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Sentenza 12 luglio 2022
Sentenza 12 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2022, n. 26812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26812 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI UI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/06/2021 del TRIBUNALE di TIVOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 26812 Anno 2022 Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Relatore: CAIRO ANTONIO Data Udienza: 20/12/2021 Letta la requisitoria di UI OM, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione con cui ha chiesto annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Tivoli. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Tivoli, adito in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a UI IN, con la sentenza del 3/10/2016, divenuta definitiva 1'8/2/2017. Il beneficio anzidetto era stato concesso subordinatamente al risarcimento del danno in favore della persona offesa, obbligo cui IN non aveva ottemperato. Giudicava, altresì, il Tribunale priva di pregio la questione relativa alla mancata notifica della sentenza essendosi svolto il giudizio in regime d'assenza e non di contumacia, con la conseguenza che IN non aveva diritto a ricevere la notifica della decisone in questione e che sussisteva obbligo di di adempiere all'obbligo risarcitorio senza che la sentenza gli fosse notificata. 2. UI BR ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. Lamenta la violazione dell'art 165 comma 1 cod. pen. in relazione alla determinazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e alla conoscenza legale della sentenza di merito che aveva disposto sul punto. Il risarcimento sarebbe dovuto avvenire in favore della persona offesa nei novanta giorni dalla notifica della sentenza, adempimento cui non si era proceduto. Con la motivazione resa il giudice dell'esecuzione aveva in sintesi modificato la statuizione che aveva disposto il giudice della cognizione escludendo che il decorso del termine per il risarcimento prendesse avvio dalla notifica della sentenza come disposto nel giudizio di merito. Nella specie era certa la mancata notifica della decisione che aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa da effettuare nei novanta giorni dalla notificazione. L'omissione sul punto determinava l'impossibilità di ogni conoscenza sul punto e l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per quanto si passa ad esporre e l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte - che questo Collegio reputa di dover privilegiare - in tema di sospensione condizionale della pena il giudice, in difetto della costituzione di parte civile, non può subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo 2 pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati (così, tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 23917 del 15/07/2020, Mansi, Rv. 279550; Sez. 2, n. 45854 del 13/09/2019, Cappello, Rv. 277632; Sez. 2, n. 12895 del 05/03/2015, Pulpo, Rv. 262932). Anche recentemente si è affermato che il giudice non può subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato qualora non vi sia stata costituzione di parte civile, in quanto la restituzione, come il risarcimento, riguarda il solo danno civile. (Sez. 6, n. 8314, del 28/01/2021, Piergotti Laura, Rv. 280711) Non convince l'opzione interpretativa contraria, secondo la quale la concessione della sospensione condizionale della pena può legittimamente essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante l'adempimento dell'obbligo di restituzione, anche qualora manchi una richiesta in tal senso per la mancata costituzione di parte civile della persona offesa (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 42583 del 24/09/2019, De Vivo, Rv. 277631; Sez. 3, n. 1324 del 24/06/2014, dep. 2015, Volturno, Rv. 261778; Sez. 2, n. 16629 del 29/03/2007, Baglivo, Rv. 236655). Infatti, l'art. 165, primo comma, cod. pen., nel prevedere che la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni oppure al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, presenta un implicito, ma evidente collegamento con l'art. 185 c.p. e con i relativi riflessi processuali. In altri termini, l'imposizione dell'obbligo delle restituzioni o del risarcimento del danno è inscindibile dall'accertamento in sede penale di un credito del danneggiato, accertamento che, nel sistema vigente, presuppone che sia stata introdotta la pretesa civile nel processo penale mediante l'atto di costituzione di parte civile. Non è un caso, invero, che la locuzione «risarcimento dei danni e obbligo delle restituzioni» sia sempre abbinata alle pretese della parte civile (cfr. artt. 74, 88, 339, 538, 540, 541, 574, 575, 578 cod. proc. pen.) e diversificata rispetto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (cd. danno criminale) di cui tratta lo stesso art. 165, primo comma, cod. pen. Ne deriva che il mancato esercizio dell'azione civile nel processo penale - come nel caso di specie è accaduto - rivela l'insussistenza dell'esigenza che presiede alla subordinazione della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di detti obblighi. (Sez. 2, n. 23290 del 21/04/2021, Anella Pappacena Rv. 281597) Per altro verso affinché possa ritenersi subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ad un obbligo risarcitorio occorre che detto onere sia quantificato e che la somma da corrispondere sia con 3 certezza liquidata dal giudice di merito oltre che nell'an, anche nel suo quantum debeatur. Questa condizione nella specie non risulta soddisfatta e, pertanto, la prescrizione anzidetta va ritenuta, in ogni caso, come non apposta e la pena va considerata condizionalmente sospesa, senza adempimenti che ne condizionano l'operatività. Quanto premesso comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2021.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 26812 Anno 2022 Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Relatore: CAIRO ANTONIO Data Udienza: 20/12/2021 Letta la requisitoria di UI OM, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione con cui ha chiesto annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Tivoli. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Tivoli, adito in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a UI IN, con la sentenza del 3/10/2016, divenuta definitiva 1'8/2/2017. Il beneficio anzidetto era stato concesso subordinatamente al risarcimento del danno in favore della persona offesa, obbligo cui IN non aveva ottemperato. Giudicava, altresì, il Tribunale priva di pregio la questione relativa alla mancata notifica della sentenza essendosi svolto il giudizio in regime d'assenza e non di contumacia, con la conseguenza che IN non aveva diritto a ricevere la notifica della decisone in questione e che sussisteva obbligo di di adempiere all'obbligo risarcitorio senza che la sentenza gli fosse notificata. 2. UI BR ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. Lamenta la violazione dell'art 165 comma 1 cod. pen. in relazione alla determinazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e alla conoscenza legale della sentenza di merito che aveva disposto sul punto. Il risarcimento sarebbe dovuto avvenire in favore della persona offesa nei novanta giorni dalla notifica della sentenza, adempimento cui non si era proceduto. Con la motivazione resa il giudice dell'esecuzione aveva in sintesi modificato la statuizione che aveva disposto il giudice della cognizione escludendo che il decorso del termine per il risarcimento prendesse avvio dalla notifica della sentenza come disposto nel giudizio di merito. Nella specie era certa la mancata notifica della decisione che aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa da effettuare nei novanta giorni dalla notificazione. L'omissione sul punto determinava l'impossibilità di ogni conoscenza sul punto e l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per quanto si passa ad esporre e l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte - che questo Collegio reputa di dover privilegiare - in tema di sospensione condizionale della pena il giudice, in difetto della costituzione di parte civile, non può subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo 2 pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati (così, tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 23917 del 15/07/2020, Mansi, Rv. 279550; Sez. 2, n. 45854 del 13/09/2019, Cappello, Rv. 277632; Sez. 2, n. 12895 del 05/03/2015, Pulpo, Rv. 262932). Anche recentemente si è affermato che il giudice non può subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato qualora non vi sia stata costituzione di parte civile, in quanto la restituzione, come il risarcimento, riguarda il solo danno civile. (Sez. 6, n. 8314, del 28/01/2021, Piergotti Laura, Rv. 280711) Non convince l'opzione interpretativa contraria, secondo la quale la concessione della sospensione condizionale della pena può legittimamente essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante l'adempimento dell'obbligo di restituzione, anche qualora manchi una richiesta in tal senso per la mancata costituzione di parte civile della persona offesa (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 42583 del 24/09/2019, De Vivo, Rv. 277631; Sez. 3, n. 1324 del 24/06/2014, dep. 2015, Volturno, Rv. 261778; Sez. 2, n. 16629 del 29/03/2007, Baglivo, Rv. 236655). Infatti, l'art. 165, primo comma, cod. pen., nel prevedere che la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni oppure al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, presenta un implicito, ma evidente collegamento con l'art. 185 c.p. e con i relativi riflessi processuali. In altri termini, l'imposizione dell'obbligo delle restituzioni o del risarcimento del danno è inscindibile dall'accertamento in sede penale di un credito del danneggiato, accertamento che, nel sistema vigente, presuppone che sia stata introdotta la pretesa civile nel processo penale mediante l'atto di costituzione di parte civile. Non è un caso, invero, che la locuzione «risarcimento dei danni e obbligo delle restituzioni» sia sempre abbinata alle pretese della parte civile (cfr. artt. 74, 88, 339, 538, 540, 541, 574, 575, 578 cod. proc. pen.) e diversificata rispetto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (cd. danno criminale) di cui tratta lo stesso art. 165, primo comma, cod. pen. Ne deriva che il mancato esercizio dell'azione civile nel processo penale - come nel caso di specie è accaduto - rivela l'insussistenza dell'esigenza che presiede alla subordinazione della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di detti obblighi. (Sez. 2, n. 23290 del 21/04/2021, Anella Pappacena Rv. 281597) Per altro verso affinché possa ritenersi subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ad un obbligo risarcitorio occorre che detto onere sia quantificato e che la somma da corrispondere sia con 3 certezza liquidata dal giudice di merito oltre che nell'an, anche nel suo quantum debeatur. Questa condizione nella specie non risulta soddisfatta e, pertanto, la prescrizione anzidetta va ritenuta, in ogni caso, come non apposta e la pena va considerata condizionalmente sospesa, senza adempimenti che ne condizionano l'operatività. Quanto premesso comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2021.