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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1111/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
IANNI GIUSI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7747/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240024465517 SPESE GIUDIZIO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 253/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti, Ricorrente_1 impugnava dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'intimazione di pagamento n. TD3IPPD00082/2019 notificatagli da Agenzia delle Entrate sulla base di sentenza della Commissione Tributaria di Cosenza n. 2152/05/2018 divenuta definitiva il
13.11.2018. Il ricorrente, in particolare, eccepiva: l'intervenuta prescrizione del credito;
l'erronea indicazione del codice del tributo di riferimento;
il comportamento non corretto dell'Amministrazione Finanziaria, che non rendeva possibile al contribuente un'eventuale definizione transattiva.
Si costituiva Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si costituiva, invece, Agenzia delle Entrate Riscossione, anch'essa evocata in giudizio.
Con memoria telematicamente depositata in data 6.2.2026 il ricorrente insisteva nelle conclusioni già rassegnate.
In occasione della camera di consiglio del 19.2.2026 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
2. Va preliminarmente affermata la giurisdizione di questa Corte a decidere sulla controversia, avendo la stessa ad oggetto l'iscrizione a ruolo di somme liquidate dal giudice tributario a titolo di spese processuali
(ai sensi, infatti, dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alla giurisdizione tributaria appartengono tutte le controversie relative ai tributi, di ogni genere e specie, con "ogni accessorio": Cfr. Cass., Sez. Un.,
14554/2015).
2.1 Nel merito, deve osservarsi che la cartella opposta ha ad oggetto il recupero delle spese liquidate con sentenza del 4.12.2017 della Commissione Tributaria Regionale della Regione Calabria, che nell'accogliere l'appello interposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente, condannava quest'ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. La sentenza veniva depositata il 30.5.2018 e non era ulteriormente impugnata, sicché, trattandosi di credito soggetto a prescrizione decennale, infondato risulta anche il relativo motivo di ricorso del contribuente, essendo stata la cartella oggetto di ricorso notificata il 31.10.2024. Alcuna rilevanza, infine, potrebbero avere a fini di validità dell'atto le ulteriori censure del ricorrente (riguardanti il codice tributo e la disponibilità dell'ufficio rispetto ad un'eventuale soluzione transattiva), tenendosi conto che l'atto opposto specificava le ragioni dell'iscrizione a ruolo e riportava il numero della sentenza costituente il titolo esecutivo, da presumersi a conoscenza del contribuente in quanto quest'ultimo era parte del relativo giudizio, con conseguente non necessarietà di un accesso agli atti a fini di difesa.
3. Le spese tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore della controversia e tenendosi conto della difesa a mezzo di funzionario di Agenzia delle Entrate.
Le spese sono, invece, dichiarate irripetibili nel rapporto con Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendosi quest'ultima costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore di Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 189,60 per compensi, oltre accessori se dovuti per legge;
3.
Dichiara irripetibili le spese nel rapporto tra il ricorrente e Agenzia delle Entrate Riscossione. Cosenza,
19.2.2026 Il giudice monocratico Giusi Ianni
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
IANNI GIUSI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7747/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240024465517 SPESE GIUDIZIO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 253/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti, Ricorrente_1 impugnava dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'intimazione di pagamento n. TD3IPPD00082/2019 notificatagli da Agenzia delle Entrate sulla base di sentenza della Commissione Tributaria di Cosenza n. 2152/05/2018 divenuta definitiva il
13.11.2018. Il ricorrente, in particolare, eccepiva: l'intervenuta prescrizione del credito;
l'erronea indicazione del codice del tributo di riferimento;
il comportamento non corretto dell'Amministrazione Finanziaria, che non rendeva possibile al contribuente un'eventuale definizione transattiva.
Si costituiva Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si costituiva, invece, Agenzia delle Entrate Riscossione, anch'essa evocata in giudizio.
Con memoria telematicamente depositata in data 6.2.2026 il ricorrente insisteva nelle conclusioni già rassegnate.
In occasione della camera di consiglio del 19.2.2026 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
2. Va preliminarmente affermata la giurisdizione di questa Corte a decidere sulla controversia, avendo la stessa ad oggetto l'iscrizione a ruolo di somme liquidate dal giudice tributario a titolo di spese processuali
(ai sensi, infatti, dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alla giurisdizione tributaria appartengono tutte le controversie relative ai tributi, di ogni genere e specie, con "ogni accessorio": Cfr. Cass., Sez. Un.,
14554/2015).
2.1 Nel merito, deve osservarsi che la cartella opposta ha ad oggetto il recupero delle spese liquidate con sentenza del 4.12.2017 della Commissione Tributaria Regionale della Regione Calabria, che nell'accogliere l'appello interposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente, condannava quest'ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. La sentenza veniva depositata il 30.5.2018 e non era ulteriormente impugnata, sicché, trattandosi di credito soggetto a prescrizione decennale, infondato risulta anche il relativo motivo di ricorso del contribuente, essendo stata la cartella oggetto di ricorso notificata il 31.10.2024. Alcuna rilevanza, infine, potrebbero avere a fini di validità dell'atto le ulteriori censure del ricorrente (riguardanti il codice tributo e la disponibilità dell'ufficio rispetto ad un'eventuale soluzione transattiva), tenendosi conto che l'atto opposto specificava le ragioni dell'iscrizione a ruolo e riportava il numero della sentenza costituente il titolo esecutivo, da presumersi a conoscenza del contribuente in quanto quest'ultimo era parte del relativo giudizio, con conseguente non necessarietà di un accesso agli atti a fini di difesa.
3. Le spese tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore della controversia e tenendosi conto della difesa a mezzo di funzionario di Agenzia delle Entrate.
Le spese sono, invece, dichiarate irripetibili nel rapporto con Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendosi quest'ultima costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore di Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 189,60 per compensi, oltre accessori se dovuti per legge;
3.
Dichiara irripetibili le spese nel rapporto tra il ricorrente e Agenzia delle Entrate Riscossione. Cosenza,
19.2.2026 Il giudice monocratico Giusi Ianni