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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/10/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.2860 del 2025 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
nata il [...] a [...] e residente ivi alla Parte_1 via S. Allende, 30 c.f per la presente procedura elett.te dom.ta al C.F._1 C.so V. Emanuele, 17, Castellammare di Stabia (NA), presso lo studio degli avv.ti Stefania Lombardi (c.f. ) e Luigi Amodio ( ) dai quali C.F._2 C.F._3 è rapp.ta e difesa, giusta mandato allegato al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 con sede in Via F. Lauria n. 80, Centro Direzionale Is. F8 in persona del Ministro CP_1 pro-tempore, rappresentato dal Dott. (C.F. e dalla Controparte_2 C.F._4 Dott.ssa ( ), entrambi Dirigenti della ai CP_3 C.F._5 CP_4 sensi e per gli effetti dell'art. 417-bis c.p.c., i quali designano congiuntamente e/o disgiuntamente per la rappresentanza dell'Amministrazione (e per l'accesso al fascicolo telematico) per il presente giudizio, la Dott.ssa (C.F. ) CP_5 C.F._6 e il Dott. (C.F. ) in servizio presso Controparte_6 C.F._7 la con domicilio eletto in – Controparte_1 CP_1 [...]
- Via F. Lauria, n. 80 – Centro Direzionale is. F/8 – pec: Controparte_1 [...] t Email_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.5.2025, la parte ricorrente in epigrafe adiva questo Tribunale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare sulla scorta di quanto dedotto e prodotto, il diritto della prof.ssa ad ottenere il pagamento dell'indennità di Pt_1 mancato preavviso per il periodo di 4 mesi e il pagamento delle ferie non godute pari a giorni 23,47 come determinate nel prospetto redatto dall'Istituto di Istruzione Superiore “Marco Pollione Vitruvio” 2) Condannare, per lo effetto, i convenuti al pagamento della somma complessiva lorda di € 15.445,29 di cui € 13.052,36 a titolo di indennità di mancato preavviso ed € 2.392,93 a titolo di ferie maturate e non godute, oltre interessi legale dal 120esimo giorno di insorgenza del diritto e sino all'effettivo soddisfo, o al pagamento di quella somma maggiore o minore che eventualmente sarà accertata in corso di causa;
3) Vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio con attribuzione”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la cessazione della materia del contendere, stante il pagamento di quanto dovuto.
1 All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** In data 21/05/2025, con lotto n. 10443 (All. 5) il convenuto ha proceduto CP_1 alla lavorazione della pratica. Nello specifico, nel citato lotto sono state inserite le seguenti voci: l'indennità di mancato preavviso (lordo € 11.798,57 imponibile € 10.719,16), la tredicesima lorda dall'1/01/2024 al 20/05/2024 (lordo € 1.238,99, imponibile 1.100,86), nonché le ferie maturate e non godute (lordo € 2.564,39 imponibile € 2.329,69). Di conseguenza, con il cedolino di giugno 2025 (All. 6) è stato disposto l'accredito di
€ 14.149,56 (imponibile IRPEF), pari ad € 10.895,16 netti. Con le note depositate in data 30.9.2025, parte istante ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese, tenuto conto che il pagamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, rilevato che risulta documentato l'intervenuto pagamento del dovuto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nell'ipotesi in esame, pacifico il diritto della ricorrente, va rilevato che la stessa è stata collocata a riposo per inidoneità permanente al servizio, a seguito di visita medica collegiale effettuata presso l' che disponeva in tal senso, con decreto n. 750 del CP_7 23.05.24; ha, poi, sollecitato in data 5.2.2025 a mezzo del difensore, il pagamento del dovuto, cosa avvenuta solo con il cedolino di giugno 2025, dopo il deposito del ricorso, senza, peraltro, alcuna comunicazione di riscontro da parte del alla missiva del 5.2.2025. CP_1
Le spese, pertanto, devono essere poste a carico del soccombente. CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 2.540, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione Si comunichi. Torre Annunziata, 22.10.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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