Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01289/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03240/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3240 del 2025, proposto da
SE UM, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Crescini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca della domanda di autorizzazione all'ingresso presentata dal sig. SC IE, a favore del lavoratore, nell'ambito della procedura flussi per lavoro subordinato stagionale emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Napoli protocollato con n.0194619 del 13/05/2025 e notificato a mezzo pec in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 il dott. CC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente otteneva in data 14 settembre 2023 dalla Prefettura di Napoli nulla osta per motivi di lavoro da svolgersi alle dipendenze del sig. SC, così facendo ingresso nel territorio nazionale nel gennaio 2024.
1.1. Perdurando, nondimeno, la inerzia della Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente si trasferiva nel territorio di Latina, colà rinvenendo una attività lavorativa nel gennaio 2025.
1.2. Al fine, veniva emanato il provvedimento di revoca del nulla osta, stante la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il primigenio datore.
1.3. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998 ed art. 42 del d.l. 21.06.2022 n. 73 convertito in L. 122/2022. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 bis, 9 e 31 del D.P.R. n. 394/1999 - Difetto di istruttoria, travisamento del presupposto storico della domanda. Vizio di motivazione, illogicità manifesta, atteso che la convocazione sarebbe allorquando il ricorrente ormai aveva rinvenuto una nuova opportunità lavorativa, illegittimamente tenuta in non cale dalla Amministrazione che, di contro, non avrebbe neanche valutato la possibilità di rilasciare, quanto meno, un permesso per attesa occupazione;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. nr. 241/90 in relazione agli artt. 5, commi 5 e 6, 22 e 24 Bis del Decreto Legislativo 251/2007 e delle Circolari del Ministero dell’Interno nr. 3865 del 18/06/2010 e nr. 3827 del 20/08/2007 in relazione agli artt. 8 della CEDU ex artt. 2 e 117 Cost. - Irragionevolezza ed apoditticità della motivazione, non avendo la Amministrazione valutato la peculiare “ condizione personale e soggettiva del sig. UM SE, soggetto debole del rapporto, indubbiamente leso dalla condotta a lui non ascrivibile che ha causalmente originato l’impugnata revoca del nulla osta ”.
1.4. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 7 gennaio 2026.
2. Il ricorso è fondato, siccome già delibato in sede interinale, all’esito del congiunto scrutinio dei due mezzi che lo assistono, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, positiva delibazione deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- dell’ingresso in Italia optimo iure effettuato da esso ricorrente in forza di nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli in data 14 settembre 2023;
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente convocare l’indicato datore di lavoro e il ricorrente;
- del consistente lasso temporale intercorso tra il rilascio del primigenio nulla osta e la sua revoca.
2.2. D’altra parte, siccome sopra esposto:
- il ricorrente ha fatto il suo ingresso in Italia, e ha nondimeno iniziato effettivamente una nuova attività lavorativa, sebbene con datore di lavoro diverso da quello originariamente istante per la concessione del nulla osta;
- la Amministrazione ha serbato per un lungo spatium temporis un contegno inerte, non mai provvedendo a convocare le parti per la stipulazione del contratto;
- il decorso di tale spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile al ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere;
- ai fini della emanazione di un provvedimento di revoca della specie di quello impugnato, l’Autorità deve procedere a valutare l’inserimento sociale e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero, ai fini del rilascio di un permesso ad altro titolo; di qui la necessaria valutazione da parte della Autorità della effettiva latitudine ed intensità dell’“ inserimento sociale, familiare e lavorativo ”, avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, ai rapporti lavorativi intercorrenti in Italia nonché alla permanenza di legami con il Paese d’origine;
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbata per diversi mesi, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente.
2.2.1. Non priva di significanza, indi, si appalesa la circostanza per cui, medio tempore , lo stesso ricorrente allega, e documenta, di avere effettivamente iniziato una attività lavorativa nel gennaio 2025, con la fruizione di adeguati flussi reddituali, da ultimo ancora prorogata fino al gennaio 2026 (cfr., contratto e modello unilav versato in atti, proroga fino al 14 gennaio 2026, buste paga gennaio-maggio 2025).
2.2.2. Ciò che avrebbe dovuto indurre essa Amministrazione, indi, a valutare la possibilità di consentire la sottoscrizione del contratto di soggiorno con un diverso datore di lavoro, ovvero di rilasciare un titolo per attesa occupazione, anche in conformità a quanto previsto dalle circolari del medesimo Ministero dell’Interno.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
4. Va, infine:
- disposto l’accoglimento della domanda di ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, essendo stata integrata la documentazione siccome disposto dalla competente Commissione;
- disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Dispone la definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Giulia Crescini la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
IN DE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CC MP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC MP | IN DE |
IL SEGRETARIO