Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1111
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, poiché la cartella è stata notificata entro il termine di prescrizione decennale, considerando la data della sentenza che ha definito le spese legali.

  • Rigettato
    Erronea indicazione del codice tributo

    La Corte ha ritenuto irrilevante tale censura ai fini della validità dell'atto, poiché la cartella specificava le ragioni dell'iscrizione a ruolo e riportava il numero della sentenza costituente il titolo esecutivo.

  • Rigettato
    Mancata possibilità di definizione transattiva

    La Corte ha ritenuto irrilevante tale censura ai fini della validità dell'atto, poiché la cartella specificava le ragioni dell'iscrizione a ruolo e riportava il numero della sentenza costituente il titolo esecutivo, da presumersi a conoscenza del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1111
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo