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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3614/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Cesare Gabriele n. 43, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Fabio Liparoti che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Ficarra, Via Logge n. 46/D, presso lo studio dell'Avv.
Marilena Randazzo che la rappresenta e difende - resistente
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario/procuratore speciale di Società
di cartolarizzazione dei crediti elettivamente domiciliato in Controparte_3
Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A, presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso CP_2
dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Gilda Avena - terzo chiamato in causa
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni della parte ricorrente: “… in via principale e nel merito, voglia accertare e
dichiarare l'illegittimità della pretesa tributaria per omessa notifica della cartella e degli atti
ad essa prodromici e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n.
03420239002169380000; sempre in via principale e nel merito, voglia accertare e
1 dichiarare il decorso del termine di prescrizione della cartella n. 0342005001717335100 e
delle somme in essa contenute e per l'effetto annullarla;
in via subordinata e nel merito,
qualora non venga accolta l'eccezione di nullità dell'intera cartella per intervenuta
prescrizione della stessa e delle somme in essa contenuta, voglia accertare e dichiarare la
prescrizione delle sanzioni ed interessi per come esposti in narrativa … Con vittoria di spese
e competenze di lite …”.
Conclusioni di : “… In via preliminare: - Dichiarare Controparte_1
inammissibile il ricorso per difetto di contraddittorio o, in via subordinata, autorizzare la
chiamata in causa dell ed all'uopo spostare la prima udienza di comparizione. Nel CP_2
merito - Rigettare l'opposizione perché inammissibile ed infondata;
- Condannare
l'opponente al pagamento delle spese processuali. In via subordinata: - Nella denegata
ipotesi di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità
dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese …”.
CP_ Conclusioni dell : “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa, con accessori di legge e con vittoria di
spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali, mandare
assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di circostanza CP_2
imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ricorrente ha agito in giudizio contro in Controparte_1
opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420239002169380000 in relazione alla
CP_ cartella di pagamento n. 03420050017173351000 afferente a credito dell , contestando l'omessa notifica della cartella di pagamento e degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione, anche in riferimento alle sanzioni ed interessi, trattandosi di contribuzione dovuta per il 1992. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 si è costituita in giudizio contestando le avverse Controparte_1
argomentazioni ed affermando la propria carenza di legittimazione passiva per la contestazione dell'intervenuta prescrizione;
il difetto di contraddittorio per la mancata
CP_ citazione in giudizio dell;
la tardività ed inammissibilità dell'opposizione; la regolarità
della notifica della cartella di pagamento;
l'insussistenza della prescrizione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con decreto inaudita altera parte del 23.9.2023 è stata disposta la sospensiva dell'esecutività della cartella di pagamento n. 03420050017173351000, con riserva di ulteriori determinazioni dopo l'instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Con ordinanza del 19.4.2024, in revoca del provvedimento assunto inaudita altera parte,
l'istanza di sospensiva dell'esecutività della cartella di pagamento è stata rigettata.
CP_ Con ordinanza del 25.11.2024 è stata disposta la chiamata in causa dell ex art. 107
c.p.c..
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le argomentazioni di parte ricorrente ed affermando l'inammissibilità e tardività dell'opposizione; la regolarità della notifica della cartella di pagamento;
l'insussistenza della prescrizione;
la carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. La domanda mostra margini di incertezza, atteso che viene chiesto l'annullamento dell'intera intimazione di pagamento (come da conclusioni sopra trascritte), alla quale sono sottese anche cartelle di pagamento non rientranti nella giurisdizione e competenza del
3 Giudice adito e di fatto non contestate nell'odierno giudizio, relativo unicamente al credito
CP_
.
La domanda, in tal senso, deve interpretarsi come riferita al solo credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420050017173351000.
3. La parte ricorrente ha agito in giudizio solo nei confronti di Controparte_1
CP_
contestando un credito dell inizialmente non citato in giudizio, sicché si è
[...]
reso necessario ampliare il contraddittorio anche nei confronti dell'ente impositore ex art. 107 c.p.c., per garantire il suo diritto di difesa nell'ambito di un procedimento definito con sentenza che produce effetti principalmente nei confronti della sua posizione creditoria.
Va precisato, in merito, che, come già rilevato nel corso del giudizio, le istanze delle parti in ordine all'integrazione del contraddittorio mostravano profili di incertezza, atteso che ha formulato istanza di chiamata in causa in via Controparte_1
subordinata e la parte ricorrente si è limitata a non opporsi a tale istanza, sicché si è reso necessario l'intervento d'ufficio ex art. 107 c.p.c..
4. Le argomentazioni di parte ricorrente in ordine alla mancata notifica degli “atti prodromici”
non sono fondate in ragione della genericità della contestazione, occorrendo rilevare che,
peraltro, ha dato dimostrazione della notifica della Controparte_1
cartella di pagamento ed evidenziandosi, in riferimento alla prova della notifica della cartella di pagamento, la genericità ed infondatezza delle contestazioni di parte ricorrente.
5. In ordine all'eccezione di prescrizione, la parte ricorrente formula le sue argomentazioni anche in riferimento alla data di notifica della cartella di pagamento, portando dunque in giudizio, in maniera ammissibile, una fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica della cartella di pagamento.
Le contestazioni relative alla prescrizione antecedente alla notifica della cartella di pagamento, in senso contrario, sono inammissibili poiché non risulta l'impugnazione della cartella nel termine previsto dall'art. 24 D. Lgs. 46/1999.
Ebbene, in disparte ulteriori considerazioni, è sufficiente rilevare che la cartella di pagamento è stata notifica in data 2.8.2005, l'intimazione di pagamento n.
4 03420169008544560000 è stata notificata il 27.5.2017 e l'intimazione di pagamento oggetto di causa è stata notificata il 15.9.2023, sicché - considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La
scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di
pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la
decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale
della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione"
del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e
10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale
ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” -, anche considerando solo la data del 27.5.2017, deve dirsi che il credito portato dalla cartella di pagamento è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento è
stata notificata oltre il termine quinquennale, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020
e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
In merito, l'art. 68 DL 18/2020, convertito dalla legge 27/2020 richiamato da
[...]
CP_
e riguarda i versamenti in scadenza nel periodo Controparte_1
8.3.2020/31.8.2021 e, dunque, non può trovare applicazione nel caso in esame.
CP_ L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall , infine, non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di ulteriori atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
5 6. Il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420050017173351000 deve dunque dichiararsi estinto per prescrizione e, conseguentemente, deve dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per tale credito.
Le spese di lite si compensano tra tutte le parti, attesa l'infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente sulla notifica degli atti prodromici ed i profili di incertezza della domanda come evidenziati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420050017173351000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per la cartella di pagamento indicata al punto 1;
3. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 5.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3614/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Cesare Gabriele n. 43, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Fabio Liparoti che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Ficarra, Via Logge n. 46/D, presso lo studio dell'Avv.
Marilena Randazzo che la rappresenta e difende - resistente
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario/procuratore speciale di Società
di cartolarizzazione dei crediti elettivamente domiciliato in Controparte_3
Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A, presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso CP_2
dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Gilda Avena - terzo chiamato in causa
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni della parte ricorrente: “… in via principale e nel merito, voglia accertare e
dichiarare l'illegittimità della pretesa tributaria per omessa notifica della cartella e degli atti
ad essa prodromici e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n.
03420239002169380000; sempre in via principale e nel merito, voglia accertare e
1 dichiarare il decorso del termine di prescrizione della cartella n. 0342005001717335100 e
delle somme in essa contenute e per l'effetto annullarla;
in via subordinata e nel merito,
qualora non venga accolta l'eccezione di nullità dell'intera cartella per intervenuta
prescrizione della stessa e delle somme in essa contenuta, voglia accertare e dichiarare la
prescrizione delle sanzioni ed interessi per come esposti in narrativa … Con vittoria di spese
e competenze di lite …”.
Conclusioni di : “… In via preliminare: - Dichiarare Controparte_1
inammissibile il ricorso per difetto di contraddittorio o, in via subordinata, autorizzare la
chiamata in causa dell ed all'uopo spostare la prima udienza di comparizione. Nel CP_2
merito - Rigettare l'opposizione perché inammissibile ed infondata;
- Condannare
l'opponente al pagamento delle spese processuali. In via subordinata: - Nella denegata
ipotesi di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità
dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese …”.
CP_ Conclusioni dell : “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa, con accessori di legge e con vittoria di
spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali, mandare
assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di circostanza CP_2
imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ricorrente ha agito in giudizio contro in Controparte_1
opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420239002169380000 in relazione alla
CP_ cartella di pagamento n. 03420050017173351000 afferente a credito dell , contestando l'omessa notifica della cartella di pagamento e degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione, anche in riferimento alle sanzioni ed interessi, trattandosi di contribuzione dovuta per il 1992. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 si è costituita in giudizio contestando le avverse Controparte_1
argomentazioni ed affermando la propria carenza di legittimazione passiva per la contestazione dell'intervenuta prescrizione;
il difetto di contraddittorio per la mancata
CP_ citazione in giudizio dell;
la tardività ed inammissibilità dell'opposizione; la regolarità
della notifica della cartella di pagamento;
l'insussistenza della prescrizione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con decreto inaudita altera parte del 23.9.2023 è stata disposta la sospensiva dell'esecutività della cartella di pagamento n. 03420050017173351000, con riserva di ulteriori determinazioni dopo l'instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Con ordinanza del 19.4.2024, in revoca del provvedimento assunto inaudita altera parte,
l'istanza di sospensiva dell'esecutività della cartella di pagamento è stata rigettata.
CP_ Con ordinanza del 25.11.2024 è stata disposta la chiamata in causa dell ex art. 107
c.p.c..
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le argomentazioni di parte ricorrente ed affermando l'inammissibilità e tardività dell'opposizione; la regolarità della notifica della cartella di pagamento;
l'insussistenza della prescrizione;
la carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. La domanda mostra margini di incertezza, atteso che viene chiesto l'annullamento dell'intera intimazione di pagamento (come da conclusioni sopra trascritte), alla quale sono sottese anche cartelle di pagamento non rientranti nella giurisdizione e competenza del
3 Giudice adito e di fatto non contestate nell'odierno giudizio, relativo unicamente al credito
CP_
.
La domanda, in tal senso, deve interpretarsi come riferita al solo credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420050017173351000.
3. La parte ricorrente ha agito in giudizio solo nei confronti di Controparte_1
CP_
contestando un credito dell inizialmente non citato in giudizio, sicché si è
[...]
reso necessario ampliare il contraddittorio anche nei confronti dell'ente impositore ex art. 107 c.p.c., per garantire il suo diritto di difesa nell'ambito di un procedimento definito con sentenza che produce effetti principalmente nei confronti della sua posizione creditoria.
Va precisato, in merito, che, come già rilevato nel corso del giudizio, le istanze delle parti in ordine all'integrazione del contraddittorio mostravano profili di incertezza, atteso che ha formulato istanza di chiamata in causa in via Controparte_1
subordinata e la parte ricorrente si è limitata a non opporsi a tale istanza, sicché si è reso necessario l'intervento d'ufficio ex art. 107 c.p.c..
4. Le argomentazioni di parte ricorrente in ordine alla mancata notifica degli “atti prodromici”
non sono fondate in ragione della genericità della contestazione, occorrendo rilevare che,
peraltro, ha dato dimostrazione della notifica della Controparte_1
cartella di pagamento ed evidenziandosi, in riferimento alla prova della notifica della cartella di pagamento, la genericità ed infondatezza delle contestazioni di parte ricorrente.
5. In ordine all'eccezione di prescrizione, la parte ricorrente formula le sue argomentazioni anche in riferimento alla data di notifica della cartella di pagamento, portando dunque in giudizio, in maniera ammissibile, una fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica della cartella di pagamento.
Le contestazioni relative alla prescrizione antecedente alla notifica della cartella di pagamento, in senso contrario, sono inammissibili poiché non risulta l'impugnazione della cartella nel termine previsto dall'art. 24 D. Lgs. 46/1999.
Ebbene, in disparte ulteriori considerazioni, è sufficiente rilevare che la cartella di pagamento è stata notifica in data 2.8.2005, l'intimazione di pagamento n.
4 03420169008544560000 è stata notificata il 27.5.2017 e l'intimazione di pagamento oggetto di causa è stata notificata il 15.9.2023, sicché - considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La
scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di
pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la
decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale
della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione"
del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e
10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale
ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” -, anche considerando solo la data del 27.5.2017, deve dirsi che il credito portato dalla cartella di pagamento è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento è
stata notificata oltre il termine quinquennale, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020
e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
In merito, l'art. 68 DL 18/2020, convertito dalla legge 27/2020 richiamato da
[...]
CP_
e riguarda i versamenti in scadenza nel periodo Controparte_1
8.3.2020/31.8.2021 e, dunque, non può trovare applicazione nel caso in esame.
CP_ L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall , infine, non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di ulteriori atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
5 6. Il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420050017173351000 deve dunque dichiararsi estinto per prescrizione e, conseguentemente, deve dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per tale credito.
Le spese di lite si compensano tra tutte le parti, attesa l'infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente sulla notifica degli atti prodromici ed i profili di incertezza della domanda come evidenziati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420050017173351000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per la cartella di pagamento indicata al punto 1;
3. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 5.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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