Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26/03/2026, n. 2546
TAR
Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
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TAR
Sentenza 21 ottobre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione e istruttoria del provvedimento di esclusione

    La Corte ha ritenuto che la motivazione, sebbene sintetica, si basasse su tre risoluzioni contrattuali pregresse per grave ritardo e inadempimento, nonché sulla cancellazione dall'albo fornitori, ritenendo che queste circostanze fossero sufficienti a configurare un illecito professionale e una valutazione di inaffidabilità. La motivazione per relationem al provvedimento di cancellazione è stata considerata adeguata.

  • Inammissibile
    Omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale

    Il Collegio ha dichiarato inammissibile questo motivo in quanto introdotto per la prima volta in appello, configurando un divieto di ius novorum. Si è distinto tra l'istruttoria autonoma della PA e l'apporto procedimentale del privato (contraddittorio), ritenendo che la censura di difetto di istruttoria in primo grado non comprendesse la violazione del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26/03/2026, n. 2546
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2546
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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