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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/11/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3120/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3120/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FRANGI Parte_1 CRISTINA
RICORRENTE contro nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. TARAVELLA CP_1 ALESSIO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per le parti come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni depositato telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/05/2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 regolamentare le condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore nato Per_1
Milano, il 7 giugno 2022, dalla relazione more uxorio ormai cessata con il resistente.
Nelle more della celebrazione dell'udienza per la comparizione personale delle parti fissata il 23 ottobre 2025, le parti, nell'interesse del figlio minore , raggiungevano un accordo per la Per_1
pagina 1 di 5 risoluzione bonaria della presente vicenda, chiedendo al Giudice di sostituire l'udienza con il deposito telematico di note scritte.
Lette le conclusioni congiunte delle parti, il Giudice relatore d. recepiva in via temporanea e urgente le condizioni pattuite dai due genitori, rimettendo la causa in decisione al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo tenuto conto dei contenuti dell'accordo e della tenera età del minore.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza;
i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti al figlio, tenuto conto delle capacità, delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni dello stesso;
2) Dispone il collocamento del minore presso la madre nella sua attuale Per_1 residenza anagrafica.
3) Dispone, quanto ai diritti di visita con il genitore non collocatario, il minore potrà vedere il padre, signor secondo lo schema che segue: CP_1
• Per n. 3 weekend al mese (i primi 3 weekend di ogni mese), dalle ore 16.00 del sabato alle ore 17 della domenica;
il padre provvederà ogni volta ad andare a prendere e riaccompagnare il minore presso la casa materna;
• durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé , ad anni alterni, Per_1 per la giornata della Vigilia di Natale, ovvero per il S. Natale, dalle ore 10.00 del mattino fino alle ore 18.00 di sera, occupandosi sempre della presa in carico e riaccompagnamento del minore presso la casa materna. Per l'anno 2025 il signor terrà il figlio per la giornata della Vigilia di Natale;
CP_1
pagina 2 di 5 • durante le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con la madre;
• durante le prossime vacanze estive relative all'anno 2026 per 5 giorni (4 pernotti), da concordare con la madre entro il 31.05.
• Per l'anno scolastico 2026-2027 le Parti si impegnano ad ampliare il calendario di visite padre-figlie relativo alle sole vacanze scolastiche (invernali ed estive) e
Ponti scolastici, tenendo sempre presente il primario interesse di . Per_1
4) Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla GN , in via anticipata Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di Euro 400,00 mensili, a mezzo bonifico bancario e soggetto a rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione settembre 2026 – base settembre 2025), a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore;
5) Pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire al 50% di tutte le spese straordinarie così come da seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto pagina 3 di 5 dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione pagina 4 di 5 comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
6) Prende atto che le Parti concordano che l'assegno unico e universale per la famiglia sia erogato per l'intera somma alla sola GN;
Pt_1
7) Compensa le spese di lite tra le parti, dando atto che i difensori vi è rinuncia al beneficio della solidarietà professionale.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30/10/2025 Il Giudice Relatore Est. Il Presidente Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3120/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FRANGI Parte_1 CRISTINA
RICORRENTE contro nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. TARAVELLA CP_1 ALESSIO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per le parti come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni depositato telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/05/2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 regolamentare le condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore nato Per_1
Milano, il 7 giugno 2022, dalla relazione more uxorio ormai cessata con il resistente.
Nelle more della celebrazione dell'udienza per la comparizione personale delle parti fissata il 23 ottobre 2025, le parti, nell'interesse del figlio minore , raggiungevano un accordo per la Per_1
pagina 1 di 5 risoluzione bonaria della presente vicenda, chiedendo al Giudice di sostituire l'udienza con il deposito telematico di note scritte.
Lette le conclusioni congiunte delle parti, il Giudice relatore d. recepiva in via temporanea e urgente le condizioni pattuite dai due genitori, rimettendo la causa in decisione al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo tenuto conto dei contenuti dell'accordo e della tenera età del minore.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza;
i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti al figlio, tenuto conto delle capacità, delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni dello stesso;
2) Dispone il collocamento del minore presso la madre nella sua attuale Per_1 residenza anagrafica.
3) Dispone, quanto ai diritti di visita con il genitore non collocatario, il minore potrà vedere il padre, signor secondo lo schema che segue: CP_1
• Per n. 3 weekend al mese (i primi 3 weekend di ogni mese), dalle ore 16.00 del sabato alle ore 17 della domenica;
il padre provvederà ogni volta ad andare a prendere e riaccompagnare il minore presso la casa materna;
• durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé , ad anni alterni, Per_1 per la giornata della Vigilia di Natale, ovvero per il S. Natale, dalle ore 10.00 del mattino fino alle ore 18.00 di sera, occupandosi sempre della presa in carico e riaccompagnamento del minore presso la casa materna. Per l'anno 2025 il signor terrà il figlio per la giornata della Vigilia di Natale;
CP_1
pagina 2 di 5 • durante le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con la madre;
• durante le prossime vacanze estive relative all'anno 2026 per 5 giorni (4 pernotti), da concordare con la madre entro il 31.05.
• Per l'anno scolastico 2026-2027 le Parti si impegnano ad ampliare il calendario di visite padre-figlie relativo alle sole vacanze scolastiche (invernali ed estive) e
Ponti scolastici, tenendo sempre presente il primario interesse di . Per_1
4) Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla GN , in via anticipata Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di Euro 400,00 mensili, a mezzo bonifico bancario e soggetto a rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione settembre 2026 – base settembre 2025), a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore;
5) Pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire al 50% di tutte le spese straordinarie così come da seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto pagina 3 di 5 dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione pagina 4 di 5 comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
6) Prende atto che le Parti concordano che l'assegno unico e universale per la famiglia sia erogato per l'intera somma alla sola GN;
Pt_1
7) Compensa le spese di lite tra le parti, dando atto che i difensori vi è rinuncia al beneficio della solidarietà professionale.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30/10/2025 Il Giudice Relatore Est. Il Presidente Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
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