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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 258/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 258/2025, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio” tra:
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
CH LA e presso lo studio ultimo ELla quale sono elettivamente domiciliati come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto All'udienza camerale EL 02.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi ELl'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato in data 29/11/2001 in di cui all'atto di matrimonio n. 105 EL 2001, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro EL precitato Comune di RR EL CO.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto ELla mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole EL Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione ELle parti innanzi al Presidente EL Tribunale per la separazione, il (pronunciata, consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto EL 09.02.2023), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto ELl'art. 3 ELla legge 898 EL 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data ELl'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale ELlo stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua ELle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili EL matrimonio (lo scioglimento EL matrimonio civile), anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi ELla normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che EL matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza ELle condizioni concordate dai coniugi all'interesse dei figli nato a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_3 Parte_4
04.02.2010 ed evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento ELla prole da parte EL padre, nonché un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche tenuto conto EL piano genitoriale come illustrato nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base ELla presente decisione.
Va, peraltro, precisato come da ultimo, con la nota telematica EL 26.11.2025, le parti hanno chiarito come il mantenimento mensile complessivo, per la prole, sia di euro 400,00, di cui euro 200,00 per ciascun figlio.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione ELla peculiare natura di volontaria giurisdizione EL procedimento e ELl'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato il 29/11/2001 in Torre EL Greco (di cui all'atto di matrimonio n. 105 EL 2001, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro EL precitato Comune di RR EL CO); tra:
nato a [...] il [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] Parte_2
dispone in conformità ELle condizioni di cui al ricorso congiunto, tutte richiamate per relationem e da intendersi parte integrante EL presente provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi ELl'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla ELibera EL Garante per la protezione dei dati personali EL 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura ELla Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione ELla sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione ELle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio EL 02.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 258/2025, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio” tra:
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
CH LA e presso lo studio ultimo ELla quale sono elettivamente domiciliati come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto All'udienza camerale EL 02.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi ELl'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato in data 29/11/2001 in di cui all'atto di matrimonio n. 105 EL 2001, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro EL precitato Comune di RR EL CO.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto ELla mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole EL Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione ELle parti innanzi al Presidente EL Tribunale per la separazione, il (pronunciata, consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto EL 09.02.2023), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto ELl'art. 3 ELla legge 898 EL 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data ELl'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale ELlo stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua ELle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili EL matrimonio (lo scioglimento EL matrimonio civile), anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi ELla normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che EL matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza ELle condizioni concordate dai coniugi all'interesse dei figli nato a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_3 Parte_4
04.02.2010 ed evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento ELla prole da parte EL padre, nonché un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche tenuto conto EL piano genitoriale come illustrato nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base ELla presente decisione.
Va, peraltro, precisato come da ultimo, con la nota telematica EL 26.11.2025, le parti hanno chiarito come il mantenimento mensile complessivo, per la prole, sia di euro 400,00, di cui euro 200,00 per ciascun figlio.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione ELla peculiare natura di volontaria giurisdizione EL procedimento e ELl'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato il 29/11/2001 in Torre EL Greco (di cui all'atto di matrimonio n. 105 EL 2001, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro EL precitato Comune di RR EL CO); tra:
nato a [...] il [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] Parte_2
dispone in conformità ELle condizioni di cui al ricorso congiunto, tutte richiamate per relationem e da intendersi parte integrante EL presente provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi ELl'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla ELibera EL Garante per la protezione dei dati personali EL 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura ELla Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione ELla sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione ELle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio EL 02.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire