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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/04/2025, n. 6242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6242 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 23057 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019 tra
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (già HDI ITALIA S.P.A., già
[...]
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, in giudizio con l'avv. Giampaolo Miotto
-parte attrice-
e
C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Tommaso Spinelli Giordano
-parte convenuta-
e con la chiamata in causa di già CP_3 Controparte_4
; C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in
[...] P.IVA_3 giudizio con l'avv. Controparte_5
- terza chiamata –
OGGETTO: titoli di credito.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “come da nota di precisazione delle conclusioni” e quindi: “nel
1 merito: accertata la responsabilità di per il Controparte_2
pagamento degli assegni bancari non trasferibili per cui è causa a persone diverse dai rispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone ad Controparte_1
condannarsi la stessa al suo risarcimento e
[...] Controparte_2
quindi al pagamento in favore di della somma Controparte_1 complessiva di € 8.534,21 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo
c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria: si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice voglia ordinare, ex art. 210
c.p.c., a di esibire gli estratti conto completi dei conti correnti e/o la CP_6
copia dei libretti di risparmio sui quali sono state versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente l'apertura e la chiusura dei conti correnti presso i quali i titoli sono circolati”;
- per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta, reiterando anche l'istanza di emissione di ordine di esibizione e la richiesta di CTU, non accettando il contraddittorio su domande nuove” e quindi: “si chiede che l'Ecc.mo
Tribunale voglia, previa chiamata in causa della Controparte_4
(incorporante la :
[...] Controparte_7
i) in linea principale e nel merito: dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande attoree, proposte nei confronti della Controparte_2
perché infondate sia in fatto che in diritto;
[...]
ii) in linea subordinata: accertare e dichiarare che la condotta di
[...]
attrice configura, per le ragioni sopra illustrate, una condotta Controparte_1
colposa atta ad integrare la responsabilità della medesima, per quanto occorso, nella
2 misura di cui all'art. 1227, 2° comma, c.c., ovvero del 1° comma della medesima disposizione;
iii) in linea ulteriormente subordinata: per la denegata ipotesi di soccombenza, ed in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla esponente, condannare la
(incorporante la Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_7
manlevare e tenere indenne la da ogni pretesa Controparte_2
attorea, con conseguente condanna della predetta alla restituzione di ogni somma, a nessun titolo escluso, che la concludente fosse eventualmente tenuta a pagare in favore dell'istante, nella ipotesi di accoglimento delle domande dalla medesima formulate.
In ogni caso con vittoria di spese”;
- per la terza chiamata: “come da comparsa di costituzione e risposta” e quindi:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda di manleva per non essere stato esperito il procedimento di mediazione;
- In via principale, rigettare la domanda di manleva e, per l'effetto, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità della negoziatrice Controparte_2
nel pagamento degli assegni per cui è causa, adottando i conseguenti
[...]
provvedimenti.
Con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore della terza chiamata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
(già poi HDI Italia S.p.A. e, a seguito di fusione per Controparte_8
incorporazione, HDI Assicurazioni S.p.A.) ha convenuto in giudizio
[...]
Contr (nel prosieguo anche solo , per ottenere la condanna di Controparte_2 quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 8.534,21, oltre interessi.
A sostegno delle domande così formulate, parte attrice ha infatti tra l'altro esposto:
- di aver emesso, tramite cinque assegni di traenza (il n. Controparte_7
405687905, dell'importo di euro 800,00; il n. 405687865 dell'importo di euro 955,34;
3 il n. 299567217 dell'importo di euro 900,00; il n. 404882555 dell'importo di euro
1.000,00; il n. 404885563 dell'importo di euro 3.500,00), non trasferibili ed intestati ad altrettanti beneficiari (rispettivamente società Controparte_9 CP_10
, e , per un ammontare complessivo Controparte_11 CP_12 CP_13
di euro 7.155,34, al fine di indennizzare questi ultimi dei danni subiti in conseguenza di sinistri stradali;
- di avere poi riscontrato che i titoli di credito non erano mai stati ricevuti dai loro beneficiari, ma erano stati portati all'incasso, presso delle filiali di Controparte_2
da soggetti non legittimati (qualificatisi, con riferimento ai primi due
[...]
assegni, come e rispettivamente ai restanti, come Persona_1 CP_14
e ), previa loro contraffazione nella parte relativa al Persona_2 Controparte_15
nominativo del beneficiario;
- di essere stata quindi costretta ad effettuare nuovamente i pagamenti in favore degli effettivi aventi diritto;
- di avere sporto denuncia alle autorità competenti per i fatti relativi agli assegni n.
299567217, n. 404882555 e n. 404885563;
- che, dall'esame della documentazione acquisita, era poi emersa la contraffazione dei titoli, in quanto riportanti l'apposizione dei nomi dei falsi prenditori dattiloscritti con diverso carattere meccanografico e differente tono cromatico;
- che, in particolare, con riferimento ai primi due assegni, la banca negoziatrice avrebbe dovuto anche avvedersi della circostanza anomala per cui gli stessi, incassati il medesimo giorno dallo stesso soggetto (presentatosi come presso la Persona_1 medesima filiale, riportavano numeri “quasi progressivi”, nonostante fossero stati emessi lo stesso giorno, mentre di norma la banca, in tali circostanze, avrebbe più verosimilmente emesso un unico assegno in favore dello stesso beneficiario;
- che la società convenuta, avendo effettuato il pagamento a persone diverse dai legittimi beneficiari dei titoli, omettendo di verificarne la contraffazione (pur se facilmente rilevabile), senza procedere alla corretta identificazione dei soggetti presentatisi allo sportello per l'incasso e senza avvedersi di circostanze sospette, quali la lontananza del luogo di emissione degli assegni rispetto al luogo di incasso degli stessi, era dunque responsabile dell'accaduto in forza del disposto dell'art. 43, comma
2 del R.D. 1736/1933 (cd. legge assegni) e comunque dell'art. 1176, comma 2, c.c.
4 (non essendosi fra l'altro attenuta alla circolare ABI LG/003005, che impone in sede di identificazione del presentatore del titolo di richiedere almeno due documenti muniti di fotografia), oltre che ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- di avere invano inoltrato alla convenuta sia la richiesta di rimborso delle somme portate dagli assegni, sia l'invito alla procedura di mediazione;
- di avere diritto, inoltre, al rimborso delle spese sostenute per assistenza stragiudiziale per un importo di euro 1.378,87.
1.2. Parte convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, proponendo rituale istanza di differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269, comma 2,
c.p.c., concludendo per il rigetto della domanda attorea o ,in subordine ed ai sensi dell'art. 1227 c.c., per il suo accoglimento in misura parziale e domandando, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, la condanna della terza chiamata Controparte_4
(già e poi a tenerla indenne da quanto fosse Controparte_7 CP_3
stata costretta a corrispondere alla parte attrice.
Pur non contestando l'avvenuta negoziazione degli assegni presso le proprie filiali, ha infatti eccepito l'assenza di qualsivoglia propria responsabilità, in quanto, da un lato, la contraffazione dei titoli non era rilevabile ictu OC (contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la quale, infatti, non aveva potuto verificare gli originali dei titoli, essendo gli stessi stati regolati tramite la procedura di check truncation) e, dall'altro, l'identificazione dei soggetti presentatisi quali beneficiari dei titoli era stata effettuata con la dovuta diligenza, in particolare tramite verifica della conformità delle firme di traenza e di girata ivi apposte con quelle depositate come specimen, essendo i prenditori già propri clienti e titolari di rapporti bancari presso proprie filiali.
Parte convenuta ha inoltre eccepito il concorso del fatto colposo della attrice, in quanto, non avendo quest'ultima indicato il mezzo utilizzato per la spedizione dei titoli e dovendosi pertanto ritenere che questi ultimi fossero stati inviati tramite posta ordinaria (in violazione dell'art. 83, D.P.R. N. 156/1973), la stessa, anche in ragione della mole del contenzioso già esistente in materia, avrebbe dovuto adempiere la propria obbligazione effettuando i pagamenti mediante bonifici bancari o comunque spedendo gli assegni con le cautele imposte dalla normativa vigente, ossia mediante posta assicurata e non ordinaria (quest'ultima non soggetta ad alcun tracciamento). Ha
5 altresì evidenziato che, anche alla luce della modalità di spedizione prescelta, la convenuta ben avrebbe potuto chiedere a che venisse trascritto, a Controparte_7
fianco del nominativo del beneficiario, un ulteriore elemento identificativo dei legittimi beneficiari, quale il codice fiscale, al fine di rendere più difficoltosa l'abrasione di altri caratteri da parte dei contraffattori.
Ha infine evidenziato che, in ogni caso, la mancata rilevazione della contraffazione degli assegni oggetto di causa avrebbe dovuto essere imputata esclusivamente a la quale era la sola in grado di riscontrare, Controparte_7 all'atto della presentazione degli assegni avvenuta tramite procedura di check truncation, ossia tramite invio dell'immagine elettronica dei titoli, la non corrispondenza dei soggetti negoziatori con gli effettivi beneficiari, diventando in tal modo irrilevante la questione circa la rilevabilità o meno delle abrasioni e
“sovraiscrizioni” (come era avvenuto in un caso analogo al presente, in cui la banca aveva inviato a un preavviso di CP_7 Controparte_2 storno e poi il definitivo rifiuto di pagamento per “girata irregolare”).
1.3. A seguito di rituale citazione, si è tempestivamente costituita in giudizio anche la terza chiamata Controparte_4
(già e poi , eccependo in via
[...] Controparte_7 CP_3 pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda di manleva per mancato esperimento del procedimento di mediazione e concludendo, nel merito, per il rigetto di ogni avversa domanda.
La terza chiamata ha in sintesi allegato, dedotto ed eccepito:
- che, nell'ambito della procedura di check truncation, utilizzata obbligatoriamente nel caso di specie ai sensi della circolare A.B.I. n. 33/2010, l'unico soggetto tenuto a controllare la regolarità formale dei titoli trattati, era la banca negoziatrice, ossia la essendo quest'ultima l'unica in grado di poter Controparte_2
verificare materialmente gli assegni, rimanendo dunque responsabile delle contraffazioni e falsificazioni rilevabili con l'ordinaria diligenza;
- che, pertanto, gravava su quest'ultima l'onere di dimostrare di avere diligentemente operato in sede di negoziazione dei titoli, nonché l'onere di depositare gli originali degli assegni, rimanendo questi depositati presso l'istituto negoziatore ai sensi degli artt. 9.1, 9.3.1, 9.6.1 3 e 9.6.1 4 della procedura Sitrad RNI (Rete Nazionale
6 Interbancaria);
- che alcuna responsabilità poteva essere addebitata in capo a
[...]
, avendo la stessa agito nel rispetto dei canoni Controparte_4
di ordinaria diligenza bancaria.
1.4. Disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 nei confronti della terza chiamata, preso atto del suo esito negativo, assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi degli artt. 185 bis c.p.c., ammessa la prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti di e di Controparte_1 Controparte_4
e preso atto della mancata risposta da parte di questi
[...]
ultimi, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Venendo dunque all'esame della domanda di parte attrice, dalle risultanze istruttorie acquisite e dalle circostanze pacifiche fra le parti emerge in fatto quanto segue.
2.1. Gli assegni bancari di traenza non trasferibili n. 405687905, n. 405687865, n.
299567217, n. 404882555 e n. 404885563 sono stati emessi da Controparte_7
su ordine di in favore rispettivamente di tali
[...] Controparte_1
società , e Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
a tacitazione delle ragioni di credito vantate da questi ultimi nei CP_13
confronti della predetta compagnia assicurativa.
Le predette circostanze emergono, quanto all'assegno emesso in favore di dalle risultanze (di cui non è stata contestata la conformità ai Controparte_9 sensi dell'art. 2712 c.c.) del sistema informatico della odierna attrice (doc. 2 del fascicolo di parte attrice), quanto all'assegno emesso in favore di società CP_11
dalle dichiarazioni rese dal beneficiario dello stesso (v. doc. 14 del fascicolo
[...]
di parte attrice) e con riferimento ai restanti assegni, dalla copia degli stessi versati in atti (v. doc. 6, 20, 29 del fascicolo di parte attrice), nonché dalle risultanze del sistema informatico della odierna attrice (v. doc. 7, 20 e 30 del fascicolo di parte attrice) e dalle dichiarazioni rese dai rispettivi beneficiari (doc. 9, 22 e 31 del fascicolo di parte
7 attrice).
2.2. Dalla documentazione acquisita (v. documentazione prodotta da parte convenuta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) si ricava, inoltre, che l'incasso dei titoli è avvenuto:
- quanto agli assegni n. 405687905 e n. 405687865, rispettivamente dell'importo di euro 800,00 e di euro 955,34, in data 7.11.2014 da parte di soggetto presentatosi col
Contr nominativo di presso una filiale di Roma della e mediante Persona_1
accredito dei relativi importi su un conto corrente bancario aperto dal medesimo soggetto in data 6.11.2014 (v. doc. 34 e 35 del fascicolo di parte convenuta);
- quanto all'assegno n. 299567217, dell'importo di euro 900,00, in data 13.8.2012 da parte di soggetto presentatosi col nominativo di presso una filiale di CP_14
Contr Napoli della e mediante accredito del relativo importo su un conto corrente bancario aperto dal medesimo soggetto in data 10.8.2012 (v. doc. 29 e 30 del fascicolo di parte convenuta);
- quanto all'assegno n. 404882555, dell'importo di euro 1.000,00, da parte di soggetto presentatosi col nominativo di , già titolare, a partire dal 3.2.2014, di un Persona_2
Contr conto corrente bancario aperto presso una filiale di Roma della (v. doc. 21 e 22 del fascicolo di parte convenuta);
- quanto all'assegno n. 404885563, dell'importo di euro 3.500,00, in data 13.5.2014 da parte di soggetto presentatosi col nominativo di , presso una filiale di Controparte_15
Contr Napoli della e mediante accredito del relativo importo su un conto corrente bancario aperto a nome del medesimo soggetto in data 15.5.2007 (v. doc. 14 e 15 del fascicolo di parte convenuta).
Per tre dei cinque assegni di cui sopra (assegno n. 405687905 dell'importo di euro
800,00, assegno n. 405687865 dell'importo di euro 955,34, assegno n. 404882555, dell'importo di euro 1.000,00), la negoziazione è avvenuta mediante procedura di check truncation (motivo per cui parte convenuta ha prodotto gli originali dei predetti titoli), mentre, per i due restanti assegni (n. 299567217, dell'importo di euro 900,00 e n. 404885563, dell'importo di euro 3.500,00), la negoziazione è stata effettuata mediante loro presentazione materiale (alla banca trattaria) in stanza di compensazione
(ragione per cui la convenuta ha dedotto di non essere in grado di produrre i relativi originali;
v. pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
8 2.3. Quanto poi alle modalità con cui parte attrice ha inviato gli assegni ai relativi beneficiari, va rilevato che la stessa attrice, nell'atto introduttivo del giudizio si è limitata a precisare di avere “disposto l'invio dell'assegno”, salvo poi contestare genericamente, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., che il predetto invio sia avvenuto tramite posta ordinaria, deducendo, da un lato, la legittimità e la sicurezza di tale metodo di invio dei titoli, e, dall'altro, l'incombenza sul danneggiante, che intenda addebitare al danneggiato un concorso di colpa, dell'onere di allegare e provare la condotta colposa di quest'ultimo. E ciò nonostante quanto eccepito sul punto dalla convenuta (v. precedente paragrafo 1.2).
Considerando anche che parte attrice, oltre a non avere prodotto documentazione attestante almeno la spedizione dei plichi, non è stata neanche in grado di indicare il numero delle raccomandate eventualmente inviate (come invece sarebbe stato agevole, ove la spedizione fosse avvenuta con tale modalità), la condotta processuale tenuta dalla stessa attrice, come tale rilevante ai sensi dell'art. 116 c.p.c., costituisce allora elemento idoneo a ritenere che la spedizione sia avvenuta tramite posta ordinaria (sulla idoneità del comportamento processuale della parte a costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione, cfr. fra le altre Cass. 14748/2007 e Cass. 9279/2005).
Del tutto irrilevante è poi la circostanza – anche allegata da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. – che la stessa attrice, per la spedizione degli assegni, si sia avvalsa della banca che, su sua richiesta, li aveva emessi. E' infatti evidente come tale modalità di spedizione, implicante anche la conoscenza dell'indirizzo del beneficiario dell'assegno, sia stata prescelta sulla base delle indicazioni date dalla stessa attrice o comunque da quest'ultima accettata.
2.4. È infine documentato, quantomeno rispetto ai primi due assegni, rispettivamente di euro 800,00 e di euro 955,34 (doc. n. 4 e 11 del fascicolo di parte attrice), che parte attrice, una volta emerso quanto sopra, abbia poi provveduto al pagamento del dovuto agli effettivi beneficiari degli assegni.
La circostanza della effettuazione di nuovi pagamenti in favore di tutti i legittimi beneficiari dei titoli non risulta peraltro contestata dalla convenuta, se non nei limiti di seguito indicati.
In ogni caso, poi, il pregiudizio patito dalla attrice deve comunque ritenersi
9 accertato.
È infatti evidente che, in mancanza di elementi da cui desumere l'intervenuta rinuncia dei creditori alla soddisfazione del proprio diritto, l'incasso dei titoli da parte di soggetti diversi dagli effettivi beneficiari – e dunque la persistenza dei debiti da estinguere – è comunque fonte di un corrispondente pregiudizio economico per il debitore che, nonostante l'esborso, continua ad essere obbligato.
Le conclusioni che precedono, come già accennato, non valgono tuttavia con riguardo all'assegno n. 299567217, dell'importo di euro 900,00.
Come infatti eccepito e documentato da parte convenuta (v. estratto del conto corrente intestato a prodotto come doc. 29 allegato alla memoria ex CP_14 art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), l'importo portato dal predetto assegno, dopo essere stato versato sul conto corrente dell'apparente beneficiaria del titolo in data 13.8.2012,
è stato poi riaccreditato a il successivo 17 agosto 2012, con addebito (di CP_4 pari importo) nel predetto conto con la causale “assegni bancari insoluti e protestati”.
La predetta circostanza trova d'altra parte conferma nella mancata risposta all'interrogatorio formale deferito dalla convenuta (v. verbale di udienza del
28.9.2022).
Considerando che viene in rilievo una circostanza verificabile tramite l'esame della documentazione in possesso della parte chiamata a rendere l'interrogatorio formale, è infatti irrilevante che il legale rappresentante pro tempore di quest'ultima non rivestisse analoga posizione all'epoca dei fatti cui si fa riferimento.
L'importo portato dall'assegno n. 299567217 non va quindi considerato ai fini della quantificazione del pregiudizio subito dalla attrice.
2.5. Sulla base di quanto precede, deve in primo luogo essere affermata la responsabilità della odierna convenuta ed il conseguente diritto della attrice al risarcimento del danno.
2.6. L'art. 43 del R.D. 1736/1933 (cd. legge assegni), dopo aver previsto (al comma 1) che “L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta”, al secondo
10 comma stabilisce inoltre che “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.
Quest'ultima disposizione – che comporta anche l'obbligo di procedere all'identificazione di colui che ha presentato il titolo all'incasso e che è dunque applicabile non solo alla banca trattaria, ma anche a quella banca negoziatrice dell'assegno (che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento) – configura un'ipotesi di responsabilità di natura contrattuale
(v. Cass. S.U. 14712/2007, secondo cui “La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza
o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”).
2.7. La natura contrattuale della responsabilità comporta poi, a sua volta, che la banca negoziatrice può andare esente da essa se prova di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. e che dunque l'inadempimento non le è imputabile (v. Cass. S.U. 12477/2018, secondo cui “la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176,
2°comma, c.c.”).
In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha dunque anche affermato che, in tema di assegno bancario cd. "di traenza", l'attività di controllo della
11 rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendo esaurirsi nell'esame del solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze
"extracartolari" anomale che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario (v. Cass. 9842/2021, che ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità di per un assegno di traenza portato all'incasso da cliente non Controparte_16
abituale dell'ufficio postale, sito in una parte del territorio italiano molto distante dal suo luogo di residenza, il quale aveva aperto nell'occasione un deposito postale, prelevando le somme riscosse solo qualche giorno dopo;
vedi inoltre Cass.
13152/2021, che ha ritenuto che l'ufficio postale innanzi al quale l'assegno era stato presentato avrebbe dovuto valutare che il prenditore era persona totalmente sconosciuta all'ufficio ed aveva appena aperto un libretto postale dove aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno).
2.8. Nel caso in esame, questa prova liberatoria non è stata tuttavia offerta.
Parte convenuta non ha infatti dato adeguata evidenza delle verifiche effettuate al momento della presentazione dei titoli.
In particolare, la documentazione prodotta dalla convenuta non consente di verificare sulla base di quali documenti di identità o riconoscimento sia avvenuta l'identificazione dei soggetti che hanno effettuato l'incasso.
Con riferimento a tutti gli assegni in questione, la stessa convenuta si è infatti limitata a depositare le sole copie delle carte di identità – copie da cui peraltro non è possibile cogliere neanche le sembianze dell'apparente titolare del documento e dunque verificare se il documento stesso presentasse o meno, sotto tale profilo, palesi segni di falsità – e delle tessere sanitarie (documento questo in ogni caso di per sé inidoneo alla verifica dell'identità personale) recanti i nomi dei sedicenti beneficiari (v. sub doc. 36, 37, 31, 32, 23, 24, 16 e 17 del fascicolo di parte), senza offrire prova che si tratti dei documenti richiesti ed esibiti al momento dell'incasso e non anche di quelli richiesti ed esibiti al momento dell'apertura dei conti correnti bancari. In definitiva, non è quindi dimostrato che si sia proceduto – e con modalità esenti da censura – alla identificazione dei soggetti che hanno proceduto all'incasso dei titoli, non risultando
12 neanche che questi ultimi fossero comunque noti al personale dell'agenzia ove gli stessi si sono presentati, in ragione di altri precedenti rapporti contrattuali o della particolare operatività sul conto corrente in essere.
Quanto all'assegno di euro 3.500,00 incassato dal sedicente , vi Controparte_15
è anzi evidenza che la convenuta non ha depositato copia della carta d'identità esibita dallo stesso al momento dell'incasso. Gli estremi del documento presentato al momento dell'incasso sono infatti riportati sul retro della copia dell'assegno incasso e differiscono da quelli della carta d'identità prodotta in copia dalla convenuta (cfr. doc.
7 e 17 del fascicolo di parte convenuta).
Né rileva il fatto che la convenuta abbia anche depositato, con riferimento a tutti i titoli di cui sopra, ad eccezione dell'assegno n. 299567217 dell'importo di euro
900,00, le stampe dei controlli, effettuati al momento della stipulazione dei contratti di conto corrente, presso l'archivio protesti Cerved, la Centrale Allarmi Interbancaria e il
Ministero dell'Interno (v. doc. 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 38, 39 e 40). La predetta documentazione, anch'essa comunque riferita ad un momento diverso rispetto a quello in cui gli assegni sono stati posti all'incasso, non consente infatti la verifica dell'identità dei soggetti cui si riferisce.
2.9. Non vale inoltre ad escludere la responsabilità della convenuta il fatto che gli assegni, dopo l'incasso, siano stati trattati – almeno in tre casi su cinque, come già chiarito – con la procedura denominata check truncation.
La procedura in questione, infatti, attiene esclusivamente ai rapporti tra le banche e non comporta modificazioni dell'ordinaria disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente (in questo senso cfr. anche Cass. 32706/2022).
Il fatto che la banca negoziatrice, in virtù di quanto previsto al riguardo dagli accordi interbancari, si avvalga di tale procedura per adempiere alle proprie obbligazioni, non incide pertanto sul regime di responsabilità (contrattuale, come in precedenza evidenziato) che su di essa grava quale negoziatrice dell'assegno.
Né, evidentemente, l'eventuale responsabilità concorrente di un altro soggetto (la banca trattaria) costituisce di per sé ragione per escludere quella della banca negoziatrice. Considerazione questa che vale anche per la negoziazione degli assegni effettuata, nei due restanti casi, mediante loro presentazione materiale in stanza di compensazione.
13 2.10. Il danno causato dalla condotta negligente della convenuta deve quindi essere parametrato all'importo complessivo dei quattro assegni incassati dai soggetti non legittimati (tutti, ad eccezione dell'assegno n. 299567217 dell'importo di euro
900,00) – ossia alla provvista persa dalla attrice – ed ammonta pertanto ad euro
6.255,34.
2.11. Va poi verificata la rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., della modalità di invio degli assegni ai beneficiari.
Le Sezioni Unite della Cassazione, a composizione del contrasto interpretativo esistente sul punto, hanno infatti recentemente affermato il principio secondo cui “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola
d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (v. Cass. S.U. 9769/2020, alle cui motivazioni si fa integrale rinvio).
Nel caso di specie, in cui deve ritenersi che gli assegni siano stati spediti ai destinatari mediante posta ordinaria (v. precedente paragrafo 2.3), non vi sono dunque ragioni per discostarsi da tale principio.
La condotta – invio dell'assegno mediante strumenti non tracciabili – va pertanto considerata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., quale fattore che, unitamente alla successiva condotta imputabile alla banca negoziatrice, ha concorso a cagionare il danno.
2.12. In mancanza di elementi che inducano ad attribuire una diversa incidenza, sotto il profilo causale, ai due fattori concorrenti, la misura del danno risarcibile va dunque ridotta fino alla metà e quindi ad euro 3.127,67.
2.13. Trattandosi di debito cd. di valore (in ragione della sua natura risarcitoria), sul predetto importo deve essere applicata la rivalutazione monetaria dal momento in
14 cui si è verificato il pregiudizio (ossia con la perdita della provvista determinata dall'incasso degli assegni da parte dei soggetti non legittimati) fino all'attualità, sulla base dei relativi indici ISTAT FOI come allo stato aggiornati.
L'importo, espresso in termini monetari attuali, è quindi pari a complessivi euro
3.792,87.
2.14. Quanto poi alla richiesta di interessi formulata da parte attrice, è noto che, in materia di debiti di valore, i cd. interessi compensativi − interessi in senso improprio − sono strumento di commisurazione del lucro cessante patito dal danneggiato per effetto della ritardata percezione del risarcimento immediatamente dovuto, in ragione della mora ex re di cui all'art. 1219, comma 2, n. 1 c.c..
Tuttavia, come imposto dai principi generali, ai fini del relativo riconoscimento è necessario che vi sia la specifica allegazione e la prova, anche solo tramite elementi presuntivi, che tale tipo di pregiudizio vi sia stato (cfr. Cass. 18564/2018).
La modestia della somma liquidata, accompagnata dal rilievo che parte attrice non ha allegato e provato di aver subito un particolare pregiudizio economico dalla ritardata percezione della stessa, conduce quindi a negare il riconoscimento degli interessi richiesti.
La natura di debito di valore rende inoltre inapplicabile tanto la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., quanto quella di cui all'art. 1224 c.c., entrambe invocate da parte attrice.
2.15. La domanda della attrice va infine rigettata nella parte in cui è diretta ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 1.378,87, a titolo di rimborso delle spese sostenute per assistenza legale stragiudiziale.
A prescindere da ogni ulteriore considerazione, si osserva infatti che parte attrice non ha prodotto documentazione idonea a fornire prova dell'effettivo esborso delle somme richieste, essendosi limitata a produrre soltanto un preavviso di fattura emesso dal proprio difensore di fiducia (v. doc. 47 del fascicolo di parte attrice), peraltro non riferibile con certezza al contenzioso poi oggetto del presente giudizio (stante il diverso valore della controversia indicato nel predetto preavviso).
3. La domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata deve essere rigettata.
3.1. Come già accennato, l'assunto della convenuta è che l'incasso degli assegni
15 da parte di soggetti non legittimati sia imputabile alla condotta della terza chiamata. E ciò in quanto quest'ultima, pur avendo ricevuto (in tre casi mediante procedura di check truncation, in due casi mediante presentazione materiale dei titoli in stanza di compensazione) gli assegni negoziati dalla banca convenuta, avrebbe omesso di rilevare e comunicare ad essa la difformità dei nominativi riportati sui titoli rispetto a quelli degli effettivi beneficiari degli stessi. Condotta questa che avrebbe impedito di stornare l'accredito dei tioli, come invece avvenuto in altre occasioni in cui l'anomalia era stata tempestivamente rilevata dalla banca trattaria.
La stessa convenuta, al riguardo, ha infatti anche precisato (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) che, pur non essendo nella specie applicabile la procedura denominata check imagine truncation (prevista dal Regolamento della Banza d'Italia del 22.3.2016, ma divenuta operativa solo il 9.7.2018), la disciplina previgente (art. 31
e 66 della Legge Assegni, come novellata dal D.L. del 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), avrebbe comunque consentito la presentazione degli assegni tramite l'invio di copia informatica, munita di attestazione di conformità agli originali rilasciata dalla banca negoziatrice. Procedura questa che la convenuta avrebbe nella specie seguito, come anche risultante dalla documentazione prodotta da parte attrice (docc. 3, 10 e 23 del fascicolo di parte attrice).
3.2. In senso contrario ed a prescindere da ogni ulteriore considerazione, va tuttavia osservato che la convenuta non ha specificamente allegato, prima ancora che provato, di avere inviato gli assegni alla banca trattaria (sia tramite procedura di check truncation, che mediante presentazione materiale in stanza di compensazione) prima che i relativi importi fossero incassati dai soggetti non legittimati. In particolare, non risulta indicato e dimostrato in quali date sia avvenuto il predetto invio.
In altri termini, non vi è evidenza del nesso di causalità fra l'eventuale condotta omissiva della terza chiamata e l'incasso degli assegni da parte di soggetti diversi da quelli legittimati.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nei complessivi importi indicati in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal
D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso fra euro 2.600,00 ed euro
5.200,00 in ragione della somma riconosciuta come dovuta alla parte vittoriosa;
medi
16 per le fasi di introduzione, studio e decisione;
minimi per la fase istruttoria in ragione della ridotta attività resasi necessaria nel corso della stessa), con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore di parte attrice.
Nel rapporto fra la attrice e la convenuta, l'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna al risarcimento, in favore di HDI Controparte_2
(già HDI Italia S.p.A. e prima , Controparte_1 CP_1 Controparte_1 del danno che, previa diminuzione ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., liquida in complessivi euro 3.792,87;
2) condanna al rimborso, nei confronti di HDI Controparte_2
Assicurazioni S.p.A. (già HDI Italia S.p.A. e prima e Controparte_1 con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giampaolo Miotto, delle spese di lite, che, già operata la compensazione nella misura della metà, liquida per la restante parte in euro 1.063,50 per compenso professionale ed euro 132,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA ed IVA come per legge;
3) condanna al rimborso, in favore di , Controparte_2 CP_3
delle spese di lite, che liquida in euro 2.127,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 23057 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019 tra
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (già HDI ITALIA S.P.A., già
[...]
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, in giudizio con l'avv. Giampaolo Miotto
-parte attrice-
e
C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Tommaso Spinelli Giordano
-parte convenuta-
e con la chiamata in causa di già CP_3 Controparte_4
; C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in
[...] P.IVA_3 giudizio con l'avv. Controparte_5
- terza chiamata –
OGGETTO: titoli di credito.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “come da nota di precisazione delle conclusioni” e quindi: “nel
1 merito: accertata la responsabilità di per il Controparte_2
pagamento degli assegni bancari non trasferibili per cui è causa a persone diverse dai rispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone ad Controparte_1
condannarsi la stessa al suo risarcimento e
[...] Controparte_2
quindi al pagamento in favore di della somma Controparte_1 complessiva di € 8.534,21 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo
c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria: si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice voglia ordinare, ex art. 210
c.p.c., a di esibire gli estratti conto completi dei conti correnti e/o la CP_6
copia dei libretti di risparmio sui quali sono state versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente l'apertura e la chiusura dei conti correnti presso i quali i titoli sono circolati”;
- per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta, reiterando anche l'istanza di emissione di ordine di esibizione e la richiesta di CTU, non accettando il contraddittorio su domande nuove” e quindi: “si chiede che l'Ecc.mo
Tribunale voglia, previa chiamata in causa della Controparte_4
(incorporante la :
[...] Controparte_7
i) in linea principale e nel merito: dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande attoree, proposte nei confronti della Controparte_2
perché infondate sia in fatto che in diritto;
[...]
ii) in linea subordinata: accertare e dichiarare che la condotta di
[...]
attrice configura, per le ragioni sopra illustrate, una condotta Controparte_1
colposa atta ad integrare la responsabilità della medesima, per quanto occorso, nella
2 misura di cui all'art. 1227, 2° comma, c.c., ovvero del 1° comma della medesima disposizione;
iii) in linea ulteriormente subordinata: per la denegata ipotesi di soccombenza, ed in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla esponente, condannare la
(incorporante la Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_7
manlevare e tenere indenne la da ogni pretesa Controparte_2
attorea, con conseguente condanna della predetta alla restituzione di ogni somma, a nessun titolo escluso, che la concludente fosse eventualmente tenuta a pagare in favore dell'istante, nella ipotesi di accoglimento delle domande dalla medesima formulate.
In ogni caso con vittoria di spese”;
- per la terza chiamata: “come da comparsa di costituzione e risposta” e quindi:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda di manleva per non essere stato esperito il procedimento di mediazione;
- In via principale, rigettare la domanda di manleva e, per l'effetto, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità della negoziatrice Controparte_2
nel pagamento degli assegni per cui è causa, adottando i conseguenti
[...]
provvedimenti.
Con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore della terza chiamata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
(già poi HDI Italia S.p.A. e, a seguito di fusione per Controparte_8
incorporazione, HDI Assicurazioni S.p.A.) ha convenuto in giudizio
[...]
Contr (nel prosieguo anche solo , per ottenere la condanna di Controparte_2 quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 8.534,21, oltre interessi.
A sostegno delle domande così formulate, parte attrice ha infatti tra l'altro esposto:
- di aver emesso, tramite cinque assegni di traenza (il n. Controparte_7
405687905, dell'importo di euro 800,00; il n. 405687865 dell'importo di euro 955,34;
3 il n. 299567217 dell'importo di euro 900,00; il n. 404882555 dell'importo di euro
1.000,00; il n. 404885563 dell'importo di euro 3.500,00), non trasferibili ed intestati ad altrettanti beneficiari (rispettivamente società Controparte_9 CP_10
, e , per un ammontare complessivo Controparte_11 CP_12 CP_13
di euro 7.155,34, al fine di indennizzare questi ultimi dei danni subiti in conseguenza di sinistri stradali;
- di avere poi riscontrato che i titoli di credito non erano mai stati ricevuti dai loro beneficiari, ma erano stati portati all'incasso, presso delle filiali di Controparte_2
da soggetti non legittimati (qualificatisi, con riferimento ai primi due
[...]
assegni, come e rispettivamente ai restanti, come Persona_1 CP_14
e ), previa loro contraffazione nella parte relativa al Persona_2 Controparte_15
nominativo del beneficiario;
- di essere stata quindi costretta ad effettuare nuovamente i pagamenti in favore degli effettivi aventi diritto;
- di avere sporto denuncia alle autorità competenti per i fatti relativi agli assegni n.
299567217, n. 404882555 e n. 404885563;
- che, dall'esame della documentazione acquisita, era poi emersa la contraffazione dei titoli, in quanto riportanti l'apposizione dei nomi dei falsi prenditori dattiloscritti con diverso carattere meccanografico e differente tono cromatico;
- che, in particolare, con riferimento ai primi due assegni, la banca negoziatrice avrebbe dovuto anche avvedersi della circostanza anomala per cui gli stessi, incassati il medesimo giorno dallo stesso soggetto (presentatosi come presso la Persona_1 medesima filiale, riportavano numeri “quasi progressivi”, nonostante fossero stati emessi lo stesso giorno, mentre di norma la banca, in tali circostanze, avrebbe più verosimilmente emesso un unico assegno in favore dello stesso beneficiario;
- che la società convenuta, avendo effettuato il pagamento a persone diverse dai legittimi beneficiari dei titoli, omettendo di verificarne la contraffazione (pur se facilmente rilevabile), senza procedere alla corretta identificazione dei soggetti presentatisi allo sportello per l'incasso e senza avvedersi di circostanze sospette, quali la lontananza del luogo di emissione degli assegni rispetto al luogo di incasso degli stessi, era dunque responsabile dell'accaduto in forza del disposto dell'art. 43, comma
2 del R.D. 1736/1933 (cd. legge assegni) e comunque dell'art. 1176, comma 2, c.c.
4 (non essendosi fra l'altro attenuta alla circolare ABI LG/003005, che impone in sede di identificazione del presentatore del titolo di richiedere almeno due documenti muniti di fotografia), oltre che ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- di avere invano inoltrato alla convenuta sia la richiesta di rimborso delle somme portate dagli assegni, sia l'invito alla procedura di mediazione;
- di avere diritto, inoltre, al rimborso delle spese sostenute per assistenza stragiudiziale per un importo di euro 1.378,87.
1.2. Parte convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, proponendo rituale istanza di differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269, comma 2,
c.p.c., concludendo per il rigetto della domanda attorea o ,in subordine ed ai sensi dell'art. 1227 c.c., per il suo accoglimento in misura parziale e domandando, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, la condanna della terza chiamata Controparte_4
(già e poi a tenerla indenne da quanto fosse Controparte_7 CP_3
stata costretta a corrispondere alla parte attrice.
Pur non contestando l'avvenuta negoziazione degli assegni presso le proprie filiali, ha infatti eccepito l'assenza di qualsivoglia propria responsabilità, in quanto, da un lato, la contraffazione dei titoli non era rilevabile ictu OC (contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la quale, infatti, non aveva potuto verificare gli originali dei titoli, essendo gli stessi stati regolati tramite la procedura di check truncation) e, dall'altro, l'identificazione dei soggetti presentatisi quali beneficiari dei titoli era stata effettuata con la dovuta diligenza, in particolare tramite verifica della conformità delle firme di traenza e di girata ivi apposte con quelle depositate come specimen, essendo i prenditori già propri clienti e titolari di rapporti bancari presso proprie filiali.
Parte convenuta ha inoltre eccepito il concorso del fatto colposo della attrice, in quanto, non avendo quest'ultima indicato il mezzo utilizzato per la spedizione dei titoli e dovendosi pertanto ritenere che questi ultimi fossero stati inviati tramite posta ordinaria (in violazione dell'art. 83, D.P.R. N. 156/1973), la stessa, anche in ragione della mole del contenzioso già esistente in materia, avrebbe dovuto adempiere la propria obbligazione effettuando i pagamenti mediante bonifici bancari o comunque spedendo gli assegni con le cautele imposte dalla normativa vigente, ossia mediante posta assicurata e non ordinaria (quest'ultima non soggetta ad alcun tracciamento). Ha
5 altresì evidenziato che, anche alla luce della modalità di spedizione prescelta, la convenuta ben avrebbe potuto chiedere a che venisse trascritto, a Controparte_7
fianco del nominativo del beneficiario, un ulteriore elemento identificativo dei legittimi beneficiari, quale il codice fiscale, al fine di rendere più difficoltosa l'abrasione di altri caratteri da parte dei contraffattori.
Ha infine evidenziato che, in ogni caso, la mancata rilevazione della contraffazione degli assegni oggetto di causa avrebbe dovuto essere imputata esclusivamente a la quale era la sola in grado di riscontrare, Controparte_7 all'atto della presentazione degli assegni avvenuta tramite procedura di check truncation, ossia tramite invio dell'immagine elettronica dei titoli, la non corrispondenza dei soggetti negoziatori con gli effettivi beneficiari, diventando in tal modo irrilevante la questione circa la rilevabilità o meno delle abrasioni e
“sovraiscrizioni” (come era avvenuto in un caso analogo al presente, in cui la banca aveva inviato a un preavviso di CP_7 Controparte_2 storno e poi il definitivo rifiuto di pagamento per “girata irregolare”).
1.3. A seguito di rituale citazione, si è tempestivamente costituita in giudizio anche la terza chiamata Controparte_4
(già e poi , eccependo in via
[...] Controparte_7 CP_3 pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda di manleva per mancato esperimento del procedimento di mediazione e concludendo, nel merito, per il rigetto di ogni avversa domanda.
La terza chiamata ha in sintesi allegato, dedotto ed eccepito:
- che, nell'ambito della procedura di check truncation, utilizzata obbligatoriamente nel caso di specie ai sensi della circolare A.B.I. n. 33/2010, l'unico soggetto tenuto a controllare la regolarità formale dei titoli trattati, era la banca negoziatrice, ossia la essendo quest'ultima l'unica in grado di poter Controparte_2
verificare materialmente gli assegni, rimanendo dunque responsabile delle contraffazioni e falsificazioni rilevabili con l'ordinaria diligenza;
- che, pertanto, gravava su quest'ultima l'onere di dimostrare di avere diligentemente operato in sede di negoziazione dei titoli, nonché l'onere di depositare gli originali degli assegni, rimanendo questi depositati presso l'istituto negoziatore ai sensi degli artt. 9.1, 9.3.1, 9.6.1 3 e 9.6.1 4 della procedura Sitrad RNI (Rete Nazionale
6 Interbancaria);
- che alcuna responsabilità poteva essere addebitata in capo a
[...]
, avendo la stessa agito nel rispetto dei canoni Controparte_4
di ordinaria diligenza bancaria.
1.4. Disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 nei confronti della terza chiamata, preso atto del suo esito negativo, assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi degli artt. 185 bis c.p.c., ammessa la prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti di e di Controparte_1 Controparte_4
e preso atto della mancata risposta da parte di questi
[...]
ultimi, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Venendo dunque all'esame della domanda di parte attrice, dalle risultanze istruttorie acquisite e dalle circostanze pacifiche fra le parti emerge in fatto quanto segue.
2.1. Gli assegni bancari di traenza non trasferibili n. 405687905, n. 405687865, n.
299567217, n. 404882555 e n. 404885563 sono stati emessi da Controparte_7
su ordine di in favore rispettivamente di tali
[...] Controparte_1
società , e Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
a tacitazione delle ragioni di credito vantate da questi ultimi nei CP_13
confronti della predetta compagnia assicurativa.
Le predette circostanze emergono, quanto all'assegno emesso in favore di dalle risultanze (di cui non è stata contestata la conformità ai Controparte_9 sensi dell'art. 2712 c.c.) del sistema informatico della odierna attrice (doc. 2 del fascicolo di parte attrice), quanto all'assegno emesso in favore di società CP_11
dalle dichiarazioni rese dal beneficiario dello stesso (v. doc. 14 del fascicolo
[...]
di parte attrice) e con riferimento ai restanti assegni, dalla copia degli stessi versati in atti (v. doc. 6, 20, 29 del fascicolo di parte attrice), nonché dalle risultanze del sistema informatico della odierna attrice (v. doc. 7, 20 e 30 del fascicolo di parte attrice) e dalle dichiarazioni rese dai rispettivi beneficiari (doc. 9, 22 e 31 del fascicolo di parte
7 attrice).
2.2. Dalla documentazione acquisita (v. documentazione prodotta da parte convenuta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) si ricava, inoltre, che l'incasso dei titoli è avvenuto:
- quanto agli assegni n. 405687905 e n. 405687865, rispettivamente dell'importo di euro 800,00 e di euro 955,34, in data 7.11.2014 da parte di soggetto presentatosi col
Contr nominativo di presso una filiale di Roma della e mediante Persona_1
accredito dei relativi importi su un conto corrente bancario aperto dal medesimo soggetto in data 6.11.2014 (v. doc. 34 e 35 del fascicolo di parte convenuta);
- quanto all'assegno n. 299567217, dell'importo di euro 900,00, in data 13.8.2012 da parte di soggetto presentatosi col nominativo di presso una filiale di CP_14
Contr Napoli della e mediante accredito del relativo importo su un conto corrente bancario aperto dal medesimo soggetto in data 10.8.2012 (v. doc. 29 e 30 del fascicolo di parte convenuta);
- quanto all'assegno n. 404882555, dell'importo di euro 1.000,00, da parte di soggetto presentatosi col nominativo di , già titolare, a partire dal 3.2.2014, di un Persona_2
Contr conto corrente bancario aperto presso una filiale di Roma della (v. doc. 21 e 22 del fascicolo di parte convenuta);
- quanto all'assegno n. 404885563, dell'importo di euro 3.500,00, in data 13.5.2014 da parte di soggetto presentatosi col nominativo di , presso una filiale di Controparte_15
Contr Napoli della e mediante accredito del relativo importo su un conto corrente bancario aperto a nome del medesimo soggetto in data 15.5.2007 (v. doc. 14 e 15 del fascicolo di parte convenuta).
Per tre dei cinque assegni di cui sopra (assegno n. 405687905 dell'importo di euro
800,00, assegno n. 405687865 dell'importo di euro 955,34, assegno n. 404882555, dell'importo di euro 1.000,00), la negoziazione è avvenuta mediante procedura di check truncation (motivo per cui parte convenuta ha prodotto gli originali dei predetti titoli), mentre, per i due restanti assegni (n. 299567217, dell'importo di euro 900,00 e n. 404885563, dell'importo di euro 3.500,00), la negoziazione è stata effettuata mediante loro presentazione materiale (alla banca trattaria) in stanza di compensazione
(ragione per cui la convenuta ha dedotto di non essere in grado di produrre i relativi originali;
v. pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
8 2.3. Quanto poi alle modalità con cui parte attrice ha inviato gli assegni ai relativi beneficiari, va rilevato che la stessa attrice, nell'atto introduttivo del giudizio si è limitata a precisare di avere “disposto l'invio dell'assegno”, salvo poi contestare genericamente, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., che il predetto invio sia avvenuto tramite posta ordinaria, deducendo, da un lato, la legittimità e la sicurezza di tale metodo di invio dei titoli, e, dall'altro, l'incombenza sul danneggiante, che intenda addebitare al danneggiato un concorso di colpa, dell'onere di allegare e provare la condotta colposa di quest'ultimo. E ciò nonostante quanto eccepito sul punto dalla convenuta (v. precedente paragrafo 1.2).
Considerando anche che parte attrice, oltre a non avere prodotto documentazione attestante almeno la spedizione dei plichi, non è stata neanche in grado di indicare il numero delle raccomandate eventualmente inviate (come invece sarebbe stato agevole, ove la spedizione fosse avvenuta con tale modalità), la condotta processuale tenuta dalla stessa attrice, come tale rilevante ai sensi dell'art. 116 c.p.c., costituisce allora elemento idoneo a ritenere che la spedizione sia avvenuta tramite posta ordinaria (sulla idoneità del comportamento processuale della parte a costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione, cfr. fra le altre Cass. 14748/2007 e Cass. 9279/2005).
Del tutto irrilevante è poi la circostanza – anche allegata da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. – che la stessa attrice, per la spedizione degli assegni, si sia avvalsa della banca che, su sua richiesta, li aveva emessi. E' infatti evidente come tale modalità di spedizione, implicante anche la conoscenza dell'indirizzo del beneficiario dell'assegno, sia stata prescelta sulla base delle indicazioni date dalla stessa attrice o comunque da quest'ultima accettata.
2.4. È infine documentato, quantomeno rispetto ai primi due assegni, rispettivamente di euro 800,00 e di euro 955,34 (doc. n. 4 e 11 del fascicolo di parte attrice), che parte attrice, una volta emerso quanto sopra, abbia poi provveduto al pagamento del dovuto agli effettivi beneficiari degli assegni.
La circostanza della effettuazione di nuovi pagamenti in favore di tutti i legittimi beneficiari dei titoli non risulta peraltro contestata dalla convenuta, se non nei limiti di seguito indicati.
In ogni caso, poi, il pregiudizio patito dalla attrice deve comunque ritenersi
9 accertato.
È infatti evidente che, in mancanza di elementi da cui desumere l'intervenuta rinuncia dei creditori alla soddisfazione del proprio diritto, l'incasso dei titoli da parte di soggetti diversi dagli effettivi beneficiari – e dunque la persistenza dei debiti da estinguere – è comunque fonte di un corrispondente pregiudizio economico per il debitore che, nonostante l'esborso, continua ad essere obbligato.
Le conclusioni che precedono, come già accennato, non valgono tuttavia con riguardo all'assegno n. 299567217, dell'importo di euro 900,00.
Come infatti eccepito e documentato da parte convenuta (v. estratto del conto corrente intestato a prodotto come doc. 29 allegato alla memoria ex CP_14 art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), l'importo portato dal predetto assegno, dopo essere stato versato sul conto corrente dell'apparente beneficiaria del titolo in data 13.8.2012,
è stato poi riaccreditato a il successivo 17 agosto 2012, con addebito (di CP_4 pari importo) nel predetto conto con la causale “assegni bancari insoluti e protestati”.
La predetta circostanza trova d'altra parte conferma nella mancata risposta all'interrogatorio formale deferito dalla convenuta (v. verbale di udienza del
28.9.2022).
Considerando che viene in rilievo una circostanza verificabile tramite l'esame della documentazione in possesso della parte chiamata a rendere l'interrogatorio formale, è infatti irrilevante che il legale rappresentante pro tempore di quest'ultima non rivestisse analoga posizione all'epoca dei fatti cui si fa riferimento.
L'importo portato dall'assegno n. 299567217 non va quindi considerato ai fini della quantificazione del pregiudizio subito dalla attrice.
2.5. Sulla base di quanto precede, deve in primo luogo essere affermata la responsabilità della odierna convenuta ed il conseguente diritto della attrice al risarcimento del danno.
2.6. L'art. 43 del R.D. 1736/1933 (cd. legge assegni), dopo aver previsto (al comma 1) che “L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta”, al secondo
10 comma stabilisce inoltre che “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.
Quest'ultima disposizione – che comporta anche l'obbligo di procedere all'identificazione di colui che ha presentato il titolo all'incasso e che è dunque applicabile non solo alla banca trattaria, ma anche a quella banca negoziatrice dell'assegno (che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento) – configura un'ipotesi di responsabilità di natura contrattuale
(v. Cass. S.U. 14712/2007, secondo cui “La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza
o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”).
2.7. La natura contrattuale della responsabilità comporta poi, a sua volta, che la banca negoziatrice può andare esente da essa se prova di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. e che dunque l'inadempimento non le è imputabile (v. Cass. S.U. 12477/2018, secondo cui “la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176,
2°comma, c.c.”).
In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha dunque anche affermato che, in tema di assegno bancario cd. "di traenza", l'attività di controllo della
11 rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendo esaurirsi nell'esame del solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze
"extracartolari" anomale che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario (v. Cass. 9842/2021, che ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità di per un assegno di traenza portato all'incasso da cliente non Controparte_16
abituale dell'ufficio postale, sito in una parte del territorio italiano molto distante dal suo luogo di residenza, il quale aveva aperto nell'occasione un deposito postale, prelevando le somme riscosse solo qualche giorno dopo;
vedi inoltre Cass.
13152/2021, che ha ritenuto che l'ufficio postale innanzi al quale l'assegno era stato presentato avrebbe dovuto valutare che il prenditore era persona totalmente sconosciuta all'ufficio ed aveva appena aperto un libretto postale dove aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno).
2.8. Nel caso in esame, questa prova liberatoria non è stata tuttavia offerta.
Parte convenuta non ha infatti dato adeguata evidenza delle verifiche effettuate al momento della presentazione dei titoli.
In particolare, la documentazione prodotta dalla convenuta non consente di verificare sulla base di quali documenti di identità o riconoscimento sia avvenuta l'identificazione dei soggetti che hanno effettuato l'incasso.
Con riferimento a tutti gli assegni in questione, la stessa convenuta si è infatti limitata a depositare le sole copie delle carte di identità – copie da cui peraltro non è possibile cogliere neanche le sembianze dell'apparente titolare del documento e dunque verificare se il documento stesso presentasse o meno, sotto tale profilo, palesi segni di falsità – e delle tessere sanitarie (documento questo in ogni caso di per sé inidoneo alla verifica dell'identità personale) recanti i nomi dei sedicenti beneficiari (v. sub doc. 36, 37, 31, 32, 23, 24, 16 e 17 del fascicolo di parte), senza offrire prova che si tratti dei documenti richiesti ed esibiti al momento dell'incasso e non anche di quelli richiesti ed esibiti al momento dell'apertura dei conti correnti bancari. In definitiva, non è quindi dimostrato che si sia proceduto – e con modalità esenti da censura – alla identificazione dei soggetti che hanno proceduto all'incasso dei titoli, non risultando
12 neanche che questi ultimi fossero comunque noti al personale dell'agenzia ove gli stessi si sono presentati, in ragione di altri precedenti rapporti contrattuali o della particolare operatività sul conto corrente in essere.
Quanto all'assegno di euro 3.500,00 incassato dal sedicente , vi Controparte_15
è anzi evidenza che la convenuta non ha depositato copia della carta d'identità esibita dallo stesso al momento dell'incasso. Gli estremi del documento presentato al momento dell'incasso sono infatti riportati sul retro della copia dell'assegno incasso e differiscono da quelli della carta d'identità prodotta in copia dalla convenuta (cfr. doc.
7 e 17 del fascicolo di parte convenuta).
Né rileva il fatto che la convenuta abbia anche depositato, con riferimento a tutti i titoli di cui sopra, ad eccezione dell'assegno n. 299567217 dell'importo di euro
900,00, le stampe dei controlli, effettuati al momento della stipulazione dei contratti di conto corrente, presso l'archivio protesti Cerved, la Centrale Allarmi Interbancaria e il
Ministero dell'Interno (v. doc. 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 38, 39 e 40). La predetta documentazione, anch'essa comunque riferita ad un momento diverso rispetto a quello in cui gli assegni sono stati posti all'incasso, non consente infatti la verifica dell'identità dei soggetti cui si riferisce.
2.9. Non vale inoltre ad escludere la responsabilità della convenuta il fatto che gli assegni, dopo l'incasso, siano stati trattati – almeno in tre casi su cinque, come già chiarito – con la procedura denominata check truncation.
La procedura in questione, infatti, attiene esclusivamente ai rapporti tra le banche e non comporta modificazioni dell'ordinaria disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente (in questo senso cfr. anche Cass. 32706/2022).
Il fatto che la banca negoziatrice, in virtù di quanto previsto al riguardo dagli accordi interbancari, si avvalga di tale procedura per adempiere alle proprie obbligazioni, non incide pertanto sul regime di responsabilità (contrattuale, come in precedenza evidenziato) che su di essa grava quale negoziatrice dell'assegno.
Né, evidentemente, l'eventuale responsabilità concorrente di un altro soggetto (la banca trattaria) costituisce di per sé ragione per escludere quella della banca negoziatrice. Considerazione questa che vale anche per la negoziazione degli assegni effettuata, nei due restanti casi, mediante loro presentazione materiale in stanza di compensazione.
13 2.10. Il danno causato dalla condotta negligente della convenuta deve quindi essere parametrato all'importo complessivo dei quattro assegni incassati dai soggetti non legittimati (tutti, ad eccezione dell'assegno n. 299567217 dell'importo di euro
900,00) – ossia alla provvista persa dalla attrice – ed ammonta pertanto ad euro
6.255,34.
2.11. Va poi verificata la rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., della modalità di invio degli assegni ai beneficiari.
Le Sezioni Unite della Cassazione, a composizione del contrasto interpretativo esistente sul punto, hanno infatti recentemente affermato il principio secondo cui “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola
d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (v. Cass. S.U. 9769/2020, alle cui motivazioni si fa integrale rinvio).
Nel caso di specie, in cui deve ritenersi che gli assegni siano stati spediti ai destinatari mediante posta ordinaria (v. precedente paragrafo 2.3), non vi sono dunque ragioni per discostarsi da tale principio.
La condotta – invio dell'assegno mediante strumenti non tracciabili – va pertanto considerata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., quale fattore che, unitamente alla successiva condotta imputabile alla banca negoziatrice, ha concorso a cagionare il danno.
2.12. In mancanza di elementi che inducano ad attribuire una diversa incidenza, sotto il profilo causale, ai due fattori concorrenti, la misura del danno risarcibile va dunque ridotta fino alla metà e quindi ad euro 3.127,67.
2.13. Trattandosi di debito cd. di valore (in ragione della sua natura risarcitoria), sul predetto importo deve essere applicata la rivalutazione monetaria dal momento in
14 cui si è verificato il pregiudizio (ossia con la perdita della provvista determinata dall'incasso degli assegni da parte dei soggetti non legittimati) fino all'attualità, sulla base dei relativi indici ISTAT FOI come allo stato aggiornati.
L'importo, espresso in termini monetari attuali, è quindi pari a complessivi euro
3.792,87.
2.14. Quanto poi alla richiesta di interessi formulata da parte attrice, è noto che, in materia di debiti di valore, i cd. interessi compensativi − interessi in senso improprio − sono strumento di commisurazione del lucro cessante patito dal danneggiato per effetto della ritardata percezione del risarcimento immediatamente dovuto, in ragione della mora ex re di cui all'art. 1219, comma 2, n. 1 c.c..
Tuttavia, come imposto dai principi generali, ai fini del relativo riconoscimento è necessario che vi sia la specifica allegazione e la prova, anche solo tramite elementi presuntivi, che tale tipo di pregiudizio vi sia stato (cfr. Cass. 18564/2018).
La modestia della somma liquidata, accompagnata dal rilievo che parte attrice non ha allegato e provato di aver subito un particolare pregiudizio economico dalla ritardata percezione della stessa, conduce quindi a negare il riconoscimento degli interessi richiesti.
La natura di debito di valore rende inoltre inapplicabile tanto la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., quanto quella di cui all'art. 1224 c.c., entrambe invocate da parte attrice.
2.15. La domanda della attrice va infine rigettata nella parte in cui è diretta ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 1.378,87, a titolo di rimborso delle spese sostenute per assistenza legale stragiudiziale.
A prescindere da ogni ulteriore considerazione, si osserva infatti che parte attrice non ha prodotto documentazione idonea a fornire prova dell'effettivo esborso delle somme richieste, essendosi limitata a produrre soltanto un preavviso di fattura emesso dal proprio difensore di fiducia (v. doc. 47 del fascicolo di parte attrice), peraltro non riferibile con certezza al contenzioso poi oggetto del presente giudizio (stante il diverso valore della controversia indicato nel predetto preavviso).
3. La domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata deve essere rigettata.
3.1. Come già accennato, l'assunto della convenuta è che l'incasso degli assegni
15 da parte di soggetti non legittimati sia imputabile alla condotta della terza chiamata. E ciò in quanto quest'ultima, pur avendo ricevuto (in tre casi mediante procedura di check truncation, in due casi mediante presentazione materiale dei titoli in stanza di compensazione) gli assegni negoziati dalla banca convenuta, avrebbe omesso di rilevare e comunicare ad essa la difformità dei nominativi riportati sui titoli rispetto a quelli degli effettivi beneficiari degli stessi. Condotta questa che avrebbe impedito di stornare l'accredito dei tioli, come invece avvenuto in altre occasioni in cui l'anomalia era stata tempestivamente rilevata dalla banca trattaria.
La stessa convenuta, al riguardo, ha infatti anche precisato (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) che, pur non essendo nella specie applicabile la procedura denominata check imagine truncation (prevista dal Regolamento della Banza d'Italia del 22.3.2016, ma divenuta operativa solo il 9.7.2018), la disciplina previgente (art. 31
e 66 della Legge Assegni, come novellata dal D.L. del 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), avrebbe comunque consentito la presentazione degli assegni tramite l'invio di copia informatica, munita di attestazione di conformità agli originali rilasciata dalla banca negoziatrice. Procedura questa che la convenuta avrebbe nella specie seguito, come anche risultante dalla documentazione prodotta da parte attrice (docc. 3, 10 e 23 del fascicolo di parte attrice).
3.2. In senso contrario ed a prescindere da ogni ulteriore considerazione, va tuttavia osservato che la convenuta non ha specificamente allegato, prima ancora che provato, di avere inviato gli assegni alla banca trattaria (sia tramite procedura di check truncation, che mediante presentazione materiale in stanza di compensazione) prima che i relativi importi fossero incassati dai soggetti non legittimati. In particolare, non risulta indicato e dimostrato in quali date sia avvenuto il predetto invio.
In altri termini, non vi è evidenza del nesso di causalità fra l'eventuale condotta omissiva della terza chiamata e l'incasso degli assegni da parte di soggetti diversi da quelli legittimati.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nei complessivi importi indicati in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal
D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso fra euro 2.600,00 ed euro
5.200,00 in ragione della somma riconosciuta come dovuta alla parte vittoriosa;
medi
16 per le fasi di introduzione, studio e decisione;
minimi per la fase istruttoria in ragione della ridotta attività resasi necessaria nel corso della stessa), con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore di parte attrice.
Nel rapporto fra la attrice e la convenuta, l'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna al risarcimento, in favore di HDI Controparte_2
(già HDI Italia S.p.A. e prima , Controparte_1 CP_1 Controparte_1 del danno che, previa diminuzione ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., liquida in complessivi euro 3.792,87;
2) condanna al rimborso, nei confronti di HDI Controparte_2
Assicurazioni S.p.A. (già HDI Italia S.p.A. e prima e Controparte_1 con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giampaolo Miotto, delle spese di lite, che, già operata la compensazione nella misura della metà, liquida per la restante parte in euro 1.063,50 per compenso professionale ed euro 132,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA ed IVA come per legge;
3) condanna al rimborso, in favore di , Controparte_2 CP_3
delle spese di lite, che liquida in euro 2.127,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
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