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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25.02.2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. TRACANNA FILIPPO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ) nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CIMINI MARIAPIA e l'avv. GAMBA PAOLO LORENZO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 25.02.2025; Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 25.02.2025; Controparte_1 per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1 in ACIREALE (CT), in data 25.06.2016 (anno 2016, atto n. 140, parte II, serie Controparte_1
A, ACIREALE), dalla cui unione non sono nati i figli, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio he aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le Controparte_1 domande accessorie.
All'udienza di comparizione del 25.02.2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo: “con decorrenza della mensilità di gennaio 2025, il signor si impegna a versare, alla CP_1 NO , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. di euro 650,00 Parte_1 al mese (importo annualmente rivalutabile con indici Istat), mediante bonifico bancario sulle coordinate che la NO si riserva di comunicare al signor tramite legali;
Parte_1 CP_1
Spese di lite compensate.”
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice relatore autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati e pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
il Collegio ritiene
2 anche che i profili economici dell'accordo risultino idonei al contemperamento delle rispettive posizioni: in particolare, l'assegno di mantenimento per il coniuge risulta congruo tenuto conto delle condizioni economiche delle parti per come emerse dagli atti di causa e dalle verbalizzazioni all'udienza di comparizione.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in ACIREALE, in data 25.06.2016 (anno 2016, atto n. 140, parte II, serie A, ACIREALE); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“Con decorrenza della mensilità di gennaio 2025, il signor si impegna a versare, alla NO CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. di euro 650,00 al mese Parte_1
(importo annualmente rivalutabile con indici Istat), mediante bonifico bancario sulle coordinate che la NO
si riserva di comunicare al signor tramite legali Parte_1 CP_1
Spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di ACIREALE, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 26.02.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25.02.2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. TRACANNA FILIPPO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ) nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CIMINI MARIAPIA e l'avv. GAMBA PAOLO LORENZO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 25.02.2025; Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 25.02.2025; Controparte_1 per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1 in ACIREALE (CT), in data 25.06.2016 (anno 2016, atto n. 140, parte II, serie Controparte_1
A, ACIREALE), dalla cui unione non sono nati i figli, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio he aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le Controparte_1 domande accessorie.
All'udienza di comparizione del 25.02.2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo: “con decorrenza della mensilità di gennaio 2025, il signor si impegna a versare, alla CP_1 NO , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. di euro 650,00 Parte_1 al mese (importo annualmente rivalutabile con indici Istat), mediante bonifico bancario sulle coordinate che la NO si riserva di comunicare al signor tramite legali;
Parte_1 CP_1
Spese di lite compensate.”
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice relatore autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati e pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
il Collegio ritiene
2 anche che i profili economici dell'accordo risultino idonei al contemperamento delle rispettive posizioni: in particolare, l'assegno di mantenimento per il coniuge risulta congruo tenuto conto delle condizioni economiche delle parti per come emerse dagli atti di causa e dalle verbalizzazioni all'udienza di comparizione.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in ACIREALE, in data 25.06.2016 (anno 2016, atto n. 140, parte II, serie A, ACIREALE); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“Con decorrenza della mensilità di gennaio 2025, il signor si impegna a versare, alla NO CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. di euro 650,00 al mese Parte_1
(importo annualmente rivalutabile con indici Istat), mediante bonifico bancario sulle coordinate che la NO
si riserva di comunicare al signor tramite legali Parte_1 CP_1
Spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di ACIREALE, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 26.02.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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