. 4392/2021, di cui va dichiarata l'esecutività.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/2014, attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo (le memorie istruttorie depositate, dato il tenore prettamente documentale della controversia, sono pressoché riproduttive di quanto affermato dalle parti coi rispettivi atti introduttivi).
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4392/2021 e lo dichiara esecutivo.
Condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta, che si liquidano in euro
6.023,00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Aversa, 21 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara.