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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 1047/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1047 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to LORENZO LETTI
ricorrente
e
Controparte_1
convenuto contumace
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.2.2024, ritualmente notificato al convenuto, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal Controparte_1
17.8.2023 al 15.12.2023, senza una formale assunzione;
- di aver svolto per l'intero periodo l'attività di installatore di pannelli solari sul tetto di edifici industriali presso il cantiere di Viale delle Scienze 16, loc. Santa
Rufina, Cittaducale (RI), in Rieti, sede della Controparte_2
- che dette mansioni sono riconducibili alla VI categoria del CCNL Lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori metalmeccanico ed installazione di impianti;
- di aver lavorato ogni giorno dalle ore 7 alle ore 16, con un'ora di pausa pranzo;
- che il compenso pattuito tra le parti era di 1.600,00 euro al mese;
- di aver percepito dal soltanto le somme di 650,00 euro il 25.8.23, CP_1
800,00 euro il 26.9.2023 e 1.300,00 euro il 15.11.2023;
- di essere stato assoggettato ai poteri gerarchico, direttivo e disciplinare del convenuto;
- di essere stato licenziato oralmente dal convenuto in data 15.12.2023, tramite un messaggio whatsapp;
- di aver denunciato i fatti sopra riportati all'Ispettorato Territoriale del Lavoro in data 19.12.2023;
- di aver impugnato il licenziamento orale, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative, per mezzo di una nota sottoscritta da un legale di fiducia notificata al in data 17.1.2024; CP_1
- di non aver ricevuto alcuna risposta scritta dal ma di aver ricevuto CP_1
messaggi vocali, sempre attraverso whatsapp, nei quali il convenuto affermava:
“prima di andare dall'avvocato o andare al patronato andare...a fare tutte queste cose;
alzare il telefono e dire ma lo stipendio quando me lo dai te CP_1 costava troppo?” e “io il 18 ti ho negato la chiamata e ti ho detto stai a casa”.
Tanto premesso, argomentando in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con il nonché sulla nullità del licenziamento CP_1
oralmente intimatogli da quest'ultimo, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale: dichiarare il licenziamento orale intimato dal Sig. CP_1 nei confronti del Sig. il 15 dicembre 2023,
[...] Parte_1
illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge;
per
l'effetto ordinare al Sig. di reintegrare il ricorrente Controparte_1 [...]
nel posto precedentemente occupato e condannare il convenuto al Pt_1 pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
in via subordinata, accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dedotto ed il corrispondente livello del CCNL di settore in relazione alle mansioni effettivamente svolte, condannare al pagamento in favore Controparte_1
del Sig. della somma di €. 3.958,14 Parte_1
(tremilanovecentocinquantotto/14) a titolo di differenze retributive e T.F.R. maturato, per il periodo di lavoro dedotto ovvero di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, se del caso, equitativamente determinato”.
Sebbene ritualmente evocato, il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato, pertanto, dichiarato contumace.
Istruita mediante l'escussione dei testimoni indotti da parte ricorrente, la causa è stata discussa all'udienza del 25.11.2025 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova premettere, in linea generale, che il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire il prestatore di lavoro subordinato come colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” (art. 2094) e che deve
“osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104, secondo comma).
Gli elementi essenziali di tale definizione codicistica sono dunque costituiti: 1) dalla collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa; 2) dalla dipendenza dall'imprenditore; 3) dalla cd. eterodirezione.
Tuttavia, come è stato opportunamente osservato dalla più attenta dottrina, i suddetti elementi, provenendo dall'elaborazione teorica tradizionale della nozione di subordinazione, risultano del tutto insufficienti a rappresentare la complessa struttura del rapporto di lavoro subordinato (specie al fine di distinguere tale forma di rapporto da quello del lavoro autonomo), necessitando dunque dell'individuazione di più precisi referenti concreti “secondo la caratteristica del processo di tipizzazione che muove dal piano dei rapporti economici per poi assumerne i dati nell'orbita dell'ordinamento giuridico, quando il processo ha raggiunto un sufficiente grado di standardizzazione”.
La giurisprudenza, al proposito, ha da tempo ormai distinto tali referenti concreti in essenziali e sussidiari.
I primi sono costituiti: dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro (potere che deve poi estrinsecarsi in specifici ordini e non di semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. civ., sez. lav., 02.08.2010, n.
17992; Cass. civ., sez. lav., 22.08.2003, n. 12364; Cass. civ., sez. lav.,
16.01.1996, n. 326), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale (per tutte si vedano, sul punto, Cass.
15001/2000 e Cass. 14414/2000).
Rientrano invece tra i più frequenti elementi cd. sussidiari: l'assenza di rischio da parte del prestatore di lavoro circa il buon esito in senso economico dell'attività
d'impresa (cd. estraneazione dal risultato produttivo), l'esclusività (intesa quale infungibilità soggettiva) e continuità della sua prestazione (quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative) e l'inserimento della stessa nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'osservanza di un orario di lavoro predefinito da parte datoriale, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro (si veda, no argomento, Cass., civ., sez. lav.,
24.02.2006, n. 4171; Cass. civ., sez. lav., 25.10.2004, n. 20669).
Tali ultimi criteri cd. sussidiari hanno, dunque, una funzione meramente indiziaria e – lungi dal surrogare gli elementi cd. essenziali della subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto;
sicché non può qualificarsi come subordinato un rapporto lavorativo nel caso in cui, pur sussistendo questi ultimi elementi, sia accertata la mancanza di quelli principali (Cass. civ., sez. lav.,
25.10.2004, n. 20669; Cass. civ., sez. lav., 27.11.1986, n. 7015; Cass. civ., sez. lav., 21.01.1987, n. 548).
Dal momento che, in termini generali, ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., sez. lav., 16 gennaio 1996, n. 326),
l'individuazione dei presupposti astratti della subordinazione deve essere effettuata, nella pratica, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
La questione si sposta, quindi, sul piano probatorio, involgendo la necessità di stabilire su quale soggetto incomba l'onere della dimostrazione della sussistenza dei suindicati requisiti.
In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., spetta senza dubbio all'attore che voglia far valere in giudizio diritti connessi alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto, provare la sussistenza della subordinazione, integrando tale circostanza un fatto costitutivo della pretesa.
Rapportando tali parametri alla fattispecie in esame deve affermarsi che, all'esito del giudizio e dell'istruttoria orale svolta, non può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In via preliminare, deve osservarsi come parte ricorrente non abbia fornito alcuna dimostrazione in ordine all'esistenza di un accordo, asseritamente intervenuto con il convenuto, relativo al riconoscimento, in proprio favore, di un compenso mensile fisso di € 1.600,00 euro quale corrispettivo dell'attività lavorativa svolta.
Tale circostanza, oltre a determinare la mancanza di prova in ordine alla sussistenza di uno degli indici sussidiari della subordinazione, priva di qualsivoglia riscontro il conteggio effettuato in ricorso ai fini della determinazione delle differenze retributive asseritamente spettanti al lavoratore, conteggio che avrebbe dovuto, semmai, essere elaborato con riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL di categoria ex art. 36 Cost..
Ad ogni modo, dalle dichiarazioni testimoniali assunte non può ritenersi raggiunta la prova della c.d. “eterodirezione”.
I testi escussi, e hanno affermato di aver Testimone_1 Testimone_2
“collaborato” con il ricorrente “su un cantiere a Città Ducale”, e che “ CP_1
era presente solo saltuariamente sul cantiere”, ma nessuno dei due ha dichiarato di aver visto il impartire ordini al né ha riferito circostanze tali CP_1 Pt_1 da far ritenere che il ricorrente (così come, d'altronde, essi stessi) fosse assoggettato al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.
I testi si sono infatti limitati a fare riferimento, del tutto genericamente, a
“direttive” impartite dal “quando partivamo dalla sua abitazione il CP_1 lunedì mattina oppure quando veniva sul cantiere” (direttive che, peraltro, come sopra osservato, sono astrattamente compatibili anche con il lavoro autonomo).
In sostanza, non sono emersi dal giudizio elementi tali da far ritenere che la prestazione lavorativa del ricorrente fosse soggetta ad un'assidua attività di vigilanza e controllo, da parte del convenuto, idonea a limitare l'autonomia del lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi alla luce dei “messaggi vocali” di cui agli allegati 5 e 6 del ricorso: in primo luogo, deve evidenziarsi come non sia stata fornita alcuna prova circa la loro provenienza e riconducibilità al convenuto;
in secondo luogo, non emergono, nemmeno dall'ascolto di detti messaggi, elementi tali da poter escludere che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro autonomo occasionale.
Del resto, depongono proprio in tal senso le stesse frasi estrapolate dai suddetti
“vocali” e richiamate in ricorso a sostegno dell'asserita irrogazione di un licenziamento orale, in particolare laddove l'autore di detti messaggi afferma “se io il 18 ti ho negato la chiamata e ti ho detto stai a casa non puoi sapere cosa stavo facendo…. io non ti ho più chiamato, tu hai fatto altrettanto”.
In conclusione, in difetto di prova in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, le domande formulate in ricorso devono essere integralmente rigettate.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1047 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to LORENZO LETTI
ricorrente
e
Controparte_1
convenuto contumace
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.2.2024, ritualmente notificato al convenuto, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal Controparte_1
17.8.2023 al 15.12.2023, senza una formale assunzione;
- di aver svolto per l'intero periodo l'attività di installatore di pannelli solari sul tetto di edifici industriali presso il cantiere di Viale delle Scienze 16, loc. Santa
Rufina, Cittaducale (RI), in Rieti, sede della Controparte_2
- che dette mansioni sono riconducibili alla VI categoria del CCNL Lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori metalmeccanico ed installazione di impianti;
- di aver lavorato ogni giorno dalle ore 7 alle ore 16, con un'ora di pausa pranzo;
- che il compenso pattuito tra le parti era di 1.600,00 euro al mese;
- di aver percepito dal soltanto le somme di 650,00 euro il 25.8.23, CP_1
800,00 euro il 26.9.2023 e 1.300,00 euro il 15.11.2023;
- di essere stato assoggettato ai poteri gerarchico, direttivo e disciplinare del convenuto;
- di essere stato licenziato oralmente dal convenuto in data 15.12.2023, tramite un messaggio whatsapp;
- di aver denunciato i fatti sopra riportati all'Ispettorato Territoriale del Lavoro in data 19.12.2023;
- di aver impugnato il licenziamento orale, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative, per mezzo di una nota sottoscritta da un legale di fiducia notificata al in data 17.1.2024; CP_1
- di non aver ricevuto alcuna risposta scritta dal ma di aver ricevuto CP_1
messaggi vocali, sempre attraverso whatsapp, nei quali il convenuto affermava:
“prima di andare dall'avvocato o andare al patronato andare...a fare tutte queste cose;
alzare il telefono e dire ma lo stipendio quando me lo dai te CP_1 costava troppo?” e “io il 18 ti ho negato la chiamata e ti ho detto stai a casa”.
Tanto premesso, argomentando in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con il nonché sulla nullità del licenziamento CP_1
oralmente intimatogli da quest'ultimo, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale: dichiarare il licenziamento orale intimato dal Sig. CP_1 nei confronti del Sig. il 15 dicembre 2023,
[...] Parte_1
illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge;
per
l'effetto ordinare al Sig. di reintegrare il ricorrente Controparte_1 [...]
nel posto precedentemente occupato e condannare il convenuto al Pt_1 pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
in via subordinata, accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dedotto ed il corrispondente livello del CCNL di settore in relazione alle mansioni effettivamente svolte, condannare al pagamento in favore Controparte_1
del Sig. della somma di €. 3.958,14 Parte_1
(tremilanovecentocinquantotto/14) a titolo di differenze retributive e T.F.R. maturato, per il periodo di lavoro dedotto ovvero di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, se del caso, equitativamente determinato”.
Sebbene ritualmente evocato, il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato, pertanto, dichiarato contumace.
Istruita mediante l'escussione dei testimoni indotti da parte ricorrente, la causa è stata discussa all'udienza del 25.11.2025 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova premettere, in linea generale, che il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire il prestatore di lavoro subordinato come colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” (art. 2094) e che deve
“osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104, secondo comma).
Gli elementi essenziali di tale definizione codicistica sono dunque costituiti: 1) dalla collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa; 2) dalla dipendenza dall'imprenditore; 3) dalla cd. eterodirezione.
Tuttavia, come è stato opportunamente osservato dalla più attenta dottrina, i suddetti elementi, provenendo dall'elaborazione teorica tradizionale della nozione di subordinazione, risultano del tutto insufficienti a rappresentare la complessa struttura del rapporto di lavoro subordinato (specie al fine di distinguere tale forma di rapporto da quello del lavoro autonomo), necessitando dunque dell'individuazione di più precisi referenti concreti “secondo la caratteristica del processo di tipizzazione che muove dal piano dei rapporti economici per poi assumerne i dati nell'orbita dell'ordinamento giuridico, quando il processo ha raggiunto un sufficiente grado di standardizzazione”.
La giurisprudenza, al proposito, ha da tempo ormai distinto tali referenti concreti in essenziali e sussidiari.
I primi sono costituiti: dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro (potere che deve poi estrinsecarsi in specifici ordini e non di semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. civ., sez. lav., 02.08.2010, n.
17992; Cass. civ., sez. lav., 22.08.2003, n. 12364; Cass. civ., sez. lav.,
16.01.1996, n. 326), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale (per tutte si vedano, sul punto, Cass.
15001/2000 e Cass. 14414/2000).
Rientrano invece tra i più frequenti elementi cd. sussidiari: l'assenza di rischio da parte del prestatore di lavoro circa il buon esito in senso economico dell'attività
d'impresa (cd. estraneazione dal risultato produttivo), l'esclusività (intesa quale infungibilità soggettiva) e continuità della sua prestazione (quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative) e l'inserimento della stessa nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'osservanza di un orario di lavoro predefinito da parte datoriale, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro (si veda, no argomento, Cass., civ., sez. lav.,
24.02.2006, n. 4171; Cass. civ., sez. lav., 25.10.2004, n. 20669).
Tali ultimi criteri cd. sussidiari hanno, dunque, una funzione meramente indiziaria e – lungi dal surrogare gli elementi cd. essenziali della subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto;
sicché non può qualificarsi come subordinato un rapporto lavorativo nel caso in cui, pur sussistendo questi ultimi elementi, sia accertata la mancanza di quelli principali (Cass. civ., sez. lav.,
25.10.2004, n. 20669; Cass. civ., sez. lav., 27.11.1986, n. 7015; Cass. civ., sez. lav., 21.01.1987, n. 548).
Dal momento che, in termini generali, ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., sez. lav., 16 gennaio 1996, n. 326),
l'individuazione dei presupposti astratti della subordinazione deve essere effettuata, nella pratica, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
La questione si sposta, quindi, sul piano probatorio, involgendo la necessità di stabilire su quale soggetto incomba l'onere della dimostrazione della sussistenza dei suindicati requisiti.
In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., spetta senza dubbio all'attore che voglia far valere in giudizio diritti connessi alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto, provare la sussistenza della subordinazione, integrando tale circostanza un fatto costitutivo della pretesa.
Rapportando tali parametri alla fattispecie in esame deve affermarsi che, all'esito del giudizio e dell'istruttoria orale svolta, non può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In via preliminare, deve osservarsi come parte ricorrente non abbia fornito alcuna dimostrazione in ordine all'esistenza di un accordo, asseritamente intervenuto con il convenuto, relativo al riconoscimento, in proprio favore, di un compenso mensile fisso di € 1.600,00 euro quale corrispettivo dell'attività lavorativa svolta.
Tale circostanza, oltre a determinare la mancanza di prova in ordine alla sussistenza di uno degli indici sussidiari della subordinazione, priva di qualsivoglia riscontro il conteggio effettuato in ricorso ai fini della determinazione delle differenze retributive asseritamente spettanti al lavoratore, conteggio che avrebbe dovuto, semmai, essere elaborato con riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL di categoria ex art. 36 Cost..
Ad ogni modo, dalle dichiarazioni testimoniali assunte non può ritenersi raggiunta la prova della c.d. “eterodirezione”.
I testi escussi, e hanno affermato di aver Testimone_1 Testimone_2
“collaborato” con il ricorrente “su un cantiere a Città Ducale”, e che “ CP_1
era presente solo saltuariamente sul cantiere”, ma nessuno dei due ha dichiarato di aver visto il impartire ordini al né ha riferito circostanze tali CP_1 Pt_1 da far ritenere che il ricorrente (così come, d'altronde, essi stessi) fosse assoggettato al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.
I testi si sono infatti limitati a fare riferimento, del tutto genericamente, a
“direttive” impartite dal “quando partivamo dalla sua abitazione il CP_1 lunedì mattina oppure quando veniva sul cantiere” (direttive che, peraltro, come sopra osservato, sono astrattamente compatibili anche con il lavoro autonomo).
In sostanza, non sono emersi dal giudizio elementi tali da far ritenere che la prestazione lavorativa del ricorrente fosse soggetta ad un'assidua attività di vigilanza e controllo, da parte del convenuto, idonea a limitare l'autonomia del lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi alla luce dei “messaggi vocali” di cui agli allegati 5 e 6 del ricorso: in primo luogo, deve evidenziarsi come non sia stata fornita alcuna prova circa la loro provenienza e riconducibilità al convenuto;
in secondo luogo, non emergono, nemmeno dall'ascolto di detti messaggi, elementi tali da poter escludere che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro autonomo occasionale.
Del resto, depongono proprio in tal senso le stesse frasi estrapolate dai suddetti
“vocali” e richiamate in ricorso a sostegno dell'asserita irrogazione di un licenziamento orale, in particolare laddove l'autore di detti messaggi afferma “se io il 18 ti ho negato la chiamata e ti ho detto stai a casa non puoi sapere cosa stavo facendo…. io non ti ho più chiamato, tu hai fatto altrettanto”.
In conclusione, in difetto di prova in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, le domande formulate in ricorso devono essere integralmente rigettate.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
GI Busoli