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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/12/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 756/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello iscritta al n. 756/2025 R.G. e definita all'esito dell'udienza e della camera di consiglio con contestuale lettura della sentenza in data 16.12.2025
TRA (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.07.1969, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Pizzone (indirizzo
PEC: ; Email_1
appellante
E
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1 CP_1
(indirizzo PEC: ; Email_2
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n. 318/2055, depositata il 26.03.2025, non notificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 318/2025 del Giudice di Pace di Locri depositata Pt_1
in data 26/03/2025, non notificata, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione, proposta dallo stesso , avverso il provvedimento di revisione della patente di Pt_1 guida di cui all'art. 126 bis, comma 6, C.d.S., notificato all'odierno appellante dalla Motorizzazione
Civile di in data 14.04.2023. Controparte_1
In particolare, nella gravata sentenza si rilevava l'infondatezza le seguenti eccezioni poste a fondamento dell'opposizione: la “Inesistenza del provvedimento per mancata indicazione del numero di protocollo”; l'“Illegittimità e/o nullità del provvedimento per mancanza dei presupposti”
1 in quanto il non avrebbe “compiuto tre violazioni non contestuali che comportano la Pt_1 decurtazione di almeno 5 (cinque) punti nell'arco dei dodici mesi” ed “in ogni caso al medesimo non sono stati notificati verbali per violazione al Codice della Strada che prevedano la perdita di almeno 5 (cinque) dal totale del punteggio assegnato”.
A sua volta, l'appellante rilevava l'illegittimità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo in sintesi la “Nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere il
Giudice omesso in toto di indicare le ragioni della decisione;
Violazione art. 111, comma 6,
Costituzione.”, riproponendo così nell'atto di appello le anzidette eccezioni ed evidenziando, in particolare, che il verbale del 01.11.2021 in atti non risulta notificato al trasgressore , poiché, Pt_1 come annotato nello stesso verbale, l'odierno appellante “Si rifiuta di firmare allontanandosi dal posto prima della redazione”.
Nel giudizio d'appello così instaurato, si costituiva il Controparte_1
il quale eccepiva l'infondatezza dell'avverso gravame,
[...] chiedeva rigettarsi l'appello e, per l'effetto, confermarsi l'impugnata sentenza, nei termini come argomentati nella relativa comparsa di costituzione a cui si rinvia.
Una volta acquisito il fascicolo di primo grado, l'udienza del 09.12.2025, destinata alla prima comparizione delle parti e trattazione della causa in appello, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo Ufficio del 19.11.2025, ritualmente comunicato il 20.11.2025 alla parte appellante allora unica costituita. A sua volta, entro il termine perentorio del 09.12.2025 la parte appellante non ha depositato le note, così come la parte appellata nel frattempo costituita, Controparte_3 non ha prodotto le note nell'anzidetto termine. Dunque, con ordinanza del 10.12.2025, comunicata alle parti in pari data, questo Ufficio – rilevato che trattasi di prima udienza nella fase di appello e che parte appellante si è comunque previamente costituita in giudizio – disponeva il rinvio della causa ai sensi dell'art. 348, comma secondo, C.P.C. all'udienza in presenza del 16.12.2025 ore
12:00, con l'avvertenza che, in ipotesi di mancata comparizione di parte appellante, l'appello sarà dichiarato improcedibile.
Ancora, all'udienza del 16.12.2025 in presenza nessuna delle parti è comparsa con la conseguenza che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per dichiarare d'ufficio improcedibile l'appello con sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 436 bis e 348, commi secondo e terzo, C.P.C..
Le spese del giudizio della presente fase di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, vigente al momento della
2 decisione, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza della fase istruttoria e di quella decisionale.
Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre in seno all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o e dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorgo al momento del deposito dello stesso”. Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1, co. 18, l. n. 223/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data dell'1 gennaio
2013, l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 756/2025 avverso la sentenza n. 318/2025 del Giudice di
Pace di Locri depositata in data 26/03/2025, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellata delle spese del Parte_1 presente giudizio di secondo grado, che si liquidano in complessivi € 132,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA secondo legge;
3) ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Locri, il 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Andrea Amadei
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello iscritta al n. 756/2025 R.G. e definita all'esito dell'udienza e della camera di consiglio con contestuale lettura della sentenza in data 16.12.2025
TRA (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.07.1969, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Pizzone (indirizzo
PEC: ; Email_1
appellante
E
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1 CP_1
(indirizzo PEC: ; Email_2
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n. 318/2055, depositata il 26.03.2025, non notificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 318/2025 del Giudice di Pace di Locri depositata Pt_1
in data 26/03/2025, non notificata, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione, proposta dallo stesso , avverso il provvedimento di revisione della patente di Pt_1 guida di cui all'art. 126 bis, comma 6, C.d.S., notificato all'odierno appellante dalla Motorizzazione
Civile di in data 14.04.2023. Controparte_1
In particolare, nella gravata sentenza si rilevava l'infondatezza le seguenti eccezioni poste a fondamento dell'opposizione: la “Inesistenza del provvedimento per mancata indicazione del numero di protocollo”; l'“Illegittimità e/o nullità del provvedimento per mancanza dei presupposti”
1 in quanto il non avrebbe “compiuto tre violazioni non contestuali che comportano la Pt_1 decurtazione di almeno 5 (cinque) punti nell'arco dei dodici mesi” ed “in ogni caso al medesimo non sono stati notificati verbali per violazione al Codice della Strada che prevedano la perdita di almeno 5 (cinque) dal totale del punteggio assegnato”.
A sua volta, l'appellante rilevava l'illegittimità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo in sintesi la “Nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere il
Giudice omesso in toto di indicare le ragioni della decisione;
Violazione art. 111, comma 6,
Costituzione.”, riproponendo così nell'atto di appello le anzidette eccezioni ed evidenziando, in particolare, che il verbale del 01.11.2021 in atti non risulta notificato al trasgressore , poiché, Pt_1 come annotato nello stesso verbale, l'odierno appellante “Si rifiuta di firmare allontanandosi dal posto prima della redazione”.
Nel giudizio d'appello così instaurato, si costituiva il Controparte_1
il quale eccepiva l'infondatezza dell'avverso gravame,
[...] chiedeva rigettarsi l'appello e, per l'effetto, confermarsi l'impugnata sentenza, nei termini come argomentati nella relativa comparsa di costituzione a cui si rinvia.
Una volta acquisito il fascicolo di primo grado, l'udienza del 09.12.2025, destinata alla prima comparizione delle parti e trattazione della causa in appello, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo Ufficio del 19.11.2025, ritualmente comunicato il 20.11.2025 alla parte appellante allora unica costituita. A sua volta, entro il termine perentorio del 09.12.2025 la parte appellante non ha depositato le note, così come la parte appellata nel frattempo costituita, Controparte_3 non ha prodotto le note nell'anzidetto termine. Dunque, con ordinanza del 10.12.2025, comunicata alle parti in pari data, questo Ufficio – rilevato che trattasi di prima udienza nella fase di appello e che parte appellante si è comunque previamente costituita in giudizio – disponeva il rinvio della causa ai sensi dell'art. 348, comma secondo, C.P.C. all'udienza in presenza del 16.12.2025 ore
12:00, con l'avvertenza che, in ipotesi di mancata comparizione di parte appellante, l'appello sarà dichiarato improcedibile.
Ancora, all'udienza del 16.12.2025 in presenza nessuna delle parti è comparsa con la conseguenza che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per dichiarare d'ufficio improcedibile l'appello con sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 436 bis e 348, commi secondo e terzo, C.P.C..
Le spese del giudizio della presente fase di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, vigente al momento della
2 decisione, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza della fase istruttoria e di quella decisionale.
Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre in seno all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o e dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorgo al momento del deposito dello stesso”. Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1, co. 18, l. n. 223/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data dell'1 gennaio
2013, l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 756/2025 avverso la sentenza n. 318/2025 del Giudice di
Pace di Locri depositata in data 26/03/2025, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellata delle spese del Parte_1 presente giudizio di secondo grado, che si liquidano in complessivi € 132,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA secondo legge;
3) ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Locri, il 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Andrea Amadei
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