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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/04/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1738 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. BOSCO LUCA Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
LOVECCHIO MARTINO ANTONIO
CONVENUTO avente ad oggetto : retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 25/02/2023 parte ricorrente, operatrice socio sanitaria categoria BS 1 CCNL comparto sanità ed in servizio presso il reparto di chirurgia cardiovascolare dell'Ospedale SS. Annunziata Taranto, assunta in data 20-12-2017, ha chiesto condannarsi la datrice di lavoro al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 2.429,78 a titolo di compenso per lavoro straordinario, per avere ella dovuto incrementare il tempo di effettivo lavoro (retribuito in busta paga) di quello
(non retribuitole) impiegato da lei per indossare (prima) e dismettere (dopo) l'effettivo inizio e termine della prestazione lavorativa la divisa di lavoro attività per disposizione cogente dell'azienda convenuta da eseguirsi in appositi locali spogliatoi ubicati sul luogo di lavoro stante il divieto di portare la divisa fuori dalla struttura ospedaliera per ragioni di igiene e sicurezza. Tanto per il periodo fino al 30 giugno 2019, in quanto per quello successivo la disciplina della contrattazione collettiva aveva previsto il compenso per tale attività per un totale di quindici minuti complessivi tra ingresso e uscita (art. 27 punto 12 del CCNL sottoscritto il 21-5-2018). Costituitasi, la resistente contestava le avverse deduzioni e pretese sia nell'an che nel quantum. Istruita con acquisizione dei verbali di prove assunte in altri giudizi similari, previa espressa autorizzazione giudiziale, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto entro i limiti di cui sub a) della parte dispositiva della decisione. I verbali delle prove testimoniali assunte in altri giudizi fanno evincere che il tempo normalmente impiegato per vestire e svestire la divisa, attività da compiere per disposizione aziendale sul luogo di lavoro e dunque da considerarsi soggetta ad eterodirezione aziendale, non è stato conteggiato in busta paga e dunque non retribuito.
Invece tale tempo va considerato come tempo ordinario di lavoro, rientrando negli obblighi preparatori alla prestazione lavorativa stricto sensu e come tale va compensato adeguatamente, sostanzialmente negli stessi termini dell'accordo trovato poi dalle parti in sede di contrattazione collettiva solo a far data dal luglio 2019; sulla necessità di congruo compenso di tale tempo si richiamano per economia motivazionale le sentenze, prodotte in atti dalla ricorrente, emesse da altri giudici del Tribunale di
Taranto nn° 1455, 1525, 1019 e 1502/2024 (con particolare riferimento a quest'ultima per quanto attiene all'opportunità di considerare tale tempo come ordinario e non straordinario, proprio in quanto non richiedente l'impegno delle energie di lavoro normalmente destinate allo svolgimento dell'effettiva prestazione di lavoro, in guisa da non potersi ritenere tempo eccedente, ma in quanto tempo sottratto a quello libero per il lavoratore). Spese secondo soccombenza ASL e richiesta di distrazione del difensore anticipatario della ricorrente.
P.T.M.
a)- in parziale accoglimento del ricorso dichiara tenuta e condanna la a pagare CP_2 alla ricorrente per il periodo dicembre 2017-giugno 2019, per ogni giorni di effettivo servizio la retribuzione aggiuntiva ordinaria pari a complessivi 15 minuti;
b)- condanna al pagamento delle spese in favore dell'avv. LUCA BOSCO ex CP_2 art. 93 cpc liquidate in complessivi euro 750,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali;
c)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 17-4-2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1738 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. BOSCO LUCA Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
LOVECCHIO MARTINO ANTONIO
CONVENUTO avente ad oggetto : retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 25/02/2023 parte ricorrente, operatrice socio sanitaria categoria BS 1 CCNL comparto sanità ed in servizio presso il reparto di chirurgia cardiovascolare dell'Ospedale SS. Annunziata Taranto, assunta in data 20-12-2017, ha chiesto condannarsi la datrice di lavoro al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 2.429,78 a titolo di compenso per lavoro straordinario, per avere ella dovuto incrementare il tempo di effettivo lavoro (retribuito in busta paga) di quello
(non retribuitole) impiegato da lei per indossare (prima) e dismettere (dopo) l'effettivo inizio e termine della prestazione lavorativa la divisa di lavoro attività per disposizione cogente dell'azienda convenuta da eseguirsi in appositi locali spogliatoi ubicati sul luogo di lavoro stante il divieto di portare la divisa fuori dalla struttura ospedaliera per ragioni di igiene e sicurezza. Tanto per il periodo fino al 30 giugno 2019, in quanto per quello successivo la disciplina della contrattazione collettiva aveva previsto il compenso per tale attività per un totale di quindici minuti complessivi tra ingresso e uscita (art. 27 punto 12 del CCNL sottoscritto il 21-5-2018). Costituitasi, la resistente contestava le avverse deduzioni e pretese sia nell'an che nel quantum. Istruita con acquisizione dei verbali di prove assunte in altri giudizi similari, previa espressa autorizzazione giudiziale, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto entro i limiti di cui sub a) della parte dispositiva della decisione. I verbali delle prove testimoniali assunte in altri giudizi fanno evincere che il tempo normalmente impiegato per vestire e svestire la divisa, attività da compiere per disposizione aziendale sul luogo di lavoro e dunque da considerarsi soggetta ad eterodirezione aziendale, non è stato conteggiato in busta paga e dunque non retribuito.
Invece tale tempo va considerato come tempo ordinario di lavoro, rientrando negli obblighi preparatori alla prestazione lavorativa stricto sensu e come tale va compensato adeguatamente, sostanzialmente negli stessi termini dell'accordo trovato poi dalle parti in sede di contrattazione collettiva solo a far data dal luglio 2019; sulla necessità di congruo compenso di tale tempo si richiamano per economia motivazionale le sentenze, prodotte in atti dalla ricorrente, emesse da altri giudici del Tribunale di
Taranto nn° 1455, 1525, 1019 e 1502/2024 (con particolare riferimento a quest'ultima per quanto attiene all'opportunità di considerare tale tempo come ordinario e non straordinario, proprio in quanto non richiedente l'impegno delle energie di lavoro normalmente destinate allo svolgimento dell'effettiva prestazione di lavoro, in guisa da non potersi ritenere tempo eccedente, ma in quanto tempo sottratto a quello libero per il lavoratore). Spese secondo soccombenza ASL e richiesta di distrazione del difensore anticipatario della ricorrente.
P.T.M.
a)- in parziale accoglimento del ricorso dichiara tenuta e condanna la a pagare CP_2 alla ricorrente per il periodo dicembre 2017-giugno 2019, per ogni giorni di effettivo servizio la retribuzione aggiuntiva ordinaria pari a complessivi 15 minuti;
b)- condanna al pagamento delle spese in favore dell'avv. LUCA BOSCO ex CP_2 art. 93 cpc liquidate in complessivi euro 750,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali;
c)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 17-4-2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo