TRIB
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 10242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10242 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 17963/24, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. 639/10 e vertente, riservata in decisione all'udienza del 30.10.2025 vertente
TRA Parte 1 (c.f. Codice Fiscale 1 ), rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso, dall'Avv. Giovan Giacomo Fortino,
-ATTRICE-
e
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'avv.
MA NA ON e dall'avv. Tiziana Monti dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites per notaio Persona 1 Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elett.te dom.te in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81,
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI - come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC 1'1/8/24, Parte 1 si opponeva all'ingiunzione di pagamento ...ex art. 2, R.D. 14.04.1910... emessa dal 66 Controparte 2
[...] ( Controparte 3 emessa in data
26.06.2024 e notificata in data 11.07.2024, Prot. n.ro 12026/DIP0058. FATTO Con Ingiunzione di
Pagamento ex art. 2, R.D. 14.04.1910 il Parte 2
Parte 1 al pagamento ingiungeva la Sig.ra
[...] della somma pari ad € 43.421,63, comprensiva di interessi, asserendo che nella qualità di dipendente presso il - rapporto cessato per collocamento in quiescenza - le sono Controparte_2 stati erogati trattamenti economici ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 03.09.2002 n.ro 20, e legge regionale n.ro 25/03, successivamente dichiarato incostituzionale con sentenza n.ro 146 del
08.05.2019 (Pubblicata in G.U. in data 26.06.2019) della Suprema Corte Costituzionale, a seguito del Giudizio di costituzionalità sulla predetta norma promosso dalla Corte Dei Conti, Sezione
Regionale di Controllo per la CP 1 La dichiarata incostituzionalità del titolo che legittimava la corresponsione dei predetti trattamenti economici, a dire del Controparte_2 avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento del dipendente che legittimerebbe l'azione di ripetizione del credito nei confronti della Sig.ra Parte 1 , più precisamente ed in maniera riassuntiva sempre in punto di fatto si evidenzia che:
1. Con ordinanza dell'8.10.2018, la Corte dei
Conti- - sez. regionale di controllo nella Controparte 1 nell'ambito del giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Controparte 1 per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, sollevava questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt.li 81, 97 primo comma, e 117, secondo comma, della Carta Costituzionale, dell'art. 2, commi 2 e 4, della legge regionale della CP 1
n. 20/2002, nonché dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 25/2003, nella parte in cui il primo sostituisce il comma 2 e il secondo inserisce il comma 4 nell'art 58 della legge regionale della CP 1 n. 10/2001. In particolare, secondo la prospettazione dell'organo contabile "l'istituzione e l'assegnazione di fondi aggiuntivi da parte della Controparte 1 nella materia del trattamento
-- ad avviso della Corte dei Conti “accessorio" - dei dipendenti regionali, costituiti ed alimentati fuori dalle fonti normative costituzionalmente previste, nonché dalle fonti di contrattazione collettiva, avrebbe riflessi negativi sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenibilità del debito". Inoltre sempre a giudizio della Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la CP 1
"l'attribuzione, in favore dello Stato, della competenza legislativa esclusiva nelle materie di cui al secondo comma, lettera l), dell'art. 117 della Costituzione, connessa alla funzione di regolatore della spesa pubblica sarebbe, anche logicamente, volta alla salvaguardia dei beni valori della sostenibilità
e dello sviluppo economico del Paese nel suo complesso, ex art. 81 della Carta Costituzionale". Conseguentemente, la Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la CP 1 sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme regionali meglio innanzi individuate in quanto asseritamente in distonia con i valori cristallizzati, rispettivamente, nell'art. 97 e nell'art. 81 della
Carta Costituzionale.
2. Con sentenza n. 146 depositata in data 19.06.2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale della CP 1 n.
20/2002, nella parte in cui sostituiva il comma 2 dell'art. 58, legge regionale n. 10/2001, e dell'art. 1, comma 1, della legge regionale della CP 1 n. 25/2003, nella parte in cui aggiungeva il comma
4 al già citato art. 58, L.R.C. 10/2001. In sintesi, il Giudice delle leggi: a) ha ritenuto la rilevanza delle questioni sollevate nei confronti delle norme regionali più volte innanzi richiamate, trattandosi di norme istitutive di fondi, che incidono sulla spesa regionale per il personale, sulla cui legittimità la Corte dei Conti si era interrogata ai fini della parificazione degli specifici capitoli di spesa del rendiconto regionale per gli anni 2015 e 2016; b) ha altresì ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'organo contabile in quanto "l'istituzione di nuovi fondi, prevista dalle norme regionali, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, per la sua importanza strategica, costituisce un importante aggregato della spesa corrente. Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale, e, dunque, non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione collettiva di comparto, non può trovare, per ciò stessa, legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt.li 81 e 97 (primo comma) della Carta Costituzionale".
3. Le norme regionali sono state abrogate per effetto della legge regionale della CP 1 n. 6/2019 recante modifica alla legge regionale
10/2001 e abrogazione delle leggi regionali 7/2001, 20/2002 e 25/2003. 4. Successivamente, nell'ambito del giudizio di parificazione del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2015 e 2016
- sospeso in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale delle norme regionali testè richiamate, ma limitatamente all'esercizio finanziario 2016, in quanto la rilevanza della questione si poneva solo per le ultime scritture rendicontative disponibili - la Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la CP 1 con la decisione n. 172 del 30.07.2019, non ha parificato, limitatamente al rendiconto 2016, le poste passive concernenti i trasferimenti al Consiglio regionale, in relazione al trattamento accessorio del personale "erogato senza titolo, nei termini e nelle quantità ricostruite in parte motiva”.
5. Sul punto si precisa sin d'ora che la mancata parificazione delle poste di bilancio relative alle voci di spesa per il personale alle dipendenze del Controparte_2 per l'esercizio finanziario 2016, avrebbe dovuto comportare, a quanto è dato desumere dalla lettura delle motivazioni della decisione n. 172/2019, la necessità di effettuare correzioni sul correlato risultato di amministrazione presunto;
detto in altri termini, a giudizio dell'organo contabile, l'importo non parificato, corrispondente, in buona sostanza, ad una minore cassa finale, avrebbe dovuto comportare la necessità, limitatamente al rendiconto finanziario 2016 non parificato, di procedere all'iscrizione di un credito per ingiustificato arricchimento nei confronti dei percettori degli emolumenti di cui alle leggi regionali 20/2002 e 25/2003 "da svalutare in modo prudenziale, anche oltre lo standard di legge, attesa la natura contenziosa del recupero"; contenzioso che, per esplicita ammissione della Corte dei Conti "può sorgere sul recupero di prestazioni su cui si è fatto legittimo affidamento a suo tempo".
6. Infine, con decisione n. 217 depositata in data 27.12.2019, la Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la CP 1 ha parificato il rendiconto finanziario regionale per gli esercizi 2017 e 2018 incidentalmente rilevando, per quel che interessa la presente vicenda, che "l'attivazione di una specifica partita del fondo oneri, necessaria per dare piena attuazione alla decisione n. 172/2019 (citata al par. II.4, ndr), è stata rinviata al bilancio di previsione e al rendiconto 2019". L'atto di ripetizione del presunto debito a titolo di ingiustificato arricchimento emesso dal Controparte_4
Nel contesto delineato nei paragrafi che precedono, la ricorrente
[...]
Controparte_2ha ricevuto ingiunzione di pagamento da parte del che in sostanza si fonda sull'azione di ripetizione del credito, da ingiustificato arricchimento, a seguito dell'annullamento del titolo che giustificava i trattamenti economici derivante dalla sentenza n.
146/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt.li 2, comma 2, e
4 (recte: art. 2) della legge regionale della CP 1 n. 20/2002, e dell'art. 1, comma 1, legge regionale della CP 1 n. 25/2003, nella parte in cui il primo sostituisce il comma 2 e il secondo inserisce il comma 4 nell'art. 58 della legge regionale della CP 1 n. 10/2001. Esecuzioni delle decisioni della Corte dei Conti - Sez. controllo per la CP 1 n. 172/2019 e 217/2019". A quanto
è dato desumere dalla lettura dell'atto, ritenuto dal Consiglio Regionale "dovuto e privo di qualsivoglia valenza provvedimentale", si pretenderebbe dalla ricorrente il recupero, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, degli importi erogati a titolo di trattamento economico accessorio ex
L.R. 25/2003 per il periodo compreso tra il 2009 e il 2019, e più precisamente alla Sig.ra Parte_1
[...] Viene richiesta la restituzione delle somme percepite a titolo del predetto trattamento economico dall'anno 2009 fino all'anno 2015, periodo in cui la ricorrente ha percepito le predette indennità, come da scheda contabile allegata all'ingiunzione notificata. Tanto preliminarmente esposto, sussiste l'interesse e il diritto dell'odierna ricorrente ad adire l'On.le Tribunale in funzione di Giudice unico del Lavoro, onde sentir accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa restitutoria azionata dal a titolo di presunto indebito arricchimento, ex art.Controparte 2
2041 c.c., a mezzo l'ingiunzione di pagamento notificata per i seguenti MOTIVI DI DIRITTO... '
Su tali presupposti, l'istante deduceva in sintesi la “...inesistenza e/o infondatezza della pretesa restitutoria azionata con riferimento alle indennità corrisposte nell'arco temporale compreso tra il 2009 e il 2019 -intervenuta prescrizione quinquennale del trattamento "indennitario" erogato per le attività extraistituzionali svolte nel quinquennio anteriore all'atto di ripetizione del debito. In subordine si eccepisce comunque l'intervenuta prescrizione decennale;
ASSOLUTA
IRRETROATTIVITA' DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE INVOCATA
CORPO RAPPORTO GIURIDICO ESTINTO. NEL DELL'INGIUNZIONE.
CONSOLIDAMENTO DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE. PENSIONAMENTO;
PRINCIPIO
DELLA CERTEZZA DEI RAPPORTI GIURIDICI;
II DIRITTO QUESITO;
VIOLAZIONE ART. 36 ; L'IRRETROATTIVITA' A TUTELA DEL SUPREMO Controparte_5
PRINCIPIO DI LEGALITA'; SULL'IRRETROATTIVITA'. TRIBUNALE DI NAPOLI SENT.
N.RO 5333/2024; l'INESISTENZA DELL'INEBITO. IRRIPETIBILITA' DELLE SOMME
PERCEPITE. LA TEORIA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO;
SULLA NATURA DEGLI
EMOLUMENTI PERCEPITI. LA NON OCCASIONALITA' DEI MEDESIMI;
IRRIPETIBILITA' DEGLI EMOLUMENTI NON AVENTI NATURA OCCASIONALE. LA
TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO;
IL PRINCIPIO DI PROTEZIONE ALLA
PROPRIETA; LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'; LE DECISIONI
DEL CONSIGLIO DI STATO. LA NECESSITA' DI CONFORMARSI ALLA NORMATIVA
EUROPEA A TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO; LA CORTE COSTITUZIONALE
SULL'APPLICAZIONE DELLA COMUNITARIA;
SULL'INDEBITO NORMATIVA
ARRICCHIMENTO. INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI EX ART. 2041 C.C.;
INFONDATEZZA DELLA PRETESA RESTITUTORIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 2126
C.C..."...[Eppertanto, l'istante chiedeva :] In via preliminare: Vorrà l'On.le Tribunale di Napoli sospendere, anche inaudita altera parte, ogni effetto esecutivo dell'ingiunzione di Pagamento ex art. 2, R.D. 14.04.1910, emessa dal Parte 2
in data 26.06.2024 e notificata in data 11.07.2024, Prot.
[...]
n.ro 12026/DIP0058, per tutte le motivazioni esposte in premessa. Sempre in via preliminare: Vorrà
l'On.le Tribunale di Napoli dichiarare non dovute, per effetto dell'intervenuta prescrizione quinquennale, le somme richieste dall'opposto e, per l'effetto, annullare l'ingiunzione di pagamento ex art. 2, R.D. 14.04.1910, emessa dal Parte 2
in data 26.06.2024 e notificata in data 11.07.2024,
[...]
Prot. n.ro 12026/DIP0058; In Via Preliminare gradata: Vorrà l'On.le Tribunale di Napoli dichiarare non dovute, per effetto dell'intervenuta prescrizione decennale, le somme richieste dall'opposto e, per l'effetto, annullare l'ingiunzione di pagamento ex art. 2, R.D. 14.04.1910, emessa
Parte 2dal [...] in data 26.06.2024 e notificata in data 11.07.2024, Prot. n.ro 12026/DIP0058 ed, in questo caso, ove mai questo Giudice non dovesse ritenere applicabili i richiamati principi giurisprudenziali condannare, eventualmente, la ricorrente alla ripetizione unicamente delle somme percepite a titolo dell'indennità in questione a far data dal mese di Luglio 2014 fino al mese di
Febbraio 2015, data dalla quale la Sig.ra Pt 1 non ha più percepito l'indennità oggetto del presente Giudizio, come si palesa inequivocabilmente dal prospetto allegato all'ingiunzione di pagamento che si esibisce. Nel Merito. Vorrà l'On.le Tribunale di Napoli, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o dell'insussistenza di ogni e qualsivoglia diritto del e, in ogni caso, della CP 1Controparte 2
[...] alla ripetizione delle somme corrisposte alla ricorrente come meglio identificati in epigrafe nell'arco temporale compreso tra il 2009 e il 2019, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, per qui da intendersi integralmente ripetuti e trascritti, e per l'effetto annullare l'ingiunzione di Pagamento ex art. 2, R.D. 14.04.1910, emessa dal
[...]
in data 26.06.2024 Parte 2
e notificata in data 11.07.2024, Prot. n.ro 12026/DIP0058. Condannare, altresì, il [...]
Controparte 2 in persona del Presidente pro tempore, e/o la Controparte 1 in
,
persona del Presidente di Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, in solido o chi di essi di ragione, alla refusione delle spese di lite, comprensive delle spese generali, oltre accessori come per legge, nella misura di cui al D.M. 55/2014, ovvero di quella diversa tariffa professionale che risulterà vigente alla data dell'emananda sentenza....".
La Controparte 1 , all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta in atti).
Occorre anzitutto osservare che la documentazione complessivamente allegata (atto di ripetizione dell'indebito, ingiunzione ex RD 63/1910, contratti collettivi e riepilogo contabile) appaiono nell'insieme sufficienti ad attestare i fatti costitutivi di causa.
Tutto ciò posto, occorre anzitutto circoscrivere l'ambito oggettivo della domanda in base, in particolare, alla formulata eccezione di prescrizione quinquennale ed in subordine decennale, come da citazione introduttiva. Ebbene, può subito a riguardo anticiparsi che il primo atto di ripetizione del credito risulta notificata all'odierno opponete -a mezzo allegato AR- in data 2/2/21 con l'effetto che risultino quindi prescritte tutte le erogazioni mensili maturate tra l'1/2/11 e, a ritroso, l'1/7/09, data della prima mensilità chiesta a titolo di comando.
Ciò premesso, riepilogando ora, sinteticamente, le suindicate istanze ed eccezioni, sia pure in ordine vario, ne emerge :
1.la questione della parziale prescrizione decennale -appena accennata- del diritto alla restituzione delle somme corrisposte nonché la questione della ripetibilità/irripetibilità;
2-quella della retroattività/irretroattività della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi della Controparte 1 sopra indicate, trattandosi tra l'altro di rapporti risalenti e consolidati;
3-la quella altresì relativa alla violazione e falsa applicazione della procedura ex ART. 2 R.D.
639/1910 - difetto di motivazione e assoluta genericità dell'ingiunzione;
4-la ulteriore questione, infine, del legittimo affidamento.
In ordine a tale sintetizzato catalogo delle sollevate o profilate deduzioni attoree, come poi ex adverso eccepite e replicate, giova anzitutto riportare l'excursus giurisprudenziale che ha condotto alle determinazioni regionali oggi impugnate. In particolare, la vicenda in esame trae origine dalla declaratoria di incostituzionalità (delle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003) intervenuta in virtù di sentenza della Consulta n. 146/2019. Invero, come peraltro analogamente rilevato in altre pronunce della sezione, la Corte dei Conti/Sez. regionale di controllo per la CP 1 più avanti indicata, rilevava, in sede di parifica di bilancio sul rendiconto 2015/2016, l'intervenuto esborso di consistenti somme erogate ai comandati presso il Consiglio regionale a titolo di indennità, secondo le previsioni di cui alle ricordate leggi regionali, sollevandone questione di costituzionalità. A riguardo, l'investita
Corte Costituzionale rappresentava che “le norme regionali richiamate, come è evidente, istituiscono nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il
Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso. Nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2013, la Sezione regionale di controllo per la CP 1 aveva, non a caso, già segnalato che si tratta di indennità a importo fisso, sganciata da considerazioni di rendimento. Tali previsioni, peraltro, non trovano riscontro nella contrattazione collettiva nazionale di comparto, cui il legislatore statale demanda la determinazione e l'assegnazione delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, anche al fine di premiare il merito e il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti, come previsto in specie dall'art. 45, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la fonte collettiva assume caratteristiche peculiari, proprio perché fonte di rinvio governata da precisi vincoli di spesa. In ogni caso, i criteri che essa esprime per l'attribuzione delle risorse disponibili sono vincolanti. Alla luce di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto - che individua puntualmente le risorse aggiuntive da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (artt. 15 e 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 1° aprile 1999, comparto Regioni e autonomie locali;
art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni e autonomie locali) e le àncora alla finalità di promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati» (così l'art. 17 del CCNL del 1° aprile 1999) – si conferma il contrasto delle norme regionali censurate con i parametri costituzionali evocati. Le norme regionali hanno introdotto la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, è innanzi tutto in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile. A questa materia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del
2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014), deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, «retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva» nazionale, cui la legge dello Stato rinvia (sentenza n. 196 del 2018). Non è superfluo rimarcare che lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono». Come questa Corte ha recentemente evidenziato «[i] due livelli della contrattazione sono [...] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal CP 6 e diretti all' CP 7 per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto- ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Il nesso funzionale che connette la violazione della competenza statale in materia di «ordinamento civile» con la tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto nello specifico caso sottoposto al vaglio di questa Corte" (CorteCost. 146/2019 cit.; enfasi aggiunte). A seguito di siffatta pronuncia, come accennato, la Corte dei Conti emanava la Decisione n. 172/2019/PARI ed analoga Decisione n.
217/2019/PARI con le quali, appunto, non parificavano il rendiconto di bilancio, imponendo altresì, in sostanza, il recupero del credito dell'Amministrazione in ordine, in particolare, agli emolumenti non dovuti ai relativi percettori. Sicchè, in forza ed in conseguenza delle indicate pronunce e determinazioni, la Controparte 1 ha quindi azionato le proprie pretese restitutorie avverso chi aveva ricevuto siffatte indennità accessorie per le attività lavorative svolte in base alle ricordate leggi regionali nn.20/2002 e 25/2003, poi dichiarate incostituzionali (si noti, e si ribadisce, che in detta pronuncia costituzionale 146/2019 si ha riguardo, espressamente, ad elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale, con la specificazione, tra le altre, che tale settore risulta però riservato alla legislazione statale esclusiva e che, inoltre, ne mancava idonea e dovuta copertura finanziaria: questa riserva legislativa allo Stato nazionale, fondando competenza unica a provvedere in subiecta materia, vale ed opera, pertanto, come criterio generale di riferimento, a prescindere cioè dal singolo specifico esercizio annuale del bilancio regionale, per cui, in pratica, ogni norma territoriale che si occupi o si sia occupata di ciò non può di fatto eludere siffatta riserva statale esclusiva, sostanziando questa un insuperabile canone interpretativo da doversi osservare pur se si tratti, ripete, di esercizi periodici distinti rispetto a quelli qui specificamente denunciati sotto il profilo cronologico/contabile. Risulta infatti in ogni caso illegittimo che la Regione legiferi laddove invece, secondo la Consulta, sussista attribuzione esclusiva dello Stato;
e ciò anche a prescindere, per i comandati, dal ruolo da questi ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni).
Può dunque affermarsi, anche in riferimento al premesso punto "2", che il recupero patrimoniale in parola, a seguito della retroattiva declaratoria di illegittimità costituzionale, perda ab initio la sua
Pt 3 così configurando il perimetro di una idonea pretesa creditoria ex art. 2033 c.c.. In causa tale direzione, l'illegittimità dell'apprensione opera infatti retroattivamente, essendo senz'altro condivisibile l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento ("conditio indebiti sine causa") o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo ("conditio ob causam finitam")", e ciò secondo una "distinzione che risale al diritto romano", e che "è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una "causa solvendi" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 1 luglio 2005, n. 14084; in senso analogo già Cass.
Sez. 3, sent. 20 dicembre 1974, n. 4378 e Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 1979, n. 4889). Nondimeno,
se l'ipotesi della "conditio ob causam finitam" è ravvisabile, di regola, quando il credito risulti
"venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi" (Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207), a tali evenienze va equiparata quella verificatasi nel caso che occupa, ovvero la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma disciplinante la quota di tariffa, del corrispettivo previsto per il servizio idrico, destinata a remunerare il servizio di depurazione, giacché è essa ad aver reso "indebito", addirittura con effetto "ex tunc", tale pagamento" (così, in parte motiva, Cass. n. 3314/2020; enfasi aggiunte). Le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano infatti la norma con effetto retroattivo con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. A ben vedere, la regola per cui gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia già formato il giudicato, o si sia verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'illegittimità. Nella sentenza della Corte costituzionale 11/02/2015 n. 10
è invero enunciato il principio secondo cui “e' pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili»> ovvero i «rapporti esauriti». Pertanto, il principio della retroattività «vale [...] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n. 1 del 2014)" (cfr. anche CorteCost. 224/20). Peraltro, la questione di costituzionalità -da cui tutto a cascata è poi direttamente disceso- è stata sollevata con originaria ordinanza della Corte dei Conti dell'8/10/18 rispetto a vicenda che, impegnando risorse pubbliche, risulta quindi ancora giudicabile in punto di parificazione o meno dei generali rendiconti regionali per gli esercizi di riferimento, sicchè, in una tale situazione giuridico/contabile appare ben difficile, o anzi impossibile, prefigurare od affermare che si trattasse di rapporti già irrevocabili ovvero esauriti. Invero, sia pure per diversa fattispecie, la
Suprema Corte ha di recente confermato il sotteso e comune principio generale secondo cui, in materia di "rapporto esaurito", occorre avere tra l'altro riguardo, per escludere una tale definizione del rapporto stesso, al "...mancato esaurimento degli effetti della fattispecie..." (Cass. 1632/25, con molteplici richiami) : ebbene, nel caso in esame, l'indebito impiego e percezione di risorse pubbliche non può ritenersi, per la sua oggettiva rilevanza, fattispecie in parte qua conclusa od esaurita nei suoi effetti se la giurisdizione competente deve ancora operare gli occorrenti controlli contabili e/o se, peraltro, possa o debba poi intervenite il Giudice costituzionale, fatti sempre salvi, per le singole rispettive vicende, eventuali pregressi giudicati o prescrizioni (qui parziali) o decadenze, e sempre naturalmente nella concomitante considerazione -secondo quanto si vedrà oltre del legittimo affidamento individuale. Insomma, in una tale situazione, esposta a controlli pubblici anche postumi e di vario tipo, si apprezza un non compiuto o mancato esaurimento degli effetti della fattispecie, al netto, ovviamente, delle ripetute ipotesi di irrevocabilità appena segnalate, quali giudicato- prescrizione-decadenza (inoltre, si ribadisce -trattandosi di punto focale- che la pronuncia costituzionale 146/2019 ha riguardo, espressamente, ad elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale, con la specificazione, tra le altre, che una tale materia è però riservata alla legislazione statale esclusiva e che, inoltre, ne mancava idonea e legittima copertura finanziaria: questa riserva legislativa allo Stato nazionale, fondando dunque una competenza unica a provvedere in subiecta materia, vale ed opera, pertanto, come indefettibile criterio generale di riferimento, a prescindere cioè dal singolo specifico esercizio annuale del bilancio regionale, per cui, in pratica, ogni norma territoriale che si occupi o si sia occupata di ciò non può di fatto eludere siffatta riserva statale esclusiva, sostanziando questa un insuperabile canone interpretativo da doversi comunque oggettivamente osservare pur se si tratti, si ripete, di esercizi periodici in tutto o in parte distinti da quelli qui specificamente denunciati sotto il profilo contabile.
Risulta infatti in ogni caso illegittimo che la Regione legiferi laddove invece, secondo la Consulta, sussista attribuzione esclusiva dello Stato;
e ciò quindi anche a prescindere, per i comandati, dal ruolo da questi ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni).
Infine, in altro senso, non risulta dotato di autonoma rilevanza decisionale il deducibile richiamo all'art. 2041 c.c. (ma su tale istituto v. oltre).
Quanto poi al premesso profilo dell'eccepita prescrizione/ripetibilità, di cui al punto "1", va in generale rilevato che il relativo decorso non è (e non è stato) impedito dalla vigenza delle leggi poi dichiarate incostituzionali, atteso, come si è visto più volte, che «le pronunce della Corte
Costituzionale con le quali viene dichiarata la illegittimità costituzionale di norme di legge hanno efficacia retroattiva con il limite dei rapporti già esauriti al momento della pubblicazione della decisione, intendendosi per tali non solo quelli che, a tale data, hanno trovato sul piano giudiziale soluzione definitiva con sentenza passata in giudicato (salvo quanto disposto, in materia penale, dall'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87), ma altresì quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti ad essi relativi. Ciò in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato non costituisce un impedimento giuridico all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dalla incostituzionalità, con la conseguenza che il mancato esercizio dello stesso è imputabile alla condotta omissiva dell'interessato, e non è idoneo a giustificare il mancato decorso della prescrizione, o lo spostamento del "dies a quo" del relativo termine alla data della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale» (v. Cass.
19/05/2000, n. 6486; in senso conforme: Cass. 13/01/2021 n.386; Cass. 15/03/2001, n. 3796; Cass.
05/06/1998, n. 5577; Cass. 27/01/1993, n. 986; Cass. 19/02/1987, n. 1814). Va poi in altro senso precisato e ribadito che il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito inizia a decorrere dal giorno della dazione effettiva delle spettanze economiche (cfr. Cass.
15/01/1993, n. 414; Cass. 13/04/2005, n. 7651). Mentre, in generale, quanto alla cennata azione ex art. 2041 cod. civ., il termine decorre dal verificarsi della doppia vicenda arricchimento-diminuzione patrimoniale. In virtù di tali principii, dunque, rispetto all'indebito oggettivo e alla decennalità della correlata prescrizione, si conferma nella specie, stante la sola eccezione quinquennale, la permanenza dell'azionato credito come sopra indicato (quanto poi alla prescrizione decennale della ripetizione anche laddove si tratti -come nella specie- di somme erogate mensilmente, v. ad es. Cass. 28436/19).
In ordine poi al premesso punto “3”, denunciante difetto di motivazione e genericità dell'impugnata ingiunzione pecuniaria, occorre anzitutto dire che la procedura ex art. 2 RD 639/1910 risulta qui ritualmente eseguita e poi notificata, rilevando sul punto che la sua adozione può intervenire anche per entrate patrimoniali e di diritto privato (cfr. Cass. 22722/23 secondo cui tale procedura di recupero è esercitabile, oltre che per entrate di diritto pubblico, anche per crediti nascenti da rapporti di diritto privato), come proprio nel caso di una (debita) restituzione pecuniaria a favore della P.A., ex art. 2033 cit., scaturente addirittura da pronunce costituzionali e contabili. In secondo luogo, non appare riscontrabile nemmeno alcuna evidente genericità provvedimentale in quanto la motivazione dell'atto amministrativo, come è noto, può essere estesa ed operare anche per relationem purchè, in essa, vengano indicati gli estremi degli atti o provvedimenti richiamati ai quali l'ingiunzione si riferisca (cfr. CdS. 226/20, 817/20), e purchè essi siano a disposizione dell'interessato, se richiesti : ebbene, l'impugnato provvedimento ingiuntivo fa riferimento agli atti d'ufficio che poi, nell'eseguito deposito giudiziale, si identificano nei suaccennati documenti ed atti contabili, di idoneo dettaglio ed in ragionevole conoscenza o conoscibilità del destinatario, trattandosi di attribuzioni pecuniarie periodiche appunto a suo tempo eseguite a beneficio del comandato oggi opponente. Il tutto, come si
è visto, in uno alle indicate sentenze delle Corti superiori dalle quali è disceso, nell'an, il diretto obbligo restitutorio al netto, precisamente, del depurato 48,64% nella specie computato sul lordo dall'ente regionale. Ciò pertanto sufficientemente indica le modalità di computo e la ricostruibile entità complessiva del (ridotto ) importo da acquisire in ripetizione (precisamente, nell'atto di
"ripetizione" dell'indebito e di “esecuzione” delle decisioni giurisdizionali richiamate, la P.A. indica che
La S.V. può prendere visione degli atti presso l'ufficio UD Gestione del Personale responsabile è il funzionario Perrella Elena a cui la S.V. potrà rivolgersi limitatamente alle verifiche in ordine alla quantificazione dell'indebito come calcolato sulla base della documentazione agli atti d'ufficio.
Ed inoltre, alla successiva ingiunzione pecuniaria, qui impugnata, l'Amministrazione allega specifica dei conteggi relativi al complessivo periodo compreso tra l'1/7/09 e l'1/2/15, mese per mese, in riferimento a detto conguaglio ex lege regionale 25/2003).
Rispetto poi al detto punto "4", in collegamento, deve evidenziarsi che è intervenuta nuova pronuncia della Corte Costituzionale in cui sono stati fissati rilevanti principi ai quali l'ordinamento generale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. (applicabile nella specie) in riferimento alle indennità accessorie indebitamente ricevute dai pubblici dipendenti, precisando in quali termini assuma rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in rapporto all'art. 1 Prot. addiz. CEDU
e, quindi, all'art. 117, primo comma. Infatti, nella più recente sentenza n. 8/2023, la Consulta evidenzia che la "...Corte EDU nell'ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU...
[secondo cui] "«ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma la tutela dell'affidamento legittimo («legitimate expectation»), situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto («hope»)"...L'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato”. Inoltre, la CorteCostituzionale, in ordine al profilo della proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, unico profilo su cui si appuntano le censure del Giudice europeo, ha osservato che “la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda.... In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva". La Corte costituzionale 8/23 ha altresì riscontrato la circostanza che “l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto... e, avuto riguardo a "
materie esclusivamente retributive, ha osservato che “si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva", giungendo ad affermare che "11.- Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. In relazione all'art. 2033 cc. e alla valorizzazione della posizione del percipiente in punto di affidamento legittimo, la Consulta ha inoltre affermato che "gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano,
a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation.....conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza peril dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione". Quanto all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a sua difesa e quanto alla sua idoneità ad evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale ha ancora osservato che "Un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale - come già anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-
patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare, l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto". In conclusione, la Consulta ha enunciato il criterio per cui "la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale". La Corte Costituzionale, già in passo precedente della medesima pronuncia 8/2023, ha precisato inoltre che le condizioni personali del debitore, "ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto"; altresì rilevando, con specifico richiamo ad alcune pronunce del Consiglio di Stato
(Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio 2001, n. 2899), che, ripete, solo "in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale". Ciò significa che l'irripetibilità costituisce l'estrema ipotesi ratio che non potrà mai riguardare la ripetizione dell'intero importo dovuto ed il cui relativo onere ricade sulla parte che la invoca, non essendo sufficiente allo scopo far riferimento alla natura del credito per retribuzioni. Queste conclusioni consentono inoltre di escludere, in radice, anche i presupposti per l'invocata operatività del più volte indicato art. 2041 c.c. dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma e legittima remunerabilità delle attività svolte impedisce anche di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A: più precisamente, invero, come appunto si legge nel recente
App.Napoli Lav. del 4/2/25, “...Tali rilievi consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A. La ripetizione dell'indebito da parte dell'ente è, pertanto, legittima.". In definitiva, occorre osservare che il pagamento in parola costituisce un trattamento accessorio risolto neutramente, in sede giurisprudenziale/costituzionale, come vicenda di indebito oggettivo da ripetere ex art. 2033 c.c., vicenda per la quale invece, secondo corrente interpretazione, sussiste la già detta prescrizione decennale a decorrere dai rispettivi originari pagamenti, oggi pretesi in restituzione (da ultimo, in generale, v. ad es. Cass. 23419/23, secondo cui il credito ex art. 2033
c.c. della P.A. è appunto soggetto a prescrizione decennale a partire dal pagamento, qui parzialmente intervenuta).
Insomma, come anticipato, nel bilanciarsi le esigenze di ripetizione di somme pubblicistiche non dovute con quelle di tutela del legittimo affidamento individuale almeno laddove vi sia correlazione con diritti inviolabili -come tipicamente si riscontra nel caso del diritto a riceversi emolumenti per attività lavorative svolte a beneficio altrui,- possono dunque adottarsi, in composizione delle esigenze medesime, idonei e concreti rimedi giuridici in particolare incentrati, tra le possibili alternative, sulla rateizzazione (melius re perpensa) e sulla parzialità quantitativa degli importi appunto richiesti -o qui riscontrati- in ripetizione, rispetto a quelli invece -maggiori- erogati in origine dalla P.A.. Deve dunque nella specie ritenersi -alla stregua dei principi richiamati- che la Controparte 1 abbia già inteso salvaguardare il legittimo affidamento e la buona fede del ricorrente attraverso la riduzione percentuale del debito (ridotto al 48,64 % sul lordo), non sussistendo poi alcuna possibilità per il ricorrente stesso di conseguire la declaratoria di (totale) irripetibilità di quanto a suo tempo percepito. La CP 1 dovrà però anche considerare ed applicare l'altro riferito parametro costituzionale, volto a rateizzate l'emolumento in restituzione. Insomma, nell'insieme, la proposta opposizione appare parzialmente fondata per prescrizione ultradecennale: precisamente, per le mensilità non prescritte, da restituirsi queste all'ente regionale, occorre applicare i ripetuti criteri costituzionali. Sicchè, come premesso, poiché il primo atto interruttivo (per la ripetizione del credito) risulta notificato all'odierna opponete, a mezzo allegato
AR, in data 2-2-21, ne discende allora che risultino prescritte tutte le erogazioni mensili ricomprese tra l'1/2/11 e, a ritroso, l'1/7/09, data della prima mensilità chiesta a titolo di ripetizione;
mentre che siano invece dovute in restituzione le sole mensilità erogate tra il 2/2/11 e l'1/2/15 da doversi appunto ridurre al detto 48,64% rispetto all'originario lordo corrispondente, procedendosi inoltre, contestualmente, ad equa rateizzate da parte della creditrice RegioneCampania, entrambe essendo le prescrizioni recuperatorie all'uopo fissate dalla Corte Costituzionale, alle quali sul punto si rinvia
(n. 8/23). Si noti inoltre che il conteggio regionale riassuntivo riporta per tali emolumenti la dicitura
"Conguaglio L.R. 25/2003", colpita appunto da declaratoria d'incostituzionalità.
Dicta da doversi quindi osservare in sede applicativa.
Infine, la parziale soccombenza reciproca e la varietà delle interpretazioni rese nel tempo, specie rispetto al momento della presentazione della domanda, inducono a compensare per 2/3 tra le parti le sostenute spese di lite e condannare parte regionale a pagare il restante 1/3, come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
PQM
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda oppositoria proposta da con citazione notificata 1'8/1/24, così provvede: Parte 1
a) in parziale accoglimento, dichiara prescritte le mensilità erogate tra l'1/7/09 e l'1/2/11, e dichiara invece dovute alla Controparte 1 le mensilità erogate tra il 2/2/11 e l'1/2/15 (oltre interessi legali) da ridursi al 48,64% del relativo lordo originario e da rateizzarsi equamente in restituzione, come da precisazioni applicative richiamate in parte motiva;
b) compensa per 2/3 tra le parti le spese di giudizio e condanna la Controparte 1 a pagarne il restante 1/3 che, per questa frazione, si liquida in euro 100 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore attoreo/opponente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 7/11/25. Il giudice unico Antonio Attanasio
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 17963/24, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. 639/10 e vertente, riservata in decisione all'udienza del 30.10.2025 vertente
TRA Parte 1 (c.f. Codice Fiscale 1 ), rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso, dall'Avv. Giovan Giacomo Fortino,
-ATTRICE-
e
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'avv.
MA NA ON e dall'avv. Tiziana Monti dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites per notaio Persona 1 Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elett.te dom.te in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81,
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI - come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC 1'1/8/24, Parte 1 si opponeva all'ingiunzione di pagamento ...ex art. 2, R.D. 14.04.1910... emessa dal 66 Controparte 2
[...] ( Controparte 3 emessa in data
26.06.2024 e notificata in data 11.07.2024, Prot. n.ro 12026/DIP0058. FATTO Con Ingiunzione di
Pagamento ex art. 2, R.D. 14.04.1910 il Parte 2
Parte 1 al pagamento ingiungeva la Sig.ra
[...] della somma pari ad € 43.421,63, comprensiva di interessi, asserendo che nella qualità di dipendente presso il - rapporto cessato per collocamento in quiescenza - le sono Controparte_2 stati erogati trattamenti economici ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 03.09.2002 n.ro 20, e legge regionale n.ro 25/03, successivamente dichiarato incostituzionale con sentenza n.ro 146 del
08.05.2019 (Pubblicata in G.U. in data 26.06.2019) della Suprema Corte Costituzionale, a seguito del Giudizio di costituzionalità sulla predetta norma promosso dalla Corte Dei Conti, Sezione
Regionale di Controllo per la CP 1 La dichiarata incostituzionalità del titolo che legittimava la corresponsione dei predetti trattamenti economici, a dire del Controparte_2 avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento del dipendente che legittimerebbe l'azione di ripetizione del credito nei confronti della Sig.ra Parte 1 , più precisamente ed in maniera riassuntiva sempre in punto di fatto si evidenzia che:
1. Con ordinanza dell'8.10.2018, la Corte dei
Conti- - sez. regionale di controllo nella Controparte 1 nell'ambito del giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Controparte 1 per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, sollevava questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt.li 81, 97 primo comma, e 117, secondo comma, della Carta Costituzionale, dell'art. 2, commi 2 e 4, della legge regionale della CP 1
n. 20/2002, nonché dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 25/2003, nella parte in cui il primo sostituisce il comma 2 e il secondo inserisce il comma 4 nell'art 58 della legge regionale della CP 1 n. 10/2001. In particolare, secondo la prospettazione dell'organo contabile "l'istituzione e l'assegnazione di fondi aggiuntivi da parte della Controparte 1 nella materia del trattamento
-- ad avviso della Corte dei Conti “accessorio" - dei dipendenti regionali, costituiti ed alimentati fuori dalle fonti normative costituzionalmente previste, nonché dalle fonti di contrattazione collettiva, avrebbe riflessi negativi sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenibilità del debito". Inoltre sempre a giudizio della Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la CP 1
"l'attribuzione, in favore dello Stato, della competenza legislativa esclusiva nelle materie di cui al secondo comma, lettera l), dell'art. 117 della Costituzione, connessa alla funzione di regolatore della spesa pubblica sarebbe, anche logicamente, volta alla salvaguardia dei beni valori della sostenibilità
e dello sviluppo economico del Paese nel suo complesso, ex art. 81 della Carta Costituzionale". Conseguentemente, la Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la CP 1 sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme regionali meglio innanzi individuate in quanto asseritamente in distonia con i valori cristallizzati, rispettivamente, nell'art. 97 e nell'art. 81 della
Carta Costituzionale.
2. Con sentenza n. 146 depositata in data 19.06.2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale della CP 1 n.
20/2002, nella parte in cui sostituiva il comma 2 dell'art. 58, legge regionale n. 10/2001, e dell'art. 1, comma 1, della legge regionale della CP 1 n. 25/2003, nella parte in cui aggiungeva il comma
4 al già citato art. 58, L.R.C. 10/2001. In sintesi, il Giudice delle leggi: a) ha ritenuto la rilevanza delle questioni sollevate nei confronti delle norme regionali più volte innanzi richiamate, trattandosi di norme istitutive di fondi, che incidono sulla spesa regionale per il personale, sulla cui legittimità la Corte dei Conti si era interrogata ai fini della parificazione degli specifici capitoli di spesa del rendiconto regionale per gli anni 2015 e 2016; b) ha altresì ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'organo contabile in quanto "l'istituzione di nuovi fondi, prevista dalle norme regionali, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, per la sua importanza strategica, costituisce un importante aggregato della spesa corrente. Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale, e, dunque, non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione collettiva di comparto, non può trovare, per ciò stessa, legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt.li 81 e 97 (primo comma) della Carta Costituzionale".
3. Le norme regionali sono state abrogate per effetto della legge regionale della CP 1 n. 6/2019 recante modifica alla legge regionale
10/2001 e abrogazione delle leggi regionali 7/2001, 20/2002 e 25/2003. 4. Successivamente, nell'ambito del giudizio di parificazione del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2015 e 2016
- sospeso in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale delle norme regionali testè richiamate, ma limitatamente all'esercizio finanziario 2016, in quanto la rilevanza della questione si poneva solo per le ultime scritture rendicontative disponibili - la Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la CP 1 con la decisione n. 172 del 30.07.2019, non ha parificato, limitatamente al rendiconto 2016, le poste passive concernenti i trasferimenti al Consiglio regionale, in relazione al trattamento accessorio del personale "erogato senza titolo, nei termini e nelle quantità ricostruite in parte motiva”.
5. Sul punto si precisa sin d'ora che la mancata parificazione delle poste di bilancio relative alle voci di spesa per il personale alle dipendenze del Controparte_2 per l'esercizio finanziario 2016, avrebbe dovuto comportare, a quanto è dato desumere dalla lettura delle motivazioni della decisione n. 172/2019, la necessità di effettuare correzioni sul correlato risultato di amministrazione presunto;
detto in altri termini, a giudizio dell'organo contabile, l'importo non parificato, corrispondente, in buona sostanza, ad una minore cassa finale, avrebbe dovuto comportare la necessità, limitatamente al rendiconto finanziario 2016 non parificato, di procedere all'iscrizione di un credito per ingiustificato arricchimento nei confronti dei percettori degli emolumenti di cui alle leggi regionali 20/2002 e 25/2003 "da svalutare in modo prudenziale, anche oltre lo standard di legge, attesa la natura contenziosa del recupero"; contenzioso che, per esplicita ammissione della Corte dei Conti "può sorgere sul recupero di prestazioni su cui si è fatto legittimo affidamento a suo tempo".
6. Infine, con decisione n. 217 depositata in data 27.12.2019, la Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la CP 1 ha parificato il rendiconto finanziario regionale per gli esercizi 2017 e 2018 incidentalmente rilevando, per quel che interessa la presente vicenda, che "l'attivazione di una specifica partita del fondo oneri, necessaria per dare piena attuazione alla decisione n. 172/2019 (citata al par. II.4, ndr), è stata rinviata al bilancio di previsione e al rendiconto 2019". L'atto di ripetizione del presunto debito a titolo di ingiustificato arricchimento emesso dal Controparte_4
Nel contesto delineato nei paragrafi che precedono, la ricorrente
[...]
Controparte_2ha ricevuto ingiunzione di pagamento da parte del che in sostanza si fonda sull'azione di ripetizione del credito, da ingiustificato arricchimento, a seguito dell'annullamento del titolo che giustificava i trattamenti economici derivante dalla sentenza n.
146/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt.li 2, comma 2, e
4 (recte: art. 2) della legge regionale della CP 1 n. 20/2002, e dell'art. 1, comma 1, legge regionale della CP 1 n. 25/2003, nella parte in cui il primo sostituisce il comma 2 e il secondo inserisce il comma 4 nell'art. 58 della legge regionale della CP 1 n. 10/2001. Esecuzioni delle decisioni della Corte dei Conti - Sez. controllo per la CP 1 n. 172/2019 e 217/2019". A quanto
è dato desumere dalla lettura dell'atto, ritenuto dal Consiglio Regionale "dovuto e privo di qualsivoglia valenza provvedimentale", si pretenderebbe dalla ricorrente il recupero, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, degli importi erogati a titolo di trattamento economico accessorio ex
L.R. 25/2003 per il periodo compreso tra il 2009 e il 2019, e più precisamente alla Sig.ra Parte_1
[...] Viene richiesta la restituzione delle somme percepite a titolo del predetto trattamento economico dall'anno 2009 fino all'anno 2015, periodo in cui la ricorrente ha percepito le predette indennità, come da scheda contabile allegata all'ingiunzione notificata. Tanto preliminarmente esposto, sussiste l'interesse e il diritto dell'odierna ricorrente ad adire l'On.le Tribunale in funzione di Giudice unico del Lavoro, onde sentir accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa restitutoria azionata dal a titolo di presunto indebito arricchimento, ex art.Controparte 2
2041 c.c., a mezzo l'ingiunzione di pagamento notificata per i seguenti MOTIVI DI DIRITTO... '
Su tali presupposti, l'istante deduceva in sintesi la “...inesistenza e/o infondatezza della pretesa restitutoria azionata con riferimento alle indennità corrisposte nell'arco temporale compreso tra il 2009 e il 2019 -intervenuta prescrizione quinquennale del trattamento "indennitario" erogato per le attività extraistituzionali svolte nel quinquennio anteriore all'atto di ripetizione del debito. In subordine si eccepisce comunque l'intervenuta prescrizione decennale;
ASSOLUTA
IRRETROATTIVITA' DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE INVOCATA
CORPO RAPPORTO GIURIDICO ESTINTO. NEL DELL'INGIUNZIONE.
CONSOLIDAMENTO DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE. PENSIONAMENTO;
PRINCIPIO
DELLA CERTEZZA DEI RAPPORTI GIURIDICI;
II DIRITTO QUESITO;
VIOLAZIONE ART. 36 ; L'IRRETROATTIVITA' A TUTELA DEL SUPREMO Controparte_5
PRINCIPIO DI LEGALITA'; SULL'IRRETROATTIVITA'. TRIBUNALE DI NAPOLI SENT.
N.RO 5333/2024; l'INESISTENZA DELL'INEBITO. IRRIPETIBILITA' DELLE SOMME
PERCEPITE. LA TEORIA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO;
SULLA NATURA DEGLI
EMOLUMENTI PERCEPITI. LA NON OCCASIONALITA' DEI MEDESIMI;
IRRIPETIBILITA' DEGLI EMOLUMENTI NON AVENTI NATURA OCCASIONALE. LA
TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO;
IL PRINCIPIO DI PROTEZIONE ALLA
PROPRIETA; LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'; LE DECISIONI
DEL CONSIGLIO DI STATO. LA NECESSITA' DI CONFORMARSI ALLA NORMATIVA
EUROPEA A TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO; LA CORTE COSTITUZIONALE
SULL'APPLICAZIONE DELLA COMUNITARIA;
SULL'INDEBITO NORMATIVA
ARRICCHIMENTO. INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI EX ART. 2041 C.C.;
INFONDATEZZA DELLA PRETESA RESTITUTORIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 2126
C.C..."...[Eppertanto, l'istante chiedeva :] In via preliminare: Vorrà l'On.le Tribunale di Napoli sospendere, anche inaudita altera parte, ogni effetto esecutivo dell'ingiunzione di Pagamento ex art. 2, R.D. 14.04.1910, emessa dal Parte 2
in data 26.06.2024 e notificata in data 11.07.2024, Prot.
[...]
n.ro 12026/DIP0058, per tutte le motivazioni esposte in premessa. Sempre in via preliminare: Vorrà
l'On.le Tribunale di Napoli dichiarare non dovute, per effetto dell'intervenuta prescrizione quinquennale, le somme richieste dall'opposto e, per l'effetto, annullare l'ingiunzione di pagamento ex art. 2, R.D. 14.04.1910, emessa dal Parte 2
in data 26.06.2024 e notificata in data 11.07.2024,
[...]
Prot. n.ro 12026/DIP0058; In Via Preliminare gradata: Vorrà l'On.le Tribunale di Napoli dichiarare non dovute, per effetto dell'intervenuta prescrizione decennale, le somme richieste dall'opposto e, per l'effetto, annullare l'ingiunzione di pagamento ex art. 2, R.D. 14.04.1910, emessa
Parte 2dal [...] in data 26.06.2024 e notificata in data 11.07.2024, Prot. n.ro 12026/DIP0058 ed, in questo caso, ove mai questo Giudice non dovesse ritenere applicabili i richiamati principi giurisprudenziali condannare, eventualmente, la ricorrente alla ripetizione unicamente delle somme percepite a titolo dell'indennità in questione a far data dal mese di Luglio 2014 fino al mese di
Febbraio 2015, data dalla quale la Sig.ra Pt 1 non ha più percepito l'indennità oggetto del presente Giudizio, come si palesa inequivocabilmente dal prospetto allegato all'ingiunzione di pagamento che si esibisce. Nel Merito. Vorrà l'On.le Tribunale di Napoli, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o dell'insussistenza di ogni e qualsivoglia diritto del e, in ogni caso, della CP 1Controparte 2
[...] alla ripetizione delle somme corrisposte alla ricorrente come meglio identificati in epigrafe nell'arco temporale compreso tra il 2009 e il 2019, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, per qui da intendersi integralmente ripetuti e trascritti, e per l'effetto annullare l'ingiunzione di Pagamento ex art. 2, R.D. 14.04.1910, emessa dal
[...]
in data 26.06.2024 Parte 2
e notificata in data 11.07.2024, Prot. n.ro 12026/DIP0058. Condannare, altresì, il [...]
Controparte 2 in persona del Presidente pro tempore, e/o la Controparte 1 in
,
persona del Presidente di Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, in solido o chi di essi di ragione, alla refusione delle spese di lite, comprensive delle spese generali, oltre accessori come per legge, nella misura di cui al D.M. 55/2014, ovvero di quella diversa tariffa professionale che risulterà vigente alla data dell'emananda sentenza....".
La Controparte 1 , all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta in atti).
Occorre anzitutto osservare che la documentazione complessivamente allegata (atto di ripetizione dell'indebito, ingiunzione ex RD 63/1910, contratti collettivi e riepilogo contabile) appaiono nell'insieme sufficienti ad attestare i fatti costitutivi di causa.
Tutto ciò posto, occorre anzitutto circoscrivere l'ambito oggettivo della domanda in base, in particolare, alla formulata eccezione di prescrizione quinquennale ed in subordine decennale, come da citazione introduttiva. Ebbene, può subito a riguardo anticiparsi che il primo atto di ripetizione del credito risulta notificata all'odierno opponete -a mezzo allegato AR- in data 2/2/21 con l'effetto che risultino quindi prescritte tutte le erogazioni mensili maturate tra l'1/2/11 e, a ritroso, l'1/7/09, data della prima mensilità chiesta a titolo di comando.
Ciò premesso, riepilogando ora, sinteticamente, le suindicate istanze ed eccezioni, sia pure in ordine vario, ne emerge :
1.la questione della parziale prescrizione decennale -appena accennata- del diritto alla restituzione delle somme corrisposte nonché la questione della ripetibilità/irripetibilità;
2-quella della retroattività/irretroattività della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi della Controparte 1 sopra indicate, trattandosi tra l'altro di rapporti risalenti e consolidati;
3-la quella altresì relativa alla violazione e falsa applicazione della procedura ex ART. 2 R.D.
639/1910 - difetto di motivazione e assoluta genericità dell'ingiunzione;
4-la ulteriore questione, infine, del legittimo affidamento.
In ordine a tale sintetizzato catalogo delle sollevate o profilate deduzioni attoree, come poi ex adverso eccepite e replicate, giova anzitutto riportare l'excursus giurisprudenziale che ha condotto alle determinazioni regionali oggi impugnate. In particolare, la vicenda in esame trae origine dalla declaratoria di incostituzionalità (delle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003) intervenuta in virtù di sentenza della Consulta n. 146/2019. Invero, come peraltro analogamente rilevato in altre pronunce della sezione, la Corte dei Conti/Sez. regionale di controllo per la CP 1 più avanti indicata, rilevava, in sede di parifica di bilancio sul rendiconto 2015/2016, l'intervenuto esborso di consistenti somme erogate ai comandati presso il Consiglio regionale a titolo di indennità, secondo le previsioni di cui alle ricordate leggi regionali, sollevandone questione di costituzionalità. A riguardo, l'investita
Corte Costituzionale rappresentava che “le norme regionali richiamate, come è evidente, istituiscono nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il
Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso. Nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2013, la Sezione regionale di controllo per la CP 1 aveva, non a caso, già segnalato che si tratta di indennità a importo fisso, sganciata da considerazioni di rendimento. Tali previsioni, peraltro, non trovano riscontro nella contrattazione collettiva nazionale di comparto, cui il legislatore statale demanda la determinazione e l'assegnazione delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, anche al fine di premiare il merito e il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti, come previsto in specie dall'art. 45, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la fonte collettiva assume caratteristiche peculiari, proprio perché fonte di rinvio governata da precisi vincoli di spesa. In ogni caso, i criteri che essa esprime per l'attribuzione delle risorse disponibili sono vincolanti. Alla luce di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto - che individua puntualmente le risorse aggiuntive da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (artt. 15 e 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 1° aprile 1999, comparto Regioni e autonomie locali;
art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni e autonomie locali) e le àncora alla finalità di promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati» (così l'art. 17 del CCNL del 1° aprile 1999) – si conferma il contrasto delle norme regionali censurate con i parametri costituzionali evocati. Le norme regionali hanno introdotto la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, è innanzi tutto in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile. A questa materia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del
2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014), deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, «retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva» nazionale, cui la legge dello Stato rinvia (sentenza n. 196 del 2018). Non è superfluo rimarcare che lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono». Come questa Corte ha recentemente evidenziato «[i] due livelli della contrattazione sono [...] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal CP 6 e diretti all' CP 7 per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto- ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Il nesso funzionale che connette la violazione della competenza statale in materia di «ordinamento civile» con la tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto nello specifico caso sottoposto al vaglio di questa Corte" (CorteCost. 146/2019 cit.; enfasi aggiunte). A seguito di siffatta pronuncia, come accennato, la Corte dei Conti emanava la Decisione n. 172/2019/PARI ed analoga Decisione n.
217/2019/PARI con le quali, appunto, non parificavano il rendiconto di bilancio, imponendo altresì, in sostanza, il recupero del credito dell'Amministrazione in ordine, in particolare, agli emolumenti non dovuti ai relativi percettori. Sicchè, in forza ed in conseguenza delle indicate pronunce e determinazioni, la Controparte 1 ha quindi azionato le proprie pretese restitutorie avverso chi aveva ricevuto siffatte indennità accessorie per le attività lavorative svolte in base alle ricordate leggi regionali nn.20/2002 e 25/2003, poi dichiarate incostituzionali (si noti, e si ribadisce, che in detta pronuncia costituzionale 146/2019 si ha riguardo, espressamente, ad elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale, con la specificazione, tra le altre, che tale settore risulta però riservato alla legislazione statale esclusiva e che, inoltre, ne mancava idonea e dovuta copertura finanziaria: questa riserva legislativa allo Stato nazionale, fondando competenza unica a provvedere in subiecta materia, vale ed opera, pertanto, come criterio generale di riferimento, a prescindere cioè dal singolo specifico esercizio annuale del bilancio regionale, per cui, in pratica, ogni norma territoriale che si occupi o si sia occupata di ciò non può di fatto eludere siffatta riserva statale esclusiva, sostanziando questa un insuperabile canone interpretativo da doversi osservare pur se si tratti, ripete, di esercizi periodici distinti rispetto a quelli qui specificamente denunciati sotto il profilo cronologico/contabile. Risulta infatti in ogni caso illegittimo che la Regione legiferi laddove invece, secondo la Consulta, sussista attribuzione esclusiva dello Stato;
e ciò anche a prescindere, per i comandati, dal ruolo da questi ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni).
Può dunque affermarsi, anche in riferimento al premesso punto "2", che il recupero patrimoniale in parola, a seguito della retroattiva declaratoria di illegittimità costituzionale, perda ab initio la sua
Pt 3 così configurando il perimetro di una idonea pretesa creditoria ex art. 2033 c.c.. In causa tale direzione, l'illegittimità dell'apprensione opera infatti retroattivamente, essendo senz'altro condivisibile l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento ("conditio indebiti sine causa") o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo ("conditio ob causam finitam")", e ciò secondo una "distinzione che risale al diritto romano", e che "è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una "causa solvendi" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 1 luglio 2005, n. 14084; in senso analogo già Cass.
Sez. 3, sent. 20 dicembre 1974, n. 4378 e Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 1979, n. 4889). Nondimeno,
se l'ipotesi della "conditio ob causam finitam" è ravvisabile, di regola, quando il credito risulti
"venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi" (Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207), a tali evenienze va equiparata quella verificatasi nel caso che occupa, ovvero la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma disciplinante la quota di tariffa, del corrispettivo previsto per il servizio idrico, destinata a remunerare il servizio di depurazione, giacché è essa ad aver reso "indebito", addirittura con effetto "ex tunc", tale pagamento" (così, in parte motiva, Cass. n. 3314/2020; enfasi aggiunte). Le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano infatti la norma con effetto retroattivo con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. A ben vedere, la regola per cui gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia già formato il giudicato, o si sia verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'illegittimità. Nella sentenza della Corte costituzionale 11/02/2015 n. 10
è invero enunciato il principio secondo cui “e' pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili»> ovvero i «rapporti esauriti». Pertanto, il principio della retroattività «vale [...] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n. 1 del 2014)" (cfr. anche CorteCost. 224/20). Peraltro, la questione di costituzionalità -da cui tutto a cascata è poi direttamente disceso- è stata sollevata con originaria ordinanza della Corte dei Conti dell'8/10/18 rispetto a vicenda che, impegnando risorse pubbliche, risulta quindi ancora giudicabile in punto di parificazione o meno dei generali rendiconti regionali per gli esercizi di riferimento, sicchè, in una tale situazione giuridico/contabile appare ben difficile, o anzi impossibile, prefigurare od affermare che si trattasse di rapporti già irrevocabili ovvero esauriti. Invero, sia pure per diversa fattispecie, la
Suprema Corte ha di recente confermato il sotteso e comune principio generale secondo cui, in materia di "rapporto esaurito", occorre avere tra l'altro riguardo, per escludere una tale definizione del rapporto stesso, al "...mancato esaurimento degli effetti della fattispecie..." (Cass. 1632/25, con molteplici richiami) : ebbene, nel caso in esame, l'indebito impiego e percezione di risorse pubbliche non può ritenersi, per la sua oggettiva rilevanza, fattispecie in parte qua conclusa od esaurita nei suoi effetti se la giurisdizione competente deve ancora operare gli occorrenti controlli contabili e/o se, peraltro, possa o debba poi intervenite il Giudice costituzionale, fatti sempre salvi, per le singole rispettive vicende, eventuali pregressi giudicati o prescrizioni (qui parziali) o decadenze, e sempre naturalmente nella concomitante considerazione -secondo quanto si vedrà oltre del legittimo affidamento individuale. Insomma, in una tale situazione, esposta a controlli pubblici anche postumi e di vario tipo, si apprezza un non compiuto o mancato esaurimento degli effetti della fattispecie, al netto, ovviamente, delle ripetute ipotesi di irrevocabilità appena segnalate, quali giudicato- prescrizione-decadenza (inoltre, si ribadisce -trattandosi di punto focale- che la pronuncia costituzionale 146/2019 ha riguardo, espressamente, ad elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale, con la specificazione, tra le altre, che una tale materia è però riservata alla legislazione statale esclusiva e che, inoltre, ne mancava idonea e legittima copertura finanziaria: questa riserva legislativa allo Stato nazionale, fondando dunque una competenza unica a provvedere in subiecta materia, vale ed opera, pertanto, come indefettibile criterio generale di riferimento, a prescindere cioè dal singolo specifico esercizio annuale del bilancio regionale, per cui, in pratica, ogni norma territoriale che si occupi o si sia occupata di ciò non può di fatto eludere siffatta riserva statale esclusiva, sostanziando questa un insuperabile canone interpretativo da doversi comunque oggettivamente osservare pur se si tratti, si ripete, di esercizi periodici in tutto o in parte distinti da quelli qui specificamente denunciati sotto il profilo contabile.
Risulta infatti in ogni caso illegittimo che la Regione legiferi laddove invece, secondo la Consulta, sussista attribuzione esclusiva dello Stato;
e ciò quindi anche a prescindere, per i comandati, dal ruolo da questi ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni).
Infine, in altro senso, non risulta dotato di autonoma rilevanza decisionale il deducibile richiamo all'art. 2041 c.c. (ma su tale istituto v. oltre).
Quanto poi al premesso profilo dell'eccepita prescrizione/ripetibilità, di cui al punto "1", va in generale rilevato che il relativo decorso non è (e non è stato) impedito dalla vigenza delle leggi poi dichiarate incostituzionali, atteso, come si è visto più volte, che «le pronunce della Corte
Costituzionale con le quali viene dichiarata la illegittimità costituzionale di norme di legge hanno efficacia retroattiva con il limite dei rapporti già esauriti al momento della pubblicazione della decisione, intendendosi per tali non solo quelli che, a tale data, hanno trovato sul piano giudiziale soluzione definitiva con sentenza passata in giudicato (salvo quanto disposto, in materia penale, dall'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87), ma altresì quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti ad essi relativi. Ciò in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato non costituisce un impedimento giuridico all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dalla incostituzionalità, con la conseguenza che il mancato esercizio dello stesso è imputabile alla condotta omissiva dell'interessato, e non è idoneo a giustificare il mancato decorso della prescrizione, o lo spostamento del "dies a quo" del relativo termine alla data della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale» (v. Cass.
19/05/2000, n. 6486; in senso conforme: Cass. 13/01/2021 n.386; Cass. 15/03/2001, n. 3796; Cass.
05/06/1998, n. 5577; Cass. 27/01/1993, n. 986; Cass. 19/02/1987, n. 1814). Va poi in altro senso precisato e ribadito che il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito inizia a decorrere dal giorno della dazione effettiva delle spettanze economiche (cfr. Cass.
15/01/1993, n. 414; Cass. 13/04/2005, n. 7651). Mentre, in generale, quanto alla cennata azione ex art. 2041 cod. civ., il termine decorre dal verificarsi della doppia vicenda arricchimento-diminuzione patrimoniale. In virtù di tali principii, dunque, rispetto all'indebito oggettivo e alla decennalità della correlata prescrizione, si conferma nella specie, stante la sola eccezione quinquennale, la permanenza dell'azionato credito come sopra indicato (quanto poi alla prescrizione decennale della ripetizione anche laddove si tratti -come nella specie- di somme erogate mensilmente, v. ad es. Cass. 28436/19).
In ordine poi al premesso punto “3”, denunciante difetto di motivazione e genericità dell'impugnata ingiunzione pecuniaria, occorre anzitutto dire che la procedura ex art. 2 RD 639/1910 risulta qui ritualmente eseguita e poi notificata, rilevando sul punto che la sua adozione può intervenire anche per entrate patrimoniali e di diritto privato (cfr. Cass. 22722/23 secondo cui tale procedura di recupero è esercitabile, oltre che per entrate di diritto pubblico, anche per crediti nascenti da rapporti di diritto privato), come proprio nel caso di una (debita) restituzione pecuniaria a favore della P.A., ex art. 2033 cit., scaturente addirittura da pronunce costituzionali e contabili. In secondo luogo, non appare riscontrabile nemmeno alcuna evidente genericità provvedimentale in quanto la motivazione dell'atto amministrativo, come è noto, può essere estesa ed operare anche per relationem purchè, in essa, vengano indicati gli estremi degli atti o provvedimenti richiamati ai quali l'ingiunzione si riferisca (cfr. CdS. 226/20, 817/20), e purchè essi siano a disposizione dell'interessato, se richiesti : ebbene, l'impugnato provvedimento ingiuntivo fa riferimento agli atti d'ufficio che poi, nell'eseguito deposito giudiziale, si identificano nei suaccennati documenti ed atti contabili, di idoneo dettaglio ed in ragionevole conoscenza o conoscibilità del destinatario, trattandosi di attribuzioni pecuniarie periodiche appunto a suo tempo eseguite a beneficio del comandato oggi opponente. Il tutto, come si
è visto, in uno alle indicate sentenze delle Corti superiori dalle quali è disceso, nell'an, il diretto obbligo restitutorio al netto, precisamente, del depurato 48,64% nella specie computato sul lordo dall'ente regionale. Ciò pertanto sufficientemente indica le modalità di computo e la ricostruibile entità complessiva del (ridotto ) importo da acquisire in ripetizione (precisamente, nell'atto di
"ripetizione" dell'indebito e di “esecuzione” delle decisioni giurisdizionali richiamate, la P.A. indica che
La S.V. può prendere visione degli atti presso l'ufficio UD Gestione del Personale responsabile è il funzionario Perrella Elena a cui la S.V. potrà rivolgersi limitatamente alle verifiche in ordine alla quantificazione dell'indebito come calcolato sulla base della documentazione agli atti d'ufficio.
Ed inoltre, alla successiva ingiunzione pecuniaria, qui impugnata, l'Amministrazione allega specifica dei conteggi relativi al complessivo periodo compreso tra l'1/7/09 e l'1/2/15, mese per mese, in riferimento a detto conguaglio ex lege regionale 25/2003).
Rispetto poi al detto punto "4", in collegamento, deve evidenziarsi che è intervenuta nuova pronuncia della Corte Costituzionale in cui sono stati fissati rilevanti principi ai quali l'ordinamento generale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. (applicabile nella specie) in riferimento alle indennità accessorie indebitamente ricevute dai pubblici dipendenti, precisando in quali termini assuma rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in rapporto all'art. 1 Prot. addiz. CEDU
e, quindi, all'art. 117, primo comma. Infatti, nella più recente sentenza n. 8/2023, la Consulta evidenzia che la "...Corte EDU nell'ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU...
[secondo cui] "«ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma la tutela dell'affidamento legittimo («legitimate expectation»), situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto («hope»)"...L'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato”. Inoltre, la CorteCostituzionale, in ordine al profilo della proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, unico profilo su cui si appuntano le censure del Giudice europeo, ha osservato che “la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda.... In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva". La Corte costituzionale 8/23 ha altresì riscontrato la circostanza che “l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto... e, avuto riguardo a "
materie esclusivamente retributive, ha osservato che “si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva", giungendo ad affermare che "11.- Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. In relazione all'art. 2033 cc. e alla valorizzazione della posizione del percipiente in punto di affidamento legittimo, la Consulta ha inoltre affermato che "gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano,
a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation.....conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza peril dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione". Quanto all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a sua difesa e quanto alla sua idoneità ad evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale ha ancora osservato che "Un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale - come già anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-
patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare, l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto". In conclusione, la Consulta ha enunciato il criterio per cui "la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale". La Corte Costituzionale, già in passo precedente della medesima pronuncia 8/2023, ha precisato inoltre che le condizioni personali del debitore, "ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto"; altresì rilevando, con specifico richiamo ad alcune pronunce del Consiglio di Stato
(Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio 2001, n. 2899), che, ripete, solo "in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale". Ciò significa che l'irripetibilità costituisce l'estrema ipotesi ratio che non potrà mai riguardare la ripetizione dell'intero importo dovuto ed il cui relativo onere ricade sulla parte che la invoca, non essendo sufficiente allo scopo far riferimento alla natura del credito per retribuzioni. Queste conclusioni consentono inoltre di escludere, in radice, anche i presupposti per l'invocata operatività del più volte indicato art. 2041 c.c. dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma e legittima remunerabilità delle attività svolte impedisce anche di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A: più precisamente, invero, come appunto si legge nel recente
App.Napoli Lav. del 4/2/25, “...Tali rilievi consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A. La ripetizione dell'indebito da parte dell'ente è, pertanto, legittima.". In definitiva, occorre osservare che il pagamento in parola costituisce un trattamento accessorio risolto neutramente, in sede giurisprudenziale/costituzionale, come vicenda di indebito oggettivo da ripetere ex art. 2033 c.c., vicenda per la quale invece, secondo corrente interpretazione, sussiste la già detta prescrizione decennale a decorrere dai rispettivi originari pagamenti, oggi pretesi in restituzione (da ultimo, in generale, v. ad es. Cass. 23419/23, secondo cui il credito ex art. 2033
c.c. della P.A. è appunto soggetto a prescrizione decennale a partire dal pagamento, qui parzialmente intervenuta).
Insomma, come anticipato, nel bilanciarsi le esigenze di ripetizione di somme pubblicistiche non dovute con quelle di tutela del legittimo affidamento individuale almeno laddove vi sia correlazione con diritti inviolabili -come tipicamente si riscontra nel caso del diritto a riceversi emolumenti per attività lavorative svolte a beneficio altrui,- possono dunque adottarsi, in composizione delle esigenze medesime, idonei e concreti rimedi giuridici in particolare incentrati, tra le possibili alternative, sulla rateizzazione (melius re perpensa) e sulla parzialità quantitativa degli importi appunto richiesti -o qui riscontrati- in ripetizione, rispetto a quelli invece -maggiori- erogati in origine dalla P.A.. Deve dunque nella specie ritenersi -alla stregua dei principi richiamati- che la Controparte 1 abbia già inteso salvaguardare il legittimo affidamento e la buona fede del ricorrente attraverso la riduzione percentuale del debito (ridotto al 48,64 % sul lordo), non sussistendo poi alcuna possibilità per il ricorrente stesso di conseguire la declaratoria di (totale) irripetibilità di quanto a suo tempo percepito. La CP 1 dovrà però anche considerare ed applicare l'altro riferito parametro costituzionale, volto a rateizzate l'emolumento in restituzione. Insomma, nell'insieme, la proposta opposizione appare parzialmente fondata per prescrizione ultradecennale: precisamente, per le mensilità non prescritte, da restituirsi queste all'ente regionale, occorre applicare i ripetuti criteri costituzionali. Sicchè, come premesso, poiché il primo atto interruttivo (per la ripetizione del credito) risulta notificato all'odierna opponete, a mezzo allegato
AR, in data 2-2-21, ne discende allora che risultino prescritte tutte le erogazioni mensili ricomprese tra l'1/2/11 e, a ritroso, l'1/7/09, data della prima mensilità chiesta a titolo di ripetizione;
mentre che siano invece dovute in restituzione le sole mensilità erogate tra il 2/2/11 e l'1/2/15 da doversi appunto ridurre al detto 48,64% rispetto all'originario lordo corrispondente, procedendosi inoltre, contestualmente, ad equa rateizzate da parte della creditrice RegioneCampania, entrambe essendo le prescrizioni recuperatorie all'uopo fissate dalla Corte Costituzionale, alle quali sul punto si rinvia
(n. 8/23). Si noti inoltre che il conteggio regionale riassuntivo riporta per tali emolumenti la dicitura
"Conguaglio L.R. 25/2003", colpita appunto da declaratoria d'incostituzionalità.
Dicta da doversi quindi osservare in sede applicativa.
Infine, la parziale soccombenza reciproca e la varietà delle interpretazioni rese nel tempo, specie rispetto al momento della presentazione della domanda, inducono a compensare per 2/3 tra le parti le sostenute spese di lite e condannare parte regionale a pagare il restante 1/3, come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
PQM
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda oppositoria proposta da con citazione notificata 1'8/1/24, così provvede: Parte 1
a) in parziale accoglimento, dichiara prescritte le mensilità erogate tra l'1/7/09 e l'1/2/11, e dichiara invece dovute alla Controparte 1 le mensilità erogate tra il 2/2/11 e l'1/2/15 (oltre interessi legali) da ridursi al 48,64% del relativo lordo originario e da rateizzarsi equamente in restituzione, come da precisazioni applicative richiamate in parte motiva;
b) compensa per 2/3 tra le parti le spese di giudizio e condanna la Controparte 1 a pagarne il restante 1/3 che, per questa frazione, si liquida in euro 100 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore attoreo/opponente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 7/11/25. Il giudice unico Antonio Attanasio