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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/11/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 25 Novembre 2025
Innanzi al Gop Dott.ssa RI D. ME, sono comparsi:
Per la parte attrice Sigg. ri , e Parte_1 Parte_2
l' avv. Francesco Posterino anche per delega Parte_3
dell'avv. Sissi Barone, il quale si riporta alle conclusioni come in atti e verbali e chiede che la causa sia decisa.
E' comparso per la parte convenuta l'avv. Domenico CP_1
Tripodi per delega dell'avv. RO NF, il quale, precisa le conclusioni riportandosi a quelle contenute nei propri scritti difensivi e verbali si associa alla richiesta di controparte.
Il Giudice, udita la discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da separato atto di cui dà lettura, in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario, RI D. ME, in funzione di giudice unico, ha pronunciato e dato lettura della seguente,
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 238 dell'anno 2023 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
( C.F.: ); Parte_4 C.F._1 ( CF: ) Parte_5 C.F._2
( CF: ), tutti Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dagli avv. ti Francesco Posterino e
Sissi Barone, in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi sito in S. Procopio alla via Roma, 23;
- Attori -
e
Controparte_2
(Cf. ) in persona del
[...] P.IVA_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro- tempore Dr. Francesco rappresentata e difesa dall'avv.
RO RI NF in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Reggio Calabria alla via S. Caterina Trav. Privata, 21.
- Convenuta –
Oggetto: istituti e leggi speciali.
Conclusioni: come da verbale di cui alla odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE (Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con Atto di citazione notificato in data 24.02.2023, gli attori chiedevano che venisse accertato il loro diritto a ritenere le somme percepite, a titolo di domanda unica per l'indennità compensativa e per la produzione biologica, relativamente agli anni 2017 e 2018 per , e, 2019 per Parte_1 [...]
e , in quanto, la convenuta riteneva Pt_2 Parte_3
illegittima l'erogazione dei benefici riscossi.
Parte attrice eccepiva, che, stante l'assegnazione dei titoli in capo al , questi, di conseguenza aveva il Parte_1
diritto a percepire gli emolumenti comunitari, essendo un agricoltore in attività, il cui nominativo era presente nel
SIAN e ciò costituirebbe la prova della validazione degli stessi titoli, conferendo al possessore il diritto al pagamento.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo che CP_1
le indennità in questione, sarebbero state indebitamente erogate, poiché, , che, era l'intestatario dei Parte_1
titoli Pac - necessari per la presentazione della domanda unica di pagamento presso -, non avrebbe potuto CP_1
esercitare la coltivazione dei fondi per gli anni 2017 e 2018, poiché, considerato agricoltore non attivo, in quanto, ristretto presso varie Case Circondariali, pertanto, lo stesso avrebbe complessivamente incassato la somma illegittima di € 17.422,36. Inoltre il aveva trasferito i Parte_1
titoli, con scrittura privata, in favore dei propri genitori,
e , che, avrebbero percepito Parte_2 Parte_3
il primo € 559,53 e la seconda la somma di € 5.127,37.
La domanda risulta fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Quanto alla normativa da applicare al caso concreto va detto che l'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce le condizioni per il trasferimento dei titoli, che, può essere fatto unicamente ad un agricoltore in attività, a norma dell'art. 9 del medesimo Regolamento, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. Il cessionario deve pertanto essere in possesso del requisito di agricoltore in attività, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot.
ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di inserimento della domanda di trasferimento titoli nel sistema informatico dell'Organismo pagatore competente e, comunque, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di trasferimento titoli per la singola campagna. Il cedente, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.
Ciò posto, del tutto priva di pregio si profila l'eccezione sollevata dalla convenuta di illegittima percezione dei premi oggetto del presente giudizio, da parte degli istanti per il sol fatto che il non poteva svolgere nel periodo in Parte_1
questione l'“attività agricola” perché ristretto presso varie case circondariali” , atteso che dalla citata normativa si evince che “il cessionario” deve essere agricoltore in attività
e non “il cedente”. Va, inoltre, pure disattesa la deduzione di parte resistente relativa al fatto che il non Parte_2
poteva svolgere l'attività agricola “di persona”, in quanto, pure tale assunto è smentito dalle norme di settore.
Il comparto agricolo è stato da sempre oggetto di agevolazioni, sotto forma di contributi, erogati a vario titolo, sia di provenienza nazionale che comunitaria, nel caso in questione si parla della Pac (Politica agricola comunitaria), in questo contesto si affaccia una nuova figura del panorama imprenditoriale, che è quella dell'agricoltore in attività.
Infatti, in maniera alquanto netta, l'articolo 9 del
Regolamento Ue n. 1307/2013 stabilisce che “Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima definita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).”. La definizione di agricoltore in attività e la relativa disciplina applicabile si ottiene, tuttavia, dal combinato disposto non solo di norme comunitarie
(articolo 9 richiamato e articolo 10 e seguenti del
Regolamento Ue n.639/2014), ma, anche di norma interne con cui sono stati recepiti i dettami comunitari e, quindi,
l'articolo 3 del D.M. n. 6513/2014, articolo 1 del D.M. n.
1420/2015 e articolo 1, comma 1 del recente D.M. n. 1922 del 20 marzo 2015. Alla luce di tali norme di riferimento, come chiarito nella circolare di Agea, protocollo n.140 del 20 marzo 2015 ( ), Controparte_2
agricoltore attivo è colui che alternativamente:
1. ai sensi dell'articolo 3, comma 2 D.M. n. 6513/2014 richiamato, è in possesso di uno dei seguenti requisiti: iscrizione all'INPS in qualità di coltivatore diretto, Iap, colono o mezzadro;
possesso della partita Iva attiva in campo agricolo (si intende con codice Ateco 01) e, a decorrere dal 2016, della dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta precedente a quello di presentazione della domanda Pac (tale requisito non è comunque richiesto per le azienda con almeno il
50,01% dei terreni ubicati in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Regolamento CE n. 1257/1999). In caso di assenza di partita Iva o di sua attivazione a decorrere dal 1° agosto 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma
2 del D.M. 1420/2015 si può “dimostrare” di essere agricoltori in attività nel caso in cui ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 639/2014: l'importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Regolamento n.639/2014 nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
l'importo totale dei proventi ottenuti da attività agricole ai sensi dell'articolo
11 del Regolamento citato nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove è inferiore a una soglia decisa dagli Stati membri e non superiore a 1/3 dell'importo totale dei proventi ottenuti nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
2. ai sensi del successivo comma
3 dell'articolo 3 del D.M. n.6513/2014 hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per un ammontare massimo pari a:
5.000 euro per le aziende con superfici ubicate in misura superiore al 50% nelle zone svantaggiate di cui al Regolamento n. 1257/1999 richiamato e ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE n. 1305/2013; 1.250 euro nella altre ipotesi;
3. è un ente che effettua attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo. Di converso, non si qualificano quali agricoltori in attività: ai sensi dell'articolo 9, § 1. del Regolamento Ue n.1307/2013 le persone fisiche e giuridiche in possesso di superfici che sono in misura prevalente mantenute naturalmente in uno stato non idoneo al pascolo o alla coltivazione e su cui non www.ecnews.it Page 2/3Edizione di sabato 11 aprile 2015 svolgono l'attività minima richiesta dall'articolo 3 del D.M.
n. 1420/2015; ai sensi dell'articolo 9, § 2.del Regolamento
Ue n. 1307/2013 le persone fisiche e giuridiche che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreno sportivi e aree ricreative permanenti;
ai sensi dell'articolo 9, § 3.del Regolamento Ue n. 1307/2013 le persone fisiche e giuridiche le cui attività agricole sono insignificanti rispetto al complesso delle attività svolte o la cui attività principale non è quella agricola e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.M. n.6513/2014: 1. le persone fisiche e giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria o finanziaria e/o commerciale;
2. società, cooperative e mutue assicuratrici che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o riassicurazione e 3. P.A. con l, come visto, di quelle che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo. Da ultimo si ricorda come, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del D.M. n. 1420/2015, il possesso del requisito di agricoltore in attività è verificato e validato dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e quindi, ove possibile, dall'Agea. Tale Decreto si applica puntualmente al caso di specie giusta il chiaro disposto del suo art. 1, comma 1 [“Il presente decreto si applica, dall'anno 2018, agli agricoltori che presentano domanda nell'ambito dei regimi dei pagamenti diretti previsti dall'allegato I del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano anche agli schemi di aiuto di cui agli articoli 16,
19, 29, 31, 33 e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013”].
Il compendio normativo ora richiamato non prevede dunque, né esplicitamente né implicitamente, che per poter beneficiare dei “diritti all'aiuto” ex art. 32 del Regolamento
(UE) n. 1307/2013 l'attore debba svolgere “personalmente”
l'attività agricola ma che possieda i requisiti di cui al combinato disposto dell'art. 9 del Regolamento (UE) n.
1307/2013 e dell'art. 3 del D.M. n. 5465/2018 per poter essere considerato a pieno titolo “agricoltore in attività”: requisiti sul cui legittimo possesso, la convenuta non ha opposto alcuna specifica contestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c..
La domanda attoria va dunque accolta col conseguente assorbimento d'ogni altra questione.
Le spese del giudizio, vanno poste a carico della convenuta soccombente, sono liquidate a favore degli attori come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (€
24.966,93), delle attività svolte e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, ridotti al minimo ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, in ragione della non rilevante complessità del giudizio, con distrazione a beneficio dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede:
Accoglie la domanda attoria e, per l'effetto:
Dichiara che a spettano i “diritti all'aiuto” di Parte_1
cui all'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 per gli anni 2017 e 2018, di € 17.422,36, e, che a Parte_2
ed a spettano i suddetti diritti per l'anno Parte_3
2019, rispettivamente di € 559,53 (per n. 2 titoli PAC ceduti) ed € 5.127,37 (per n. 32 titoli PAC ceduti);
Condanna infine la convenuta , in persona del suo CP_1
legale rappresentate pro tempore, a corrispondere agli attori le spese di lite, che liquida € 2.738,00 per compensi ed € 237,00 per contributo unificato, ltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, che distrae in favore dei difensori antistatari. Cosi deciso in Palmi alle ore 16,38 del
25 Novembre 2025.
Il giudice onorario
D.ssa RI DO ME
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 25 Novembre 2025
Innanzi al Gop Dott.ssa RI D. ME, sono comparsi:
Per la parte attrice Sigg. ri , e Parte_1 Parte_2
l' avv. Francesco Posterino anche per delega Parte_3
dell'avv. Sissi Barone, il quale si riporta alle conclusioni come in atti e verbali e chiede che la causa sia decisa.
E' comparso per la parte convenuta l'avv. Domenico CP_1
Tripodi per delega dell'avv. RO NF, il quale, precisa le conclusioni riportandosi a quelle contenute nei propri scritti difensivi e verbali si associa alla richiesta di controparte.
Il Giudice, udita la discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da separato atto di cui dà lettura, in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario, RI D. ME, in funzione di giudice unico, ha pronunciato e dato lettura della seguente,
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 238 dell'anno 2023 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
( C.F.: ); Parte_4 C.F._1 ( CF: ) Parte_5 C.F._2
( CF: ), tutti Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dagli avv. ti Francesco Posterino e
Sissi Barone, in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi sito in S. Procopio alla via Roma, 23;
- Attori -
e
Controparte_2
(Cf. ) in persona del
[...] P.IVA_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro- tempore Dr. Francesco rappresentata e difesa dall'avv.
RO RI NF in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Reggio Calabria alla via S. Caterina Trav. Privata, 21.
- Convenuta –
Oggetto: istituti e leggi speciali.
Conclusioni: come da verbale di cui alla odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE (Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con Atto di citazione notificato in data 24.02.2023, gli attori chiedevano che venisse accertato il loro diritto a ritenere le somme percepite, a titolo di domanda unica per l'indennità compensativa e per la produzione biologica, relativamente agli anni 2017 e 2018 per , e, 2019 per Parte_1 [...]
e , in quanto, la convenuta riteneva Pt_2 Parte_3
illegittima l'erogazione dei benefici riscossi.
Parte attrice eccepiva, che, stante l'assegnazione dei titoli in capo al , questi, di conseguenza aveva il Parte_1
diritto a percepire gli emolumenti comunitari, essendo un agricoltore in attività, il cui nominativo era presente nel
SIAN e ciò costituirebbe la prova della validazione degli stessi titoli, conferendo al possessore il diritto al pagamento.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo che CP_1
le indennità in questione, sarebbero state indebitamente erogate, poiché, , che, era l'intestatario dei Parte_1
titoli Pac - necessari per la presentazione della domanda unica di pagamento presso -, non avrebbe potuto CP_1
esercitare la coltivazione dei fondi per gli anni 2017 e 2018, poiché, considerato agricoltore non attivo, in quanto, ristretto presso varie Case Circondariali, pertanto, lo stesso avrebbe complessivamente incassato la somma illegittima di € 17.422,36. Inoltre il aveva trasferito i Parte_1
titoli, con scrittura privata, in favore dei propri genitori,
e , che, avrebbero percepito Parte_2 Parte_3
il primo € 559,53 e la seconda la somma di € 5.127,37.
La domanda risulta fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Quanto alla normativa da applicare al caso concreto va detto che l'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce le condizioni per il trasferimento dei titoli, che, può essere fatto unicamente ad un agricoltore in attività, a norma dell'art. 9 del medesimo Regolamento, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. Il cessionario deve pertanto essere in possesso del requisito di agricoltore in attività, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot.
ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di inserimento della domanda di trasferimento titoli nel sistema informatico dell'Organismo pagatore competente e, comunque, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di trasferimento titoli per la singola campagna. Il cedente, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.
Ciò posto, del tutto priva di pregio si profila l'eccezione sollevata dalla convenuta di illegittima percezione dei premi oggetto del presente giudizio, da parte degli istanti per il sol fatto che il non poteva svolgere nel periodo in Parte_1
questione l'“attività agricola” perché ristretto presso varie case circondariali” , atteso che dalla citata normativa si evince che “il cessionario” deve essere agricoltore in attività
e non “il cedente”. Va, inoltre, pure disattesa la deduzione di parte resistente relativa al fatto che il non Parte_2
poteva svolgere l'attività agricola “di persona”, in quanto, pure tale assunto è smentito dalle norme di settore.
Il comparto agricolo è stato da sempre oggetto di agevolazioni, sotto forma di contributi, erogati a vario titolo, sia di provenienza nazionale che comunitaria, nel caso in questione si parla della Pac (Politica agricola comunitaria), in questo contesto si affaccia una nuova figura del panorama imprenditoriale, che è quella dell'agricoltore in attività.
Infatti, in maniera alquanto netta, l'articolo 9 del
Regolamento Ue n. 1307/2013 stabilisce che “Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima definita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).”. La definizione di agricoltore in attività e la relativa disciplina applicabile si ottiene, tuttavia, dal combinato disposto non solo di norme comunitarie
(articolo 9 richiamato e articolo 10 e seguenti del
Regolamento Ue n.639/2014), ma, anche di norma interne con cui sono stati recepiti i dettami comunitari e, quindi,
l'articolo 3 del D.M. n. 6513/2014, articolo 1 del D.M. n.
1420/2015 e articolo 1, comma 1 del recente D.M. n. 1922 del 20 marzo 2015. Alla luce di tali norme di riferimento, come chiarito nella circolare di Agea, protocollo n.140 del 20 marzo 2015 ( ), Controparte_2
agricoltore attivo è colui che alternativamente:
1. ai sensi dell'articolo 3, comma 2 D.M. n. 6513/2014 richiamato, è in possesso di uno dei seguenti requisiti: iscrizione all'INPS in qualità di coltivatore diretto, Iap, colono o mezzadro;
possesso della partita Iva attiva in campo agricolo (si intende con codice Ateco 01) e, a decorrere dal 2016, della dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta precedente a quello di presentazione della domanda Pac (tale requisito non è comunque richiesto per le azienda con almeno il
50,01% dei terreni ubicati in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Regolamento CE n. 1257/1999). In caso di assenza di partita Iva o di sua attivazione a decorrere dal 1° agosto 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma
2 del D.M. 1420/2015 si può “dimostrare” di essere agricoltori in attività nel caso in cui ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 639/2014: l'importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Regolamento n.639/2014 nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
l'importo totale dei proventi ottenuti da attività agricole ai sensi dell'articolo
11 del Regolamento citato nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove è inferiore a una soglia decisa dagli Stati membri e non superiore a 1/3 dell'importo totale dei proventi ottenuti nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
2. ai sensi del successivo comma
3 dell'articolo 3 del D.M. n.6513/2014 hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per un ammontare massimo pari a:
5.000 euro per le aziende con superfici ubicate in misura superiore al 50% nelle zone svantaggiate di cui al Regolamento n. 1257/1999 richiamato e ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE n. 1305/2013; 1.250 euro nella altre ipotesi;
3. è un ente che effettua attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo. Di converso, non si qualificano quali agricoltori in attività: ai sensi dell'articolo 9, § 1. del Regolamento Ue n.1307/2013 le persone fisiche e giuridiche in possesso di superfici che sono in misura prevalente mantenute naturalmente in uno stato non idoneo al pascolo o alla coltivazione e su cui non www.ecnews.it Page 2/3Edizione di sabato 11 aprile 2015 svolgono l'attività minima richiesta dall'articolo 3 del D.M.
n. 1420/2015; ai sensi dell'articolo 9, § 2.del Regolamento
Ue n. 1307/2013 le persone fisiche e giuridiche che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreno sportivi e aree ricreative permanenti;
ai sensi dell'articolo 9, § 3.del Regolamento Ue n. 1307/2013 le persone fisiche e giuridiche le cui attività agricole sono insignificanti rispetto al complesso delle attività svolte o la cui attività principale non è quella agricola e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.M. n.6513/2014: 1. le persone fisiche e giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria o finanziaria e/o commerciale;
2. società, cooperative e mutue assicuratrici che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o riassicurazione e 3. P.A. con l, come visto, di quelle che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo. Da ultimo si ricorda come, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del D.M. n. 1420/2015, il possesso del requisito di agricoltore in attività è verificato e validato dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e quindi, ove possibile, dall'Agea. Tale Decreto si applica puntualmente al caso di specie giusta il chiaro disposto del suo art. 1, comma 1 [“Il presente decreto si applica, dall'anno 2018, agli agricoltori che presentano domanda nell'ambito dei regimi dei pagamenti diretti previsti dall'allegato I del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano anche agli schemi di aiuto di cui agli articoli 16,
19, 29, 31, 33 e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013”].
Il compendio normativo ora richiamato non prevede dunque, né esplicitamente né implicitamente, che per poter beneficiare dei “diritti all'aiuto” ex art. 32 del Regolamento
(UE) n. 1307/2013 l'attore debba svolgere “personalmente”
l'attività agricola ma che possieda i requisiti di cui al combinato disposto dell'art. 9 del Regolamento (UE) n.
1307/2013 e dell'art. 3 del D.M. n. 5465/2018 per poter essere considerato a pieno titolo “agricoltore in attività”: requisiti sul cui legittimo possesso, la convenuta non ha opposto alcuna specifica contestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c..
La domanda attoria va dunque accolta col conseguente assorbimento d'ogni altra questione.
Le spese del giudizio, vanno poste a carico della convenuta soccombente, sono liquidate a favore degli attori come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (€
24.966,93), delle attività svolte e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, ridotti al minimo ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, in ragione della non rilevante complessità del giudizio, con distrazione a beneficio dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede:
Accoglie la domanda attoria e, per l'effetto:
Dichiara che a spettano i “diritti all'aiuto” di Parte_1
cui all'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 per gli anni 2017 e 2018, di € 17.422,36, e, che a Parte_2
ed a spettano i suddetti diritti per l'anno Parte_3
2019, rispettivamente di € 559,53 (per n. 2 titoli PAC ceduti) ed € 5.127,37 (per n. 32 titoli PAC ceduti);
Condanna infine la convenuta , in persona del suo CP_1
legale rappresentate pro tempore, a corrispondere agli attori le spese di lite, che liquida € 2.738,00 per compensi ed € 237,00 per contributo unificato, ltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, che distrae in favore dei difensori antistatari. Cosi deciso in Palmi alle ore 16,38 del
25 Novembre 2025.
Il giudice onorario
D.ssa RI DO ME